Il danno erariale per utilizzo illegittimo di risorse con vincolo di destinazione va provato in giudizio

La violazione di disposizioni di legge che per gli enti pubblici pongono vincoli finalistici all’utilizzo di somme di denaro e, più in generale, l’uso di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti costituiscono una grave irregolarità contabile in grado di provocare tendenzialmente un pregiudizio all’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente, con conseguente antigiuridicità della condotta, ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non integrano il danno erariale.  È quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la sentenza n. 435/2020.
Affinché possa ravvisarsi il danno, occorre che sia dimostrato in maniera precisa che tale diverso utilizzo dei fondi abbia riguardato il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un reale depauperamento del patrimonio dell’ente con frustrazione delle finalità previste dalla legge.
Pertanto, la violazione del vincolo legislativo non comporta ex se un danno, perché il danno deve sempre trovare riscontro in concreto e in termini specifici. Il danno alla finanza pubblica, difatti, è un pregiudizio effettivo e reale, che non può essere presunto in via assoluta e che va provato puntualmente in giudizio.
La responsabilità amministrativa per l’utilizzo per spese correnti di importi sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in una delle seguenti ipotesi:
a) le spese pagate risultano illegittime o non dovute o, quanto meno, relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità;
b) il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale è tale da provocare un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’ente;
c) l’ente non riesce ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato l’irregolare destinazione a spese correnti (quali emolumenti stipendiali, TFR, pagamento indennità agli amministratori e collegio sindacale, spese legali e risarcimenti per contenziosi, pagamento rate mutui in scadenza, etc.) da parte dello IACP (Istituto Autonomo per le case popolari) di fondi a destinazione vincolata derivanti dalla vendita degli alloggi. Ad avviso della Procura Regionale, le condotte distrattive dei fondi, ad opera del Direttore generale e del Dirigente finanziario dell’ente, avrebbero scontato un doppio grado di illiceità per violazione sia del vincolo di destinazione esclusivo, impresso all’utilizzo delle somme di cui trattasi, sia per la destinazione degli stessi a copertura di presunti deficit di gestione neppure oggetto di accertamento secondo la procedura di approvazione dei bilanci e dei consuntivi. La Procura, nel sottolineare la riconducibilità del danno erariale da comportamento gravemente colposo a carico del Direttore generale e del Dirigente finanziario, aveva altresì rilevato la sussistenza della colpa grave dei componenti del collegio sindacale, che avrebbero commesso una grave violazione, omettendo ogni controllo, in spregio ai doveri di vigilanza sull’osservanza della legge e, quindi, del ruolo di asseverazione e controllo sulla regolarità contabile dei principali atti di gestione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per la distribuzione del bilancio sociale di mandato in costanza della campagna elettorale

Il bilancio sociale di mandato, diverso dalla relazione di fine mandato ex art. 4 d. lgs. 149/2011, corrisponde ad una legittima attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai sensi della legge 150/2000. L’attività di informazione e di comunicazione istituzionale, che non corrisponde alla attività di propaganda, incontra il limite sancito dall’art. 9, comma 1, della l. n. 28/2000, secondo cui dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. La normativa dispone quindi un esplicito divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale al fine di “evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali […], una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari” (Corte cost. 502/2000). Il bilancio sociale di mandato, pur non costituendo attività di propaganda in senso stretto, è idoneo a essere sfruttato a fini propagandistici, se diffuso durante la campagna elettorale. Il divieto contenuto nel citato art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in sostanza, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l’immagine dell’ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)” (cfr. Corte cost. 79/2016). Come confermato anche dalle indicazioni fornite da AGCOM con deliberazione n. 598/16/CONS, l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dai Comuni in periodo elettorale attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, quali il c.d. Bilancio sociale di mandato, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella predetta pubblicazione non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben potevano essere diffuse in un momento successivo alla conclusione della campagna elettorale. È quanto stabilito dalla Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza 145/2020, con la quale viene confermata la sentenza di primo grado di condanna, per danno erariale, a carico del Dirigente del Settore Programmazione economica dell’Ente che ha espresso parere favorevole sulla deliberazione di giunta ed ha proceduto alla liquidazione della spesa relativa alla stampa e diffusione del materiale informativo, prestando accondiscendenza all’ingerenza dell’assessore, a seguito della quale si sia lasciato scavalcare dalle proprie potestà anche istruttorie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, costituisce danno erariale la revoca di un contributo

Costituisce danno erariale la revoca di un contributo destinato a ristorare una spesa sostenuta per l’esecuzione di lavori di competenza del comune e dallo stesso sopportata, in considerazione dell’esistenza di una perdita ormai irrevocabilmente verificatasi per l’ente comunale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, con la Sentenza n. 186 depositata il 18 giugno 2020, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti, che ha condannato il Responsabile unico di procedimento (RUP) nonché dirigente comunale del settore competente.

I fatti
In data 22 febbraio 2011 era stata stipulata una convenzione tra la Fondazione Pisa e il Comune di Pisa, con cui la prima aveva assunto l’impegno di finanziare un intervento di restauro. Il termine per l’ultimazione dei relativi interventi era stato fissato al 31 dicembre 2011, salva eventuale protrazione dei lavori (in effetti verificatasi) che, ai sensi della convenzione, doveva comunque essere tempestivamente comunicata all’ente erogatore del finanziamento. Con note in data 16 e 17 febbraio 2017 il Segretario generale del Comune di Pisa aveva chiesto alla Fondazione l’erogazione del contributo concordato, allegando il rendiconto relativo alle spese effettuate (i lavori, conclusisi in ritardo rispetto al termine originariamente programmato, risultavano infatti essere stati terminati tra il marzo 2012 e il marzo 2015). Con nota in data 7 marzo 2017, tuttavia, la fondazione aveva preso atto della mancanza di una comunicazione relativa alla protrazione dei lavori oltre il termine originariamente convenuto, disponendo la revoca del finanziamento. Proprio l’ammontare relativo al contributo revocato è stato qualificato dalla Procura come danno erariale.

La decisione
Nel giudizio è emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto si è reso inottemperante alle funzioni di responsabile del procedimento (che, in base all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono attribuite al dirigente competente, salvo delega ad altro funzionario, che nel caso di specie non è stata effettuata). In particolare, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, vigente all’epoca dei fatti, grava(va) sul responsabile unico del procedimento il complesso dei compiti relativi alla correttezza dell’iter della procedura di affidamento, nel caso di specie, di lavori, in sintonia peraltro con gli obblighi della più generale figura del responsabile del procedimento amministrativo. In tale ambito si collocano anche le attività finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria dei lavori, in origine programmata. Il convenuto rivestiva, al contempo, la qualifica di dirigente del settore competente, con il conseguente obbligo, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, di curare anche l’adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura. Pertanto, secondo i giudici, non può che trovare applicazione il principio giurisprudenziale (Corte dei conti, sezione III Appello, 17 giugno 2019, n. 117) secondo cui in tema di erogazione di benefici pubblici “È corretta l’attribuzione al dirigente della colpa per l’intero illecito costituito dall’emissione di una illegittima e dannosa determina dirigenziale, nel caso in cui manchi del tutto l’evidenza della partecipazione alla fase istruttoria del responsabile del procedimento”: considerazione che, nel caso di specie, è rafforzata dalla circostanza che le due figure addirittura coincidevano. Acclarata la grave negligenza del convenuto, resta indiscusso anche il nesso causale rispetto al danno prodotto, in quanto la convenzione stipulata con il comune prevedeva espressamente la possibilità di revoca del contributo nel caso, tra l’altro, di mancata comunicazione degli elementi essenziali del progetto tra cui il termine di ultimazione, successivamente in effetti intervenuta, e tale omissione è come detto attribuibile al responsabile del procedimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per assunzione in assenza dell’approvazione del bilancio consolidato

L’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016 prevede l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine, come ampiamente noto, è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. Appare evidente come le disposizioni in questione prevedano una misura estrema per l’amministrazione interessata e sono chiaramente indirizzate a stimolare, nell’ottica del conseguimento di una sana gestione delle risorse finanziarie, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e chiarezza nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell’ente locale al fine di stimolare la più ampia responsabilizzazione nei diversi livelli di governo dell’ente locale e si atteggiano quali norme rispondenti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art.81 della Costituzione. (cfr. Corte cost. 9 gennaio 2018, n.49) Pertanto la violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato fa automaticamente  scattare l’imposto divieto la cui violazione comporta l’assunzione illecita di spese e, conseguentemente un nocumento erariale per l’amministrazione. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività 10 (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.” (Sez. Reg. Contr. Veneto delib. 17 gennaio 2019, n.2/2019/PRSP).
È quanto ha evidenziato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con sentenza n. 41/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per l’avvocato dell’Ente che non impugna una sentenza sfavorevole

Risponde del danno erariale l’avvocato dell’ente pubblico (nella specie, l’Inps) che abbia omesso di proporre appello avverso una sentenza sfavorevole, pur sussistendo, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, elevate probabilità di ottenerne la riforma. La giurisprudenza civile unanimemente riconosce, infatti, il risarcimento del danno da omessa impugnazione nel caso in cui, come quello in analisi, sulla base della regola del “più probabile che non”, sia possibile, sulla base di un accertamento prognostico, affermare che l’omessa impugnazione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno (ex multis, Corte di cassazione, sez. III civ., ord. 30 aprile 2018, n. 10320). Tali approdi della giurisprudenza civile ben possono essere utilizzati anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ovviamente in presenza dell’elemento psicologico minimo costituito dalla colpa grave. Peraltro, è granitico l’orientamento della giurisprudenza contabile nel senso di riconoscere la responsabilità dell’agente pubblico a fronte di una lite temeraria, situazione sovrapponile all’omessa impugnazione. In proposito, è stato evidenziato, con affermazione utilizzabile anche ai fini del giudizio, che “la temerarietà della lite si ravvisa nella coscienza dell’infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza” (Corte dei conti, Sez. giur. per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n. 18 del 16 giugno 2018); nel caso in argomento, da parte dell’avv. è mancata proprio l’ordinaria diligenza nell’acquisire la coscienza in merito alle elevate possibilità di successo che avrebbe avuto l’impugnazione della sentenza del Tribunale. La condotta ha arrecato all’Ente un danno, poiché ha precluso la possibilità di ottenere la riforma della sentenza di primo grado. Tale danno, sulla scia degli approdi del giudice ordinario, può essere considerato da perdita di chance che, sulla base della regola del “più probabile che non”, si considera integrato ogniqualvolta si ravvisi la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe potuto avere una diversa e più favorevole evoluzione se fosse stata usata l’ordinaria diligenza professionale. Sotto il profilo soggettivo la condotta del convenuto, sulla base di un accertamento condotto ex ante e in concreto, dev’essere qualificata come gravemente colposa, poiché carente del livello minimo di prudenza e perizia che è lecito attendersi da un avvocato di ente pubblico. In particolare, occorre evidenziare come nel caso in questione fosse pienamente prevedibile e, quindi, prevenibile, l’evento dannoso che, a fronte della mancata impugnazione, si è verificato a carico dell’ente di appartenenza.
È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale, Emilia-Romagna, sentenza 30 aprile 2020, n. 44.