Pubblicato lo schema di relazione dell’Organo di revisione al bilancio consolidato 2021

Il Consiglio nazione dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito internet la bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021, redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida della Corte dei conti e aggiornata con le novità del quattordicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata (Dm 1° settembre 2021).

A corredo del documento viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione. Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

Documenti:
Relazione_consolidato_2021

 

La redazione PERK SOLUTION

Scatta il danno erariale per le assunzioni di personale senza approvazione del bilancio consolidato

La Corte dei Conti Sez.II giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 105/2022, nel confermare la sentenza della Sez. Marche, ha affermato che costituisce danno erariale l’azione, intrapresa dalla dirigente, di assunzione di operatori di mensa a tempo determinato non avendo l’ente locale provveduto, entro il 30 settembre, all’approvazione del bilancio consolidato. Sussiste, infatti, il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. Il divieto è assoluto e inderogabile, tale da investire anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino elusivi del precetto sopra indicato. Nessun valore esimente può essere attribuito al colpevole ritardo (valutato già dai primi giudici in termini di mera attenuazione del danno) nell’approvazione del bilancio consolidato, considerato che il blocco delle assunzioni ha, in sé, una valenza “punitiva” ma anche proattiva (come già precisato), in quanto volto a pungolare l’organo politico al fine di procedere all’adozione della prescritta deliberazione. La violazione del divieto, oltre all’invalidità dei contratti stipulati, tradisce la divisata finalità della norma, facendo cessare proprio quello stimolo al rispetto dei tempi procedimentali che la stessa disposizione persegue.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bilancio consolidato 2020, lo schema di parere dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti Contabili rende disponibile la bozza di Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020. A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.
Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bilancio consolidato, in arrivo la modifica al principio contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 16 giugno scorso, ha approvato la proposta di aggiornamento dello schema di bilancio consolidato e del relativo principio contabile applicato, al fine di garantire di coerenza con gli aggiornamenti già approvati dello schema di stato patrimoniale armonizzato e con gli schemi di stato patrimoniale civilistici. Le proposte di modifica riguardano
– le voci del patrimonio netto dello schema di bilancio consolidato (stato patrimoniale passivo);
– le modalità di rappresentazione delle quote di pertinenza dei terzi nello schema di bilancio consolidato (conto economico e stato patrimoniale);
– il paragrafo 4.4 del principio applicato del bilancio consolidato, concernente le modalità di determinazione delle quote di pertinenza dei terzi;
– gli esempi dell’Appendice tecnica del principio applicato del bilancio consolidato, al fine di adeguarli ai nuovi schemi del bilancio consolidato.
La Commissione, inoltre, concorda sulla opportunità di arricchire il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli esempi riguardanti le scritture di assestamento, di approfondimenti  in materia di debiti fuori bilancio, la cui disciplina non è stata oggetto di modifica dal decreto legislativo n. 118 del 2011, considerata la rilevanza di tali operazioni, nella contabilità economico patrimoniale degli enti territoriali, autonome dalle registrazioni in contabilità finanziaria. di approfondimenti

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, bilancio consolidato e Fondazione ex Ipab

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 86/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla riconducibilità delle fondazioni ex IPAB nel perimetro di consolidamento, ha ribadito come le stesse siano caratterizzate da una specificità del quadro normativo. Difatti, ai sensi dell’articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.” A tale riguardo, con le precedenti delibere (n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR), la Sezione ha ritenuto che, “con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)”. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, al fine dell’inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica, sia rimandato all’Ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Nel perimetro di consolidamento rientra la società veicolo di PPP se controllata o partecipata dall’ente

La Commissione Arconet, nella seduta del 21 aprile u.s., nel dare riscontro ad una richiesta di parere presentato per il tramite dell’ANCI, in merito alla corretta applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ha chiarito che ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011
Il quesito riguarda il caso di un comune, che in data 31 dicembre 2020, ha definito la propria area di consolidamento, confermando le valutazioni già espresse in precedenti deliberazioni di Giunta comunale, non inserendo nel perimetro da consolidare la società veicolo concessionaria della progettazione, costruzione e gestione dell’opera e partecipata al 66% dal Comune, al 3% da un’azienda comunale. e per il restante 31% da Soci privati. Il comune, nel richiamare la disciplina prevista, per il partenariato pubblico-privato, dai criteri “Eurostat” e “SEC”, pertanto dalla contabilità nazionale, e pur riconoscendo che la disciplina prevista dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato si poggia su altre e diverse considerazioni e presupposti, chiede di valutare l’opportunità di considerare anche aspetti attualmente non presenti nei principi contabili armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011 ma affrontati nei principi contabili internazionali, in particolare l’IFRS 10, al fine interpretare la disciplina ed emanare uno specifico atto di orientamento. Dopo ampia discussione la Commissione, apportando alcune correzioni, concorda la seguente risposta al quesito:
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che, ai fini dell’inserimento di una società controllata o partecipata nel bilancio consolidato di un ente territoriale non rileva la modalità di registrazione dell’operazione di PPP nel bilancio dell’ente (“on balance” o off balance”), ma la natura di società controllata o partecipata, come definita dagli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. n. 118 del 2011. Pertanto il bilancio consolidato del comune deve comprendere il bilancio della partecipata al 66% anche se il comune non ha registrato in bilancio l’operazione di PPP come debito, a meno che la natura delle azioni detenute dal Comune non consenta di qualificare la società come “controllata” o partecipata ai sensi degli articoli 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118 del 2011. In altre parole, se le azioni del Comune non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” o “voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria”, la società non può essere considerata controllata. Analogamente, nel caso di azioni che non attribuiscono, direttamente o indirettamente, “una quota di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”, non si è in presenza di una società partecipata da inserire nel bilancio consolidato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Sostegni: rendiconti 2020 al 31 maggio e salvaguardia equilibri al 30 settembre

In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19, nonché dell’opportunità
di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all’anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell’utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto dei ministero dell’Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.
Per gli stessi motivi di cui al comma 1-bis, per l’esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all’articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021». È quanto prevede l’emendamento 30.27 – Ferrari, Pittella – presentato al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La difformità temporale dei bilanci non costituisce eccezione all’obbligo di consolidamento

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 61/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un ente, finalizzata a conoscere se l’eccezione al consolidamento prevista dall’Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 e consistente nella impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate possa essere interpretata nel senso di ritenervi ricompresi i casi di difformità temporale dei bilanci, atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all’ente incluso nel GAP di programmare l’esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo, ha evidenziato che non sia necessario ricorrere all’eccezione al consolidamento, indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi menzionati nel principio contabile. Invero, la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell’ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore.
La Sezione ha ricordato che, come emerge dalla lettura del principio contabile concernente il bilancio consolidato, prima della redazione dello stesso occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l’uniformità temporale dei bilanci. Nell’appendice tecnica del principio contabile di cui allegato 4/4 del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare, nella parte relativa all’esempio n.1 si specifica che: “É indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale (…) Il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. Se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell’amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’area di consolidamento e il 31 dicembre”. Inoltre, nell’appendice tecnica del principio viene fornito anche un esempio di come operare le suddette operazioni di rettifica, evidenziandosi l’ipotesi in cui uno degli organismi, facente parte dell’area di consolidamento, rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre e si specifica che esso dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e la data di riferimento del bilancio dell’ente capogruppo così da ottenere l’uniformità temporale richiesta dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Arconet, programma nuovi controlli BDAP-Bilanci armonizzati

Nella riunione del 20 gennaio 2021, la Commissione Arconet ha presentato il programma dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati individuati dal Comitato di governo della BDAP composto da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti. La modalità di introduzione dei nuovi controlli sarà sempre rispettosa, come per il passato, sia dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi informatici, sia della gradualità dell’introduzione “del blocco” da parte del sistema BDAP.

DATI CONTABILI ANALITICI DI RENDICONTO
– controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero)
– Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020; – controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio – dal rendiconto 2021;

BILANCIO CONSOLIDATO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate)
– dal bilancio consolidato 2020; – gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato – dal bilancio consolidato 2020;
– controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale – dal bilancio consolidato 2021;
– controlli bloccanti per SDB trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021
– controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020;

RENDICONTO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale – dal rendiconto 2020;
– controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

Per quanto riguarda l’acquisizione delle delibere degli enti locali concernenti l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 232, comma 2 e all’art. 233-bis comma 3, sia le modalità di invio sia i nuovi controlli della BDAP, sono stati definiti per dare attuazione al DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ai fini dell’applicazione dei controlli e del recepimento delle delibere, il sistema BDAP effettuerà i controlli sulla popolazione dei comuni nel rispetto delle indicazioni del TUEL, per verificare l’esistenza e/o il mantenimento del presupposto riguardante la dimensione della popolazione previsto per l’esercizio delle facoltà in parola. Ai fini dello snellimento delle procedure è stato deciso che la validità di una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile. A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà. In caso di comportamenti contraddittori da parte degli enti, che ad esempio pur avendo inviato una delibera di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL inviano il rendiconto della gestione comprensivo degli allegati patrimoniali, è prevista l’attivazione di un’interlocuzione tra ente e BDAP. Per quanto riguarda l’applicazione dei controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si ricorda che non sono stati resi bloccanti. Con riferimento invece ai controlli applicati ai DCA si fa notare che trattasi di fatto di un mero controllo di esistenza ma si sottolinea che per la prima volta sono stati previsti controlli di coerenza tra diversi documenti. Fino ad ora i controlli di coerenza sono stati applicati esclusivamente con riferimento allo stesso documento ad esempio tra i diversi prospetti del bilancio di previsione o tra i diversi prospetti del rendiconto di gestione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bilancio consolidato 2019: Le linee guida della Corte dei conti

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR ha approvato le linee guida per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti territoriali sul bilancio consolidato 2019, in attuazione dall’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché la relazione-questionario e la correlata nota metodologica.
Il questionario sostanzialmente riproduce lo schema di quello precedente essendo articolato in sei sezioni, precedute da una scheda anagrafica.
La Sezione Prima, intitolata “Individuazione GAP e Area di consolidamento”, è dedicata alla corretta individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, secondo le prescritte modalità.
La Sezione Seconda, (“Comunicazioni e direttive per l’elaborazione del consolidato”), è volta a verificare se l’ente territoriale capogruppo ha fornito tutte le indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento per l’elaborazione dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato.
La Sezione Terza punta l’attenzione su “Rettifiche di pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo”: vi rientrano le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche.
La Sezione Quarta concerne le “Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo”. I revisori, nell’ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono chiamati a verificare l’avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel
perimetro.
La Sezione Quinta, finalizzata alle “Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto”, tende a rilevare la correttezza nella determinazione del patrimonio del “gruppo amministrazione pubblico”.
La Sezione Sesta riguarda le “Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa”, che deve tenere in opportuna evidenza tutti i fatti contabili e gestionali utili a inquadrare correttamente il contributo economico che l’ente capogruppo fornisce assieme ai suoi organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica.

LA relazione-questionario sul bilancio consolidato 2019 dovrà essere trasmessa, per il tramite del sistema Con.Te. (Contabilità Territoriale), entro il 31 gennaio 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION