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Il danno erariale per utilizzo illegittimo di risorse con vincolo di destinazione va provato in giudizio

La violazione di disposizioni di legge che per gli enti pubblici pongono vincoli finalistici all’utilizzo di somme di denaro e, più in generale, l’uso di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti costituiscono una grave irregolarità contabile in grado di provocare tendenzialmente un pregiudizio all’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente, con conseguente antigiuridicità della condotta, ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non integrano il danno erariale.  È quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la sentenza n. 435/2020.
Affinché possa ravvisarsi il danno, occorre che sia dimostrato in maniera precisa che tale diverso utilizzo dei fondi abbia riguardato il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un reale depauperamento del patrimonio dell’ente con frustrazione delle finalità previste dalla legge.
Pertanto, la violazione del vincolo legislativo non comporta ex se un danno, perché il danno deve sempre trovare riscontro in concreto e in termini specifici. Il danno alla finanza pubblica, difatti, è un pregiudizio effettivo e reale, che non può essere presunto in via assoluta e che va provato puntualmente in giudizio.
La responsabilità amministrativa per l’utilizzo per spese correnti di importi sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in una delle seguenti ipotesi:
a) le spese pagate risultano illegittime o non dovute o, quanto meno, relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità;
b) il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale è tale da provocare un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’ente;
c) l’ente non riesce ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato l’irregolare destinazione a spese correnti (quali emolumenti stipendiali, TFR, pagamento indennità agli amministratori e collegio sindacale, spese legali e risarcimenti per contenziosi, pagamento rate mutui in scadenza, etc.) da parte dello IACP (Istituto Autonomo per le case popolari) di fondi a destinazione vincolata derivanti dalla vendita degli alloggi. Ad avviso della Procura Regionale, le condotte distrattive dei fondi, ad opera del Direttore generale e del Dirigente finanziario dell’ente, avrebbero scontato un doppio grado di illiceità per violazione sia del vincolo di destinazione esclusivo, impresso all’utilizzo delle somme di cui trattasi, sia per la destinazione degli stessi a copertura di presunti deficit di gestione neppure oggetto di accertamento secondo la procedura di approvazione dei bilanci e dei consuntivi. La Procura, nel sottolineare la riconducibilità del danno erariale da comportamento gravemente colposo a carico del Direttore generale e del Dirigente finanziario, aveva altresì rilevato la sussistenza della colpa grave dei componenti del collegio sindacale, che avrebbero commesso una grave violazione, omettendo ogni controllo, in spregio ai doveri di vigilanza sull’osservanza della legge e, quindi, del ruolo di asseverazione e controllo sulla regolarità contabile dei principali atti di gestione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION