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Fondo risorse decentrate: come gestire gli incrementi arretrati previsti dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024

L’ARAN, con il parere prot. 37357/2026 del 18 maggio scorso, fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 58 del contratto sottoscritto il 23 febbraio 2026.

L’Aran ha precisato che, come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022. Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.

Con riferimento all’assoggettamento dei richiamati incrementi all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018.

Analoga conclusione riguarda gli incrementi disciplinati dal comma 2 dell’art. 58, che attribuisce agli enti la facoltà di incrementare, in relazione alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili del Fondo e quelle destinate alle elevate qualificazioni fino allo 0,22% del monte salari 2021. Anche tali risorse, essendo fondate su una specifica previsione legislativa, restano escluse dall’applicazione del limite al salario accessorio previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

 

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