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Accrual, Trattamento contabile dei beni immobili (piano delle alienazioni)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la FAQ n. 30 del 10 luglio 2026 fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita. In particolare, viene chiesto se tali beni debbano continuare a essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali, applicando l’ITAS 4, oppure essere riclassificati tra le rimanenze ai sensi dell’ITAS 10.

Il Ministero chiarisce innanzitutto che l’ITAS 4 esclude dal proprio ambito di applicazione soltanto i beni destinati alla vendita fin dal momento della loro acquisizione, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 “Rimanenze”. Quest’ultimo principio, tuttavia, limita la propria applicazione ai casi in cui la vendita dei beni costituisca attività principale dell’amministrazione.

Secondo il MEF, tali condizioni non ricorrono per gli immobili inseriti nei piani delle alienazioni degli enti locali. Si tratta infatti di beni originariamente acquisiti o realizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e solo successivamente destinati alla dismissione attraverso una scelta programmatoria dell’amministrazione. L’alienazione, inoltre, non rappresenta l’attività caratteristica dell’ente.

Per tale motivo il Ministero esclude l’applicazione dell’ITAS 10 e, in assenza di uno specifico principio contabile dedicato ai beni destinati alla vendita, richiama le disposizioni generali contenute nell’ITAS 1.

I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F – Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1).

Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio.

 

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