Accrual, nuovi criteri per la valutazione di terreni e fabbricati

Con la FAQ n. 31 del 10 luglio 2026, il MEF fornisce un importante chiarimento operativo sull’applicazione dell’ITAS 4 in materia di valutazione dei terreni e dei fabbricati. La precedente disciplina contabile, in materia di valutazione del patrimonio immobiliare, prevedeva la necessità di contabilizzare separatamente terreni ed edifici ai fini dell’ammortamento, applicando criteri forfettari (come la percentuale del 20%) nei casi in cui il valore del terreno non sia distinto da quello del fabbricato. Inoltre, in assenza del costo storico, le modalità di determinazione del valore erano basate su parametri catastali.

Con riferimento ai terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, il MEF chiarisce che il par. 18 di ITAS 4 stabilisce che tali beni, pur se acquistati unitariamente, debbano essere considerati separabili e quindi contabilizzati distintamente. Ciò dipende dalla diversa vita utile: i terreni, infatti, hanno in linea generale una vita utile illimitata e non sono soggetti ad ammortamento, mentre gli edifici, avendo una vita utile limitata, devono essere ammortizzati.

Nel caso in cui sia disponibile il costo storico ma senza evidenza della parte di costo relativa al terreno e al fabbricato, ITAS 4 non consente il ricorso a criteri forfettari, come la percentuale del 20% prevista dalla attuale disciplina contabile. In tali situazioni è invece necessario adottare criteri di stima coerenti con lo standard, nel rispetto dei postulati dell’informativa di bilancio. In particolare, il valore può essere determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di acquisizione, desumibile anche dai prezzi osservabili nel mercato immobiliare; alla medesima data (per gli edifici). Qualora il valore di mercato non sia attendibile o determinabile, è possibile fare ricorso al costo di sostituzione alla data di acquisizione.

Per quanto riguarda, invece, i beni per i quali non sia disponibile il costo storico, ITAS 4 prevede che la valutazione iniziale avvenga comunque secondo criteri coerenti con la rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio. Nel caso in cui il bene sia stato acquisito mediante operazioni non di scambio – e quindi il costo non sia disponibile – il par. 25 di ITAS 4 indica il criterio di valutazione del valore di mercato o, in alternativa, del costo di sostituzione alla data di acquisizione. Quando entrambi i criteri risultano applicabili e rispettano i requisiti informativi richiesti, il valore da iscrivere inizialmente è il minore tra i due.

In conclusione, nell’ambito della contabilità accrual disciplinata da ITAS 4, la valutazione deve basarsi su criteri economici sostanziali, privilegiando, in assenza del costo storico, il valore di mercato o il costo di sostituzione, così da garantire una rappresentazione attendibile e coerente delle attività patrimoniali.

Accrual, Trattamento contabile dei beni immobili (piano delle alienazioni)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la FAQ n. 30 del 10 luglio 2026 fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita. In particolare, viene chiesto se tali beni debbano continuare a essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali, applicando l’ITAS 4, oppure essere riclassificati tra le rimanenze ai sensi dell’ITAS 10.

Il Ministero chiarisce innanzitutto che l’ITAS 4 esclude dal proprio ambito di applicazione soltanto i beni destinati alla vendita fin dal momento della loro acquisizione, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 “Rimanenze”. Quest’ultimo principio, tuttavia, limita la propria applicazione ai casi in cui la vendita dei beni costituisca attività principale dell’amministrazione.

Secondo il MEF, tali condizioni non ricorrono per gli immobili inseriti nei piani delle alienazioni degli enti locali. Si tratta infatti di beni originariamente acquisiti o realizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e solo successivamente destinati alla dismissione attraverso una scelta programmatoria dell’amministrazione. L’alienazione, inoltre, non rappresenta l’attività caratteristica dell’ente.

Per tale motivo il Ministero esclude l’applicazione dell’ITAS 10 e, in assenza di uno specifico principio contabile dedicato ai beni destinati alla vendita, richiama le disposizioni generali contenute nell’ITAS 1.

I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F – Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1).

Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio.

 

Convocazioni consiglio comunale: il Ministero dell’interno apre alla PEC istituzionale per i consiglieri

Le modalità per la comunicazione e la formazione della convocazione, quando non sono fissate da legge, regolamenti o statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in riscontro ad una richiesta di parere in merito alle modalità di convocazione dei consiglieri comunali.

Il quesito trae origine da un regolamento consiliare che impone ai consiglieri l’obbligo di dotarsi di una PEC personale entro dieci giorni dalla proclamazione dell’elezione o dall’entrata in carica. Lo stesso regolamento prevede, tuttavia, che fino alla comunicazione dell’indirizzo PEC le convocazioni siano effettuate mediante messo comunale oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.

Richiamando l’articolo 38 del TUEL, il Ministero ricorda che le modalità di funzionamento del consiglio comunale, comprese quelle relative alla convocazione dei consiglieri, sono disciplinate dal regolamento consiliare nel rispetto dei principi fissati dallo statuto. In assenza di una disciplina legislativa specifica, trova applicazione il principio della libertà delle forme, purché la modalità prescelta sia idonea a garantire il raggiungimento dello scopo. A sostegno di tale orientamento vengono richiamate anche alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la validità dell’avviso di convocazione deve essere valutata in funzione della sua effettiva idoneità a portare la comunicazione a conoscenza del destinatario.

Il parere ribadisce inoltre che la trasmissione mediante PEC, ai sensi dell’articolo 48 del Codice dell’amministrazione digitale, è equiparata alla notificazione a mezzo posta. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n.33), il Ministero evidenzia come la posta elettronica certificata assicuri piena affidabilità in ordine all’identità del mittente e del destinatario, all’integrità del contenuto e alla prova dell’avvenuta consegna, risultando quindi pienamente equivalente alla notificazione cartacea.

Di fronte al rifiuto del consigliere di attivare una PEC personale, il Ministero ritiene legittimo che il Comune metta a disposizione dello stesso, così come degli altri componenti del consiglio, una casella PEC istituzionale con dominio dell’ente, destinata esclusivamente allo svolgimento delle comunicazioni connesse al mandato elettivo. Tale soluzione consentirebbe di evitare il ricorso alle notifiche tramite messo comunale o raccomandata, con evidenti benefici in termini di semplificazione amministrativa, riduzione dei costi e maggiore efficienza organizzativa.

Il Ministero suggerisce, infine, di valutare un aggiornamento dei regolamenti consiliari, prevedendo espressamente la possibilità per i consiglieri di scegliere tra l’utilizzo di una PEC personale e l’assegnazione di una casella PEC istituzionale.

Fondo anticipazioni di liquidità: istituito il tavolo tecnico MEF per l’accesso alle misure della legge di bilancio 2026

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2026, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2026, prende formalmente avvio il tavolo tecnico previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). L’organismo avrà il compito di definire le modalità applicative che consentiranno ad alcune categorie di comuni in maggiore difficoltà finanziaria di accedere alle misure straordinarie introdotte dalla stessa legge di bilancio.

Il provvedimento interessa in particolare gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti che presentano una situazione di disavanzo particolarmente gravosa, aggravata dalla consistente incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione.

La legge di bilancio ha infatti individuato specifici requisiti oggettivi per l’accesso alle misure di sostegno. Possono rientrare nel perimetro di intervento i comuni che, oltre ad essere in disavanzo di amministrazione, presentano un’incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e, contemporaneamente, non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per il rimborso dei prestiti. Rientrano inoltre tra i destinatari i comuni che hanno fatto ricorso alle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge n. 115/2022.

Il tavolo tecnico dovrà verificare concretamente le modalità attraverso cui tali enti potranno beneficiare delle misure previste dai commi da 638 a 643 della legge n. 199/2025, assicurando al contempo il mantenimento degli spazi di maggiore utilizzo delle risorse previsti dal successivo comma 664.