Riforma ACCRUAL: Sperimentazione nel biennio 2028-2029 e avvio a regime dal 2030

La Commissione ARCONET, nella riunione del 21 luglio 2026, ha esaminato il percorso per la sperimentazione della riforma PNRR 1.15 della contabilità pubblica Accrual da parte degli enti territoriali e dei loro enti strumentali. Il quadro normativo richiamato è quello dell’articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2026, convertito in Legge 7 agosto 2026, n. 152 . La disposizione prevede che la disciplina della sperimentazione sia definita, entro il 30 giugno 2027, mediante decreti adottati su proposta della Commissione ARCONET, di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.

I decreti dovranno individuare gli enti sperimentatori, tenendo conto della loro collocazione geografica e dimensione demografica, stabilire le modalità di svolgimento della sperimentazione, anche in deroga al TUEL e al decreto legislativo n. 118 del 2011, adeguare gli allegati al medesimo decreto legislativo alle specificità degli enti territoriali e definire modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale.

La sperimentazione dovrebbe interessare gli esercizi 2028 e 2029. La proposta illustrata alla Commissione prevede un numero circoscritto di partecipanti: quattro Regioni, tre Città metropolitane, sette Province e venti Comuni, dei quali cinque con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Saranno coinvolti anche i relativi organismi strumentali, i Consigli regionali e uno o più enti strumentali, tra cui almeno un ente che adotti esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale. L’individuazione dovrebbe avvenire sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, dall’UPI e dall’ANCI. Potranno partecipare soltanto gli enti che abbiano già adeguato i propri sistemi informativi alle esigenze della riforma Accrual o che siano in condizione di completarli in tempo utile. In sede di candidatura sarà richiesta un’attestazione della software house fornitrice del sistema contabile. Entro il 15 settembre 2026 dovranno essere trasmesse sia le candidature degli enti sperimentatori, a cura della Conferenza delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI, sia quelle dei componenti dei due gruppi di lavoro incaricati di predisporre gli allegati 4/3 e 4/4 sperimentali. Questi ultimi potranno comprendere anche soggetti esterni alla Commissione, in rappresentanza delle istituzioni che vi partecipano.

Gli enti sperimentatori adotteranno la contabilità economico-patrimoniale definita dalla disciplina sperimentale e non dovranno riclassificare il conto economico e lo stato patrimoniale attraverso il raccordo pubblicato sul sito del MEF dedicato alla riforma Accrual. La sperimentazione comporterà l’adeguamento degli allegati 1, 4/3 e 4/4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativi ai principi contabili, dell’allegato 6 sul piano dei conti integrato e degli allegati 10 e 11 riguardanti, rispettivamente, il rendiconto e il bilancio consolidato. È inoltre prevista l’introduzione di un allegato 10-bis contenente lo schema del budget e del bilancio di esercizio degli enti strumentali sperimentatori che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.

Il nuovo allegato 4/3 dovrebbe essere articolato in quattro parti: quadro concettuale della contabilità economico-patrimoniale; principi contabili aggiornati agli ITAS e adattati alle specificità degli enti territoriali; modalità di integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale; appendice tecnica con esempi. L’integrazione tra i due sistemi contabili sarà fondata su una mappa dei processi amministrativo-contabili, destinata a individuare gli eventi e i documenti contabilmente rilevanti dai quali scaturiscono scritture autonome nella contabilità finanziaria e in quella economico-patrimoniale. L’allegato 6/1, relativo al modulo finanziario, non dovrebbe richiedere modifiche, mentre gli allegati 6/2 e 6/3 saranno rielaborati inserendo nel piano dei conti unico le voci elementari dei moduli economico e patrimoniale vigenti. Saranno inoltre predisposti i raccordi con il precedente piano dei conti e con i nuovi schemi di conto economico e stato patrimoniale.

Prima dell’avvio della sperimentazione gli enti dovranno individuare la struttura responsabile del coordinamento e della gestione della contabilità economico-patrimoniale e degli inventari, nominare il referente della sperimentazione, aggiornare e riclassificare gli inventari secondo l’allegato 6 sperimentale e adeguare il sistema informativo e gestionale. Il sistema dovrà garantire l’autonomia delle scritture economico-patrimoniali rispetto a quelle finanziarie, pur mantenendone il collegamento attraverso la mappa dei processi e degli eventi contabili, adottare il nuovo piano dei conti e consentire l’elaborazione del rendiconto sperimentale. Quest’ultimo comprenderà il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto dei flussi di cassa definiti dall’ITAS 1. Dovrà inoltre essere possibile predisporre il bilancio consolidato sperimentale e rispettare gli ulteriori requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 6 agosto 2025 per l’adeguamento dei sistemi informativi.

Durante il biennio gli enti applicheranno il decreto sulla sperimentazione e, per quanto non espressamente disciplinato, continueranno a osservare l’ordinamento contabile vigente. Dovranno tenere scritture economico-patrimoniali autonome, adottare il rendiconto previsto dall’allegato 10 sperimentale e predisporre i bilanci consolidati 2028 e 2029 secondo l’allegato 11 sperimentale. Il consolidamento comprenderà soltanto i bilanci degli enti strumentali che abbiano partecipato alla sperimentazione e quelli delle società controllate.

Alla BDAP dovranno essere trasmessi i rendiconti sperimentali, il budget e il bilancio di esercizio degli enti strumentali in sola contabilità economico-patrimoniale, i dati contabili analitici e i bilanci consolidati sperimentali. Le criticità e le difficoltà incontrate saranno comunicate per posta elettronica al Gruppo di lavoro sperimentazione istituito presso la Commissione ARCONET. Per i piccoli Comuni che hanno rinviato l’adozione della contabilità economico-patrimoniale del decreto legislativo n. 118 del 2011 è previsto un percorso specifico. Tali enti continueranno ad applicare l’ordinamento vigente, ma sperimenteranno modalità semplificate di elaborazione dello stato patrimoniale, adottando un rendiconto con uno schema patrimoniale adeguato all’ITAS 1 e trasmettendolo alla BDAP.

Il percorso dovrebbe articolarsi in due decreti ministeriali. Il primo, da adottare nei primi mesi del 2027, individuerà gli enti partecipanti e le attività propedeutiche, disciplinerà l’adesione, la rinuncia e l’esclusione degli enti inadempienti e istituirà il Gruppo di lavoro sperimentazione. Al decreto saranno allegati l’elenco degli enti, il piano dei conti sperimentale, gli schemi sperimentali di rendiconto e bilancio consolidato e lo schema di budget per gli enti strumentali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.

Il secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2027, disciplinerà lo svolgimento della sperimentazione, le modalità di aggiornamento degli allegati e le disposizioni da applicare in deroga, compresa la definizione della competenza economica coerente con la riforma accrual. Saranno allegati i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, nonché le modalità semplificate di elaborazione dello stato patrimoniale.

Accrual, nuovi criteri per la valutazione di terreni e fabbricati

Con la FAQ n. 31 del 10 luglio 2026, il MEF fornisce un importante chiarimento operativo sull’applicazione dell’ITAS 4 in materia di valutazione dei terreni e dei fabbricati. La precedente disciplina contabile, in materia di valutazione del patrimonio immobiliare, prevedeva la necessità di contabilizzare separatamente terreni ed edifici ai fini dell’ammortamento, applicando criteri forfettari (come la percentuale del 20%) nei casi in cui il valore del terreno non sia distinto da quello del fabbricato. Inoltre, in assenza del costo storico, le modalità di determinazione del valore erano basate su parametri catastali.

Con riferimento ai terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, il MEF chiarisce che il par. 18 di ITAS 4 stabilisce che tali beni, pur se acquistati unitariamente, debbano essere considerati separabili e quindi contabilizzati distintamente. Ciò dipende dalla diversa vita utile: i terreni, infatti, hanno in linea generale una vita utile illimitata e non sono soggetti ad ammortamento, mentre gli edifici, avendo una vita utile limitata, devono essere ammortizzati.

Nel caso in cui sia disponibile il costo storico ma senza evidenza della parte di costo relativa al terreno e al fabbricato, ITAS 4 non consente il ricorso a criteri forfettari, come la percentuale del 20% prevista dalla attuale disciplina contabile. In tali situazioni è invece necessario adottare criteri di stima coerenti con lo standard, nel rispetto dei postulati dell’informativa di bilancio. In particolare, il valore può essere determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di acquisizione, desumibile anche dai prezzi osservabili nel mercato immobiliare; alla medesima data (per gli edifici). Qualora il valore di mercato non sia attendibile o determinabile, è possibile fare ricorso al costo di sostituzione alla data di acquisizione.

Per quanto riguarda, invece, i beni per i quali non sia disponibile il costo storico, ITAS 4 prevede che la valutazione iniziale avvenga comunque secondo criteri coerenti con la rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio. Nel caso in cui il bene sia stato acquisito mediante operazioni non di scambio – e quindi il costo non sia disponibile – il par. 25 di ITAS 4 indica il criterio di valutazione del valore di mercato o, in alternativa, del costo di sostituzione alla data di acquisizione. Quando entrambi i criteri risultano applicabili e rispettano i requisiti informativi richiesti, il valore da iscrivere inizialmente è il minore tra i due.

In conclusione, nell’ambito della contabilità accrual disciplinata da ITAS 4, la valutazione deve basarsi su criteri economici sostanziali, privilegiando, in assenza del costo storico, il valore di mercato o il costo di sostituzione, così da garantire una rappresentazione attendibile e coerente delle attività patrimoniali.

Accrual, Trattamento contabile dei beni immobili (piano delle alienazioni)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la FAQ n. 30 del 10 luglio 2026 fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita. In particolare, viene chiesto se tali beni debbano continuare a essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali, applicando l’ITAS 4, oppure essere riclassificati tra le rimanenze ai sensi dell’ITAS 10.

Il Ministero chiarisce innanzitutto che l’ITAS 4 esclude dal proprio ambito di applicazione soltanto i beni destinati alla vendita fin dal momento della loro acquisizione, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 “Rimanenze”. Quest’ultimo principio, tuttavia, limita la propria applicazione ai casi in cui la vendita dei beni costituisca attività principale dell’amministrazione.

Secondo il MEF, tali condizioni non ricorrono per gli immobili inseriti nei piani delle alienazioni degli enti locali. Si tratta infatti di beni originariamente acquisiti o realizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e solo successivamente destinati alla dismissione attraverso una scelta programmatoria dell’amministrazione. L’alienazione, inoltre, non rappresenta l’attività caratteristica dell’ente.

Per tale motivo il Ministero esclude l’applicazione dell’ITAS 10 e, in assenza di uno specifico principio contabile dedicato ai beni destinati alla vendita, richiama le disposizioni generali contenute nell’ITAS 1.

I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F – Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1).

Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio.