Fondo risorse decentrate: come gestire gli incrementi arretrati previsti dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024

L’ARAN, con il parere prot. 37357/2026 del 18 maggio scorso, fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 58 del contratto sottoscritto il 23 febbraio 2026.

L’Aran ha precisato che, come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022. Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.

Con riferimento all’assoggettamento dei richiamati incrementi all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018.

Analoga conclusione riguarda gli incrementi disciplinati dal comma 2 dell’art. 58, che attribuisce agli enti la facoltà di incrementare, in relazione alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili del Fondo e quelle destinate alle elevate qualificazioni fino allo 0,22% del monte salari 2021. Anche tali risorse, essendo fondate su una specifica previsione legislativa, restano escluse dall’applicazione del limite al salario accessorio previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

 

L’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci nei piccoli comuni decorre dal 1° gennaio 2020

L’incremento dell’indennità per il Sindaco prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, fino allo 85% dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti) può essere attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1° gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2020.
La Sezione rammenta che l’art 57 quater comma 2 del D.L. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento in parola, prevedendo al successivo comma 3 la ripartizione del fondo tra i comuni interessati da effettuare con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il decreto interministeriale è stato adottato il 23 luglio 2020 e all’articolo 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. (il decreto, tra l’altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000). Solo con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale. In conclusione, La disposizione del decreto, fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità, consente quindi al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION