Certificazione servizi conferiti in gestione associata alle unioni di comuni ed alle comunità montane anno 2026

Con decreto del Ministero dell’interno del 26 maggio 2026 è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2026.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023

Con la Circolare n. 52/2026, la Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce chiarimenti in merito alla certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023 per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali in dissesto finanziario ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Con decreto del Ministro dell’interno del 3 1/03/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 08/04/2026, sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l’ anno 2023. Tali certificati devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 30
giugno 2026, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente loca le interessato.

La Circolare rammenta che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti,  ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

Anac, Offerta tecnica: la stazione appaltante può oscurare solo dati contenenti segreti commerciali

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, ha ribadito un principio di particolare rilevanza operativa: la stazione appaltante non può procedere a oscuramenti generalizzati degli atti di gara, poiché deve garantire agli operatori economici interessati la piena possibilità di verificare la correttezza del procedimento e, se del caso, di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa davanti al giudice amministrativo.

L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, limitatamente alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’oscuramento non opera automaticamente; è necessario che l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta motivata e che la stazione appaltante ne abbia riconosciuto la fondatezza.

L’orientamento trova conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, che ha evidenziato come il legislatore abbia già effettuato a monte il necessario bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza e quello alla trasparenza. Ne consegue che, per i documenti resi disponibili attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, fatta salva la particolare tutela riconosciuta ai segreti tecnici e commerciali.

Il principio è stato recepito anche nell’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, contribuendo a consolidare un orientamento interpretativo ormai definito.

La disciplina trova il proprio fondamento nell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e di tutti gli atti, dati e informazioni che hanno condotto all’aggiudicazione. La medesima regola si applica, in via reciproca, ai documenti relativi agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti della graduatoria, consentendo un controllo effettivo sulla legittimità delle valutazioni svolte dalla commissione di gara.

Fondo risorse decentrate: come gestire gli incrementi arretrati previsti dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024

L’ARAN, con il parere prot. 37357/2026 del 18 maggio scorso, fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 58 del contratto sottoscritto il 23 febbraio 2026.

L’Aran ha precisato che, come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022. Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.

Con riferimento all’assoggettamento dei richiamati incrementi all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018.

Analoga conclusione riguarda gli incrementi disciplinati dal comma 2 dell’art. 58, che attribuisce agli enti la facoltà di incrementare, in relazione alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili del Fondo e quelle destinate alle elevate qualificazioni fino allo 0,22% del monte salari 2021. Anche tali risorse, essendo fondate su una specifica previsione legislativa, restano escluse dall’applicazione del limite al salario accessorio previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

 

Part-time e rientro a tempo pieno: quando l’amministrazione può richiederlo

Con l’orientamento applicativo n. 37362, Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per l’amministrazione di richiedere il rientro a tempo pieno di un dipendente che, originariamente assunto a tempo pieno, abbia successivamente trasformato il proprio rapporto di lavoro in part-time.

L’Agenzia, nel richiamare la disciplina contenuta nell’art. 53 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, evidenzia come la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale avvenga esclusivamente mediante accordo scritto tra le parti. Nello stesso accordo può essere eventualmente previsto un termine di durata del regime di part-time, al cui scadere il rapporto torna automaticamente alle condizioni originarie.

Secondo l’interpretazione dell’ARAN, l’amministrazione non può unilateralmente imporre il rientro a tempo pieno per il solo fatto che siano emerse esigenze organizzative o di servizio. La possibilità di far cessare il regime di part-time prima della volontà del lavoratore sussiste soltanto qualora, al momento della trasformazione, sia stato espressamente concordato un termine di durata nell’accordo individuale sottoscritto dalle parti.

In assenza di tale previsione, il rapporto a tempo parziale mantiene la propria efficacia e non può essere modificato unilateralmente dall’ente. Resta invece riconosciuto al dipendente il diritto di richiedere il ritorno al tempo pieno secondo le modalità e i termini stabiliti dal contratto collettivo.

Pertanto, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituisce il risultato di un accordo tra le parti e, come tale, non può essere successivamente modificata in via unilaterale dall’amministrazione, salvo i casi espressamente previsti dall’accordo stesso o dalla normativa vigente.

Nuovo questionario fabbisogni standard FC100: scadenza il 17 luglio 2026

È stato reso disponibile il questionario Unico FC100 per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2024, finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”).

Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di
spesa di ogni comune.

Il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC100 è il 17 luglio 2026 (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta in data 18 maggio 2026, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).

Si divide in due moduli:

  • dati strutturali;
  • dati contabili.

Il primo modulo, dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le diverse funzioni e si compone dei seguenti quadri:

  • Quadro A (Quadro 1/6) – Elementi specifici dell’Ente Locale e del territorio
  • Quadro B (Quadro 2/6) – Forme di gestione del servizio
  • Quadro C (Quadro 3/6) – Elementi specifici relativi al servizio di trasporto pubblico locale e al servizio smaltimento rifiuti
  • Quadro E (Quadro 4/6) – Unità locali utilizzate per lo svolgimento delle attività e personale docente
  • Quadro F (Quadro 5/6) – Dotazioni strumentali
  • Quadro M (Quadro 6/6) – Servizi svolti
  • Report utilizzo del servizio Asilo Nido sul territorio

Il modulo dati strutturali del questionario FC100U-2026 non cambia in maniera significativa rispetto ai precedenti questionari; tuttavia le informazioni richieste sono più puntuali e fondamentali per il calcolo del fabbisogno standard ed occorre pertanto raccogliere i dati con attenzione per evitare tagli al proprio fondo di solidarietà.

Il secondo modulo, dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, oltre ai valori riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio, facendo riferimento al Rendiconto 2024:

  • Quadro S (Quadro 1/6) – Spese correnti
  • Quadro X (Quadro 2/6) – Entrate
  • Quadro D (Quadro 3/6) – Personale
  • Quadro W (Quadro 4/6) – Informazioni aggiuntive sulla spesa per i rifiuti
  • Quadro Y (Quadro 5/6) – Scheda informativa sul calcolo della spesa corrente di riferimento
  • Quadro I (Quadro 6/6) – Indicatori aggiuntivi per il calcolo dei fabbisogni standard

Novità del quadro X (entrate) è rappresentata dalla precompilazione delle entrate relative agli obiettivi di servizio (F.E.L.S. 2024); i valori del rigo X0A sono precompilati automaticamente dal sistema nel seguente modo:

  • per le Funzioni di istruzione pubblica con le risorse assegnate degli obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti con disabilità;
  • per le Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) come somma di due importi precompilati: le risorse assegnate degli obiettivi di servizio dei servizi sociali e degli asili nido;
  • per il Servizio di asili nido con le risorse assegnate degli obiettivi di Servizio degli asili nido.

Il rigo X00 è determinato pertanto automaticamente dal sistema come somma dei righi X0A e X0B e funge esclusivamente da riepilogo, non richiedendo una compilazione autonoma da parte dell’ente.

Inoltre nella medesima sezione sono richieste informazioni relative all’avanzo vincolato di amministrazione, esclusivamente per le sole Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) e/o al solo Servizio di asili nido.

In particolare:

  • al rigo X11 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2023;
  • al rigo X12 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2024.