Contributo in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità

L’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, ha previsto un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

Al riguardo, la Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che le risorse finanziarie relative al predetto contributo, ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 4 novembre 2022.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti dei comuni che non hanno ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per i comuni che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 20 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributo in favore dei comuni che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità

Con comunicato del 27 maggio 2020, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce i criteri e le modalità di riparto del contributo istituito dall’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, di complessivi 22,6 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, con le esclusioni ivi previste, in favore dei Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’ articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

Piano di riparto

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinegoziazione anticipazione di liquidità, c’è tempo fino al 18 marzo 2022

Gli enti locali, entro il termine del 18 marzo p.v., potranno aderire all’operazione straordinaria relativa alla rinegoziazione dell’anticipazione di liquidità. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, le Regioni e gli enti locali che abbiano contratto anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere la rinegoziazione del tasso di interesse applicato e l’importo delle relative rate. Con la rinegoziazione – gestita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto previsto nell’atto aggiuntivo stipulato tra le due parti il 24 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 598, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – i soggetti aderenti beneficeranno di una rimodulazione del piano di ammortamento con una riduzione del tasso d’interesse fisso all’1,673%.

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente locale, l’elenco delle anticipazioni rinegoziabili e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito strumento informatico di gestione. Dall’area riservata del sito internet CDP, nel Portale ELPA, è possibile accedere al Portale dei Finanziamenti, in cui sarà attivato l’Applicativo dedicato all’iniziativa. In caso di necessità, è possibile richiedere assistenza per la risoluzione di problemi tecnici o per una nuova richiesta di registrazione. L’anticipazione rinegoziata presenterà una scadenza pari al 2051 e delle quote interessi post calcolate al tasso d’interesse dell’1,673%. Fanno eccezione le quote interessi del 2022 in quanto calcolate al tasso di interesse fisso originario, per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata del 2021 (esclusa) sino al 31 dicembre 2021 (incluso) e al tasso d’interesse fisso post rinegoziazione, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 (incluso) sino al 1° febbraio 2022 o 31 maggio 2022 (incluso).

Il ricorso alla rinegoziazione delle Anticipazione di Liquidità deve essere autorizzato con delibera di Giunta esecutiva a tutti gli effetti di legge i cui estremi dovranno essere indicati in domanda, anche in esercizio provvisorio. Per gli enti dissestati in cui l’amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL, l’Organo Straordinario di Liquidazione dovrà autorizzare o rilasciare nulla osta all’ operazione di rinegoziazione con relativo provvedimento da indicare in domanda.

 

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Comunicazione tassi di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità concesse nel 2021

Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ed in relazione al Decreto del Ministero dell’Interno del 6 settembre 2021, con i quali sono state concesse anticipazioni di liquidità ad enti locali in dissesto finanziario, il Dipartimento del Tesoro comunica i tassi di interesse da applicare, il Direttore Generale del Tesoro comunica che il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato alla data di emanazione del menzionato decreto sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, è pari allo 0,04% .

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Apertura dei termini per la richiesta dell’Anticipazione di Liquidità

È stata resa disponibile sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali la funzione per la compilazione della dichiarazione di cui all’art. 21, comma 5, del DL 73/2021, necessaria alla richiesta di Anticipazione di liquidità da inviare alla Cassa Depositi e Prestiti. La funzione sarà disponibile fino al 7 luglio ed è riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione debitrice degli enti locali, delle regioni e province autonome. Le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione sono disponibili nella “Guida anticipazione di liquidità” presente nella Homepage del Sistema PCC, nel modulo “Guide e Glossario”, sezione “Documenti PA”.
La domanda deve essere sottoscritta dal Responsabile legale dell’Ente e deve contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario. Completata la fase istruttoria di CDP, l’Ente riceverà la comunicazione di concessione dell’Anticipazione tramite il servizio AdL MEF 2021. Ottenuto l’accoglimento della richiesta, entro il 10 settembre, occorre inviare la proposta contrattuale sottoscritta con firma digitale. Entro il 24 settembre CDP restituirà il contratto firmato digitalmente per accettazione. L’erogazione dell’Anticipazione avverrà d’ufficio entro 7 gg lavorativi dalla firma del contratto. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione, gli enti dovranno procedere al pagamento dei debiti (CDP verificherà l’avvenuto pagamento attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali). Nell’ambito della durata prescelta del piano di ammortamento (da minimo 3 anni ad un massimo di 30 anni), gli Enti saranno tenuti a rimborsare a CDP la somma ricevuta in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

 

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Debiti commerciali degli enti territoriali: tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità ai sensi del dl 73/2021

Con comunicato stampa n° 108 del 28/05/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti territoriali per effetto dell’incremento del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, disposto dall’art. 21 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25/5/2021), è pari allo 0,20%. Il tasso corrisponde al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato il 25 maggio 2021 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS.

 

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Anci e Upi sollecitano intervento normativo per evitare il dissesto di centinaia di enti locali

I Presidenti di ANCI e UPI hanno inviato una lettera alla Ministra Lamorgese e alla vice ministra Castelli, con la quale hanno sollecitato un costante confronto presso la Conferenza Stato-Città per affrontare le problematiche degli enti locali in difficoltà finanziarie strutturali e per affrontare tempestivamente gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che – in assenza di una norma attuativa – rischia di ampliare il fenomeno dei dissesti e dei “predissesti”. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta. La sentenza ha ulteriormente evidenziato le fragilità in questione, indicando un obbligo di ripiano in un arco temporale ravvicinato delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità a suo tempo acquisite dagli enti locali, in ossequio ad una misura fortemente voluta dal Governo, con conseguenze severe sulla capacità di tenuta finanziaria di centinaia di amministrazioni.
Tra gli interventi che Anci e Upi ritengono possibili ed urgenti, segnaliamo:

  • l’attuazione della sentenza  n. 80/2021, con l’obiettivo di mantenere il periodo trentennale di ripiano delle anticipazioni per il pagamento di debiti commerciali pregressi, coerente con le restituzioni a suo tempo stabilite dal dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni della Corte;
  • l’attenuazione dei vincoli da FCDE, che può essere attuata con misure straordinarie e temporanee di riduzione della percentuale obbligatoria di accantonamento, accompagnate però da un intervento di incentivazione al recupero di crediti tributari e tariffari agevolato dall’abbattimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo di rateizzazione;
  • l’immediata attivazione del tavolo di confronto per giungere alla riforma della disciplina delle crisi finanziarie (riforma del Tit. VIII Tuel), sulla base dei criteri già circolati con le bozze prodotte negli ultimi due anni e integrando a regime il dispositivo di sostegno di cui al punto c), opportunamente modulato e condizionato in modo da evitare fenomeni di “incentivazione” dello stato di crisi;
  • la revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo, che limita in modo spesso paradossale l’utilizzo di risorse disponibili per investimento (da trasferimento e da accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in particolare i trasferimenti in campo sociale e scolastico in capo agli enti capofila di funzioni svolte in forma sovracomunale).

 

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Anticipazione di liquidità, nota IFEL sull’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3). La nota ricostruisce gli effetti restrittivi della sentenza CCost n. 4/2020, nonché gli ulteriori effetti della nuova sentenza n. 80/2021, sulla quale l’ANCI sta sollecitando un urgente intervento che permetta la chiusura dei bilanci di previsione per i numerosi enti coinvolti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Consulta boccia di nuovo la normativa sulle anticipazioni di liquidità

Dopo la sentenza n. 4 del 28.1.2020 con la quale è stato dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, e dell’art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, la Consulta, con la recente Sentenza n. 80/2021, interviene nuovamente sulla disciplina dell’anticipazione di liquidità, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 2 e 3, del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, introdotto a seguito della sentenza n. 4/2020, dispone: “1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio”. La norma consente agli enti locali di sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione del finanziamento della quota capitale oggetto di restituzione annuale, mediante la contropartita da stanziare in entrata sub specie di “utilizzo del risultato di amministrazione” (espressione che designa, in sostanza, un mero accantonamento contabile utile a preservare il pareggio finanziario di competenza), operando simmetricamente alle registrazioni contabili che consentono di neutralizzare gli effetti dell’accertamento dell’anticipazione nell’esercizio della sua concessione.
Secondo i giudici costituzionali il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l’effetto di esonerare l’ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall’anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell’equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.
Il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell’art. 39-ter integra una violazione del principio di responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso. Inoltre, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione di liquidità, tale differimento comporta il trasferimento dell’onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all’utilizzazione di beni durevoli di investimento. Le disposizioni del comma 3 dell’art, 39-ter, prevedendo invece che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell’anticipazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità per i debiti commerciali: scadenza termini 9 ottobre 2020

Gli Enti locali hanno tempo fino al 9 ottobre per presentare la domanda di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali.
L’art. 55 del D.L. n. 104/2020, cd. “decreto Agosto”, come noto, ha riaperto, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art. 116 del decreto-legge n.34 del 2020, c.d. decreto Rilancio. Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Le anticipazioni potranno essere richieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e le stesse saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura avviata ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020 (gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell’anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta).
Le richieste, da formularsi mediante deliberazione dell’organo esecutivo, potranno essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art.116 del D.L. n. 34 del 2020. Le anticipazioni potranno essere destinate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Link utili:

Link utili:

  • FAQ IFEL – che contiene le risposte a 58 quesiti sui principali temi connessi alle anticipazioni di liquidità (la rappresentazione del debito in PCC, la possibilità di richiesta per le fatture cedute, i debiti verso altri enti, le possibilità per gli enti in crisi, eccetera);
  • Nota IFEL sulle anticipazioni ex decreto Rilancio – valida, in generale, anche per la riedizione ex D.L. n. 104/2020;
  • Guida alle anticipazioni di liquidità – che descrive la funzionalità del sistema PCC destinata alla compilazione della dichiarazione necessaria alla domanda di anticipazione;
  • PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’usoche raccoglie le principali risorse informative utili per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e della riduzione dello stock di debiti nonché per lo svolgimento degli adempimenti PCC;
  • Addendum convenzione MEF-CDP di cui all’art. 55, co. 3 del DL 104/2020:
    Domanda di anticipazione – Allegato 1
    Domanda di anticipazione – Allegato 2

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION