Nuovo questionario fabbisogni standard FC100: scadenza il 17 luglio 2026

È stato reso disponibile il questionario Unico FC100 per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2024, finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”).

Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di
spesa di ogni comune.

Il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC100 è il 17 luglio 2026 (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta in data 18 maggio 2026, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).

Si divide in due moduli:

  • dati strutturali;
  • dati contabili.

Il primo modulo, dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le diverse funzioni e si compone dei seguenti quadri:

  • Quadro A (Quadro 1/6) – Elementi specifici dell’Ente Locale e del territorio
  • Quadro B (Quadro 2/6) – Forme di gestione del servizio
  • Quadro C (Quadro 3/6) – Elementi specifici relativi al servizio di trasporto pubblico locale e al servizio smaltimento rifiuti
  • Quadro E (Quadro 4/6) – Unità locali utilizzate per lo svolgimento delle attività e personale docente
  • Quadro F (Quadro 5/6) – Dotazioni strumentali
  • Quadro M (Quadro 6/6) – Servizi svolti
  • Report utilizzo del servizio Asilo Nido sul territorio

Il modulo dati strutturali del questionario FC100U-2026 non cambia in maniera significativa rispetto ai precedenti questionari; tuttavia le informazioni richieste sono più puntuali e fondamentali per il calcolo del fabbisogno standard ed occorre pertanto raccogliere i dati con attenzione per evitare tagli al proprio fondo di solidarietà.

Il secondo modulo, dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, oltre ai valori riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio, facendo riferimento al Rendiconto 2024:

  • Quadro S (Quadro 1/6) – Spese correnti
  • Quadro X (Quadro 2/6) – Entrate
  • Quadro D (Quadro 3/6) – Personale
  • Quadro W (Quadro 4/6) – Informazioni aggiuntive sulla spesa per i rifiuti
  • Quadro Y (Quadro 5/6) – Scheda informativa sul calcolo della spesa corrente di riferimento
  • Quadro I (Quadro 6/6) – Indicatori aggiuntivi per il calcolo dei fabbisogni standard

Novità del quadro X (entrate) è rappresentata dalla precompilazione delle entrate relative agli obiettivi di servizio (F.E.L.S. 2024); i valori del rigo X0A sono precompilati automaticamente dal sistema nel seguente modo:

  • per le Funzioni di istruzione pubblica con le risorse assegnate degli obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti con disabilità;
  • per le Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) come somma di due importi precompilati: le risorse assegnate degli obiettivi di servizio dei servizi sociali e degli asili nido;
  • per il Servizio di asili nido con le risorse assegnate degli obiettivi di Servizio degli asili nido.

Il rigo X00 è determinato pertanto automaticamente dal sistema come somma dei righi X0A e X0B e funge esclusivamente da riepilogo, non richiedendo una compilazione autonoma da parte dell’ente.

Inoltre nella medesima sezione sono richieste informazioni relative all’avanzo vincolato di amministrazione, esclusivamente per le sole Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) e/o al solo Servizio di asili nido.

In particolare:

  • al rigo X11 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2023;
  • al rigo X12 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2024.

TARI, Fabbisogni standard Anno 2026: Aggiornamento delle Linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2026. Le linee di indirizzo – predisposte con la collaborazione di IFEL e Sogei S.p.A. – sono finalizzate a inquadrare il contesto applicativo della nuova regolazione e a supportare i comuni nella predisposizione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per il quadriennio 2026-2029. In tale prospettiva, viene confermata la possibilità per gli enti locali che abbiano già approvato le tariffe TARI di intervenire successivamente, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per recepire le risultanze dei fabbisogni standard.

In continuità con le precedenti linee guida, i fabbisogni standard del servizio rifiuti si configurano come un paradigma obbligatorio di confronto, funzionale alla valutazione dell’andamento gestionale del servizio. Il richiamo operato dal comma 653 deve pertanto essere letto in coordinamento con l’intero procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico tariffario sui contribuenti.

L’attività regolatoria di ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e culminata nel MTR-3, incide in modo significativo sulla discrezionalità del comune, orientandola verso una verifica stringente del rispetto dei criteri regolatori nella determinazione dei costi da parte dei gestori, nell’ambito del PEF.

La struttura del fabbisogno standard

Il fabbisogno standard finale di ciascun comune è dato dal prodotto di due grandezze:

  • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
  • le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Il costo standard unitario è stimato mediante un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione di comuni con variabili gestionali e di contesto. Il parametro di base è rappresentato dal costo medio nazionale di riferimento, pari a 130,45 euro per tonnellata, cui si sommano o sottraggono i differenziali di costo associati alle singole componenti.

Le componenti del costo standard

Le principali componenti che concorrono alla determinazione del costo standard comprendono:

  • la percentuale di raccolta differenziata, modellata con una specificazione non lineare;
  • la distanza dagli impianti di conferimento;
  • la dotazione impiantistica regionale e le modalità di trattamento e smaltimento;
  • la forma di gestione del servizio, con un differenziale a favore della gestione diretta rispetto a quella associata;
  • i fattori strutturali di contesto del comune (demografici, morfologici ed economici);
  • le economie o diseconomie di scala, rilevanti soprattutto per i comuni di minori dimensioni;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti;
  • l’appartenenza del comune a specifici cluster omogenei.

Alcune variabili, pur considerate nel modello, non presentano un impatto statisticamente significativo e non incidono direttamente sul calcolo del costo standard, mentre altre assumono rilevanza solo se valutate congiuntamente.

Componenti fisse, variabili e aggiornamento temporale

Ai fini applicativi, le componenti del costo standard possono essere ricondotte a tre macro-categorie:

  1. componenti fisse non modificabili dal comune
  2. componenti legate alla dotazione impiantistica regionale;
  3. componenti specifiche del comune, modificabili in funzione delle scelte gestionali.

Per l’applicazione del comma 653, le variabili del terzo gruppo devono essere calcolate con riferimento alle caratteristiche del servizio attive nel quadriennio 2026-2029. Diversamente, per l’utilizzo del fabbisogno standard come benchmark ai fini degli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, tali variabili devono riferirsi alle annualità 2024 e 2025, in conformità all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 397/2025.

Il nuovo assetto regolatorio rafforza il ruolo dei fabbisogni standard come strumento di razionalizzazione, trasparenza e controllo dei costi del servizio rifiuti. Nel MTR-3 essi non rappresentano più soltanto un parametro conoscitivo, ma assumono una funzione operativa vincolante, incidendo direttamente sui meccanismi di produttività, potenziamento del servizio e dinamica delle entrate tariffarie. In tale quadro, il comune è chiamato a un utilizzo consapevole e strutturato delle risultanze dei fabbisogni standard, quale elemento imprescindibile per una gestione efficiente, sostenibile e coerente con i principi della regolazione ARERA e della finanza pubblica locale.

 

Enti commissariati per inadempimento all’obbligo di invio delle certificazioni e/o mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati

È stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Ministero dell’interno, del 5 novembre 2025, corredato dell’allegato A, recante: «Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni o che abbiano certificato il  mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati», di cui all’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, in applicazione della diposizione di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024. (Vedi Comuni interessati).

Per i comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 6 giugno 2024, il Sindaco Commissario è tenuto a trasmettere a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (15.12.2025), le certificazioni non inviate. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse dal commissario dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, il Commissario dovrà procedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della certificazione, alla trasmissione a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., di apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati.

Per i Comuni che abbiano certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, il Sindaco Commissario è tenuto ad attivarsi affinché l’Ente
metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (14 gennaio 2026), il commissario trasmette
a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l’anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all’articolo 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Consiglio dei Ministri: Tributi indiretti e fabbisogni standard dei comuni per il 2025

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 maggio 2025 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, la nota metodologica, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativamente alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, del settore sociale e servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio e trasporti e alle funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido.

L’aggiornamento determina i nuovi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard da utilizzarsi per l’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’annualità 2025, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

La redazione PERK SOLUTION

Questionari fabbisogni standard da inviare entro il 13 luglio 2025

Sono stati pubblicati in G. U. n. 110 del 14-05-2025 i comunicati, del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi alla data in cui sono resi disponibili sul sito Internet Opencivitas della Societa’ generale d’informatica S.p.a. – SOGEI del Questionario unico FC90U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana e del Questionario unico FP30U per le province e le citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali.

A questo fine il MEF ha posto un obbligo in capo agli Enti locali di compilare il Questionario entro 60 gg dalla pubblicazione in GU e quindi entro il 13 luglio 2025. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni, è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno.

Il questionario Unico FC90U per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2023, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216. Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di spesa di ogni comune. Il questionario unico FC90U si divide in due moduli:

  1. Dati strutturali: raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi nonché agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio nel corso del 2023.
  2. Dati relativi al personale e dati contabili: raccoglie informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, riguardanti alcune voci di entrata (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ciascun servizio.

Tra le novità si segnala il Quadro N, che raccoglie le informazioni inerenti all’offerta sovracomunale del servizio di Asili nido al fine di identificare in modo dettagliato l’eventuale presenza di posti di asili nido comunale che vengono utilizzati da bambini residenti in altro comune al fine di valutare l’adeguatezza dell’offerta del servizio di asilo nido a livello di ambiti territoriali sovracomunali. Il Quadro N deve essere compilato solo dal comune, anche nel caso in cui il comune abbia demandato, parzialmente o integralmente, la gestione dei propri servizi all’Unione di comuni/Comunità montana. L’ente è tenuto a compilare tale quadro solo se è stato valorizzato il campo R17 delle relazioni di rendicontazione degli obiettivi di servizio relative all’anno 2023 (NID24) e/o all’anno 2024 (NID25) dove il comune aveva direttamente esplicitata la presenza di posti in Asili nido comunali fruiti da bambini residenti in altro comune.

Il questionario FP30U per le Province e le Città metropolitane, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli enti relativamente alle funzioni così come definite dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014. Il questionario si compone di tre moduli: il modulo Unico, accessibile e compilabile da tutti gli enti compilatori, il modulo B, riservato e compilabile esclusivamente dalle Città metropolitane e il modulo C, riservato e compilabile esclusivamente dalle Province montane.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI – Fabbisogni standard: Aggiornate le linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni“.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di Sogei S.p.A., ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel documento si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2024 e approvato dalla CTFS in data 17 settembre 2024. Come già in passato, il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il DPCM sull’aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard

È stato pubblicato in G.U. n. 85 del 11-04-2024 – il DPCM 22 febbraio 2024, che prevede l’adozione della Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota metodologica adottata dal suddetto decreto prevede:

  • la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica;
  • l’aggiornamento dei dati di base e l’utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell’ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido);
  • la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La revisione dell’impianto metodologico per la stima dei fabbisogni standard riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all’aggiornamento della base dei dati all’annualità 2019 (Parte II della nota metodologica).

La nota è integrata da quattro Appendici: nell’Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (cluster), nell’Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell’Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell’Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l’applicazione dei fabbisogni standard 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all’annualità 2019. In fase applicativa, per quelle funzioni che hanno come driver la popolazione residente, al fine di attenuare le variazioni negli anni dell’andamento della popolazione, la spesa standard unitaria derivante dall’applicazione del modello di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2015-2019.

La nuova metodologia riguarda, come accennato, la funzione di istruzione pubblica che comprende i servizi comunali relativi alla Scuola dell’infanzia, agli altri ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° e 2° grado), al trasporto, alla refezione, all’assistenza e trasporto disabili e a altri servizi complementari come i centri estivi. La “Popolazione residente in età compresa tra 3 − 14 anni” è l’output utilizzato per la definizione della funzione di costo relativa a diverse prestazioni comunali nell’ambito dell’Istruzione pubblica e, allo stesso tempo, rappresenta la variabile che identifica il suo gruppo client. La novità della metodologia per la determinazione del fabbisogno standard della funzione istruzione riguarda la stima del costo standard attraverso un modello di tipo panel a due stadi. Nel primo stadio si stima il modello di costo unitario attraverso lo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sei annualità; mentre nel secondo stadio gli effetti fissi derivanti dal primo sono messi in relazione (attraverso una regressione cross-section) con alcune delle caratteristiche dei comuni che possono considerarsi invarianti nel tempo, come l’appartenenza regionale, l’appartenenza a gruppi con caratteristiche simili e alcuni elementi che possono cambiare in maniera molto lenta nel tempo e in modo esogeno rispetto alle decisioni dei comuni.

I fabbisogni standard, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo destinate al finanziamento degli enti locali, in particolare del fondo di solidarietà comunale. Il sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è stato avviato nel 2015 – per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario – sulla base del criterio della differenza tra i fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. Il percorso di progressione del meccanismo perequativo, come definito, da ultimo, dall’art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede un incremento del 5% annuo della quota di Fondo da distribuire su base perequativa (a partire dalla percentuale del 45% fissata per il 2019), con il raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65% della dotazione del FSC. Anche la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è prevista in progressivo aumento, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029, e determinata per il 2023 nella misura del 70% (c.d. target perequativo).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Tari e fabbisogni standard: pubblicato l’aggiornamento delle linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”, predisposte in collaborazione con Ifel e Sose per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l’anno 2024.

Le linee guida forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2023 e approvato dalla CTFS in data 23 ottobre 2023.

Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio. Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’”intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.

Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata;
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti;
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali;
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, in particolare, la gestione associata del servizio mostra mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta;
  • i fattori di contesto del comune;
  • le economie/diseconomie di scala;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;
  • il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI: aggiornate le linee guida fabbisogni standard

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di SOSE, ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Vale la pena di evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le linee guida quindi forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2022 e approvato dalla CTFS in data 27 febbraio 2023.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
– il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
– le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di
una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi
osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento – sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia di
quelle del comune – e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 3.1 disponibile nell’Allegato 1.

Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’ “intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale
  • le economie/diseconomie di scala
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”
  • il gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Obiettivi di servizio per il sociale, asili nido e trasporto studenti con disabilità: online la piattaforma di rendicontazione

Dal 30 marzo è online la piattaforma digitale per il monitoraggio degli obiettivi di servizio e la rendicontazione delle risorse aggiuntive destinate allo sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità per i comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO), della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. La Relazione di monitoraggio e rendicontazione è un modulo strutturato editabile che gli enti locali dovranno compilare entro il 31 maggio 2023 da questo portale avvalendosi delle credenziali già in loro possesso.

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi così come approvati nel corso del 2022 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tutti i comuni sono chiamati a compilare la Relazione di monitoraggio, mentre i comuni sotto obiettivo devono dimostrare il raggiungimento del risultato compilando anche la rendicontazione delle risorse o degli utenti assegnati. La documentazione di riferimento, comprese le istruzioni per la compilazione delle Relazioni, può essere consultata sul sito della Commissione.

 

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