È stato pubblicato in G.U. n. 85 del 11-04-2024 – il DPCM 22 febbraio 2024, che prevede l’adozione della Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
La Nota metodologica adottata dal suddetto decreto prevede:
- la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica;
- l’aggiornamento dei dati di base e l’utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell’ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido);
- la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
La revisione dell’impianto metodologico per la stima dei fabbisogni standard riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all’aggiornamento della base dei dati all’annualità 2019 (Parte II della nota metodologica).
La nota è integrata da quattro Appendici: nell’Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (cluster), nell’Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell’Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell’Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l’applicazione dei fabbisogni standard 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all’annualità 2019. In fase applicativa, per quelle funzioni che hanno come driver la popolazione residente, al fine di attenuare le variazioni negli anni dell’andamento della popolazione, la spesa standard unitaria derivante dall’applicazione del modello di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2015-2019.
La nuova metodologia riguarda, come accennato, la funzione di istruzione pubblica che comprende i servizi comunali relativi alla Scuola dell’infanzia, agli altri ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° e 2° grado), al trasporto, alla refezione, all’assistenza e trasporto disabili e a altri servizi complementari come i centri estivi. La “Popolazione residente in età compresa tra 3 − 14 anni” è l’output utilizzato per la definizione della funzione di costo relativa a diverse prestazioni comunali nell’ambito dell’Istruzione pubblica e, allo stesso tempo, rappresenta la variabile che identifica il suo gruppo client. La novità della metodologia per la determinazione del fabbisogno standard della funzione istruzione riguarda la stima del costo standard attraverso un modello di tipo panel a due stadi. Nel primo stadio si stima il modello di costo unitario attraverso lo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sei annualità; mentre nel secondo stadio gli effetti fissi derivanti dal primo sono messi in relazione (attraverso una regressione cross-section) con alcune delle caratteristiche dei comuni che possono considerarsi invarianti nel tempo, come l’appartenenza regionale, l’appartenenza a gruppi con caratteristiche simili e alcuni elementi che possono cambiare in maniera molto lenta nel tempo e in modo esogeno rispetto alle decisioni dei comuni.
I fabbisogni standard, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo destinate al finanziamento degli enti locali, in particolare del fondo di solidarietà comunale. Il sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è stato avviato nel 2015 – per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario – sulla base del criterio della differenza tra i fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. Il percorso di progressione del meccanismo perequativo, come definito, da ultimo, dall’art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede un incremento del 5% annuo della quota di Fondo da distribuire su base perequativa (a partire dalla percentuale del 45% fissata per il 2019), con il raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65% della dotazione del FSC. Anche la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è prevista in progressivo aumento, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029, e determinata per il 2023 nella misura del 70% (c.d. target perequativo).
La redazione PERK SOLUTION