Erogazione acconto del 64% del Fondo di Solidarietà Comunale 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2024, registrato alla Corte dei Conti il 15 maggio 2024 al n.1453, recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024”, è stato disposto il pagamento dell’acconto del Fondo di solidarietà comunale 2024 nella misura del 66% dell’importo dovuto.

I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia ed il successivo accreditamento ai Comuni.

L’erogazione ha riguardato 6.344 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 4.491.497.074,46. Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del Tuel – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016. Periodicamente verranno predisposte ulteriori erogazioni a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il DPCM sull’aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard

È stato pubblicato in G.U. n. 85 del 11-04-2024 – il DPCM 22 febbraio 2024, che prevede l’adozione della Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota metodologica adottata dal suddetto decreto prevede:

  • la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica;
  • l’aggiornamento dei dati di base e l’utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell’ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido);
  • la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La revisione dell’impianto metodologico per la stima dei fabbisogni standard riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all’aggiornamento della base dei dati all’annualità 2019 (Parte II della nota metodologica).

La nota è integrata da quattro Appendici: nell’Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (cluster), nell’Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell’Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell’Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l’applicazione dei fabbisogni standard 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all’annualità 2019. In fase applicativa, per quelle funzioni che hanno come driver la popolazione residente, al fine di attenuare le variazioni negli anni dell’andamento della popolazione, la spesa standard unitaria derivante dall’applicazione del modello di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2015-2019.

La nuova metodologia riguarda, come accennato, la funzione di istruzione pubblica che comprende i servizi comunali relativi alla Scuola dell’infanzia, agli altri ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° e 2° grado), al trasporto, alla refezione, all’assistenza e trasporto disabili e a altri servizi complementari come i centri estivi. La “Popolazione residente in età compresa tra 3 − 14 anni” è l’output utilizzato per la definizione della funzione di costo relativa a diverse prestazioni comunali nell’ambito dell’Istruzione pubblica e, allo stesso tempo, rappresenta la variabile che identifica il suo gruppo client. La novità della metodologia per la determinazione del fabbisogno standard della funzione istruzione riguarda la stima del costo standard attraverso un modello di tipo panel a due stadi. Nel primo stadio si stima il modello di costo unitario attraverso lo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sei annualità; mentre nel secondo stadio gli effetti fissi derivanti dal primo sono messi in relazione (attraverso una regressione cross-section) con alcune delle caratteristiche dei comuni che possono considerarsi invarianti nel tempo, come l’appartenenza regionale, l’appartenenza a gruppi con caratteristiche simili e alcuni elementi che possono cambiare in maniera molto lenta nel tempo e in modo esogeno rispetto alle decisioni dei comuni.

I fabbisogni standard, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo destinate al finanziamento degli enti locali, in particolare del fondo di solidarietà comunale. Il sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è stato avviato nel 2015 – per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario – sulla base del criterio della differenza tra i fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. Il percorso di progressione del meccanismo perequativo, come definito, da ultimo, dall’art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede un incremento del 5% annuo della quota di Fondo da distribuire su base perequativa (a partire dalla percentuale del 45% fissata per il 2019), con il raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65% della dotazione del FSC. Anche la capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è prevista in progressivo aumento, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029, e determinata per il 2023 nella misura del 70% (c.d. target perequativo).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicato in G.U. il decreto sulla stima della capacità fiscale per singolo comune

E’ stato pubblicato, nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2024, il decreto del 15 dicembre 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze che approva la stima delle capacità fiscali per singolo comune, relativa all’anno 2023, di cui all’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2021, n. 228.

La determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella fabbisogni standard, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell’articolo 119, terzo comma della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il comparto comunale tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC), il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030.

Lo schema di D.M. in esame dispone l’approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con  l’aggiornamento all’anno 2019 della base dati di riferimento (Allegato A) e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Allegato B). La capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l’aliquota standard. In altri termini – come  precisato nella Nota metodologica in esame – la capacità fiscale è quella quota parte di gettito che non riflette l’esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l’introduzione di deduzioni e/o esenzioni (cd “sforzo fiscale”). La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura attraverso cui le entrate dei comuni sono depurate da quelle componenti che dipendono dallo sforzo fiscale, in termini di scelte autonome degli amministratori locali.

Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie:

  • Entrate tributarie: I’IMU (Imposta municipale propria); l’Addizionale comunale IRPEF; le imposte e tasse minori (ad es. la Tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l’Imposta di soggiorno e di sbarco).
  • Entrate extra-tributarie: la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l’accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è neutralizzata, con l’inclusione della relativa voce sia nei fabbisogni standard sia nella capacità fiscale con il medesimo peso.

Le novità introdotte con la Nota metodologica in esame riguardano principalmente la valutazione del gettito standard dell’IMU e delle entrate residuali.
Come riportato dalla Relazione illustrativa, per quanto riguarda l’IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell’anno 2019. La precedente stima del gettito standard IMU si basava ancora sulla proiezione in avanti della standardizzazione del gettito relativo all’anno 2015, tenendo conto delle variazioni per ciascun comune delle basi imponibili catastali. Le ulteriori variazioni riguardano l’aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito standard delle entrate tributarie minori (come l’imposta di soggiorno, la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché di alcune delle entrate extra tributarie (come i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti). Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, che concorrono alla stima della capacità fiscale residuale e per le quali le basi imponibili e le aliquote/tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime econometriche.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quota FSC destinata al finanziamento dei servizi sociali: gli importi a favore dei Comuni della Sicilia e Sardegna

Il Ministero dell’interno comunica che nel prospetto “Calcolo del fondo di solidarietà comunale e dati utili per la predisposizione del bilancio 2024” sono stati pubblicati nella riga E1 gli importi delle risorse assegnate ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna nell’anno 2024 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge n.232 del 2016.

Gli importi pubblicati sono contenuti negli allegati alla Nota metodologica recante la “Ripartizione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per i servizi sociali per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna – Anno 2024” approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 novembre 2023.

L’ammontare complessivo delle risorse assegnate è pari a 60 milioni di euro, di cui 45.774.000 euro a favore dei comuni della Regione siciliana e 14.226.000 euro a favore dei comuni della regione Sardegna.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione del fondo di solidarietà comunale a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 30 agosto 2023, rende noto che in attuazione dell’articolo 20, comma 4-bis, del decreto-legge 1°giugno 2023, n.61, convertito dalla legge 31 luglio 2023, n.100, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale) ha provveduto ad erogare in un’unica soluzione, in favore dei comuni di cui all’allegato 1 annesso allo stesso decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale spettante per l’anno 2023.

Agli enti interessati vengono erogate in un’unica soluzione risorse per un complessivo di euro 76.541.546,61, che consentiranno di fronteggiare le improvvise spese connesse all’emergenza. I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicate le istruzioni e le schede di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per il sociale, asilo nido e trasporto studenti disabili

Sono state pubblicate le istruzioni e le schede aggiornate di monitoraggio e per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per il sociale, asilo nido e trasporto studenti con disabilità. La rendicontazione degli obiettivi di servizio deve avvenire attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio entro il mese di maggio 2024 sul portale
OpenCivitas di SOSE. Le schede di monitoraggio e di rendicontazione devono essere, inoltre, sottoposte alla validazione del Consiglio comunale e sono un allegato da inserire nel rendiconto annuale dell’ente.

Obiettivi di servizio per il sociale
Gli Obiettivi di Servizio della funzione Servizi sociali, per l’anno 2023, sono da considerarsi raggiunti qualora la spesa dell’ente nel 2017 per tale funzione sia non inferiore al livello del rispettivo fabbisogno standard monetario.
La Relazione si compone di schede di monitoraggio e di rendicontazione e sarà somministrata agli enti attraverso un modulo strutturato editabile pubblicato su un apposito portale gestito da SOSE e contenente tre tipologie di informazioni:

  • variabili precompilate editabili 2019, come da Nota Metodologica, desunte dalla scheda di rendicontazione delle maggiori risorse per il 2022 (SOC23) (campi riportati con fondo bianco nel modulo);
  • variabili nuove 2020-2023 editabili, da compilare da parte del singolo ente locale (campi riportati con fondo bianco nel modulo);
  • variabili precompilate o calcolate sulla base delle informazioni compilate dall’ente locale (campi riportati con fondo grigio nel modulo).

La variabile precalcolata con riferimento all’annualità 2017 riguarda la spesa riclassificata per la funzione Servizi sociali. I valori della spesa riclassificata sono visualizzabili per ciascun ente al rigo R07 (prima colonna) del Quadro 2 della Relazione consuntiva e sono costruiti sulla base dei dati dichiarati dagli enti delle Regioni RSO e della Regione Siciliana nel Questionario dei fabbisogni standard FC40U con riferimento all’anno di bilancio 2017. Per i Comuni della Regione Sardegna la spesa è definita sulla base dei dati desunti dal Certificato di Rendiconto al Bilancio 2017 e delle informazioni rese disponibili dalla Regione stessa. Qualora la spesa dell’ente per la funzione servizi sociali nel 2021 fosse cambiata rispetto alla stessa del 2017, in misura tale da modificare la posizione del Comune nel confronto con il fabbisogno standard monetario (sotto/sopra obiettivo), il Comune potrà inserire il valore aggiornato nel rigo R07 (seconda colonna) del Quadro 2. Le Relazione di monitoraggio, formata dalle Schede di monitoraggio e di rendicontazione, si compone di quattro sezioni:
– Quadro 1 Autodiagnosi del numero di utenti serviti;
– Quadro 2 Autodiagnosi della spesa per il Sociale;
– Quadro 3 Obiettivi di Servizio;
– Quadro 4 Relazione in formato strutturato.

Obiettivi di servizio per il trasporto studenti disabili
Gli Obiettivi di Servizio per ciascun comune sono definiti in coerenza con l’ammontare di risorse previste annualmente (pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027), finalizzate ad incrementare il trasporto di studenti disabili che risultano privi di autonomia e a cui viene fornito il servizio per raggiungere la sede scolastica. Gli Obiettivi di Servizio per il trasporto scolastico degli studenti disabili per l’anno 2023 sono riportati nella Nota metodologica “Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto” approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 27 febbraio 2023.
La rendicontazione ha quale oggetto essenziale l’attivazione del servizio di trasporto studenti disabili per nuovi utenti attraverso una molteplicità di possibili interventi, rappresentati nello schema oggetto delle presenti istruzioni, mentre la spesa di riferimento è in larga parte determinata sulla base di valori standard desunti dal sistema dei fabbisogni standard comunali.
La Scheda di monitoraggio è un modulo strutturato editabile da compilare a cura degli enti, che contiene tre tipologie di informazioni:
– variabili precalcolate messe a disposizione del singolo ente relativamente al numero di studenti disabili trasportati nel 2018, come da Nota metodologica, e alla popolazione residente 2023 in età scolastica oltre all’Obiettivo di Servizio e alle risorse aggiuntive
assegnate sempre ricavate dalla Nota metodologica;
– variabili editabili relative all’anno 2023, da compilare da parte del singolo ente;
– variabili calcolate a partire dalle informazioni compilate dall’ente.
La Scheda di monitoraggio si compone di quattro sezioni:
– Quadro 1 – Autodiagnosi del numero di utenti serviti;
– Quadro 2 – Obiettivi di Servizio 2023-2027;
– Quadro 3 – Rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2023;
– Quadro 4 – Relazione in formato strutturato.
La compilazione dei Quadri 1 e 4 è obbligatoria per tutti gli enti. Il Quadro 2 è interamente precompilato con gli Obiettivi di Servizio 2023-2027 per i soli enti che, sulla base dei dati disponibili, risultano al di sotto del livello Obiettivo di Servizio in termini di
utenti del servizio di trasporto studenti disabili e sono quindi destinatari delle risorse aggiuntive per il 2023. Gli stessi enti dovranno verificare il Quadro 3 che visualizza le informazioni sulla rendicontazione degli Obiettivi di Servizio.

Obiettivi di servizio per gli asili nido
Gli Obiettivi di Servizio, previsti dalla normativa, consistono nel raggiungimento su base locale di un livello minimo di servizi educativi per l’infanzia equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente degli asili nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione di riferimento (quella in età compresa tra i 3 e i 36 mesi), considerando anche l’offerta privata. Gli Obiettivi di Servizio per gli asili nido dell’anno 2023 sono riportati nella Nota metodologica “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto” approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 27 febbraio 2023.
La rendicontazione di tali obiettivi ha, quale oggetto essenziale, l’attivazione di nuovi posti in asili nido attraverso una molteplicità di possibili interventi che sono successivamente descritti in queste Istruzioni.
La Scheda di monitoraggio è un modulo strutturato editabile che contiene tre tipologie di informazioni:
– variabili precalcolate relative al 2018, come da Nota metodologica, desunte dalla banca dati dei fabbisogni standard integrata con le informazioni pubblicate dall’ISTAT e messe a disposizione del singolo ente;
– variabili editabili relative agli anni 2018 e 2023, da compilare da parte del singolo ente;
– variabili calcolate a partire dalle informazioni compilate dall’ente.
La Scheda di monitoraggio si compone di quattro sezioni:
– Quadro 1 Autodiagnosi del numero di utenti serviti;
– Quadro 2 Obiettivi di Servizio 2023-2027;
– Quadro 3 Rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2023;
– Quadro 4 Relazione in formato strutturato.
I Quadri 1 e 4 devono essere compilati da tutti gli enti. Il Quadro 2 è integralmente precompilato con i dati relativi agli Obiettivi di Servizio 2023-2027 per i soli enti che, sulla base dei dati disponibili, risultano al di sotto del livello Obiettivo di Servizio e che sono quindi destinatari delle risorse aggiuntive per il 2023. Gli stessi enti dovranno verificare il Quadro 3 che visualizza le informazioni sulla rendicontazione degli Obiettivi di Servizio.

Allegati:
SOC24 – Istruzioni e scheda di monitoraggio per la rendicontazione delle risorse Obiettivi di servizio settore sociale per il 2023;
DIS24 – Istruzioni e scheda di monitoraggio per la rendicontazione delle risorse Obiettivi di servizio trasporto studenti con disabilità per il 2023;
NID24 – Istruzioni e scheda di monitoraggio per la rendicontazione delle risorse Obiettivi di servizio asili nido per il 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazioni a favore dei Comuni del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale  comunica che in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2023, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2023 n.1815, recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023”, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale) ha provveduto ad erogare l’acconto del citato Fondo corrisposto nella misura del 66% dell’importo dovuto.
I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.
L’erogazione ha riguardato 5.458 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 3.698.541.170,60.
Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016. Periodicamente verranno predisposte ulteriori erogazioni a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributo di 175 milioni di euro per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio

Registrato dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2023 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 26 aprile 2023, corredato degli allegati “Nota metodologica” e “Utenti risorse aggiuntive”, recante: «Riparto del contributo di 175 milioni di euro, per l’anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023».

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondi e rinvio bilancio di previsione 2023 in Conferenza Stato-città

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, già calendarizzata per mercoledì 19 aprile 2023, è convocata anticipatamente per martedì 18 aprile 2023, alle ore 10,00 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dal Ministero dell’interno, per l’esame del seguente ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 28 marzo 2023 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente il recupero delle somme assegnate, per l’anno 2021, ai comuni delle regioni a statuto ordinario per il potenziamento dei servizi sociali, non destinate ad assicurare il livello dei servizi sulla base degli obiettivi di servizio stabiliti. (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2021.

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l’anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE-AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. Differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI)
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte costituzionale, Fondo di solidarietà comunale: è urgente l’intervento del legislatore

All’interno del Fondo di solidarietà comunale, «in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione –», è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale, in forma non coerente con il disegno costituzionale, «una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale,
ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio» in vista del diverso obiettivo di «rimuovere gli squilibri territoriali» nell’erogazione di servizi sociali.
È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n.71/2023, con cui la Corte costituzionale ha deciso il ricorso proposto dalla Regione Liguria nei confronti dell’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost.
Le suddette norme incrementano, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Nel contempo, tuttavia, stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa
spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o di obiettivi di servizio, in relazione ad asili nido, trasporto degli studenti disabili, assistenza sociale, destinati solo a determinati Comuni. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni in considerazione del «ventaglio di soluzioni» idonee a rimediare al vulnus alla Costituzione prodotto dalle norme impugnate e dell’impossibilità di individuarne una costituzionalmente adeguata o obbligata.
La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, perché «una soluzione perequativa ibrida» non è coerente con l’art. 119 Cost. Infatti, «componenti perequative riconducibili al quinto comma» dell’art. 119 Cost. devono «trovare distinta, apposita e trasparente
collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni».
Peraltro, si è osservato nella sentenza, «risulta palesemente contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi LEP, la “sanzione” a carico dei comuni inadempienti possa poi consistere nella mera restituzione delle somme non impegnate»: questa soluzione, infatti, «non è in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni».
La Corte ha quindi concluso che il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all’autonomia finanziaria comunale, al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all’imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP – la cui esigenza è stata più volte rimarcata dalla Corte –, non può che spettare al legislatore, chiamato però a intervenire «tempestivamente».

 

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