L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, ha ribadito un principio di particolare rilevanza operativa: la stazione appaltante non può procedere a oscuramenti generalizzati degli atti di gara, poiché deve garantire agli operatori economici interessati la piena possibilità di verificare la correttezza del procedimento e, se del caso, di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa davanti al giudice amministrativo.
L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, limitatamente alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’oscuramento non opera automaticamente; è necessario che l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta motivata e che la stazione appaltante ne abbia riconosciuto la fondatezza.
L’orientamento trova conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, che ha evidenziato come il legislatore abbia già effettuato a monte il necessario bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza e quello alla trasparenza. Ne consegue che, per i documenti resi disponibili attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, fatta salva la particolare tutela riconosciuta ai segreti tecnici e commerciali.
Il principio è stato recepito anche nell’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, contribuendo a consolidare un orientamento interpretativo ormai definito.
La disciplina trova il proprio fondamento nell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e di tutti gli atti, dati e informazioni che hanno condotto all’aggiudicazione. La medesima regola si applica, in via reciproca, ai documenti relativi agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti della graduatoria, consentendo un controllo effettivo sulla legittimità delle valutazioni svolte dalla commissione di gara.

