Part-time e rientro a tempo pieno: quando l’amministrazione può richiederlo

Con l’orientamento applicativo n. 37362, Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per l’amministrazione di richiedere il rientro a tempo pieno di un dipendente che, originariamente assunto a tempo pieno, abbia successivamente trasformato il proprio rapporto di lavoro in part-time.

L’Agenzia, nel richiamare la disciplina contenuta nell’art. 53 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, evidenzia come la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale avvenga esclusivamente mediante accordo scritto tra le parti. Nello stesso accordo può essere eventualmente previsto un termine di durata del regime di part-time, al cui scadere il rapporto torna automaticamente alle condizioni originarie.

Secondo l’interpretazione dell’ARAN, l’amministrazione non può unilateralmente imporre il rientro a tempo pieno per il solo fatto che siano emerse esigenze organizzative o di servizio. La possibilità di far cessare il regime di part-time prima della volontà del lavoratore sussiste soltanto qualora, al momento della trasformazione, sia stato espressamente concordato un termine di durata nell’accordo individuale sottoscritto dalle parti.

In assenza di tale previsione, il rapporto a tempo parziale mantiene la propria efficacia e non può essere modificato unilateralmente dall’ente. Resta invece riconosciuto al dipendente il diritto di richiedere il ritorno al tempo pieno secondo le modalità e i termini stabiliti dal contratto collettivo.

Pertanto, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituisce il risultato di un accordo tra le parti e, come tale, non può essere successivamente modificata in via unilaterale dall’amministrazione, salvo i casi espressamente previsti dall’accordo stesso o dalla normativa vigente.