Obbligo della Dichiarazione di Accessibilità per siti web entro il 23 settembre 2020

Le “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” pubblicate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) indicano il 23 settembre 2020 come data entro la quale deve essere redatta la Dichiarazione di Accessibilità per ciascun sito web, secondo quanto richiesto dalle normative nazionali e europee.
Questo vale per i “soggetti erogatori” definiti nella Legge 4/2004, che comprendono tutto il settore pubblico e tutte le aziende private che siano concessionarie o appaltatrici di servizi pubblici, che siano a prevalente partecipazione di capitale pubblico, che usufruiscano di agevolazioni o contributi pubblici.
La Dichiarazione di accessibilità è lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni rendono pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari.
La dichiarazione viene redatta e pubblicata utilizzando l’applicazione online https://form.agid.gov.it, realizzata da AGID nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102 (Allegato 1 delle Linee Guida). L’applicazione si compone di due macro-sezioni.
La prima sezione presenta i contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523:

  • Stato di conformità
  • Dichiarazione di contenuti, sezioni e funzioni non accessibili, in caso di non conformità parziale o totale
  • Indicazione del Meccanismo di feedback e recapiti dell’amministrazione
  • Procedura di attuazione (Difensore Civico Digitale)

La seconda sezione invece è composta da:

  • Informazioni sul sito / applicazione mobile
  • Informazioni sull’amministrazione

Le attività propedeutiche alla pubblicazione della Dichiarazione di accessibilità sono:

  1. Effettuare le Verifiche di Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, attuando le metodologie, i criteri di valutazione e le verifiche tecniche di conformità ai requisiti di accessibilità, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, al fine di valutarne lo Stato di Conformità ai requisiti tecnici di accessibilità. AGID, per agevolare il lavoro delle PA, mette a disposizione delle Amministrazioni uno strumento “Modello di Autovalutazione di accessibilità (PDF)” (Allegato 2 delle Linee Guida) utile per determinare lo Stato di Conformità del sito web e/o applicazione mobile, il cui esito può essere: Conforme, Parzialmente Conforme o Non Conforme.
  2. Dotarsi e rendere disponibile un “Meccanismo di feedback, che la PA dovrà indicare all’interno della Dichiarazione, per consentire agli utenti di segnalare eventuali casi di inaccessibilità
  3. Identificare l’Amministrazione, accedendo all’applicazione online https://form.agid.gov.it
  4. Richiedere – con il primo accesso – le credenziali che verranno inviate all’indirizzo e-mail del RTD
  5. Compilare la Dichiarazione di Accessibilità su https://form.agid.gov.it; la conformità al modello di Dichiarazione di Accessibilità è garantita dalla sola compilazione del modello online fornito da AGID.
  6. Pubblicare la Dichiarazione di Accessibilità su https://form.agid.gov.it

La PA riceve una e-mail con il link alla Dichiarazione pubblicata, da esporre nel footer, per i siti web e nell’apposita sezione dello store relativamente alle app mobili.

La prima Dichiarazione di accessibilità per i siti web dovrà essere pubblicata dalle Amministrazioni a decorrere dal 23 settembre 2020, mentre per le applicazioni mobili, dal 23 giugno 2021. Entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e valida l’esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi esclusivamente dell’applicazione online https://form.agid.gov.it.
Pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.
La mancata pubblicazione della “dichiarazione” determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il danno erariale per utilizzo illegittimo di risorse con vincolo di destinazione va provato in giudizio

La violazione di disposizioni di legge che per gli enti pubblici pongono vincoli finalistici all’utilizzo di somme di denaro e, più in generale, l’uso di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti costituiscono una grave irregolarità contabile in grado di provocare tendenzialmente un pregiudizio all’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente, con conseguente antigiuridicità della condotta, ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non integrano il danno erariale.  È quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la sentenza n. 435/2020.
Affinché possa ravvisarsi il danno, occorre che sia dimostrato in maniera precisa che tale diverso utilizzo dei fondi abbia riguardato il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un reale depauperamento del patrimonio dell’ente con frustrazione delle finalità previste dalla legge.
Pertanto, la violazione del vincolo legislativo non comporta ex se un danno, perché il danno deve sempre trovare riscontro in concreto e in termini specifici. Il danno alla finanza pubblica, difatti, è un pregiudizio effettivo e reale, che non può essere presunto in via assoluta e che va provato puntualmente in giudizio.
La responsabilità amministrativa per l’utilizzo per spese correnti di importi sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in una delle seguenti ipotesi:
a) le spese pagate risultano illegittime o non dovute o, quanto meno, relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità;
b) il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale è tale da provocare un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’ente;
c) l’ente non riesce ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato l’irregolare destinazione a spese correnti (quali emolumenti stipendiali, TFR, pagamento indennità agli amministratori e collegio sindacale, spese legali e risarcimenti per contenziosi, pagamento rate mutui in scadenza, etc.) da parte dello IACP (Istituto Autonomo per le case popolari) di fondi a destinazione vincolata derivanti dalla vendita degli alloggi. Ad avviso della Procura Regionale, le condotte distrattive dei fondi, ad opera del Direttore generale e del Dirigente finanziario dell’ente, avrebbero scontato un doppio grado di illiceità per violazione sia del vincolo di destinazione esclusivo, impresso all’utilizzo delle somme di cui trattasi, sia per la destinazione degli stessi a copertura di presunti deficit di gestione neppure oggetto di accertamento secondo la procedura di approvazione dei bilanci e dei consuntivi. La Procura, nel sottolineare la riconducibilità del danno erariale da comportamento gravemente colposo a carico del Direttore generale e del Dirigente finanziario, aveva altresì rilevato la sussistenza della colpa grave dei componenti del collegio sindacale, che avrebbero commesso una grave violazione, omettendo ogni controllo, in spregio ai doveri di vigilanza sull’osservanza della legge e, quindi, del ruolo di asseverazione e controllo sulla regolarità contabile dei principali atti di gestione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento a FCDE in considerazione di oggettive difficoltà di riscossione

Indipendentemente dalla possibilità di non considerare i crediti verso le pubbliche Amministrazioni ai fini del calcolo dell’accantonamento al FCDE, risulta necessario, ai fini del mantenimento dei futuri equilibri di bilancio, svalutare i residui attivi in considerazione delle oggettive difficoltà di riscossione negli ultimi cinque esercizi precedenti. È quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sez. Umbria, con la deliberazione n. 113/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti 2016 e 2017 di un Comune. La Sezione ha riscontrato una scarsa riscossione dei residui attivi dei canoni di concessione e dei mutui per la gestione del servizio idrico, con conseguente obbligo di svalutazione dei relativi residui attivi, come previsto dal punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.
La magistratura contabile ha inoltre rilevato che la soluzione adottata dall’Ente – di graduare il pagamento delle fatture per le utenze in ragione dell’incasso dei propri residui – non può essere ritenuta conforme alla legge, basandosi la compensazione tra crediti e debiti sul mancato assolvimento dell’obbligo contrattuale per il servizio ricevuto dal Comune.
Sempre in materia di accantonamento a FCDE, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 117/2020/PAR, ha evidenziato, tra l’altro, che in caso di conclamata e perdurante situazione di crisi di una società partecipata tale da non consentire più alla società medesima di onorare gli impegni verso l’ente socio, quest’ultimo deve procedere ad un corretto stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per scongiurare il rischio di mancati introiti. Nel caso di specie, i giudici hanno riscontrato l’insufficienza del FCDE in quanto, a prescindere dalla natura giuridica delle somme dovute dalla società del casinò al Comune, la perdurante situazione di crisi imputabile alla progressiva riduzione dei ricavi della società del Casinò rendeva evidente che la società stessa non fosse più in grado di onorare gli impegni verso il Comune, mentre l’Ente ha continuato ad accertare entrate da proventi da gioco per importi rilevanti (sebbene inferiori a quelli assicurati in passato), senza procedere ad alcun accantonamento prudenziale per scongiurare il rischio del mancato introito. Ne è derivato che, per effetto del mancato accantonamento, entrate accertate e non riscosse siano state comunque destinate al finanziamento di spese esigibili e pagate, comportando una gravissima crisi di liquidità cui il Comune è stato costretto a far fronte con il massiccio ricorso all’anticipazione di tesoreria

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Split payment, recupero versamento IVA duplicato

È possibile recuperare in compensazione l’IVA versata in eccesso all’Erario, scomputando l’importo dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’ente dovrà effettuare in regime di split payment. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 378 del 18 settembre 2020 ad un ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), che ha chiesto chiarimenti in merito a come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.
L’Agenzia rileva che, nel caso di specie, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore; trattasi, infatti di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c. In altre parole si può recuperare la somma versata dal momento che il pagamento non era dovuto. Sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La surroga del consigliere comunale dimissionario dev’essere deliberata dal Consiglio

Ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la surroga del consigliere comunale dimissionario, pur costituendo un atto dovuto e vincolato, necessita di una specifica ed espressa deliberazione del Consiglio comunale. È quanto ribadito dal TAR Calabria, sezione I, con sentenza del 9 settembre 2020, n. 1440. Il comma 8 dell’art. 38 stabilisce, infatti, che il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
In merito alla possibilità di procedere comunque alla surroga del consigliere dimissionario da parte del Consiglio riunito in seconda convocazione (laddove in prima convocazione non sia stato possibile procedere per sopravvenute dimissioni dei consiglieri), al fine di incorrere nella causa di scioglimento del Consiglio comunale prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), TUEL («riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio»), il Tribunale è consapevole dell’orientamento, espresso in una risalente sentenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2006, n. 640), secondo cui la seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, onde evitare, in base ad un principio di efficienza dell’organo collegiale, la paralisi di questo. In relazione a tale finalità sono irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l’adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere la ragione. Per tale ragione, sarebbe consentito procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari anche laddove non sia possibile una valida riunione del Consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum costitutivo, purché l’assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento, nel rispetto dell’art. 38, comma 2, d.lgs. TUEL.
Per i giudici del TAR, appare però, più convincente il diverso orientamento, emerso nella giurisprudenza dei T.A.R. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 giugno 2008, n. 1689; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 gennaio 2015, n. 33; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 2131), per cui rientra nella stessa ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzioni sganciate dal turnover anche negli enti virtuosi

I comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2020.  L’ambito di applicazione della nuova normativa è stato già esaminato dalla Sezione con le deliberazioni 74/2020/PAR, 93/2020/PAR, 98/2020/PAR. In tali occasioni, la Corte ha già avuto modo di evidenziare come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR). Dal nuovo quadro normativo emerge che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando “Sport e Periferie 2020”, prorogato al 30 ottobre 2020 il termine per la domanda di contributo

Con determina del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, è stato prorogato alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020, in luogo del precedente termine del 30 settembre. Restano ferme le modalità di presentazione della domanda di contributo indicate al paragrafo 6 al bando e nel manuale utente, consultabile sul sito del dipartimento che sulla piattaforma informatica.
Il Bando “Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità indicate al paragrafo 1, ovvero per: a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale), tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo. Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport  del 12 maggio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00. La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/. 
La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nel “Manuale Utente”, anch’esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:
− registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
− accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
− invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION