Siti web e social di amministrazioni pubbliche devono restare sotto il controllo pubblico

I siti web e i social di un’amministrazione pubblica devono restare in capo all’ente al termine del contratto di gestione. Gli enti devono metter in chiaro nel contratto di gestione che il dominio e i relativi profili social curati dalla società di comunicazione, e i loro contenuti, devono essere restituiti alla fine del contratto e restare come patrimonio dell’ente pubblico. Quindi, al termine del contratto vanno restituite le “chiavi d’accesso” all’amministrazione, altrimenti l’ente diventa di fatto “prigioniero” del fornitore.

E’ quanto chiarito da Anac, con la delibera n. 452 del 3 ottobre 2023, intervenendo su una gara indetta da un importantissimo comune turistico della Romagna. L’affidamento riguardava la gestione dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione, promo commercializzazione e destination marketing per il triennio successivo per un valore a base d’asta di due milioni e centomila euro, che diventerebbero 4.850.000 con l’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni. Solo che, in base al fatto che l’operatore uscente risultava proprietario del dominio di promozione turistica del Comune e dei relativi account social, alla gara si è presentata solo un operatore: quello uscente. L’unico che disponeva dei mezzi di comunicazione turistica del Comune. Questo perché, nel bando precedente del 2018, l’amministrazione romagnola non aveva messo nero su bianco che l’aggiudicatario doveva impegnarsi a consegnare al Comune le “chiavi d’accesso” per il loro utilizzo.

Nel caso specifico, l’operatore economico uscente nell’esecuzione del contratto d’appalto ha acquisito un “posizionamento digitale” ed un bagaglio informativo – in merito alle peculiarità della proposta turistica – di tale rilevanza da porlo in una situazione soggettiva di apprezzabile vantaggio rispetto ai competitor”. Il Comune ha creato in capo al fornitore uscente un vantaggio economico e competitivo ingiustificato, che altera i principi comunitari di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Obbligo della Dichiarazione di Accessibilità per siti web entro il 23 settembre 2020

Le “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” pubblicate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) indicano il 23 settembre 2020 come data entro la quale deve essere redatta la Dichiarazione di Accessibilità per ciascun sito web, secondo quanto richiesto dalle normative nazionali e europee.
Questo vale per i “soggetti erogatori” definiti nella Legge 4/2004, che comprendono tutto il settore pubblico e tutte le aziende private che siano concessionarie o appaltatrici di servizi pubblici, che siano a prevalente partecipazione di capitale pubblico, che usufruiscano di agevolazioni o contributi pubblici.
La Dichiarazione di accessibilità è lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni rendono pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari.
La dichiarazione viene redatta e pubblicata utilizzando l’applicazione online https://form.agid.gov.it, realizzata da AGID nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102 (Allegato 1 delle Linee Guida). L’applicazione si compone di due macro-sezioni.
La prima sezione presenta i contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523:

  • Stato di conformità
  • Dichiarazione di contenuti, sezioni e funzioni non accessibili, in caso di non conformità parziale o totale
  • Indicazione del Meccanismo di feedback e recapiti dell’amministrazione
  • Procedura di attuazione (Difensore Civico Digitale)

La seconda sezione invece è composta da:

  • Informazioni sul sito / applicazione mobile
  • Informazioni sull’amministrazione

Le attività propedeutiche alla pubblicazione della Dichiarazione di accessibilità sono:

  1. Effettuare le Verifiche di Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, attuando le metodologie, i criteri di valutazione e le verifiche tecniche di conformità ai requisiti di accessibilità, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, al fine di valutarne lo Stato di Conformità ai requisiti tecnici di accessibilità. AGID, per agevolare il lavoro delle PA, mette a disposizione delle Amministrazioni uno strumento “Modello di Autovalutazione di accessibilità (PDF)” (Allegato 2 delle Linee Guida) utile per determinare lo Stato di Conformità del sito web e/o applicazione mobile, il cui esito può essere: Conforme, Parzialmente Conforme o Non Conforme.
  2. Dotarsi e rendere disponibile un “Meccanismo di feedback, che la PA dovrà indicare all’interno della Dichiarazione, per consentire agli utenti di segnalare eventuali casi di inaccessibilità
  3. Identificare l’Amministrazione, accedendo all’applicazione online https://form.agid.gov.it
  4. Richiedere – con il primo accesso – le credenziali che verranno inviate all’indirizzo e-mail del RTD
  5. Compilare la Dichiarazione di Accessibilità su https://form.agid.gov.it; la conformità al modello di Dichiarazione di Accessibilità è garantita dalla sola compilazione del modello online fornito da AGID.
  6. Pubblicare la Dichiarazione di Accessibilità su https://form.agid.gov.it

La PA riceve una e-mail con il link alla Dichiarazione pubblicata, da esporre nel footer, per i siti web e nell’apposita sezione dello store relativamente alle app mobili.

La prima Dichiarazione di accessibilità per i siti web dovrà essere pubblicata dalle Amministrazioni a decorrere dal 23 settembre 2020, mentre per le applicazioni mobili, dal 23 giugno 2021. Entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e valida l’esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi esclusivamente dell’applicazione online https://form.agid.gov.it.
Pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.
La mancata pubblicazione della “dichiarazione” determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION