Consigliere dimissionario, la delibera di surroga è un atto dovuto

La delibera di surroga è un atto dovuto, non discrezionale, quindi obbligatorio e la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge con le conseguenze previste dal vigente ordinamento degli enti locali. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla procedura corretta per la sostituzione di un consigliere comunale dimissionario.
Riguardo alla necessità dell’adozione della deliberazione di surroga ed alle conseguenze in caso di mancata approvazione della stessa, il Ministero, con parere del 12 marzo 2018, ha osservato quanto segue: “[…] la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario e dovuto. L’obbligatorietà dell’atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l’indirizzo politico della maggioranza espressa dall’assemblea consiliare (vedi T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667). Conseguentemente, l’ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell’organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge.”.
Sullo stesso argomento è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato che con la sentenza n. 2273 del 17 marzo 2021, ha precisato che “…la surroga del consigliere dimissionario,…costituisce un atto dovuto – v., sul punto, Cons. St., sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736 – e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell’ente locale  e il funzionamento dei suoi organi elettivi….”.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La surroga del consigliere comunale dimissionario dev’essere deliberata dal Consiglio

Ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la surroga del consigliere comunale dimissionario, pur costituendo un atto dovuto e vincolato, necessita di una specifica ed espressa deliberazione del Consiglio comunale. È quanto ribadito dal TAR Calabria, sezione I, con sentenza del 9 settembre 2020, n. 1440. Il comma 8 dell’art. 38 stabilisce, infatti, che il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
In merito alla possibilità di procedere comunque alla surroga del consigliere dimissionario da parte del Consiglio riunito in seconda convocazione (laddove in prima convocazione non sia stato possibile procedere per sopravvenute dimissioni dei consiglieri), al fine di incorrere nella causa di scioglimento del Consiglio comunale prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), TUEL («riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio»), il Tribunale è consapevole dell’orientamento, espresso in una risalente sentenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2006, n. 640), secondo cui la seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, onde evitare, in base ad un principio di efficienza dell’organo collegiale, la paralisi di questo. In relazione a tale finalità sono irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l’adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere la ragione. Per tale ragione, sarebbe consentito procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari anche laddove non sia possibile una valida riunione del Consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum costitutivo, purché l’assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento, nel rispetto dell’art. 38, comma 2, d.lgs. TUEL.
Per i giudici del TAR, appare però, più convincente il diverso orientamento, emerso nella giurisprudenza dei T.A.R. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 giugno 2008, n. 1689; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 gennaio 2015, n. 33; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 2131), per cui rientra nella stessa ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION