Il mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria amministrazione, per l’esercizio di attività extraprofessionale remunerata senza l’autorizzazione prescritta dall’art.53, co.7, d.lgs. n. 165, dà luogo ad un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno cagionato all’ente di appartenenza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, con sentenza n. 142/2020.
La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne la violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell’espletamento di attività extralavorative non autorizzate. La fattispecie attiene alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti di un dipendente pubblico, in conseguenza del mancato riversamento del compenso percepito per le prestazioni extraprofessionali, svolte senza autorizzazione prescritta, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Nel merito, i giudici evidenziamo come il rapporto di lavoro con il datore pubblico sia storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative. La ratio di tale divieto, che permane anche in un sistema “depubblicizzato” a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico. Centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito, implicanti un’attività caratterizzata, anche in via non continuativa, da intensità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della p.a.
Tuttavia, nell’impiego pubblico il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è sistematicamente assoluto. Difatti, il regime vigente, codificato dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt.60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati: su tale ipotesi da ultimo C. conti, sez. Siciliana, 24.7.2014 n.927), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del cennato art. 53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività “liberalizzate”, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.).
Autore: La redazione PERK SOLUTION