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Corte dei conti, il danno erariale da violazione di legge deve essere provato

La mera violazione di legge non può essere ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa. Diversamente opinando, si verrebbe a configurare un’ingiustificata ipotesi di responsabilità sanzionatoria in cui, come è noto, è particolarmente accentuato il carattere punitivo, in quanto viene prevista l’applicazione di una sanzione nei confronti del soggetto che abbia violato il disposto normativo, prescindendo dall’accertamento dell’esistenza di un effettivo nocumento patrimoniale arrecato all’amministrazione. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con la Sentenza n. 3/2021. Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato la ripetuta violazione delle norme in materia di approvvigionamento di carburante per gli automezzi in uso alla società in house. L’illegittimità del comportamento foriero di danno viene contestata agli esponenti della società (Direttore tecnico e Responsabile Unico del Procedimento e Direttore amministrativo) sotto un duplice profilo: a) sia per la violazione delle norme che prevedono l’obbligo per le società pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a.; b) sia in ordine all’illegittimità della scelta di procedere mediante il contratto di fornitura concluso in via diretta, prescindendo dallo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.
Integrare l’elemento oggettivo del danno ingiusto “non è sufficiente la mera violazione di legge, essendo necessaria una ingiustificata diminuzione patrimoniale”; o meglio, che “non tutti i comportamenti illeciti determinano danno in quanto la potenzialità dannosa del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiata in concreto nei singoli casi anche nei casi di violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Il danno derivato dall’omesso ricorso a tali specifiche regole non possa considerarsi sussistente in re ipsa, ma che debba, al pari delle altre ipotesi di danno erariale, essere provato. Da tale principio discende come logica conseguenza che, secondo le regole generali di riparto dell’onere della prova (art 94 c.g.c. e art. 2697 c.c.), incombe sulla Procura attrice l’obbligo di dimostrare che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo pregiudizio patrimoniale per l’ente pubblico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION