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Danno erariale per mancato scorrimento della graduatoria esistente

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 269/2020 censura il comportamento di un Responsabile del Settore lavori Pubblici per aver avviato una nuova procedura a seguito dello scioglimento del contratto di affidamento, disposto dal Tribunale in ambito di procedura concorsuale, e non aver dato applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006 (in vigore all’epoca dei fatti).
L’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 (ora abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) avrebbe, infatti, consentito l’aggiudicazione alla seconda classificata alle stesse condizioni economiche (nel caso di specie, con ribasso dell’8,54%) già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Non sono state accolte le motivazioni addotte nel giudizio e la Corte ha ribadito la richiesta di condanna, sottolineando che la determina dirigenziale di indizione della nuova procedura negoziata era successiva alla ricezione, da parte del Comune, della nota con cui la seconda classificata aveva manifestato la propria disponibilità a concludere i lavori.
I giudici hanno ritenuto configurabile il danno erariale, rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo (più alto) pacificamente pagato dal Comune alla ditta individuata all’esito della nuova procedura negoziata e presentante un’offerta con un ribasso percentuale del 3,35% e quello (minore) che sarebbe stato possibile erogare alla ditta seconda classificata all’esito della prima procedura negoziata, se fosse stata data applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION