Opere pubbliche: Emanato il decreto sul fondo prosecuzione degli interventi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto direttoriale n. 54 del 30 aprile 2026 relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, lo strumento destinato a sostenere la continuità degli interventi e a fronteggiare gli effetti dell’aumento dei costi che incidono sulla realizzazione delle opere. Il provvedimento si inserisce nel complesso sistema di compensazione degli extracosti derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, confermando la centralità del Fondo quale strumento di tenuta finanziaria dei contratti pubblici di lavori.

A fronte di 905 richieste presentate nella prima finestra temporale 2025, riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio al 31 maggio 2025, il MIT ha ritenuto ammissibili 860 istanze, per un importo complessivo pari a 695.894.516,44 euro, comprensivo di IVA. Il decreto precisa che l’inserimento nella tabella degli ammessi non determina automaticamente il diritto alla liquidazione delle somme. L’erogazione resta infatti subordinata alla capienza degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 7007, relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e sarà disposta con successivi decreti di impegno e pagamento.

Il MIT ribadisce l’impostazione già maturata a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13 luglio 2022 e del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 22 agosto 2022. Le somme riconosciute all’appaltatore per adeguamento prezzi sono considerate integrazione dell’originario corrispettivo contrattuale e, pertanto, rilevanti ai fini IVA secondo l’aliquota prevista per il contratto di appalto. Conseguentemente, anche la maggiore IVA può essere ammessa a contributo, poiché il relativo onere grava sulla stazione appaltante al momento del pagamento dei maggiori corrispettivi.

 

Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale

È legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell’offerta originariamente formulata. È quanto stabilito da ANAC con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026,

Le giustificazioni delle singole voci di costo possono essere modificate durante il procedimento di verifica dell’anomalia per correggere errori di calcolo o rimodulare le componenti economiche dell’offerta, purché:

  • l’importo complessivo dell’offerta economica rimanga invariato;
  • non venga alterata la sostanza dell’offerta originariamente presentata;
  • l’offerta continui a essere attendibile e sostenibile per l’esecuzione del contratto.

In altre parole, è ammesso compensare o redistribuire i costi tra diverse voci, ma non è consentito presentare, di fatto, una nuova offerta. Il principio di immodificabilità riguarda l’offerta economica e tecnica nel suo contenuto sostanziale, non le spiegazioni fornite a supporto dell’offerta stessa. Pertanto sono ammesse modifiche alle giustificazioni, mentre non sono ammesse modifiche che alterino l’equilibrio economico o tecnico dell’offerta originaria.

Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dell’Università, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è apparsa coerente con la durata dell’appalto di 360 giorni. Anche dal punto di vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con l’offerta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.

Anac, Offerta tecnica: la stazione appaltante può oscurare solo dati contenenti segreti commerciali

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, ha ribadito un principio di particolare rilevanza operativa: la stazione appaltante non può procedere a oscuramenti generalizzati degli atti di gara, poiché deve garantire agli operatori economici interessati la piena possibilità di verificare la correttezza del procedimento e, se del caso, di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa davanti al giudice amministrativo.

L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, limitatamente alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’oscuramento non opera automaticamente; è necessario che l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta motivata e che la stazione appaltante ne abbia riconosciuto la fondatezza.

L’orientamento trova conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, che ha evidenziato come il legislatore abbia già effettuato a monte il necessario bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza e quello alla trasparenza. Ne consegue che, per i documenti resi disponibili attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, fatta salva la particolare tutela riconosciuta ai segreti tecnici e commerciali.

Il principio è stato recepito anche nell’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, contribuendo a consolidare un orientamento interpretativo ormai definito.

La disciplina trova il proprio fondamento nell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e di tutti gli atti, dati e informazioni che hanno condotto all’aggiudicazione. La medesima regola si applica, in via reciproca, ai documenti relativi agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti della graduatoria, consentendo un controllo effettivo sulla legittimità delle valutazioni svolte dalla commissione di gara.

Calcolo incentivi delle funzioni tecniche sulle concessioni

Con deliberazione n. 184/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, si è espressa in merito alla corretta determinazione del valore della concessione su cui calcolare gli incentivi tecnici, di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.

La Corte dei conti evidenzia che gli incentivi tecnici previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici debbano essere letti alla luce del principio del risultato introdotto dal d.lgs. n. 36/2023. La finalità della disciplina è quella di favorire la reinternalizzazione di attività tecniche e professionali tradizionalmente affidate a soggetti esterni, così da incrementare efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, valorizzando al contempo le competenze del personale interno. In tale prospettiva, gli incentivi non possono essere riconosciuti sulla base di meri adempimenti formali o automatismi retributivi, ma devono essere strettamente collegati alla concreta qualità delle prestazioni rese e al raggiungimento dei risultati attesi. La corresponsione del beneficio economico richiede quindi una valutazione sostanziale dell’attività svolta dal personale coinvolto nelle diverse fasi del ciclo dell’appalto o della concessione.

Richiamando l’articolo 1, comma 4, del Codice, la Corte sottolinea che il principio del risultato costituisce criterio prioritario sia per l’esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni sia per l’attribuzione degli incentivi al personale tecnico e amministrativo. Da ciò deriva un preciso obbligo in capo alle stazioni appaltanti: predisporre adeguati strumenti regolamentari e sistemi di programmazione e valutazione capaci di collegare l’erogazione degli incentivi all’effettivo merito e ai risultati conseguiti.

Con riferimento alla determinazione dell’incentivo, viene ribadito che l’articolo 45 del Codice non stabilisca importi fissi, ma individua soltanto un limite massimo pari al 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento. La concreta misura dell’incentivo, così come i criteri di riparto tra le diverse figure professionali, è rimessa all’autonomia regolamentare e negoziale dell’ente.

Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo alle concessioni. Secondo la Corte, il valore da assumere come base di calcolo degli incentivi non coincide con il solo canone concessorio, ma deve essere determinato ai sensi dell’articolo 179 del Codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione il fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, comprensivo di tutti i vantaggi economici derivanti dalla gestione. La delibera precisa inoltre che gli enti possono prevedere modalità alternative di remunerazione delle funzioni tecniche e possono anche correlare l’erogazione degli incentivi agli incassi effettivamente realizzati dal concessionario, purché tale scelta sia disciplinata espressamente nel regolamento interno.

Ciò significa che il valore della concessione deve essere parametrato al fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, al netto dell’IVA, includendo tutti gli elementi economicamente rilevanti: corrispettivi, vantaggi finanziari, sovvenzioni, opzioni contrattuali e ulteriori componenti suscettibili di concorrere alla determinazione del valore economico dell’operazione. La Corte richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il valore della concessione non può essere ancorato esclusivamente al canone corrisposto all’amministrazione concedente, ma deve tenere conto del complessivo volume d’affari generato dalla gestione del servizio nei confronti dell’utenza.

L’effetto pratico di tale impostazione è particolarmente rilevante. Nei contratti concessori di maggiore valore economico, infatti, la base di calcolo degli incentivi potrebbe raggiungere importi considerevoli. Proprio per questo motivo la Corte evidenzia come gli enti possano valutare l’adozione di differenti sistemi remunerativi, purché disciplinati in maniera puntuale dal regolamento interno.

La Corte ribadisce poi che gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 del Codice. Non è quindi consentita alcuna estensione analogica delle funzioni incentivabili. L’erogazione resta subordinata all’effettivo svolgimento di attività tecniche concretamente accertate. Sul piano finanziario, viene richiamato il principio di invarianza finanziaria previsto dall’articolo 228 del Codice, secondo cui gli incentivi non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti devono pertanto garantire la copertura delle relative spese all’interno delle risorse già stanziate nei quadri economici degli interventi, compresi gli oneri IRAP.

Infine, la Corte chiarisce che la definizione dei tempi di liquidazione degli incentivi rientra nella discrezionalità dell’ente, purché ogni pagamento sia preceduto dalla verifica dell’attività effettivamente svolta e siano previsti meccanismi di recupero delle somme eventualmente erogate in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

 

Contratti pubblici: il Dossier dell’Ance sull’imposta di bollo

L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha pubblicato il nuovo Dossier “Imposta di bollo: Disciplina generale e applicazione nei contratti pubblici”, uno strumento operativo che ricostruisce in modo sistematico la disciplina dell’imposta di bollo, con particolare attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023 e alla futura riforma prevista dal D.Lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2027.

Il documento nasce dall’esigenza di offrire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti un quadro aggiornato di una materia particolarmente articolata, che negli ultimi anni ha subito profonde modifiche, soprattutto con riferimento alla partecipazione e all’esecuzione dei contratti pubblici.

Il Dossier si articola in due sezioni principali. La prima ricostruisce la disciplina generale dell’imposta di bollo attualmente contenuta nel DPR 642/1972, evidenziando al contempo i nuovi riferimenti normativi destinati a sostituirla dal 2027. La seconda parte è invece dedicata specificamente ai contratti pubblici e analizza sia il regime previgente, ancora applicabile alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023, sia il nuovo sistema semplificato introdotto dal Codice dei contratti pubblici.

Particolare rilievo assume il focus dedicato alle fattispecie di maggiore interesse per le imprese del settore edile, affrontate anche alla luce dei più recenti chiarimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.

ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n. 1 e approvato il Bando Tipo n. 2

Con comunicato del 7 maggio 2026, ANAC informa che con delibera n.148, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, è stato modificato e aggiornato il bando tipo n.1 del 2023, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiornamento, che segue la revisione del bando tipo realizzata nel settembre 2025 a seguito del decreto correttivo n. 209 del 31 dicembre 2024, ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con il parere n. 61 del 13 gennaio 2026, sulla delicata questione della messa a disposizione, tra i primi cinque classificati, della documentazione di gara non verificata dalla stazione appaltante in caso di inversione procedimentale.

Tra le novità più rilevanti, Anac segnala l’introduzione, nel bando tipo e nella domanda di partecipazione, di clausole che prevedono che gli operatori economici dichiarino di aver utilizzato sistemi di Intelligenza Artificiale nella predisposizione dell’offerta o se intendono utilizzarli in fase esecutiva. Tali dichiarazioni dovranno essere rese in conformità alla legge n. 132 del 23 settembre 2025 in tema di intelligenza artificiale e al Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale).

Con l’occasione l’Autorità è intervenuta anche per riformulare più chiaramente alcune clausole del bando tipo e della domanda di partecipazione che si sono rivelate suscettibili di interpretazioni non univoche e per recepire approfondimenti su specifiche tematiche, alcuni dei quali svolti nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico per la predisposizione del Bando Tipo n.2.

Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026, l’Anac ha approvato il nuovo Bando Tipo n. 2 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea.

Il nuovo schema recepisce le modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 209/2024 e affronta numerosi nodi interpretativi emersi nella prima fase applicativa del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il documento è il risultato del confronto sviluppato nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso l’Autorità con la partecipazione di amministrazioni, centrali di committenza e ordini professionali.

Tra i principali aspetti disciplinati figurano la determinazione dell’importo a base di gara e del valore stimato dell’appalto, i requisiti di partecipazione relativi ai gruppi di lavoro, la revisione prezzi nei servizi di ingegneria e architettura, l’utilizzo del BIM, l’avvalimento professionale e la disciplina del subappalto, con particolare attenzione alle prestazioni specialistiche e alla relazione geologica.

Di particolare interesse anche le nuove clausole dedicate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. In linea con la legge n. 132/2025 e con il Regolamento europeo sull’IA, il bando prevede che gli operatori economici dichiarino l’eventuale utilizzo di sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta o nella fase esecutiva, attestando il rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria vigente.

Lavori pubblici: Dal MIT regole chiare per la revisione prezzi

Il MIT ha emanato il provvedimento, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice dei  contratti pubblici, che adotta i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni di cui alla Tabella A dell’allegato II.2‑bis del Codice dei contratti pubblici. Un passaggio rilevante, frutto del lavoro del Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, con la partecipazione dell’ISTAT.

Per la prima volta, le variazioni dei prezzi nei cantieri vengono ancorate a parametri ufficiali e omogenei, superando incertezze e contenziosi che negli ultimi anni hanno rallentato opere strategiche. Gli indici consentono di applicare in modo più chiaro e oggettivo le clausole di revisione prezzi, grazie a criteri puntuali per il calcolo delle variazioni di ciascuna lavorazione. Una misura che rafforza la stabilità dei cantieri, tutela la sostenibilità economica dei contratti e offre alle stazioni appaltanti strumenti certi.

Nei limiti del quadro economico dell’opera, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6 dell’Allegato I.7 del Codice, le Stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici ISTAT di cui all’articolo 1 anche:
a) alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall’avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del presente decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
b) alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dalla entrata in efficacia del presente decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.

Procedure negoziate sottosoglia: il Vademecum ANCE

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un Vademecum sulle procedure negoziate sottosoglia, volto a fornire un quadro aggiornato della disciplina applicabile ai lavori pubblici. Il documento ricostruisce inoltre i principali criteri di selezione utilizzati nella prassi dalle stazioni appaltanti per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, alla luce degli orientamenti di ANAC, MIT e giurisprudenza, in materia.

Il documento ribadisce un principio fondamentale del nuovo Codice: anche negli affidamenti sottosoglia restano pienamente operativi i principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione. La semplificazione procedurale, quindi, non costituisce un’”area franca” rispetto alle garanzie dell’evidenza pubblica, ma rappresenta piuttosto un modello derogatorio che richiede un utilizzo particolarmente rigoroso e motivato.

Particolare attenzione viene dedicata alla fase di individuazione degli operatori economici da invitare, che ANCE individua come il vero punto critico delle procedure negoziate. Proprio perché la partecipazione alla gara è limitata agli operatori selezionati dalla stazione appaltante, i criteri di scelta assumono un ruolo decisivo ai fini della legittimità dell’affidamento. Il documento richiama quindi la necessità che tali criteri siano predeterminati, oggettivi, coerenti con l’oggetto dell’appalto e non discriminatori.

L’analisi affronta inoltre alcuni dei profili più controversi della prassi applicativa: il ricorso a requisiti eccessivamente restrittivi, la valorizzazione sproporzionata delle esperienze pregresse, l’utilizzo improprio di criteri territoriali e le modalità di applicazione del principio di rotazione. Su questi aspetti ANCE richiama gli orientamenti di ANAC, MIT e giurisprudenza, evidenziando come un uso distorto della discrezionalità possa determinare effetti anticoncorrenziali e limitare l’accesso delle PMI al mercato pubblico.

Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, è intervenuto in modo netto su una prassi operativa emersa nell’attività di vigilanza, chiarendo i limiti entro cui deve svolgersi la verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento.

L’Autorità ha rilevato che alcune stazioni appaltanti avevano esternalizzato, mediante contratto di appalto, l’attività di acquisizione della documentazione comprovante i requisiti generali degli operatori economici, demandandola a soggetti privati. In tali casi, l’operatore incaricato provvedeva a richiedere presso le amministrazioni competenti certificazioni quali casellari giudiziali o documentazione antimafia, per poi trasmetterle alla stazione appaltante ai fini delle successive valutazioni.

Tale modus operandi è stato ritenuto incompatibile con il quadro normativo vigente. In linea con quanto già affermato nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha ribadito che l’attività di verifica dei requisiti, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce una funzione pubblicistica essenziale, strettamente connessa all’esercizio del potere amministrativo nella gestione delle procedure di gara. Proprio per questa sua natura, essa non può essere oggetto di delega o esternalizzazione a favore di operatori economici privati.

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 36/2023, che configura la verifica dei requisiti come momento qualificante del procedimento di affidamento, funzionale a garantire la legalità, la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici. In tale prospettiva, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione finale su documenti acquisiti da terzi, ma deve mantenere il controllo diretto sull’intero segmento procedimentale.

L’Autorità richiama inoltre l’utilizzo del sistema FVOE 2.0, quale strumento ordinario per la verifica dei requisiti, evidenziandone la progressiva integrazione con le banche dati pubbliche. Questo sistema è concepito proprio per assicurare una gestione diretta, tracciabile e sicura delle verifiche da parte delle amministrazioni, rendendo superfluo, e anzi illegittimo, il ricorso a soggetti esterni.

Sotto un ulteriore profilo, la prassi censurata presenta criticità anche in termini di tutela dei dati personali e di certezza dell’azione amministrativa. L’interposizione di un operatore privato nella richiesta di documentazione pubblica può infatti impedire alle amministrazioni certificanti di verificare l’effettiva titolarità della richiesta, oltre a generare opacità rispetto al trattamento dei dati sensibili degli operatori economici e dei soggetti sottoposti a verifica.

Incentivi per funzioni tecniche: liquidazione tardiva, rinnovi, proroghe e affidamenti in house

Con deliberazione n. 14/2026, la Corte dei conti, Sez. Friuli, fornisce chiarimenti su questioni ascrivibili all’interpretazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche prevista dall’art. 45, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Il Comune istante ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire efficacia retroattiva ai criteri di riparto stabiliti dall’Amministrazione nel caso di adozione tardiva della relativa disciplina; di attribuire e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche nei casi di rinnovo o proroga contrattuale e di attribuire e liquidare detti incentivi nel caso di affidamenti diretti a soggetti in house providing.

Venendo al primo quesito, concernente la possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi nonostante l’adozione tardiva dell’atto interno di riparto, il parere si colloca nel solco di un orientamento già consolidato. Sebbene l’art. 45 preveda che i criteri di distribuzione siano definiti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Codice, tale termine non assume carattere perentorio tale da precludere in via definitiva la corresponsione degli incentivi. In continuità con quanto già affermato sotto la vigenza del precedente assetto normativo, si riconosce la possibilità di adottare l’atto anche successivamente, purché le risorse siano state previamente accantonate nel quadro economico dell’intervento e riferite a procedure avviate sotto la disciplina vigente.

Questa conclusione trova fondamento nella natura giuridica dell’incentivo, qualificato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, come componente retributiva. Il diritto del dipendente matura in relazione allo svolgimento delle attività tecniche previste dalla legge, mentre l’atto interno dell’amministrazione ha funzione meramente attuativa, limitandosi a disciplinare i criteri di riparto. Ne consegue che l’eventuale inerzia dell’ente non incide sull’an debeatur del diritto, ma può semmai rilevare sul piano della responsabilità, esponendo l’amministrazione a pretese risarcitorie.

Quanto al secondo profilo sollevato dal Comune, relativo alla possibilità di riconoscere gli incentivi nelle ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale, il parere muove dalla necessaria distinzione tra i due istituti. Il rinnovo si caratterizza per la rinegoziazione del rapporto e dà luogo a un nuovo vincolo contrattuale, mentre la proroga si limita a differire nel tempo l’efficacia di un contratto già in essere, senza alterarne il contenuto. Tale distinzione assume rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina degli incentivi.

Nel caso della proroga, soprattutto se prevista ab origine nella documentazione di gara o disposta nei limiti della proroga tecnica, il valore economico rilevante ai fini del calcolo degli incentivi deve essere già considerato nell’importo stimato dell’appalto. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 14 del Codice, comprende anche eventuali opzioni e rinnovi espressamente previsti. Pertanto, l’erogazione degli incentivi nella fase esecutiva potrà avvenire ove ricorrano i presupposti sostanziali, ossia l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche e la loro attestazione da parte del RUP.

Diversa è la situazione del rinnovo, che, configurandosi come un nuovo affidamento, richiede di assumere come parametro di riferimento l’importo relativo alla nuova procedura. In questo caso, la possibilità di riconoscere gli incentivi resta subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 45, nonché alla legittimità del ricorso al rinnovo stesso, che deve comunque confrontarsi con il principio generale di concorrenza e con il divieto di rinnovi taciti.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto, che il nuovo Codice ha esteso a tutte le procedure di affidamento e non più alle sole gare. Tale evoluzione supera le restrizioni interpretative maturate sotto la disciplina previgente, consentendo di riconoscere gli incentivi anche in contesti diversi dall’appalto in senso stretto, purché sussistano i presupposti sostanziali e contabili richiesti dalla norma.

Infine, con riferimento agli affidamenti in favore di società in house, il parere esclude la possibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche. La soluzione si fonda sulla natura del rapporto intercorrente tra amministrazione e società partecipata, che non si configura come relazione tra soggetti distinti, bensì come espressione di un modello organizzativo interno. La società in house opera infatti quale articolazione dell’ente pubblico, in regime di controllo analogo, con conseguente assenza di quella alterità soggettiva che giustifica l’applicazione delle regole sull’evidenza pubblica e, correlativamente, del sistema incentivante. In tale contesto, viene meno la ratio stessa dell’istituto, che è quella di remunerare attività tecniche svolte nell’ambito di procedure competitive rivolte al mercato.