Impianti sportivi, Anac: I casi in cui è possibile l’affidamento diretto della gestione

Con il parere n. 33 dell’8 ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) chiarisce i confini entro cui un’amministrazione può procedere all’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo, derogando alla regola dell’evidenza pubblica.

La possibilità esiste, ma solo al ricorrere di condizioni rigorose. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso soltanto quando una unica associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti di propria iniziativa al Comune una proposta di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo non più funzionale.

La proposta deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e deve perseguire finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile. Il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia comunitaria prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Sul piano della trasparenza, l’ente locale è tenuto a pubblicare il progetto sul proprio sito istituzionale, assicurando la conoscibilità dell’iniziativa.

L’Anac sottolinea che la norma ha carattere eccezionale e comporta una deroga motivata all’evidenza pubblica, applicabile solo in presenza delle circostanze previste dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, da esplicitare in modo puntuale nell’atto di affidamento.

Il presidente di Anac, Giuseppe Busìa, ha ricordato che l’intento dell’Autorità è andare incontro alle piccole realtà sportive di valore comunitario, senza sacrificare i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, preannunciando ulteriori iniziative interpretative per armonizzare la disciplina con il D.Lgs. 36/2023 e le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 1° ottobre, l’ANAC, intervenendo sulla procedura di gara promossa da un Comune per la concessione in partenariato pubblico-privato (PPP) relativa alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione comunale, per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, ha ritenuto non conforme al quadro normativo la clausola della lex specialis che attribuiva un punteggio pari a zero alla componente economica dell’offerta, rendendola irrilevante ai fini dell’aggiudicazione. Una scelta che, secondo ANAC, si pone in contrasto con la natura stessa della finanza di progetto e con gli articoli 185 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Nel richiamare l’ente concedente all’annullamento in autotutela del bando e del disciplinare di gara, l’Autorità ha ribadito che nelle procedure di project financing è indispensabile un bilanciamento tra la componente tecnico-qualitativa e quella economico-finanziaria dell’offerta. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’amministrazione nel definire il peso del punteggio economico, l’Autorità ha chiarito che tale parametro non può essere nullo, poiché la sostenibilità finanziaria e il trasferimento del rischio operativo costituiscono elementi essenziali del PPP.

L’esclusione totale della componente economica, infatti, non solo svilisce la natura del contratto di concessione, ma vanifica il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pregiudicando la possibilità di valutare la reale sostenibilità del piano economico-finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali dei lavori e degli acquisti e servizi

Con il parere n. 3689 del 2/10/2025, il servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Ente prende atto della mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza dei presupposti, nonché per l’analogo programma triennale dei lavori.

Le modalità di pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali sono disciplinate dal comma 8 – art. 5 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma triennale dei lavori pubblici e, dal comma 4 – art. 7 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma di triennale degli acquisti di beni e servizi.

Le norme citate testualmente recitano: “ Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”

“Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamenti diretti e incarichi di progettazione, i rilievi mossi da Anac

Con un Atto a firma del Presidente del 9 settembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha segnalato gravi irregolarità nelle procedure di affidamento diretto di tre incarichi di progettazione, banditi da un Comune per interventi di riqualificazione del territorio comunale.

L’Autorità ha innanzitutto rilevato una errata individuazione della categoria di progettazione, originariamente classificata come relativa a parchi urbani e opere di riqualificazione paesaggistica, mentre gli interventi risultano riconducibili prevalentemente a opere stradali e idrauliche. Tale incongruenza, secondo ANAC, non solo incide sulla corretta determinazione dei corrispettivi, ma può anche compromettere la verifica del possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei progettisti incaricati.

Ulteriori criticità riguardano la mancanza di documentazione a supporto delle verifiche sui requisiti generali e sulle esperienze professionali pregresse dei progettisti, elementi che avrebbero dovuto essere puntualmente riscontrati e conservati agli atti.

Particolarmente censurata è poi la scelta del Comune di suddividere l’intervento unitario in tre distinti incarichi di progettazione, senza una motivazione tecnica adeguata. Tale frazionamento, osserva ANAC, si pone in contrasto con il divieto di artificioso frazionamento degli appalti, avendo di fatto consentito l’utilizzo improprio dello strumento dell’affidamento diretto in luogo di una procedura di maggiore trasparenza e competizione, che sarebbe stata necessaria in considerazione del cumulo degli importi.

 

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Anac: In consultazione nuovo Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato la consultazione pubblica sul Bando tipo n. 2/2025, relativo ai servizi di architettura e ingegneria, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209/2024 (“Correttivo” al Codice dei contratti pubblici). Si tratta di un passaggio cruciale per l’allineamento della disciplina dei bandi-tipo alle innovazioni normative intervenute con il nuovo Codice e con il suo recente correttivo, che ha inciso su numerosi profili procedurali e sostanziali della materia.

C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 10 novembre 2025per l’invio di osservazioni e contenuti, anche sul relativo modello di domanda di partecipazione predisposto contestualmente alla riformulazione dello schema di bando tipo, esclusivamente tramite l’apposito questionario online raggiungibile dalla pagina del sito Anac dedicata alla consultazione.

Attesa la particolare rilevanza dell’atto di regolazione in questione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti di ITACA/Soggetti Aggregatori, IFEL/ANCI, Invitalia, Consip,  OICE, ANCE, CNI, Rete delle Professioni Tecniche, cui sono stati preliminarmente sottoposti per le proprie osservazioni sia lo Schema di Bando Tipo sia lo schema della correlata Domanda.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Trasporto pubblico locale in house: Criticità e mancanza di concorrenza

Con il recente atto approvato dal Consiglio il 29 settembre 2025, l’ANAC ha espresso importanti rilievi sulla gestione esclusiva dei servizi di trasporto su strada di una importante Città metropolitana portuale del Nord Italia.

L’istruttoria avviata da ANAC a seguito di un esposto dettagliato ha portato a conclusioni severe. Il modello gestionale in house, in questo contesto, si è rivelato inefficiente e diseconomico, con conseguente aggravio per la finanza pubblica. Le perdite della società affidataria sono state sistematicamente compensate da trasferimenti dell’ente metropolitano, determinando una traslazione dei costi di inefficienza direttamente sulla collettività.

Dalla ricostruzione è emerso che la gestione in capo alla società non si è rilevata economica; la società ha, infatti, ricevuto diversi contributi pubblici che, a margine dei contributi versati per le sopravvenute situazioni di emergenza collegate alla pandemia da Covid19 o per l’aumento dei prezzi dei carburanti a seguito dell’inflazione, hanno comportato un aumento della spesa pubblica di gestione. Al quadro delineato si aggiunge l’attuale situazione di difficoltà economico/finanziaria in cui versa la società.

“La società – scrive l’Autorità – non è stata in grado, autonomamente, di sopportare i costi di gestione economico-finanziaria rendendo necessari, diversi interventi economici per garantire le prestazioni contrattuali. Per cui, ricordando che l’in-house rappresenta un’articolazione funzionale della pubblica amministrazione, la cui relativa spesa viene ad essere conteggiata ai fini della determinazione degli aggregati rilevanti innanzi all’Ue e degli obblighi eurounitari in materia di contabilità, l’Ente affidante (Città Metropolitana) è chiamato a rivalutare il modello di gestione prescelto, dimostratosi oltremodo dispendioso, optando per l’apertura di confronto informale con il mercato in modo da verificare, in corso d’opera e pro futuro, la presenza di alternative qualitativamente migliori e meno onerose”.

“E’, pertanto, necessario – specifica l’Autorità – che l’Amministrazione competente effettui valutazioni appropriate sulle attuali modalità di gestione del servizio, tenuto conto che la società in house non ha operato in modo adeguato garantendo una gestione efficiente e competitiva, aprendo la strada ad una crisi d’impresa”.

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n.1 per l’affidamento di servizi e forniture

Anac ha provveduto all’aggiornamento del “Bando tipo n. 1/2023 – Schema di disciplinare – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.

Con l’occasione l’Autorità è anche intervenuta su parti del bando che non sono state toccate dal Correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.  Contestualmente è stato anche aggiornato lo schema della domanda di partecipazione.

Data la consistenza degli interventi, l’attività di revisione del bando e della domanda di partecipazione è stata condotta con l’ausilio del gruppo di lavoro già costituito per la redazione della prima versione del bando, di cui fanno parte Consip, Invitalia, i rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio ad agosto 2025

L’Anac, con comunicato del 23 settembre 2025, informa che le stazioni appaltanti che abbiano effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio-agosto 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Sul Portale dei pagamenti di Anac sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Da settembre 2025, come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell’Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Si ricorda che dal 2025 le stazioni appaltanti sono chiamate ad un impegno ancora più stringente nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della delibera di autofinanziamento n. 598/2024. Le novità riguardano sia l’ampliamento dell’ambito di applicazione del contributo, sia le modalità di notifica e pagamento, con l’obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente la riscossione.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni precedenti qualora non avessero ancora provveduto.

 

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Incarichi affidati in modo continuativo a tre avvocati in violazione del principio di rotazione

Con la delibera n. 335 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto l’attenzione su una vicenda che solleva questioni di rilievo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e affidamenti di servizi professionali: il ricorso sistematico e pluriennale da parte di un Comune a tre avvocati esterni per la gestione del contenzioso.

ANAC ha chiarito che l’affidamento dei servizi legali costituisce un appalto di servizi quando ha carattere continuativo o periodico. Solo gli incarichi conferiti occasionalmente e in relazione a specifiche controversie possono essere qualificati come contratti d’opera professionale. Il Comune, invece, ha proceduto a un’esternalizzazione stabile e reiterata, corrispondendo ai tre professionisti un compenso mensile predeterminato, assimilabile alla retribuzione annua prevista dal CCNL Funzioni locali, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità delle prestazioni.

L’operato dell’Ente si pone in contrasto con i principi cardine del Codice dei contratti pubblici:

  • economicità ed efficacia, poiché i compensi non sono legati al risultato o all’impegno effettivo;
  • imparzialità e parità di trattamento, in quanto l’affidamento esclusivo a tre legali ha impedito l’accesso ad altri professionisti;
  • trasparenza, proporzionalità e pubblicità, assenti nelle procedure di scelta;
  • soprattutto, il principio di rotazione, sistematicamente disatteso.

ANAC ha evidenziato come siano stati conferiti oltre 2.100 incarichi ai medesimi professionisti, determinando una rendita di posizione in loro favore e frustrando il favor partecipationis, che costituisce uno degli obiettivi primari della disciplina sugli appalti. La gestione dell’area legale dal 2011 a oggi appare, secondo l’Autorità, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. L’assenza di un’Avvocatura comunale adeguatamente strutturata ha contribuito a giustificare un’esternalizzazione totale che, invece, dovrebbe essere limitata a fattispecie particolari richiedenti professionalità specialistiche.

 

La redazione PERK SOLUTION