Nessun incentivo per funzioni tecniche al Sindaco incaricato delle funzioni di RUP

Il Sindaco nominato responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e contestualmente incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) non può percepire gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall’art. 45 del D.LGS. n. 36/2023. È questo il principio affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 240/2026.

L’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 dispone che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e laddove le relative funzioni non vengano attribuite al segretario comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa, è possibile attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnico gestionale.

Il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione, cui l’art. 53 esplicitamente deroga in via assolutamente eccezionale, porta ad escludere certamente la possibilità che il componente dell’organo politico, nominato responsabile del servizio, possa percepire gli emolumenti e le indennità che il contratto nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali riserva ai responsabili dei servizi, come l’indennità di elevata qualificazione. Ed è proprio in questo aspetto di non assimilazione economica che si realizza il contenimento della spesa voluto dal legislatore, tacendo tutte le altre forme di non percorribile equiparazione tra la figura del sindaco nominato responsabile del servizio e quella del lavoratore dipendente che svolge le medesime funzioni e che, in base alla disciplina contrattuale vigente, è incaricato di elevata qualificazione.

Se questo è vero per la funzione principale, ossia quella di responsabile di una unità organizzativa con i poteri di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL, a maggior ragione deve escludersi che al Sindaco nominato RUP possano essere corrisposti gli incentivi di cui all’art. 45 del Codice dei contratti.

Inoltre, l’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP sia nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 prevede che gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti solo al “proprio” personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Non è possibile, quindi, procedere alla liquidazione delle predette somme nei confronti dei componenti degli organi politici, nominati responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 qualora gli stessi svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti.

 

Anac: Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio – giugno 2026 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Sul Portale dei pagamenti di Anac sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell’Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni o mesi precedenti qualora non avessero ancora provveduto. A tal fine, il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per assolvere all’obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.

Incentivi per funzioni tecniche: negli accordi quadro il 2% si calcola solo sui contratti attuativi

La Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, con deliberazione n. 74/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere finalizzata a chiarire profili interpretativi
dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti
attuativi derivanti da accordi quadro, sia in ambito lavori sia in ambito servizi e forniture, ha evidenziato che l’accordo quadro non può costituire, di per sé, presupposto sufficiente per la maturazione degli incentivi per funzioni tecniche: detti incentivi non maturano in ragione della stipulazione dell’accordo, ma soltanto in ragione dell’affidamento dei singoli contratti attuativi.

L’accordo quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici avente lo scopo di stabilire le regole, i prezzi e le condizioni generali per futuri contratti di affidamento di beni, servizi o lavori. Esso costituisce, per sua natura, un contratto normativo, una cornice regolatoria, finalizzato a disciplinare i futuri affidamenti entro i limiti dell’importo massimo prestabilito, senza determinare di per sé l’esecuzione delle prestazioni ivi previste. Gli incentivi sorgono esclusivamente con l’affidamento dei singoli contratti attuativi, che rappresentano l’effettivo momento di esecuzione delle prestazioni.

Ne consegue che la base di calcolo del fondo incentivante non coincide con il valore massimo dell’accordo quadro, bensì con l’importo di ciascun contratto attuativo, determinato al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario e dell’IVA. La Corte precisa inoltre che eventuali incrementi derivanti dal quinto d’obbligo o dalla proroga tecnica possono essere considerati soltanto se già inclusi nell’importo stimato dell’appalto fin dalla fase di indizione della procedura.

La Corte ribadisce la distinzione tra accordi quadro relativi ai lavori pubblici e quelli riguardanti servizi e forniture. Per i lavori, ogni contratto attuativo è normalmente preceduto da una specifica progettazione e da un autonomo quadro economico, nel quale trova collocazione anche la quota destinata agli incentivi. Diversamente, nei servizi e nelle forniture, il riconoscimento degli incentivi è subordinato alle condizioni più rigorose previste dall’art. 32 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, tra cui la particolare complessità dell’appalto e la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal RUP. Tale verifica deve essere effettuata con riferimento a ciascun contratto attuativo e non all’accordo quadro nel suo complesso.

ANAC: Le convenzioni tra enti non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti

L’accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni non può trasformarsi in uno strumento per affidare servizi senza gara. È questo il principio riaffermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 219 del 10 giugno 2026, che offre importanti indicazioni operative agli enti locali sulla corretta applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023.

L’Autorità è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l’Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo. L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni.

Le attività disciplinate dalle convenzioni esaminate esorbitano dal perimetro della collaborazione istituzionale e riguardano, in realtà, un ampio ventaglio di prestazioni tecniche riconducibili alle competenze proprie degli enti beneficiari. Tra queste figurano la progettazione di opere pubbliche, la predisposizione della documentazione di gara, la verifica della progettazione, il supporto tecnico-amministrativo e numerosi servizi di ingegneria relativi a edilizia scolastica, impiantistica sportiva, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture viarie, beni culturali, ambiente, rifiuti, porti e riqualificazione urbana.

Per ANAC, tali convenzioni non soddisfano i presupposti richiesti dall’ordinamento affinché possa configurarsi un autentico accordo di cooperazione tra amministrazioni. Manca, infatti, un effettivo interesse pubblico comune perseguito congiuntamente dalle parti, mentre le attività vengono svolte esclusivamente nell’interesse dell’ente beneficiario. Inoltre, l’Agenzia assume obbligazioni specifiche e autonome a fronte del riconoscimento di un corrispettivo economico, configurando un tipico rapporto sinallagmatico incompatibile con la natura collaborativa degli accordi istituzionali.

Un ulteriore profilo riguarderebbe il riconoscimento al personale degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, norma derogatoria e non suscettibile di applicazione analogica. Per Anac, tale previsione costituisce un ulteriore “indice sintomatico del superamento del perimetro della mera collaborazione istituzionale e della conseguente configurabilità delle attività espletate dall’Agenzia come vere e proprie prestazioni di servizi”.

Collaudatore, il MIT chiarisce l’incompatibilità: rileva solo la partecipazione alla gara dell’appalto da collaudare

Il Servizio supporto giuridico del MIT, con parere n. 4160, ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo dell’articolo 116, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativo alle cause di incompatibilità del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità.

Il quesito sottoposto al Ministero riguardava il significato dell’espressione “aver partecipato alla procedura di gara” contenuta nella disposizione normativa. In particolare, veniva chiesto se la mera partecipazione, senza aggiudicazione, ad una procedura per l’affidamento di un diverso servizio tecnico, quale la progettazione o la direzione dei lavori, potesse costituire causa ostativa alla successiva partecipazione alla gara per l’affidamento dell’incarico di collaudo.

Il Ministero esclude un’interpretazione estensiva della disposizione, richiamando il criterio ermeneutico della ratio legis. Secondo il MIT, infatti, la finalità della norma consiste nel garantire che il collaudatore svolga la propria funzione in condizioni di assoluta terzietà e imparzialità, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti dell’appaltatore. Proprio tale esigenza impone di interpretare la disposizione facendo riferimento esclusivamente alla procedura di affidamento del contratto che costituisce oggetto del successivo collaudo.

Di conseguenza, la “procedura di gara” richiamata dall’articolo 116, comma 6, lettera e) D.Lgs. n. 36/2023, deve essere intesa come la procedura di affidamento dei lavori, servizi o forniture che saranno oggetto del collaudo o della verifica di conformità, e non qualsiasi altra procedura di gara cui l’operatore economico abbia preso parte.

L’orientamento ministeriale consente quindi di affermare che la semplice partecipazione, senza aggiudicazione e senza instaurazione di alcun rapporto contrattuale, ad una gara avente ad oggetto altri servizi tecnici, quali, ad esempio, la progettazione o la direzione dei lavori, non determina automaticamente l’incompatibilità ai fini della successiva partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di collaudo.

 

Opere pubbliche: Emanato il decreto sul fondo prosecuzione degli interventi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto direttoriale n. 54 del 30 aprile 2026 relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, lo strumento destinato a sostenere la continuità degli interventi e a fronteggiare gli effetti dell’aumento dei costi che incidono sulla realizzazione delle opere. Il provvedimento si inserisce nel complesso sistema di compensazione degli extracosti derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, confermando la centralità del Fondo quale strumento di tenuta finanziaria dei contratti pubblici di lavori.

A fronte di 905 richieste presentate nella prima finestra temporale 2025, riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio al 31 maggio 2025, il MIT ha ritenuto ammissibili 860 istanze, per un importo complessivo pari a 695.894.516,44 euro, comprensivo di IVA. Il decreto precisa che l’inserimento nella tabella degli ammessi non determina automaticamente il diritto alla liquidazione delle somme. L’erogazione resta infatti subordinata alla capienza degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 7007, relativo al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e sarà disposta con successivi decreti di impegno e pagamento.

Il MIT ribadisce l’impostazione già maturata a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13 luglio 2022 e del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 22 agosto 2022. Le somme riconosciute all’appaltatore per adeguamento prezzi sono considerate integrazione dell’originario corrispettivo contrattuale e, pertanto, rilevanti ai fini IVA secondo l’aliquota prevista per il contratto di appalto. Conseguentemente, anche la maggiore IVA può essere ammessa a contributo, poiché il relativo onere grava sulla stazione appaltante al momento del pagamento dei maggiori corrispettivi.

 

Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale

È legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell’offerta originariamente formulata. È quanto stabilito da ANAC con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026,

Le giustificazioni delle singole voci di costo possono essere modificate durante il procedimento di verifica dell’anomalia per correggere errori di calcolo o rimodulare le componenti economiche dell’offerta, purché:

  • l’importo complessivo dell’offerta economica rimanga invariato;
  • non venga alterata la sostanza dell’offerta originariamente presentata;
  • l’offerta continui a essere attendibile e sostenibile per l’esecuzione del contratto.

In altre parole, è ammesso compensare o redistribuire i costi tra diverse voci, ma non è consentito presentare, di fatto, una nuova offerta. Il principio di immodificabilità riguarda l’offerta economica e tecnica nel suo contenuto sostanziale, non le spiegazioni fornite a supporto dell’offerta stessa. Pertanto sono ammesse modifiche alle giustificazioni, mentre non sono ammesse modifiche che alterino l’equilibrio economico o tecnico dell’offerta originaria.

Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dell’Università, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è apparsa coerente con la durata dell’appalto di 360 giorni. Anche dal punto di vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con l’offerta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.

Anac, Offerta tecnica: la stazione appaltante può oscurare solo dati contenenti segreti commerciali

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, ha ribadito un principio di particolare rilevanza operativa: la stazione appaltante non può procedere a oscuramenti generalizzati degli atti di gara, poiché deve garantire agli operatori economici interessati la piena possibilità di verificare la correttezza del procedimento e, se del caso, di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa davanti al giudice amministrativo.

L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, limitatamente alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’oscuramento non opera automaticamente; è necessario che l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta motivata e che la stazione appaltante ne abbia riconosciuto la fondatezza.

L’orientamento trova conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, che ha evidenziato come il legislatore abbia già effettuato a monte il necessario bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza e quello alla trasparenza. Ne consegue che, per i documenti resi disponibili attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, fatta salva la particolare tutela riconosciuta ai segreti tecnici e commerciali.

Il principio è stato recepito anche nell’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, contribuendo a consolidare un orientamento interpretativo ormai definito.

La disciplina trova il proprio fondamento nell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e di tutti gli atti, dati e informazioni che hanno condotto all’aggiudicazione. La medesima regola si applica, in via reciproca, ai documenti relativi agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti della graduatoria, consentendo un controllo effettivo sulla legittimità delle valutazioni svolte dalla commissione di gara.

Calcolo incentivi delle funzioni tecniche sulle concessioni

Con deliberazione n. 184/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, si è espressa in merito alla corretta determinazione del valore della concessione su cui calcolare gli incentivi tecnici, di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.

La Corte dei conti evidenzia che gli incentivi tecnici previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici debbano essere letti alla luce del principio del risultato introdotto dal d.lgs. n. 36/2023. La finalità della disciplina è quella di favorire la reinternalizzazione di attività tecniche e professionali tradizionalmente affidate a soggetti esterni, così da incrementare efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, valorizzando al contempo le competenze del personale interno. In tale prospettiva, gli incentivi non possono essere riconosciuti sulla base di meri adempimenti formali o automatismi retributivi, ma devono essere strettamente collegati alla concreta qualità delle prestazioni rese e al raggiungimento dei risultati attesi. La corresponsione del beneficio economico richiede quindi una valutazione sostanziale dell’attività svolta dal personale coinvolto nelle diverse fasi del ciclo dell’appalto o della concessione.

Richiamando l’articolo 1, comma 4, del Codice, la Corte sottolinea che il principio del risultato costituisce criterio prioritario sia per l’esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni sia per l’attribuzione degli incentivi al personale tecnico e amministrativo. Da ciò deriva un preciso obbligo in capo alle stazioni appaltanti: predisporre adeguati strumenti regolamentari e sistemi di programmazione e valutazione capaci di collegare l’erogazione degli incentivi all’effettivo merito e ai risultati conseguiti.

Con riferimento alla determinazione dell’incentivo, viene ribadito che l’articolo 45 del Codice non stabilisca importi fissi, ma individua soltanto un limite massimo pari al 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento. La concreta misura dell’incentivo, così come i criteri di riparto tra le diverse figure professionali, è rimessa all’autonomia regolamentare e negoziale dell’ente.

Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo alle concessioni. Secondo la Corte, il valore da assumere come base di calcolo degli incentivi non coincide con il solo canone concessorio, ma deve essere determinato ai sensi dell’articolo 179 del Codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione il fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, comprensivo di tutti i vantaggi economici derivanti dalla gestione. La delibera precisa inoltre che gli enti possono prevedere modalità alternative di remunerazione delle funzioni tecniche e possono anche correlare l’erogazione degli incentivi agli incassi effettivamente realizzati dal concessionario, purché tale scelta sia disciplinata espressamente nel regolamento interno.

Ciò significa che il valore della concessione deve essere parametrato al fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, al netto dell’IVA, includendo tutti gli elementi economicamente rilevanti: corrispettivi, vantaggi finanziari, sovvenzioni, opzioni contrattuali e ulteriori componenti suscettibili di concorrere alla determinazione del valore economico dell’operazione. La Corte richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il valore della concessione non può essere ancorato esclusivamente al canone corrisposto all’amministrazione concedente, ma deve tenere conto del complessivo volume d’affari generato dalla gestione del servizio nei confronti dell’utenza.

L’effetto pratico di tale impostazione è particolarmente rilevante. Nei contratti concessori di maggiore valore economico, infatti, la base di calcolo degli incentivi potrebbe raggiungere importi considerevoli. Proprio per questo motivo la Corte evidenzia come gli enti possano valutare l’adozione di differenti sistemi remunerativi, purché disciplinati in maniera puntuale dal regolamento interno.

La Corte ribadisce poi che gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 del Codice. Non è quindi consentita alcuna estensione analogica delle funzioni incentivabili. L’erogazione resta subordinata all’effettivo svolgimento di attività tecniche concretamente accertate. Sul piano finanziario, viene richiamato il principio di invarianza finanziaria previsto dall’articolo 228 del Codice, secondo cui gli incentivi non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti devono pertanto garantire la copertura delle relative spese all’interno delle risorse già stanziate nei quadri economici degli interventi, compresi gli oneri IRAP.

Infine, la Corte chiarisce che la definizione dei tempi di liquidazione degli incentivi rientra nella discrezionalità dell’ente, purché ogni pagamento sia preceduto dalla verifica dell’attività effettivamente svolta e siano previsti meccanismi di recupero delle somme eventualmente erogate in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

 

Contratti pubblici: il Dossier dell’Ance sull’imposta di bollo

L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha pubblicato il nuovo Dossier “Imposta di bollo: Disciplina generale e applicazione nei contratti pubblici”, uno strumento operativo che ricostruisce in modo sistematico la disciplina dell’imposta di bollo, con particolare attenzione alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023 e alla futura riforma prevista dal D.Lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2027.

Il documento nasce dall’esigenza di offrire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti un quadro aggiornato di una materia particolarmente articolata, che negli ultimi anni ha subito profonde modifiche, soprattutto con riferimento alla partecipazione e all’esecuzione dei contratti pubblici.

Il Dossier si articola in due sezioni principali. La prima ricostruisce la disciplina generale dell’imposta di bollo attualmente contenuta nel DPR 642/1972, evidenziando al contempo i nuovi riferimenti normativi destinati a sostituirla dal 2027. La seconda parte è invece dedicata specificamente ai contratti pubblici e analizza sia il regime previgente, ancora applicabile alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023, sia il nuovo sistema semplificato introdotto dal Codice dei contratti pubblici.

Particolare rilievo assume il focus dedicato alle fattispecie di maggiore interesse per le imprese del settore edile, affrontate anche alla luce dei più recenti chiarimenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.