Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 196/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere – in merito alla interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 45 del D. Lgs 36/2023 (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/20216), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% nell’ipotesi in cui ricade la fattispecie della Convenzione tra due Comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della Committenza – ha chiarito che in relazione alla fase di affidamento la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai successivi commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 medesimo.

Il comma 8 dell’art. 45 dell’attuale Codice prevede che le amministrazioni o gli enti deleganti possano destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte. A sua volta il comma 2, cui rinvia il comma 8, dispone che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”.

L’art. 45 specifica, poi, che l’80% del 2% anzidetto va ad alimentare gli incentivi (comma 3) mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personal, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata).

Il quadro normativa porta a ritenere che non vi è nessuna ragione che porta ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma.

Tale ripartizione assicura, in tal modo, il rispetto della finalità posta dal comma 5 anche ad opera della Centrale di Committenza. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

In altri termini detto, il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera

Con il parere di precontenzioso n. 396/2024, l’Anac ha chiarito che negli affidamenti diretti, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento, altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Nel caso di specie, l’Autorità è intervenuta su un affidamento diretto della Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (Agec). L’assegnazione riguardava un’indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione delle lampade votive e servizi accessori all’interno dei cimiteri del Comune di Verona.

L’Anac evidenzia che se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice. Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”. Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non
rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023.

Di conseguenza, la condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore. Pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economici controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore, essa dovrà procedere in tal senso. Va tenuto tenuto conto del fatto che, avendo invece indicati i costi di manodopera uno degli operatori concorrenti, non sembra sussistere l’impossibilità materiale di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture

ANAC ha approvato e pubblicato il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, per fornire indicazioni utili sia dal punto di vista normativo che operativo.

Nel documento sono riportate le disposizioni di cui al vigente codice dei contratti pubblici concernenti gli affidamenti diretti richiamando, altresì, i pareri e le pronunce di chiarimento resi in merito a specifici aspetti e problematiche sia dall’Anac che dal MIT.

Per quanto concerne gli aspetti operativi a seguito della intervenuta digitalizzazione, il Vademecum fornisce indicazioni sull’attuale sistema di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG) e sull’invio delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Nel documento sono anche illustrate le future implementazioni delle schede alle quali si sta lavorando in accoglimento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti e dalla associazioni di categoria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di affidamento diretto in house

Nel caso di affidamento in house, è esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, come risulta anche dal nuovo Codice Appalti.
È quanto precisato da Anac nel Parere funzione consultiva n. 36, approvato dal Consiglio del 10 luglio 2024, rispondendo a una richiesta da parte di una Regione. Il quesito riguardava la possibilità o meno di assegnare incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti a società in house.

“Dalla natura dell’affidamento in esame – scrive l’Autorità -, nonché dal tenore letterale delle disposizioni di riferimento e dalla ratio delle stesse – volte ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica nei casi espressamente previsti – sembra, pertanto, esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, nel caso di affidamento in house ex art. 7 del d.lgs 36/2023”.

“Da tali premesse emerge che, per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all’ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house.

Occorre peraltro sottolineare che ‘l’incentivo assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione che abbia in concreto effettuato la redazione degli atti incentivabili … La ratio legis è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi’. Le forme di incentivazione per funzioni tecniche ‘costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, circostanza quest’ultima che non sembra ricorrere nel caso di specie”.

 

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Agid: La mappatura degli indicatori del Piano Triennale associati alle gare strategiche attive

Per aiutare le pubbliche amministrazioni nella scelta, AgID ha realizzato una mappatura degli indicatori del Piano Triennale, associando ad ognuno una gara strategica Consip, in modo da fornire un quadro completo per capire quali siano gli strumenti più indicati per realizzare concretamente gli obiettivi di transizione digitale di propria competenza.

La tabella, in particolare, contiene una corrispondenza granulare delle iniziative strategiche con ciascuno dei 59 risultati attesi previsti dal Piano Triennale dell’informatica, fornendo indicazioni operative alle amministrazioni per la definizione dei contratti di approvvigionamento ICT coerenti con gli obiettivi del Piano attraverso gli strumenti di acquisto di Consip e funzionali al raggiungimento degli obiettivi stessi.

La pubblicazione della mappatura rientra tra gli obiettivi del Piano Triennale 2024-2026 previsti nell’ambito delle gare strategiche ICT, ovvero quegli strumenti che consentono alle amministrazioni di acquisire servizi necessari ad implementare le strategie per la trasformazione digitale.

Le iniziative strategiche ICT sono realizzate attraverso appalti aggiudicati da Consip nella forma dell’accordo quadro, che consentono a tutte le PA di acquistare rapidamente i servizi necessari per attuare il percorso di transizione al digitale attraverso l’ordine diretto, con garanzie di qualità e prezzi vantaggiosi.

 

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Codice Appalti, numerose criticità: le proposte di Anac per la revisione

Nel primo anno di efficacia del codice appalti, Anac ha individuato alcune criticità (anche su segnalazione di numerosi stakeholder), che ora sono state presentate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici.

Le criticità, alcune delle quali già segnalate anche alla Cabina di regia, sono state inserite in una tabella e classificate sulla base dell’indicazione del ministero nell’ambito della consultazione pubblica avviata per la revisione del codice.

Sono state, quindi, individuate le proposte di emendamento che comportano modifiche sostanziali, quelle che originano da meri refusi o difetti di coordinamento e quelle che si tradurrebbero in interventi di chiarimento con finalità interpretativa.

Tra gli emendamenti proposti, numerosi riguardano le disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. In tale ambito, l’Autorità svolge rilevanti funzioni di regolazione e di vigilanza e, pertanto, ha maturato una significativa esperienza e una rilevante conoscenza del mercato.

 

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ANAC: Via libera al contratto-tipo di prestazione energetica per gli edifici pubblici

Anac, insieme al Ministero dell’economia e delle finanze ed ENEA, ha approvato il contratto-tipo di prestazione energetica per gli edifici pubblici. Si tratta di una guida per la Pubblica amministrazione impegnata a realizzare interventi di efficientamento energetico dei propri edifici.

In coerenza con il nuovo codice degli appalti e le indicazioni di Eurostat sulla contabilizzazione degli investimenti in EPC (E.P.C. – Energy Performance Contracts), il contratto-tipo di prestazione energetica costituirà un utile supporto per le amministrazioni pubbliche nella predisposizione di contratti di efficientamento energetico secondo lo schema del partenariato pubblico privato.

Per la redazione del contratto-tipo ci si è avvalsi del contributo determinante di un tavolo interistituzionale, coordinato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a cui hanno preso parte, oltre ad Anac ed ENEA, anche il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), Istat, Corte dei Conti, Agenzia per la coesione territoriale, Fondazione Ifel e Università Bocconi.

La definizione di un atto generale come il contratto-tipo ha lo scopo di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche un quadro regolamentare chiaro e coerente, e al contempo flessibile, che consenta di definire un assetto equilibrato dei diritti e obblighi delle parti contraenti, finalizzato al soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento. Si è anche voluto fornire alle amministrazioni un modello contrattuale conforme ai criteri generali stabiliti da Eurostat affinché il contratto di EPC possa essere considerato statisticamente al di fuori del bilancio dell’Ente Committente (‘OFF balance’ nella definizione europea).

Allegati:

 

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Check-list per le verifiche formali per il monitoraggio e rendicontazione Piccole e Medie Opere

Con comunicato del 18 luglio, il Ministero dell’interno informa le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo che sono state adottate le check-list funzionali alle attività di verifica formale sui dati di monitoraggio e rendicontazione degli interventi relativi alle Piccole e Medie Opere (contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 – articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018).

Al fine di adempiere al controllo dei rendiconti integrali, presentati dagli Enti beneficiari dei suindicati contributi entro 6 mesi dal collaudo ovvero entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56 del 29 aprile 2024, le Prefetture – Presidi territoriali dovranno verificare che gli Enti abbiano correttamente adempiuto ad ogni punto di controllo previsto nella check-list di riferimento allegata al presente Comunicato. In particolare, all’esito del controllo, le Prefetture dovranno compilare il campo note relativo alla sintesi dell’attività espletata.

Nel caso in cui dovessero rendersi necessarie azioni correttive o integrative, la relativa check-list sarà compilata e trasmessa all’Ente, affinché provveda alle conseguenti azioni a sistema. Diversamente, ove la check-list abbia esito integralmente positivo, la stessa dovrà essere firmata e caricata sul sistema ReGiS nella sezione “lista allegati al rendiconto”. Solo dopo il caricamento della check-list firmata, il rendiconto potrà essere posto nello stato “verificato formalmente”.

Viene precisato, inoltre, che l’esito positivo del controllo potrà conseguire solo laddove tutti i punti da 1 a 20 della check-list riportino “SI”. In presenza anche di un solo “NO”, l’esito dovrà essere valutato negativamente e le Prefetture dovranno provvedere a contattare i Comuni interessati per risolvere le criticità riscontrate.

Checklist verifica rendicontazione Piccole Opere
Checklist verifica rendicontazione Medie Opere

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga tecnica solo in casi limitati e precisi, serve la gara aperta

Con Delibera n. 256 del 24 maggio 2024, l’ANAC – nell’ambito dell’indagine conoscitiva di carattere generale avente ad oggetto i controlli effettuati dalle stazioni appaltanti nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, previa analisi, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), degli affidamenti di importo maggiormente significativo per i quali sono stati acquisiti i relativi CIG – ha ribadito che l’opzione di proroga, cosiddetta “tecnica”, di cui all’art. 106 co. 11 del Codice (ratione temporis vigente) e identificata come “proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

La proroga per poter essere attivata dalla Stazione Appaltante deve essere stata prevista a monte, all’interno degli atti della gara originaria, anche al fine di calcolare correttamente il valore dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice, deve tener conto di tutte le opzioni previste. L’attivazione della proroga dovrebbe avere carattere eccezionale e non essere la regola con cui colmare dei vuoti tra la scadenza di un contratto e l’individuazione del nuovo aggiudicatario, dal momento che la procedura per la sua individuazione dovrebbe sempre essere attivata per tempo da parte dell’Amministrazione È pacifico, inoltre, che la proroga possa essere attivata solo prima della scadenza del contratto e non successivamente risolvendosi altrimenti in un nuovo affidamento diretto, e che all’atto della sua attivazione risulti già indetta la nuova procedura.

Nel caso di specie, l’Autorità ha rilevato che l’Azienda Ospedaliera, selezionata per l’indagine, non ha mai portato a compimento alcuna procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento degli appalti di servizi di vigilanza e portierato, ‘adattando’ i contratti stipulati tra il 2010 ed il 2011 sino ad oggi, in totale distonia con la normativa legislativa volta alla promozione di una adeguata tutela della concorrenza e del mercato.

“Il quadro complessivo che emerge dall’esame della documentazione acquisita dall’Autorità consente di rilevare che l’Azienda Ospedaliera ‘dei Colli’ ha agito in plurime occasioni secondo criteri di ‘amministrazione dell’emergenza’, evidenziandosi il ricorrere di apprezzabili difficoltà programmatorie derivanti in larga misura da deficienze/carenze della struttura organizzativa. In buona sostanza, dunque, Anac sottolinea che l’Azienda Ospedaliera nata il primo gennaio 2011, non ha ancora ad oggi adeguati strumenti in termini di risorse umane e materiali per poter fronteggiare compiti e adempimenti diventati, via via, nel tempo, sempre più gravosi”.

 

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ANAC: Non è possibile pagare un appalto con beni materiali. Serve il partenariato pubblico-privato

Un Comune non può assegnare la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale. Il nuovo Codice non lo prevede più per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato.

Lo ha chiarito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 27, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 5 giugno 2024. La richiesta di parere è venuta da un comune della provincia di Verbania, intenzionato a procedere all’acquisto di un opificio dismesso adiacente al centro storico della città, al fine di realizzare un parcheggio pubblico multipiano, mediante affidamento in appalto dei lavori di adeguamento e trasformazione dell’immobile stesso. L’Amministrazione comunale chiedeva all’Autorità “se il corrispettivo dovuto all’appaltatore per detti lavori, poteva essere corrisposto in parte in denaro, in parte mediante trasferimento della proprietà di un immobile comunale; e se tale immobile poteva essere costituito proprio da alcune parti dell’opificio, da cedere prima o dopo l’esecuzione dei lavori, al fine di consentire all’appaltatore la realizzazione di autorimesse da alienare a terzi”.

Tutto questo all’interno di un contratto d’appalto e non nell’ambito del partenariato pubblico- privato. Anac nella sua risposta ha precisato “che il legislatore, con la previsione dell’art. 202 del d.lgs. 36/2023 (in continuità con il previgente Codice) ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nell’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto.

Pertanto, non può che ribadirsi che nel nuovo Codice, la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto” (fonte Anc).

 

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