Incentivi per funzioni tecniche PNNR digitale

Con parere 3170 del 6 dicembre 2024, il MIT fornisce chiarimenti in merito all’importo su cui calcolare gli incentivi tecnici, riconosciuti nel caso di un affidamento diretto di un PNNR digitale. Considerato che i PNNR digitali prevedono un’erogazione lump sum del contributo richiesto e considerato che con parere ANAC n. 54 del 25/10/2023 gli incentivi tecnici sono riconosciuti anche con modalità di affidamento diretto, si chiede, in particolare, se nella fattispecie di un affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d’asta su cui calcolare l’incentivo è : 1) il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto IVA esclusa; 2) l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto, considerato che corrisponde all’importo del quadro economico dell’obiettivo da realizzare approvato in giunta comunale.

Il MIT chiarisce che in base all’art. 45, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023), occorra fare riferimento all’importo posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso dell’affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all’importo dell’affidamento diretto (iva esclusa).

 

La redazione PERK SOLUTION

Apposizione del CUP alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 1/2025, fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

Il documento chiarisce che i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese. In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.

In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine. Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. In termini più specifici, l’ambito di applicazione della disposizione comprende:

  • i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
  • tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
  • le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

  • i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
  • i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le fatture emesse prima dell’apposizione del CUP, la RGS chiarisce che:

  • per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
  • le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.

Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Infine, in caso di imprese che accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento, e che quindi si trovano ‘di fronte’ a una molteplicità di CUP,  è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto correttivo Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 305 in data 31 dicembre 2024 (SO 45), il D.Lgs. 31 dicembre 2024 , n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Le modifiche al Codice sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato. La ratio ispiratrice del provvedimento in argomento è da rinvenire prioritariamente nell’esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.

Le proposte di modifica al Codice seguono tre linee direttrici:

  • sono state apportate al codice tutte quelle modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
  • sono state introdotte precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali. Invero, partendo dai contributi raccolti durante la consultazione, dalla giurisprudenza e dalle richieste di parere pervenute attraverso il servizio supporto giuridico, sono state tracciate numerose modifiche puntuali finalizzate a chiarire possibili ambiguità del codice, a risolvere disallineamenti tra diverse parti del codice e degli allegati, ad aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
  • sono state apportate delle modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

La novella legislativa si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici:

Equo compenso
Un primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. equo compenso. Si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, inteso, appunto, come compenso “equo” e non “minimo”, inevitabilmente correlato, tuttavia, all’operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie. Le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Tutele lavoristiche
Nel dare attuazione alla disposizione che prescrive l’individuazione nel bando del contratto collettivo nazionale applicabile all’appalto, (ex articolo 11 del Codice), oggetto di intervento, sono state individuate le tutele che si devono considerare ai fini della valutazione e alle modalità di calcolo dell’equipollenza dei contratti collettivi di lavoro. È previsto l’inserimento di un nuovo Allegato I.01, contenente concrete disposizioni per orientare l’operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei
contratti. In particolare, si è inteso introdurre dei meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza.

Digitalizzazione
Le principali modifiche proposte in tema di digitalizzazione intervengono su numerosi articoli del codice e degli allegati, al fine di:

  • favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici;
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

Qualificazione delle stazioni appaltanti
Sono state introdotte una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione e, dall’altro, si sono introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, al fine di conciliare, da un lato l’esigenza di garantire al personale impiegato negli appalti pubblici una adeguata formazione di settore, comprensiva dell’utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e,
dall’altro lato, l’interesse a prevenire stalli di sistema nell’esecuzione. Inoltre, si è intervenuti anche con l’intento di incentivare e migliorare l’attività di formazione, nonché ampliare il più possibile l’offerta formativa.

Revisione prezzi
Sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60 ed è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali.

Consorzi
All’interno dei dieci temi prioritari rientra anche la disciplina dei consorzi, atteso il gran numero di contributi presentati dagli stakeholders che, in sede di consultazione, hanno evidenziato diverse criticità interpretative applicative dell’istituto. Nel dettaglio, così come emerso dalla consultazione, sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al c.d. “cumulo alla rinfusa”, quale criterio di possesso e comprova dei requisiti previsti per l’ammissione alle procedure di affidamento da parte dei consorzi stabili, nonché sono stati evidenziati dei disallineamenti e delle incertezze riguardo l’applicazione dell’articolo 67 circa la attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, anche in sede di presentazione delle offerte, con specifico riguardo ai consorzi di cooperative e di artigiani.

Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)
Si era cercato di promuovere già in sede di prima adozione del Codice è quello dell’accesso delle micro, piccolo e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, prevedendosi in particolare all’articolo 108, comma 7, la possibilità che il bando di gara preveda criteri premiali a favore delle PMI e che tali criteri valorizzino il principio della “territorialità” per quei contratti che dipendono dal requisito della prossimità per la loro esecuzione. Si è intervenuti in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre. Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese.

Fase esecutiva del contratto di appalto
In primo luogo, sono state rafforzate le premialità e le penali applicabili agli operatori economici rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera. Inoltre, sono state tipizzate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e, di converso, si sono identificate le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice). Un ulteriore intervento sul punto è stato quello di aver dettato una disciplina di carattere
generale all’istituto dell’accordo di collaborazione, al quale, invero, nella prassi molte stazioni appaltanti hanno già fatto ricorso in via negoziale ai fini dell’esecuzione di opere complesse, con esiti positivi in termini di prevenzione dei rischi e risoluzione dei conflitti.

Partenariato pubblico privato
L’istituto del project financing rientra, trasversalmente, anche all’interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche (M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza’ sia della ‘M1C1-73-quinquies Riforma 1.10). Con le nuove disposizioni, si è voluto rimodulare l’istituto del project financing nell’ottica di incrementare l’efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, assolvendo, per esempio, all’impegno assunto di rimodulare l’operatività della prevista “clausola di prelazione” per evitare che possa essere utilizzata in funzione anti concorrenziale. Si è tuttavia affiancata anche l’opportunità di rivedere puntualmente la stessa procedura di svolgimento del project financing, al fine di promuovere piena trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara.

 

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025

Per gli affidamenti fino a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, il Consiglio di Anac ha deliberato un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i contratti pubblici dell’Autorità.

Tale proroga vale anche per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, e per gli affidamenti in house.

Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l’acquisizione del codice identificativo di gara (cig) per tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione. L’Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, affidamento in gestione senza corrispettivo del centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica

Con la Delibera n. 251/2024/PAR, la Corte dei conti Sez. Lombardia si è espresso sulla richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di affidare in gestione senza corrispettivo il centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica al fine di favorirne l’uso da parte della popolazione locale. La Sezione offre una ampia disamina sulle modalità di assegnazione dell’impianto sportivo pubblico senza corrispettivo ad un soggetto qualificato, in deroga al principio generale di necessaria redditività dei beni pubblici, se motivata da uno specifico interesse di rango costituzionale (promozione dello sport – art. 33 Cost., ultimo comma).

In prima battuta, la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un’ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico: è stato infatti affermato che in linea di principio la cessione gratuita di un immobile comunale non possa considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio, proprio perché “non reca alcuna entrata all’Ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l’Ente” (così Sez. controllo Veneto, delibera n. 33/2009/PAR). Tuttavia,  la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni (cfr. Sez. controllo Veneto, delibera n. 716/2012/PAR).

È quindi rimessa al comune la valutazione se affidare – tramite procedura concorrenziale – la struttura ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 38/2021 (recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) oppure, ricorrendone i presupposti, stipulando una convenzione con un Ente del Terzo settore se più favorevole rispetto al ricorso al mercato (art. 56 del Codice del Terzo settore – d.lgs. n. 117/2017). In ogni caso, la futura convenzione dovrà prevedere in dettaglio le rispettive obbligazioni e la rendicontazione periodica.

In merito alle spese di gestione si evidenzia inoltre che le disposizioni pubblicistiche (art. 71, d.lgs. n. 117/2017) e civilistiche (art. 1808 c.c.) pongono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. Il “subaffitto” della struttura, lo svolgimento di servizi a domanda individuale, nonché la concessione di “un contributo annuo da destinare alle attività di avviamento e facilitazione dello sport sul territorio comunale” o l’accollo di ulteriori oneri, avrebbero carattere accessorio e andrebbero, quindi, imprescindibilmente coniugati in concreto con gli espliciti scopi di attività sociale commisurati con la capacità del concessionario di soddisfarli.

La mancata o inadeguata capacità dell’amministrazione locale di sfruttamento dell’impianto sportivo non può costituire di per sé l’unico presupposto per affidare in concessione/comodato l’impianto, potendosi in tal caso procedere direttamente alla vendita, anche alla luce del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché in attuazione del canone di adeguatezza delle funzioni (cfr. artt. 97 e 118, primo comma Cost.).

In conclusione, la Sezione precisa che all’interno del delineato perimetro, il margine d’azione dell’Amministrazione è tale da escludere che il parere reso dalla Corte sulla scorta delle sole affermazioni e prospettazioni formulate dall’Ente consenta di elidere od attenuare posizioni di responsabilità su fatti compiuti o da compiersi, rimanendo le ulteriori, future determinazioni rigorosamente circoscritte alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifiche sui report BDAP e applicativo BDAP MOP Dicembre 2024

La Ragioneria Generale dello Stato, con specifico comunicato, informa che nella settimana dal 16 al 20 dicembre 2024 verranno apportate alcune modifiche significative sia nei report BDAP che all’applicativo di monitoraggio BDAP MOP. Questi cambiamenti mirano a migliorare la qualità e l’efficienza dei dati inseriti.

In particolar modo le modifiche hanno l’obiettivo di:

  • Sui report BDAP aggiornare l’informazione “pagato per CUP” a partire dall’analisi di tutti gli Ordinativi informatici di Pagamento ed Incasso (OPI) di SIOPE+;
  • Nei report BDAP esplicitare se il monitoraggio avviene sul sistema ReGiS ed eventualmente disabilitare le verifiche fatte sul monitoraggio MOP;
  • Sostituire alcuni report BDAP ormai obsoleti con tre nuovi report disponibili dal 3 febbraio 2025;
  • Disabilitare le funzionalità di monitoraggio MOP per i CUP monitorati sul sistema ReGiS

Pagato per CUP (punto 1)

A partire dall’analisi di tutti gli Ordinativi informatici di Pagamento ed Incasso (OPI) di SIOPE+ è stata aggiornata l’informazione “pagato per CUP” sui report BDAP secondo lo schema di seguito.

Un mandato di pagamento sarà associato al CUP se:

  • Contiene entrambe le informazioni di CUP e CIG, e le stesse informazioni sono state inserite dal RUP nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;
  • Contiene solo l’informazione del CUP;
  • Contiene solo l’informazione del CIG, e il RUP ha associato solo un CUP a questo CIG nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC.

Un mandato di pagamento non sarà associato al CUP se:

  • Non contiene né l’informazione del CUP né quella del CIG;
  • Contiene entrambe le informazioni di CUP e CIG, ma le stesse informazioni non trovano riscontro nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;
  • Contiene solo l’informazione del CIG, ma questo CIG è associato a più CUP nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC.

Inoltre, saranno esclusi dalla prospettazione nei report tutti i pagamenti i cui codici gestionali SIOPE+ siano riconducibili a meri trasferimenti.

CUP monitorati su ReGiS (punto 2 e 4)

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022, n. 27, il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

Inoltre, il DL PNRR-quater ha previsto che i progetti de-finanziati da PNRR vengono comunque monitorati in ReGiS e, con il nuovo PUC RGS, i progetti finanziati con la politica di coesione 2021-27 saranno comunque monitorati tramite il sistema Regis.

L’aggiornamento di dicembre 2024 implica che:

  • tutti i CUP monitorati su ReGiS abbiano disabilitate le funzionalità di monitoraggio sul sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);
  • Tutti i CUP monitorati su ReGiS riportino nei report BDAP la specifica del sistema su cui avviene il monitoraggio ed eventualmente la disabilitazione dalle verifiche fatte su MOP.

Nuovi report (punto 3)

A partire dal mese di febbraio 2025 gli utenti avranno a disposizione per i CUP di loro titolarità i seguenti report:

  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta classificazione”;
  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta CUP”;
  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta Soggetto Titolare”;

che consentiranno, secondo quanto illustrato nella guida, di accedere a tutte le informazioni disponibili in BDAP a prescindere dalla natura del CUP (che sia oggetto di monitoraggio o meno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Pantouflage, si applica anche al dipendente della partecipata

Il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il cosiddetto divieto di pantouflage, che dura tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che vieta l’assunzione da parte del privato al ricorrere di specifici presupposti.

È quanto evidenziato dall’Anac, con un parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024, in risposta a un’istanza pervenuta da una società privata di costruzioni, attiva tra l’altro nel settore delle manutenzioni di servizi gestiti in rete per il trasporto di gas. L’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato anche esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico stabilendo che – ai soli fini dell’applicazione di tale divieto – sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal decreto legislativo. n. 39/2013. Resta fermo, infatti, che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo, come nel caso in esame, gli atti esercizio di poteri autoritativi e negoziali rilevano solo se posti in essere dai soggetti sopra menzionati.

Come chiarito dall’Anac nelle linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage, adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, affinché venga in rilievo il divieto di pantouflage il potere autoritativo e negoziale deve essere esercitato, per conto dell’amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio, in modo “concreto ed effettivo”. Quindi, non in maniera astratta e formalistica, ma sostanziale e tale da incidere sulla sfera giuridica dei privati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Raccolta e trasporto rifiuti: no alle proroghe reiterate

La gestione in proroga per oltre due anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è in contrasto con la normativa di settore, i principi comunitari e diversi orientamenti della giurisprudenza e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo ha ribadito Anac con una atto approvato dal Consiglio il 28 novembre 2024, a conclusione di un procedimento di vigilanza su un importante Comune calabrese, avviato a seguito di un esposto.

Il controllo dell’Autorità riguarda in particolare due affidamenti, non sostenuti “da motivazioni valide e ragionevoli circa la necessità di far fronte a circostanze oggettive di estrema urgenza, circostanze imprevedibili e ad eventi oggettivamente estranei all’amministrazione”; e “disposti senza il rispetto” di modalità “che avrebbero garantito la concorrenza”. Nella fase di confronto con l’Anac, questi affidamenti sono stati spiegati con la necessità di continuare a garantire un servizio essenziale mentre non era più possibile indire una gara in autonomia. Ciò a causa della nuova organizzazione del sistema dei rifiuti predisposta a livello regionale, che implicava la necessità di attendere l’individuazione di un gestore unico. Prima della scadenza dell’ultimo affidamento, era stata poi indetta una nuova gara, annullata però in autotutela da parte del Comune, cosicché ad oggi è sempre la stessa società che continua a gestire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, in regime di proroga tecnica.

Dagli approfondimenti svolti, l’Autorità ha però potuto concludere che, nel caso concreto, le esigenze evidenziate “non hanno rappresentano sempre un evento eccezionale ed imprevedibile”. Infatti, “il secondo affidamento tramite negoziata non è motivato da una situazione di emergenza dato che, già prima della sua disposizione, erano chiare le problematiche ed i ritardi legati alla nuova organizzazione del sistema rifiuti”. La stessa conclusione, spiega l’Anac nella nota, vale per la proroga tecnica: “La stessa, al pari dell’affidamento precedente, deve considerarsi non conforme a legge sia perché si ricollega ad un affidamento già di per sé illegittimo sia perché, ad oggi, i ritardi nella gestione della gara sono imputabili all’amministrazione che ha errato nella predisposizione degli atti di gara”. Inoltre, entrambe le volte in cui il Comune ha proceduto tramite procedura negoziata senza bando ha disatteso l’applicazione della disposizione che mira a “garantire il rispetto dei principi di concorrenza attraverso la selezione di almeno cinque operatori economici, anche nel caso di procedura d’urgenza”.

Richiamando la giurisprudenza sul punto, la nota ricorda che la proroga di un appalto, “per essere compatibile con il diritto eurounitario e con le esigenze ad essa sottesa, deve effettivamente rappresentare un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”. La scelta dell’amministrazione deve comunque “rispondere ad eccezionali ragioni oggettive estranee all’amministrazione, in alcun caso imputabili alle amministrazioni”.

L’Autorità è intervenuta anche su altri aspetti relativi all’esecuzione del servizio, riscontrando alcune carenze da parte del Comune, al quale viene chiesto di “interrompere la gestione in proroga del servizio e di adottare quanto prima atti e provvedimenti volti a prevenire, nella futura gara, il ripetersi delle illegittimità e delle irregolarità riscontrare nella fase esecutiva”.

 

ANAC, Appalti integrati: il progetto esecutivo non può essere richiesto già in sede di offerta

Nelle procedure di appalto integrato, non si può richiedere la presentazione del progetto esecutivo dei lavori nell’ambito dell’offerta tecnica. Il progetto esecutivo, negli appalti integrati, costituisce infatti specificatamente una delle prestazioni oggetto del contratto da aggiudicare, e l’eventuale richiesta per i concorrenti di redigere tale progetto e di presentarlo già in sede di gara permetterebbe di eludere il divieto di prestazione gratuita dell’opera professionale, presentandosi comunque in contrasto con i principi del risultato e dell’accesso al mercato.

Lo specifica l’Anac, con la delibera n. 506 approvata dal Consiglio il 6 novembre 2024 e relativa a un parere di precontenzioso richiesto da un Comune  riguardo un bando di gara, contestato dall’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), per la progettazione e la realizzazione di lavori in un centro sportivo.

Secondo il Codice dei contratti pubblici, specifica il parere, l’appalto integrato rappresenta un contratto “misto”, che cioè ha ad affidamento appunto non solo la prestazione relativa all’esecuzione dei lavori ma anche quella relativa, esattamente, al servizio di progettazione, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Non a caso, gli operatori economici che decidono di partecipare alla gara devono indicare in modo distinto, in sede di offerta, il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, oltre a dimostrare la propria qualificazione per entrambe le prestazioni. L’attività di progettazione, quindi, è a carico del soggetto che sarà individuato come aggiudicatario e che dovrà realizzarla, in conformità alle esigenze della stazione appaltante, solo in seguito alla stipula del contratto.

“Se la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, appare evidente – si legge nel parere – che la stessa non possa essere richiesta, in sede di gara, come parte dell’offerta tecnica”. Questo confonderebbe “l’oggetto del contratto”, che riguarda appunto la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, “con l’oggetto della selezione comparativa”, che riguarda invece le migliori soluzioni tecniche proposte dai concorrenti. Si verrebbe a creare, in questo modo, una situazione in cui sarebbe la commissione di gara ad esaminare i progetti esecutivi presentati, con tempistiche dilatate, e con adempimenti ed oneri economici ingiustificatamente gravosi posti sui concorrenti, i quali sarebbero impegnati già in fase di gara in una prestazione professionale di fatto realizzata e non remunerata.

Alla luce delle specifiche disposizioni del Codice relative al ruolo del progetto di fattibilità tecnico-economica, non si può inoltre sostenere, spiega il parere, che la richiesta del progetto esecutivo come parte dell’offerta tecnica sia una scelta giustificabile dalla stazione appaltante con la necessità di comprendere la profondità delle modifiche proposte dal concorrente (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare

È possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. È quanto evidenziato dall’ANAC con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia.

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizi.

Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012.

In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.

 

La redazione PERK SOLUTION