Stazioni appaltanti, nuovo modulo e indicazioni operative per la qualificazione con riserva

Con comunicato del 8 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che sono stati messi a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

Nel contesto del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento in vigore dal 1° luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in seguito ai materiali e chiarimenti già pubblicati, mette a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, sulla pagina web relativa al servizio di qualificazione, disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni nel portale Anac, vengono messi a disposizione il nuovo modulo di domanda e un documento con indicazioni operative per la qualificazione con riserva, che ha carattere eccezionale e può essere concessa, previa valutazione istruttoria, per consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria a operare in conformità con le disposizioni normative vigenti, in alcuni casi come, ad esempio: costituzione di nuovi enti; fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti, riorganizzazioni significative; circostanze oggettive ed eccezionali che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo.

La domanda di qualificazione con riserva deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo reso disponibile, per poi trasmetterlo via Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La domanda deve contenere la documentazione necessaria come allegato con, tra l’altro, la specifica relazione sulla motivazione in merito alle ragioni della richiesta. È però necessario aver proceduto preliminarmente all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda e selezionando in particolare la dichiarazione relativa alla volontà di presentare istanza con riserva: gli elementi identificativi della domanda di qualificazione registrata dovranno infatti essere riportati in fase di compilazione del modulo.

È stato anche predisposto un documento di guida esplicativo a supporto della lettura del file di download delle gare utilizzate per il calcolo del punteggio di qualificazione: nel documento sono illustrate in modo dettagliato le informazioni presenti nel file excel disponibile per il Rasa (Responsabile per l’Anagrafe Unica) in fase di elaborazione della domanda di qualificazione.

Sul sito Anac sono inoltre presenti FAQ aggiornate per l’istanza di qualificazione, con domande frequenti e relative risposte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti di ANAC

Con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce ulteriori chiarimenti a supporto degli enti, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto cosiddetto Correttivo (d.lgs. n. 209/2024) al Codice dei contratti pubblici.

Il sistema è attivo in ogni momento e consente la presentazione delle domande di qualificazione ordinaria senza vincoli temporali, mediante una procedura interamente automatizzata, fondata su autodichiarazioni e dati già disponibili all’Autorità. L’istanza va trasmessa attraverso il portale istituzionale nell’area riservata alle pubbliche amministrazioni. La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione e ha validità biennale. Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.  L’eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
Resta sempre possibile il rilascio del Cig (Codice identificativo di gara) per le procedure sottosoglia. Gli enti non qualificati potranno avvalersi di centrali di committenza qualificate o, in assenza di convenzioni, potranno attivare il meccanismo di assegnazione d’ufficio previsto dal Regolamento Anac.
Sono esonerati dall’obbligo di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, nonché i soggetti esclusi (che sono comunque tenuti a compilare l’apposita dichiarazione nella piattaforma). Ulteriori eccezioni oggettive potranno essere gestite nella Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) mediante dichiarazione motivata del Rup (Responsabile Unico del Progetto). Nei chiarimenti sono fornite anche precisazioni sul criterio della formazione del personale ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

“Per facilitare ulteriormente le stazioni appaltanti, in un’ottica di collaborazione e supporto, abbiamo voluto aggiungere, alle indicazioni e ai documenti tecnici già pubblicati nell’ultimo periodo, specificazioni aggiuntive che – spiega il Presidente di Anac, Giuseppe Busia – possano agevolare il percorso di qualificazione, a partire dal chiarimento sul fatto che le procedure già in corso possono proseguire indipendentemente dalle vicende legate alla qualificazione della stazione appaltante che le sta portando avanti. Ciò, tenendo presente che le richieste potranno essere presentate anche dopo la scadenza del 30 giugno. Il biennio mobile, ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, rappresenta un’applicazione utile a una verifica costantemente aggiornata e trasparente della qualificazione, nella logica del rafforzamento di capacità e professionalizzazione nel sistema dei contratti pubblici. Questo, senza pregiudicare al contempo la validità di due anni che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento. Un meccanismo che rendiamo possibile con un servizio informatizzato, strutturato per essere completato e aggiornato in qualunque momento, secondo le effettive esigenze operative di ciascuna stazione appaltante”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei chiarimenti allegati, ricordando che nella sezione del portale dedicata al servizio sono disponibili, accompagnati da un documento esplicativo, due simulatori – uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture” – utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio, nonché la versione aggiornata 8.0 del Manuale utente “Qualificazione Stazioni Appaltanti”. Sul sito Anac è disponibile anche il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con delibera n. 236 del 3 giugno 2025. (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac

Con provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025, l’Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici. La decisione è stata presa al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell’attuazione del processo di digitalizzazione degli affidamenti. Un provvedimento che va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla Piattaforma dei contratti pubblici, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

Come è noto, infatti, dallo scorso anno sono entrate in vigore le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti. In base al nuovo Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento dei contratti.

“Da più parti, dagli stessi comuni e dall’Anci, sono giunte richieste ad Anac di prorogare l’uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall’Autorità, prolungando alcuni adempimenti previsti dall’organizzazione dell’ecosistema nazionale dei contratti pubblici. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che in fase di procedura di gara la stazione appaltante richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell’offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (articolo 108, comma 9), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (articolo 110, comma 1).

Risulta così vanificata – ha osservato la Corte – la ratio dell’obbligo dichiarativo e dell’automatica esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione, che rispondono alla finalità perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo. Si consente alla stazione appaltante, in tal modo, di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando un pregiudizio alla tutela del lavoro.

La Corte ha osservato, altresì, che tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici riguardanti le procedure di affidamento sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che il legislatore provinciale deve rispettare – in forza del richiamo fatto dall’articolo 8 dello statuto speciale al precedente articolo 4 – nell’esercizio delle sue competenze legislative primarie. Di conseguenza, il contrasto della disposizione impugnata con gli articoli 108, comma 9, e 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici determina il superamento dei limiti posti da tali norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», ex articolo 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Raccolta e trasporto rifiuti urbani, illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe

Ricorso illegittimo e reiterato all’affidamento diretto e alla proroga con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto imputabile a una non corretta programmazione del fabbisogno relativo al servizio in esame. Sono questi alcuni dei rilievi e delle criticità riscontrate dall’Autorità Anticorruzione nei confronti della società in house di un consorzio di bacino di vasta area affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un Comune consorziato. Lo ha accertato Anac con Nota di definizione a firma del Presidente, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 28 maggio 2025, e riguardante l’affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta in un Comune facente parte di un Consorzio di bacino.

Anac ha rilevato che l’operato del Consorzio non è conforme alla normativa di settore nella proroga concessa alla società in house e nel ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune consorziato ad una società mista (D. Lgs. n. 201 del 2022). Anac riscontra un illegittimo ricorso all’istituto dell’affidamento diretto e della proroga da parte della società in house con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, nei plurimi affidamenti diretti, di breve durata, del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta nel Comune consorziato, disposti in favore del medesimo operatore economico. Il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio generale, avendo la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.

Appare evidente – scrive Anac – che lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, è stato operato della stazione appaltante al fine di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto (140.000 euro), e risulta imputabile a una carente attività di programmazione dell’attività contrattuale da parte della società e a una carente attività di controllo e di vigilanza da parte del Consorzio di bacino nei confronti del gestore (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Non compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI

Con il parere di funzione consultiva n. 21 il Consiglio dell’Anac ha evidenziato che nei casi di affidamenti a raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), la libera suddivisione delle quote di partecipazione ed esecuzione dei lavori tra gli operatori riuniti deve essere effettuata entro il limite consentito dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuno di essi, in considerazione delle prestazioni che ci si è impegnati a realizzare. Non può la singola impresa assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta. Una modifica delle quote, proposta dal raggruppamento affidatario dell’appalto rispetto a quanto indicato in sede di offerta, può essere autorizzata dalla stazione appaltante, a cui è rimessa ogni valutazione sulla compatibilità di tale modifica con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, anche sulla base delle previsioni del bando di gara laddove siano stati riservati alcuni compiti essenziali ad un partecipante del raggruppamento.

La questione è relativa a un accordo quadro per manutenzione e pronto intervento negli spazi della città storica nonché di valorizzazione di sito Unesco, affidato dal 2018 a un’associazione temporanea. In tale ambito, una richiesta di modifica delle quote – a seguito della quale la mandataria avrebbe mantenuto una quota di partecipazione del 5% e la mandante del 95%, determinando un’inversione di ruolo delle stesse all’interno dell’ATI – è stata avanzata in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro stesso.

Su questo punto specifico, il parere conclude per la possibilità per il raggruppamento affidatario di procedere alle modifiche dell’assetto interno al raggruppamento stesso, purché non finalizzate ad eludere l’applicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il parere dell’Autorità Anticorruzione ha ribadito l’incidenza, sulla disciplina di settore, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea c-642/20 del 28 aprile 2022, che ha determinato il superamento del principio, sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, di necessaria partecipazione maggioritaria della capogruppo, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire: la volontà del legislatore europeo – viene ricordato citando anche l’avviso espresso dal Consiglio di Stato – è stata quella di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione alle gare di appalto anche da parte di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche al personale della propria società in house

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.128/2025, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Comune di Milano, in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell’amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., in forma integrata per un affidamento di lavori, servizi e forniture, risponde affermativamente al quesito formulato dall’Ente. Ne discende perciò la possibilità che il personale della società in house collabori con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune, come rimarcato dalla stessa nota dell’Ente.

A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che:

a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36;

b) l’Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all’art. 45 cit.;

c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, costo manodopera: l’uso delle tabelle non più vigenti vizia la gara per illogicità e irragionevolezza

Nel parere di precontenzioso n. 193, approvato dal Consiglio del 14 maggio 2025, l’ANAC ha evidenziato che nella stima dei costi della manodopera da porre a base di gara, vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come vigenti al momento dell’indizione della procedura.

Tale obbligo – ancor più stringente negli appalti ad alta intensità di manodopera e di durata di più anni – costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto, e tutelando le condizioni di serietà e affidabilità dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità senza distorsioni e la convenienza economica dell’appalto. La disposizione è contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’approfondimento svolto da ANAC sulla procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati di un Comune, ha dato modo di evidenziare che la stazione appaltante, nell’indizione della gara, ha fatto riferimento a tabelle del gennaio 2023 e non più vigenti in quel momento, superate dall’adozione di nuove tabelle ministeriali che hanno determinato un aumento del costo medio orario del personale delle imprese e società esercenti servizi ambientali.

Anac ha stabilito per la stazione appaltante la necessità di annullamento in autotutela e indizione di nuova procedura, nella quale il prezzo della manodopera posto a base di gara tenga conto delle tabelle ministeriali così come aggiornate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Infrastrutture: via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 maggio 2025, ha approvato un decreto-legge che dispone Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione dei contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, I’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché I’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

Per quanto riguarda le infrastrutture e i lavori pubblici, sono previste – tra l’altro – misure urgenti per: garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; superare le criticità applicative riguardanti il Codice dei contratti pubblici; chiarire la distinzione tra le “procedure di somma urgenza” e le “procedure di protezione civile”; disciplinare lo svolgimento delle verifiche sismiche degli uffici pubblici.

In materia di autotrasporto, motorizzazione civile e circolazione dei veicoli, il provvedimento punta, tra l’altro, a ridurre i tempi di franchigia ai fini del carico e scarico delle merci nel settore e potenziare la sicurezza delle infrastrutture digitali degli uffici della motorizzazione civile.

In merito all’ordinamento portuale e al demanio marittimo, le nuove disposizioni puntano a chiarire le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, garantire la sicurezza nell’utilizzo delle spiagge mediante l’individuazione del periodo di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare, migliorare la funzionalità dell’Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque; sostenere e rafforzare le politiche in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo, mediante il consolidamento dei rapporti fra la società RAM – Logistica Infrastrutture e trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto-legge comprende anche disposizioni urgenti connesse a procedure di infrazione e vincoli del PNRR in materia di infrastrutture e trasporti, che mirano a compensare gli eventuali disagi e disservizi alla mobilità derivanti dalla realizzazione degli interventi di manutenzione ed ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria; norme in materia di oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo; norme volte a garantire la revisione dei prezzi di contratti affidati sulla base del decreto “Sostegni-ter” (art. 29, del decreto-legge n. 4 del 2022); garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all’affidamento del contratto intercity (contratto di media e lunga percorrenza per il servizio di trasporto passeggeri su ferrovia); conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2 della Missione l, Componente 2 del PNRR in materia di disciplina delle concessioni autostradali dettata dalla legge annuale per la concorrenza 2023.

Tra le altre novità si segnala la disposizione che riconosce gli incentivi anche ai dirigenti legati ad attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e altri incarichi previsti dall’art. 45 del Codice appalti, superando l’attuale principio dell’“omnicomprensività” previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, che finora impediva l’erogazione di compensi accessori non previsti dal contratto.

Previste, inoltre, anche disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e per lo svolgimento di altri eventi sportivi e per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche: i chiarimenti di Anac

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, Anac fornisce indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice.

“Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, precisa Anac. “L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”.

A seguito del correttivo, “la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.

Il nuovo quadro normativo, inoltre, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

“Rimane ferma la necessità – sottolinea Anac – che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

 

La redazione PERK SOLUTION