Corte dei conti: Incentivi per funzioni tecniche e personale delle società in house

La deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali: se i dipendenti delle società in house possano percepire gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 quando affiancano il personale dell’ente nelle procedure di affidamento a terzi.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 46/QMIG/2026), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45”.

La fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, oggetto di remissione, riguarda la fattispecie, peculiare, del possibile riconoscimento degli incentivi tecnici al personale della società in house, da parte dell’amministrazione controllante, nel caso in cui tale personale “affianchi” i dipendenti della stessa amministrazione nello svolgimento di alcune funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del medesimo decreto nell’ambito di un processo realizzativo/acquisitivo relativo ad una procedura di affidamento a terzi (lavori/servizi/forniture), svolto dalla stessa amministrazione.

La Corte valorizza il dato letterale della norma, osservando che gli incentivi sono destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale della stazione appaltante o dell’ente concedente. La sostituzione, operata dal correttivo al Codice, del riferimento ai “dipendenti” con quello al “personale” non consente di estendere l’ambito soggettivo dell’istituto fino a ricomprendere i lavoratori delle società in house. Tale modifica va piuttosto letta in coerenza con l’estensione degli incentivi anche al personale dirigenziale, oggi ammesso al beneficio in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La pronuncia ribadisce inoltre la natura eccezionale dell’istituto. Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono una deroga al regime ordinario della retribuzione del personale pubblico e, proprio per tale ragione, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La loro funzione è quella di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e di ridurre il ricorso a professionalità esterne, ma sempre entro il perimetro soggettivo tracciato dal legislatore.

Non è sufficiente, quindi, richiamare la particolare natura della società in house quale longa manus dell’amministrazione controllante. Le Sezioni Riunite precisano che tale qualificazione opera, in primo luogo, nel campo degli affidamenti diretti e della disciplina concorrenziale, ma non determina una piena sovrapposizione tra ente pubblico e società partecipata. La società in house resta un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, regolato dal diritto societario e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il suo personale non coincide con quello dell’amministrazione controllante, è assunto secondo regole proprie e resta soggetto a contratti collettivi di natura privatistica.

Un ulteriore argomento valorizzato dalla deliberazione riguarda il rischio di duplicazione retributiva. Quando la società in house mette a disposizione il proprio personale per attività di supporto tecnico all’ente, tale attività si inserisce normalmente in un rapporto convenzionale o in una specifica commessa già remunerata. Riconoscere anche l’incentivo tecnico ai singoli dipendenti della società determinerebbe il rischio concreto di una doppia remunerazione della medesima prestazione, con effetti distorsivi sulla spesa pubblica e sulla stessa ratio dell’istituto.

La decisione non esclude, tuttavia, ogni forma di coinvolgimento delle società in house. L’ente locale può continuare ad avvalersi della propria partecipata per attività di supporto, nel rispetto dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici e delle regole sull’autoproduzione. Ciò che viene escluso è soltanto il riconoscimento, da parte dell’amministrazione controllante, degli incentivi ex art. 45 ai dipendenti della società che svolgano tali attività in affiancamento al personale dell’ente.

Calcolo incentivi delle funzioni tecniche sulle concessioni

Con deliberazione n. 184/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, si è espressa in merito alla corretta determinazione del valore della concessione su cui calcolare gli incentivi tecnici, di cui all’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.

La Corte dei conti evidenzia che gli incentivi tecnici previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici debbano essere letti alla luce del principio del risultato introdotto dal d.lgs. n. 36/2023. La finalità della disciplina è quella di favorire la reinternalizzazione di attività tecniche e professionali tradizionalmente affidate a soggetti esterni, così da incrementare efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, valorizzando al contempo le competenze del personale interno. In tale prospettiva, gli incentivi non possono essere riconosciuti sulla base di meri adempimenti formali o automatismi retributivi, ma devono essere strettamente collegati alla concreta qualità delle prestazioni rese e al raggiungimento dei risultati attesi. La corresponsione del beneficio economico richiede quindi una valutazione sostanziale dell’attività svolta dal personale coinvolto nelle diverse fasi del ciclo dell’appalto o della concessione.

Richiamando l’articolo 1, comma 4, del Codice, la Corte sottolinea che il principio del risultato costituisce criterio prioritario sia per l’esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni sia per l’attribuzione degli incentivi al personale tecnico e amministrativo. Da ciò deriva un preciso obbligo in capo alle stazioni appaltanti: predisporre adeguati strumenti regolamentari e sistemi di programmazione e valutazione capaci di collegare l’erogazione degli incentivi all’effettivo merito e ai risultati conseguiti.

Con riferimento alla determinazione dell’incentivo, viene ribadito che l’articolo 45 del Codice non stabilisca importi fissi, ma individua soltanto un limite massimo pari al 2% dell’importo posto a base della procedura di affidamento. La concreta misura dell’incentivo, così come i criteri di riparto tra le diverse figure professionali, è rimessa all’autonomia regolamentare e negoziale dell’ente.

Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo alle concessioni. Secondo la Corte, il valore da assumere come base di calcolo degli incentivi non coincide con il solo canone concessorio, ma deve essere determinato ai sensi dell’articolo 179 del Codice dei contratti pubblici, prendendo in considerazione il fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, comprensivo di tutti i vantaggi economici derivanti dalla gestione. La delibera precisa inoltre che gli enti possono prevedere modalità alternative di remunerazione delle funzioni tecniche e possono anche correlare l’erogazione degli incentivi agli incassi effettivamente realizzati dal concessionario, purché tale scelta sia disciplinata espressamente nel regolamento interno.

Ciò significa che il valore della concessione deve essere parametrato al fatturato complessivo stimato del concessionario per l’intera durata del rapporto, al netto dell’IVA, includendo tutti gli elementi economicamente rilevanti: corrispettivi, vantaggi finanziari, sovvenzioni, opzioni contrattuali e ulteriori componenti suscettibili di concorrere alla determinazione del valore economico dell’operazione. La Corte richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il valore della concessione non può essere ancorato esclusivamente al canone corrisposto all’amministrazione concedente, ma deve tenere conto del complessivo volume d’affari generato dalla gestione del servizio nei confronti dell’utenza.

L’effetto pratico di tale impostazione è particolarmente rilevante. Nei contratti concessori di maggiore valore economico, infatti, la base di calcolo degli incentivi potrebbe raggiungere importi considerevoli. Proprio per questo motivo la Corte evidenzia come gli enti possano valutare l’adozione di differenti sistemi remunerativi, purché disciplinati in maniera puntuale dal regolamento interno.

La Corte ribadisce poi che gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività tassativamente indicate nell’Allegato I.10 del Codice. Non è quindi consentita alcuna estensione analogica delle funzioni incentivabili. L’erogazione resta subordinata all’effettivo svolgimento di attività tecniche concretamente accertate. Sul piano finanziario, viene richiamato il principio di invarianza finanziaria previsto dall’articolo 228 del Codice, secondo cui gli incentivi non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti devono pertanto garantire la copertura delle relative spese all’interno delle risorse già stanziate nei quadri economici degli interventi, compresi gli oneri IRAP.

Infine, la Corte chiarisce che la definizione dei tempi di liquidazione degli incentivi rientra nella discrezionalità dell’ente, purché ogni pagamento sia preceduto dalla verifica dell’attività effettivamente svolta e siano previsti meccanismi di recupero delle somme eventualmente erogate in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

 

Incentivi per funzioni tecniche: liquidazione tardiva, rinnovi, proroghe e affidamenti in house

Con deliberazione n. 14/2026, la Corte dei conti, Sez. Friuli, fornisce chiarimenti su questioni ascrivibili all’interpretazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche prevista dall’art. 45, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Il Comune istante ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire efficacia retroattiva ai criteri di riparto stabiliti dall’Amministrazione nel caso di adozione tardiva della relativa disciplina; di attribuire e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche nei casi di rinnovo o proroga contrattuale e di attribuire e liquidare detti incentivi nel caso di affidamenti diretti a soggetti in house providing.

Venendo al primo quesito, concernente la possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi nonostante l’adozione tardiva dell’atto interno di riparto, il parere si colloca nel solco di un orientamento già consolidato. Sebbene l’art. 45 preveda che i criteri di distribuzione siano definiti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Codice, tale termine non assume carattere perentorio tale da precludere in via definitiva la corresponsione degli incentivi. In continuità con quanto già affermato sotto la vigenza del precedente assetto normativo, si riconosce la possibilità di adottare l’atto anche successivamente, purché le risorse siano state previamente accantonate nel quadro economico dell’intervento e riferite a procedure avviate sotto la disciplina vigente.

Questa conclusione trova fondamento nella natura giuridica dell’incentivo, qualificato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, come componente retributiva. Il diritto del dipendente matura in relazione allo svolgimento delle attività tecniche previste dalla legge, mentre l’atto interno dell’amministrazione ha funzione meramente attuativa, limitandosi a disciplinare i criteri di riparto. Ne consegue che l’eventuale inerzia dell’ente non incide sull’an debeatur del diritto, ma può semmai rilevare sul piano della responsabilità, esponendo l’amministrazione a pretese risarcitorie.

Quanto al secondo profilo sollevato dal Comune, relativo alla possibilità di riconoscere gli incentivi nelle ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale, il parere muove dalla necessaria distinzione tra i due istituti. Il rinnovo si caratterizza per la rinegoziazione del rapporto e dà luogo a un nuovo vincolo contrattuale, mentre la proroga si limita a differire nel tempo l’efficacia di un contratto già in essere, senza alterarne il contenuto. Tale distinzione assume rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina degli incentivi.

Nel caso della proroga, soprattutto se prevista ab origine nella documentazione di gara o disposta nei limiti della proroga tecnica, il valore economico rilevante ai fini del calcolo degli incentivi deve essere già considerato nell’importo stimato dell’appalto. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 14 del Codice, comprende anche eventuali opzioni e rinnovi espressamente previsti. Pertanto, l’erogazione degli incentivi nella fase esecutiva potrà avvenire ove ricorrano i presupposti sostanziali, ossia l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche e la loro attestazione da parte del RUP.

Diversa è la situazione del rinnovo, che, configurandosi come un nuovo affidamento, richiede di assumere come parametro di riferimento l’importo relativo alla nuova procedura. In questo caso, la possibilità di riconoscere gli incentivi resta subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 45, nonché alla legittimità del ricorso al rinnovo stesso, che deve comunque confrontarsi con il principio generale di concorrenza e con il divieto di rinnovi taciti.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto, che il nuovo Codice ha esteso a tutte le procedure di affidamento e non più alle sole gare. Tale evoluzione supera le restrizioni interpretative maturate sotto la disciplina previgente, consentendo di riconoscere gli incentivi anche in contesti diversi dall’appalto in senso stretto, purché sussistano i presupposti sostanziali e contabili richiesti dalla norma.

Infine, con riferimento agli affidamenti in favore di società in house, il parere esclude la possibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche. La soluzione si fonda sulla natura del rapporto intercorrente tra amministrazione e società partecipata, che non si configura come relazione tra soggetti distinti, bensì come espressione di un modello organizzativo interno. La società in house opera infatti quale articolazione dell’ente pubblico, in regime di controllo analogo, con conseguente assenza di quella alterità soggettiva che giustifica l’applicazione delle regole sull’evidenza pubblica e, correlativamente, del sistema incentivante. In tale contesto, viene meno la ratio stessa dell’istituto, che è quella di remunerare attività tecniche svolte nell’ambito di procedure competitive rivolte al mercato.

Incentivo funzioni tecniche al direttore dell’esecuzione in caso di affidamento a società mista

Con la deliberazione n. 101/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un Ente in merito alla possibilità di riconoscere al direttore dell’esecuzione del contratto l’incentivo tecnico di cui all’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 – Codice dei contratti – in caso affidamento di un servizio pubblico locale ad una società mista. Il Sindaco dubita di tale possibilità, sostanzialmente, per due ragioni. La prima deriverebbe dal fatto che l’articolo 174, comma 4, del Codice dei contratti esclude l’applicazione di tale disciplina in caso di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato rinviando al TUSP, ossia al D.Lgs n. 174/2016 ed alle altre norme speciali di settore. La seconda scaturirebbe dal fatto che l’articolo 17, comma 1, del TUSP, prevedendo che la selezione del socio privato abbia ad oggetto simultaneamente “la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista” escluderebbe l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti, e quindi anche dell’articolo 45, restando i rapporti tra socio pubblico e società mista disciplinati dal solo TUSP. A corredo ed a supporto della tesi propugnata vengono richiamate la deliberazione n. 128/2025/PAR adottata da questa Sezione e due pareri dell’ANAC – parere funzione consultiva 3 luglio 2024, n. 36 e 7 aprile 2025, n. 9 –. In questi atti è stato affermato il principio che non è possibile riconoscere l’incentivo di cui all’articolo 45 del Codice dei contratti al personale della stazione appaltante in caso di affidamento diretto alla società in house – articolo 7, comma 2, del Codice dei contratti – ossia in caso di attività svolte in autoproduzione dalla società medesima e senza ricorso al mercato.

La Sezione ha evidenziato che al direttore dell’esecuzione, in caso affidamento di un servizio economico di interesse generale ad una società mista, sussistendone tutti i presupposti, può essere riconosciuto l’incentivo previsto e disciplinato dall’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023. La società mista si colloca nell’ambito della esperienza del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, che identifica un’entità autonoma partecipata congiuntamente da una componente pubblica ed una privata, quando preposta all’esercizio di un’attività di produzione di un’opera o di un servizio di interesse generale ovvero a favore del soggetto pubblico – v. a tal fine, articolo 4, comma 1, lett. c), del TUSP. Secondo le linee emanate dalla Commissione europea, i requisiti caratterizzanti il contratto di partenariato sono: la durata medio-lunga della cooperazione; il finanziamento privato; la ripartizione di funzioni tra soggetto pubblico e quello privato; l’assunzione del rischio d’impresa spostata principalmente sul partner privato.

Non vi è, dunque, alcuna deroga al principio della concorrenza: la gara resta, seppur con una configurazione peculiare. È proprio questa differenza strutturale a incidere sulla possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici. Nel caso delle società miste, infatti, si è in presenza di una vera e propria procedura di affidamento, disciplinata dal Codice dei contratti pubblici e dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Ne consegue che trovano applicazione anche le disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche, previste dall’articolo 45 del Codice.

Sotto questo profilo, assume rilievo la figura del direttore dell’esecuzione del contratto, che nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 36 del 2023 riveste un ruolo centrale nella fase esecutiva. Non si tratta di una funzione meramente formale, ma di un presidio operativo e sostanziale, chiamato a garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile. Il direttore dell’esecuzione coordina le attività, verifica il rispetto delle prestazioni e contribuisce in modo diretto al raggiungimento del risultato contrattuale, in linea con i principi di efficienza, qualità e tempestività.

Proprio in ragione di tale ruolo, la Corte ritiene che, in presenza di una società mista e quindi di una procedura di affidamento soggetta alle regole del mercato, possa trovare applicazione la disciplina degli incentivi tecnici anche in favore del direttore dell’esecuzione, ferma restando la necessità di rispettare le condizioni previste dalla normativa.

Tra queste, assume particolare importanza la corretta imputazione delle risorse. Gli incentivi devono gravare sugli stanziamenti relativi alla specifica procedura di affidamento, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria. Ciò significa che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma che le somme devono essere reperite all’interno delle risorse già destinate all’intervento. Inoltre, la disciplina richiede una duplice regolamentazione: da un lato, un atto generale dell’amministrazione che stabilisca la percentuale massima destinabile agli incentivi; dall’altro, un atto di natura negoziale che definisca la ripartizione concreta tra i soggetti coinvolti.

Incentivi funzioni tecniche, i chiarimenti della Corte dei conti Veneto

Come noto, la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, oggi regolata dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, continua a generare rilevanti questioni applicative per le amministrazioni pubbliche, soprattutto con riferimento al momento in cui tali compensi possono essere legittimamente liquidati. Su questo tema è intervenuta la Corte dei conti, Sezione Veneto, con deliberazione n. 49/2026/PAR, offrendo un quadro interpretativo che chiarisce tempi e modalità di erogazione.

La pronuncia trae origine da una richiesta formulata dal Presidente della Provincia di Treviso, avente ad oggetto la conformità di un regolamento interno adottato dall’ente in materia di incentivazione delle funzioni tecniche. Il regolamento prevedeva una articolazione dell’erogazione in più fasi, con una prima liquidazione collegata all’aggiudicazione delle procedure e una seconda subordinata alla conclusione della fase esecutiva, nonché la possibilità, per gli appalti di maggiore durata e importo, di procedere a liquidazioni annuali in relazione agli stati di avanzamento.

Nel ripercorrere gli orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile, la Corte richiama in particolare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 53 del 2023, che ha escluso la possibilità di una liquidazione automatica e periodica degli incentivi, ad esempio al termine di ciascun esercizio finanziario. Tale posizione si fonda sul principio della competenza finanziaria potenziata, in base al quale il diritto al compenso non può sorgere prima che l’obbligazione dell’amministrazione sia giuridicamente perfezionata.

Da questo punto di vista, assume rilievo la distinzione tra il momento dell’impegno di spesa e quello della liquidazione. Il primo deve essere coerente con lo sviluppo dell’appalto, mentre il secondo richiede una verifica puntuale dell’attività svolta, suscettibile anche di condurre a riduzioni o esclusioni dell’incentivo in caso di esecuzione non conforme. La maturazione del diritto è quindi strettamente collegata al completamento delle singole prestazioni tecniche, e non può essere anticipata sulla base di criteri meramente temporali o percentuali predeterminati.

Su questa linea si colloca anche la più recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 120 del 2025, con la quale la Corte chiarisce che la materiale erogazione degli incentivi può avvenire solo al verificarsi di specifici presupposti: per le attività relative alla fase di affidamento, è necessario che si sia conclusa la procedura di scelta del contraente; per le attività della fase esecutiva, è invece indispensabile il completamento dell’opera o del servizio, attestato attraverso il collaudo o la verifica di conformità.

Il quadro che emerge è dunque improntato a una logica funzionale, in cui il diritto all’incentivo si consolida progressivamente, in relazione al completamento delle diverse attività tecniche, ma la sua liquidazione resta subordinata a una verifica sostanziale dell’effettivo svolgimento delle prestazioni. Ne consegue che non risultano coerenti con il sistema né automatismi legati alla mera scansione temporale degli esercizi finanziari, né criteri rigidi basati su percentuali predefinite o soglie di valore sganciate dall’effettiva esecuzione delle attività.

Allo stesso tempo, la Corte riconosce un margine di autonomia regolamentare in capo agli enti, chiamati a definire, nell’ambito dei propri ordinamenti, i criteri di riparto e le modalità operative di erogazione degli incentivi. Tale autonomia, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali delineati dal legislatore e dalla giurisprudenza contabile, con particolare riferimento alla necessità di ancorare la liquidazione a presupposti sostanziali e verificabili.

 

Calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione

Con il parere n. 4023 del 5 febbraio 2026 il servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione. Nel caso di concessione, il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione; potrebbe sorgere il problema di quale considerare base di calcolo per gli incentivi tecnici.

Sul punto, il Ministero richiama la deliberazione del 21.09.2023 n. 187 della Corte dei conti, che ha risposto alla domanda di un Ente, che esponeva un caso analogo a quello in argomento. La Corte ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.”. Dal disposto normativo si ricava, pertanto, che il valore della concessione deve essere presente e stimato nel momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione. Sarà pertanto in capo alla stazione appaltante calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.

L’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”

Nella seduta del 26 novembre 2025, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la contabilizzazione dell’Irap riguardante gli incentivi tecnici, in esito al parere MIT 3358/2025.

Con il suddetto parere, il MIT ha evidenziato che l’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento Itaca (il quale stabilisce che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, con esclusione dell’IRAP, che deve invece trovare copertura all’interno del quadro economico dell’intervento), risulta pienamente coerente con il dato testuale dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, che fa espresso riferimento ai soli oneri previdenziali e assistenziali, ricomprendendoli nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10. Nessun riferimento è invece rinvenibile all’IRAP, che non può dunque essere inclusa nel perimetro dell’accantonamento del 2 per cento.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente:

  • gli incentivi economici al personale;
  • i correlati oneri previdenziali e assistenziali;

restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

A parere del MIT, un ulteriore elemento di conferma si rinviene nella struttura del quadro economico dell’intervento disciplinata dall’art. 5 dell’allegato I.7 vigente. Tale disposizione:

  • inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8);
  • prevede, al successivo punto 10), le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice”;
  • riserva infine al punto 18) la voce “IVA ed eventuali altre imposte”.

La collocazione sistematica dell’IRAP tra le “altre imposte” conferma che essa non può essere attratta né nella quota dell’80 per cento destinata agli incentivi al personale, né nella quota del 20 per cento riservata alle ulteriori finalità previste dall’art. 45.

L’aggiornamento del principio proposto dalla Commissione Arconet prevede che:

  • nel rispetto del parere del MIT 3358/2025, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/20231, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, esclusa l’IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
  • l’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”. E’ impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell’ente. La copertura dell’IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita dall’accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Niente incentivi per funzione tecniche per attività svolte da professionisti esterni

Le attività di collaborazione incentivabili sono esclusivamente quelle svolte in favore di altri dipendenti pubblici, rientrando tra le ordinarie prestazioni lavorative il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e/o collaudo”; “solo i dipendenti collaboratori dell’attività del responsabile unico del progetto e i dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento possono beneficiare degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’art. 45 del d.l.gs.36/2023”.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 369/2025, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di riconoscere incentivi ai collaboratori che abbiano svolto attività di supporto alle funzioni tecniche, comprese le prestazioni rese nell’ambito di incarichi affidati a professionisti esterni. Gli incentivi possono essere legittimamente riconosciuti ai collaboratori interni, purché essi abbiano effettivamente svolto attività di supporto tecnico-amministrativo riconducibili all’elenco dell’allegato I.10. La norma è chiara e non richiede interpretazioni estensive.

Diverso è il supporto da parte del personale dell’Ente ai professionisti esterni incaricati che è ricompreso nell’ordinaria attività di servizio e che, per sua natura, non può che essere marginale: in caso contrario sarebbe vanificata la finalità della normativa sugli incentivi con duplicazione della spesa (retribuzioni dei dipendenti e compensi per attività libero professionali a soggetti esterni). E, infatti, una collaborazione di personale interno a professionisti esterni svilirebbe, pertanto, entrambe le finalità perseguite dalla legge.

In tal senso, del resto, è anche l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 – nel testo riprodotto dal Regolamento del Comune – che prevede che “le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa”, a conferma del fatto che le attività incentivabili nonché le prestazioni di supporto rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dal personale in servizio e che le attività diverse e/o ulteriori costituiscono economie di spesa.

In conclusione, la Sezione chiarisce che l’attività dei collaboratori incentivabile è esclusivamente quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici, mentre il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione rientra tra le ordinarie prestazioni lavorative e non può usufruire del beneficio di cui si discute.

A nulla rileva la presenza di un eventuale atto formale di nomina a collaborare con il professionista esterno, provvedimento idoneo a definire prestazioni e funzioni del dipendente pubblico nei rapporti con l’esterno, ma totalmente inidoneo a modificare presupposti e requisiti per l’attribuzione di compensi incentivanti.

 

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Registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione degli incentivi per funzioni tecniche

Il sistema degli incentivi tecnici, volto a remunerare il personale interno impegnato nelle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, si fonda su una logica uniforme, che prescinde dal tipo di procedura adottata o dal contratto scelto dall’ente per l’affidamento. La ratio dell’istituto è quella di riconoscere un compenso aggiuntivo per l’effettivo svolgimento di attività tecniche tipizzate dal legislatore (progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica e altre funzioni analoghe), assumendo le relative responsabilità in sede di erogazione.

La disciplina contabile di riferimento, contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2), prevede un meccanismo articolato di doppia registrazione. In sintesi:

  • gli impegni di spesa per incentivi tecnici vengono inizialmente registrati a carico degli stanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture cui gli incentivi si riferiscono;
  • tale registrazione avviene dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno di riferimento e con imputazione all’esercizio in corso;
  • viene quindi emesso il mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente registrato l’accertamento dell’entrata per pari importo.

Successivamente, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, si procede all’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui l’obbligazione verso i dipendenti diventa esigibile, a valere sugli stanziamenti della spesa di personale.

È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 355/2025/PAR, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla modalità di registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione dell’incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per le concessioni, alla luce della vigente normativa. In particolare, l’Ente ha chiesto di sapere “se sia possibile per le concessioni, prevedere la registrazione dell’impegno degli incentivi tecnici ex art. 45 comma 3 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 a valere direttamente sugli esercizi di esigibilità della spesa, anziché imputare l’intero impegno sull’esercizio in corso di gestione nell’ambito degli stanziamenti di spesa corrente appositamente destinati a quanto in oggetto. Così facendo il mandato in quietanza di entrata a favore del titolo terzo tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, da emettere per permettere la contabilizzazione dell’incentivo fra le spese di personale, non verrebbe emesso per l’intero importo nell’anno di inserimento dell’incentivo nel fondo per il salario accessorio, ma con gradualità nei vari esercizi del bilancio in coincidenza della liquidazione dell’incentivo ai dipendenti”.

Sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, Anac ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente. Secondo l’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti concedenti devono pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente i dati relativi agli incentivi erogati ai propri dipendenti, riportando:

  • l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente);
  • l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico.

Dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine – da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 – fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’Amministrazione occorre far riferimento all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso.

 

La redazione PERK SOLUTION