Appalti, anticipazione del prezzo: il termine di 15 giorni ha natura ordinaria

Il termine di quindici giorni previsto dall’articolo 125 del decreto legislativo 36/2023 per l’erogazione dell’anticipazione negli appalti di lavori non ha natura perentoria. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026, in risposta a un quesito relativo alla possibilità di liquidare l’anticipazione anche dopo un significativo lasso di tempo dalla consegna dei lavori.

Il caso prospettato riguarda un operatore economico che, a oltre tre mesi dall’avvio del cantiere e senza aver richiesto stati di avanzamento, ha depositato soltanto in quel momento la polizza fideiussoria necessaria per ottenere l’anticipazione. Il dubbio era se, superato il termine dei quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, il diritto all’anticipazione dovesse considerarsi definitivamente perso.

L’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti stabilisce che, negli appalti di lavori, l’anticipazione è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che coincide con la consegna dei lavori, anche quando l’esecuzione sia avviata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Il legislatore, dunque, collega espressamente il pagamento dell’anticipazione a un momento preciso: l’effettivo avvio dell’esecuzione. Il Ministero richiama proprio questo collegamento funzionale tra anticipazione e inizio della prestazione. L’anticipazione non è una somma svincolata dall’andamento dell’appalto, ma uno strumento finanziario pensato per sostenere l’avvio del cantiere, garantendo liquidità iniziale all’appaltatore affinché possa far fronte ai costi di organizzazione, mobilitazione e prime lavorazioni. In altre parole, l’anticipazione vive in rapporto diretto con l’effettivo inizio dell’intervento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Senza la polizza, la stazione appaltante non può procedere al pagamento. Se la garanzia viene depositata tardivamente, si crea uno scostamento rispetto alla scansione temporale ordinaria, ma non per questo si determina automaticamente la perdita del diritto.

L’anticipazione può essere erogata anche oltre il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori, purché siano rispettate alcune condizioni sostanziali. Occorre verificare il tempo effettivamente trascorso dall’avvio dell’appalto, l’articolazione del cronoprogramma, il concreto sviluppo delle attività di cantiere e, soprattutto, le ragioni addotte dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia. Se il cantiere è effettivamente avviato, le lavorazioni procedono in linea con i tempi contrattuali e il ritardo non è indice di inerzia o di inadempimento imputabile all’appaltatore, l’erogazione può ritenersi compatibile con la ratio della norma.

La risposta ministeriale, quindi, non introduce una deroga al sistema, ma ne chiarisce la logica applicativa. Il termine dei quindici giorni resta la regola ordinaria; tuttavia, non assume carattere decadenziale automatico. L’elemento decisivo non è il mero dato cronologico, ma la coerenza tra anticipazione e fase di effettivo avvio dell’esecuzione. Se tale nesso funzionale permane, l’anticipazione conserva la sua giustificazione.

 

ANAC: L’anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

L’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità, e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. L’anticipazione deve essere riconosciuta anche con riferimento a prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista l’anticipazione. In questo caso, l’anticipazione andrà calcolata sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate. Lo chiarisce l’Anac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio l’istituto dell’anticipazione del prezzo.

L’Autorità chiarisce che la stazione appaltante non può derogare al codice appalti prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza. Con il decreto rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico, un’esigenza che oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina. Secondo l’Autorità consentire la rateizzazione – e quindi la riduzione della liquidità al momento dell’avvio dell’esecuzione – anche nei contratti sopra i tre anni che non riguardano il settore difesa e sicurezza sarebbe un’azione contraria all’obiettivo di sostenere le imprese. E vanificherebbe di fatto l’incremento al 30% dell’anticipazione introdotto con il decreto rilancio. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION