Durc di congruità negli appalti pubblici di lavori edili: le indicazioni di ANAC

Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità il 17 dicembre 2025, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti operativi alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, con specifico riferimento agli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

Il punto di partenza ribadito dall’Autorità è la natura obbligatoria della verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, indipendentemente dall’importo dell’affidamento.
Lo strumento attraverso cui tale verifica si concretizza è il cosiddetto Durc di congruità, introdotto dal D.M. n. 143/2021 con finalità di tutela sostanziale del lavoro: garantire il rispetto dei contratti collettivi di settore, contrastare il lavoro irregolare e prevenire fenomeni di dumping contrattuale.

Il procedimento di verifica della congruità

Il controllo è demandato alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e si articola in una sequenza procedurale definita:

  1. Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) – L’impresa affidataria trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere mediante il portale Edilconnect della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, quota dei lavori edili, soggetto committente ed eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie.

  2. Richiesta della certificazione – Tramite il medesimo portale può essere richiesta l’attestazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dall’istanza, presentata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e comunque prima del saldo finale.

  3. Verifica economica – La Cassa Edile confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime di incidenza della manodopera stabilite dall’Accordo collettivo di settore. In presenza di corrispondenza, viene rilasciato il Durc di congruità.

Esiti della verifica e regolarizzazione

L’attestazione può concludersi:

  • con esito positivo, mediante rilascio del certificato di congruità;

  • con esito negativo, qualora emerga uno scostamento rispetto alle percentuali minime.

Se lo scostamento è pari o inferiore al 5%, l’attestazione può comunque essere rilasciata previa dichiarazione motivata del direttore dei lavori.
Diversamente, quando la differenza supera il 5%, l’impresa dispone di 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante. In caso di mancata regolarizzazione, la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari, con conseguente impossibilità di ottenere il saldo finale dei lavori.

Soggetti legittimati e momento della richiesta

Le disposizioni normative non prevedono deroghe né in relazione ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità né con riguardo al momento della richiesta.
La certificazione deve essere domandata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo SAL e prima del pagamento finale.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, permane l’obbligo per l’amministrazione di acquisire dall’appaltatore principale l’attestazione di congruità della manodopera.
Resta infatti in capo all’impresa affidataria l’onere di inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect e, correlativamente, la legittimazione a richiedere il rilascio del Durc di congruità.

Contratto misto di concessione e appalto, si applica la disciplina dei settori ordinari

Con il Parere in funzione consultiva n. 56, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, l’ANAC interviene sul regime giuridico dei contratti misti che combinano elementi di concessione e di appalto pubblico, offrendo un chiarimento interpretativo di particolare rilievo per le stazioni appaltanti.

Il principio affermato dall’Autorità è netto: la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti nei settori ordinari trova applicazione solo quando la componente riconducibile all’appalto pubblico raggiunga o superi la soglia di rilevanza europea indicata dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2023. Diversamente, qualora tale componente sia di valore inferiore alla soglia, il contratto misto resta assoggettato alla disciplina propria delle concessioni, contenuta nel Libro IV, Parte II, del Codice, con conseguente applicazione, per gli affidamenti sotto soglia, dell’articolo 187.

Il parere trae origine dalla richiesta formulata da un Consiglio regionale del Nord Italia, che aveva avviato sul MePA una trattativa diretta per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti, nonché di erogatori d’acqua comprensivi della fornitura di bombole di CO₂, per un importo complessivo inferiore a 140.000 euro.

La stazione appaltante aveva qualificato l’operazione come contratto misto, ravvisando:

  • una componente di concessione di servizi, relativa all’installazione e gestione dei distributori automatici;
  • una componente di appalto, riferita all’installazione e gestione degli erogatori d’acqua con fornitura di CO₂.

Nonostante tale qualificazione, l’amministrazione aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’appalto, procedendo mediante affidamento diretto. Un operatore economico ha tuttavia contestato tale impostazione, sostenendo che l’oggetto prevalente fosse riconducibile alla concessione e che, pertanto, dovesse essere applicata la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del Codice.

Nel dirimere la questione, l’ANAC richiama il criterio generale secondo cui, nei contratti misti contenenti elementi di concessione di servizi e di contratto di forniture, l’oggetto principale deve essere individuato in base al valore stimato più elevato delle prestazioni considerate. La lettura coordinata dell’articolo 14, comma 21, e dell’articolo 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 conduce dunque a ritenere che la disciplina degli appalti nei settori ordinari operi soltanto se la componente di appalto superi la soglia pertinente.  In caso contrario, il contratto conserva la natura di concessione e resta regolato dalle disposizioni del Libro IV del Codice, con applicazione delle specifiche modalità di affidamento previste per le concessioni sotto soglia.

Il chiarimento dell’ANAC assume rilievo sistematico, poiché ribadisce la centralità del criterio del valore economico della prestazione prevalente nella qualificazione dei contratti misti e contribuisce a delimitare l’ambito di utilizzo dell’affidamento diretto negli scenari in cui coesistano modelli negoziali differenti. Ne deriva un rafforzamento delle garanzie di corretta qualificazione giuridica dell’affidamento e, più in generale, della coerenza applicativa del d.lgs. 36/2023 nel settore delle concessioni di servi

Opere pubbliche: nuova finestra per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che è aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025.

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it

Le richieste compilate sulla piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all’indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione.

Affidamenti del servizio di gestione dei canili: le indicazioni di ANAC

Progettazione carente, programmazione assente, uso improprio degli affidamenti diretti e tariffe incongrue: sono queste le principali criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli affidamenti del servizio di gestione dei canili, emerse sia in sede di vigilanza sia nei procedimenti di precontenzioso. Viste le numerose criticità riscontrate, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.

Le verifiche svolte dall’Autorità hanno messo in evidenza problematiche ricorrenti che denotano una gestione spesso approssimativa del servizio. In particolare, Anac ha rilevato:

  • una progettazione scorretta o del tutto assente, preceduta da una programmazione inadeguata;
  • il mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di assistenza veterinaria, qualificabili come prestazioni di natura intellettuale;
  • un ricorso illegittimo e improprio all’affidamento diretto, spesso accompagnato da artificiosi frazionamenti del valore del servizio;
  • la determinazione di tariffe giornaliere per cane incongrue, insufficienti a garantire standard adeguati di benessere animale;
  • un utilizzo distorto dell’istituto dei servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
  • il ricorso reiterato e non giustificato alla proroga tecnica, in contrasto con la sua natura eccezionale.

Anac richiama le amministrazioni a valutare, in via preliminare, se sussistano le condizioni per:

  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • oppure procedere mediante procedure di evidenza pubblica assoggettate al d.lgs. n. 36/2023.

La differenza non è meramente procedurale, ma sostanziale: mentre il Codice dei contratti pubblici è ispirato al principio di concorrenza, gli istituti del Terzo settore si fondano sul paradigma dell’amministrazione condivisa, orientata alla solidarietà e alla collaborazione per il perseguimento dell’interesse generale. La scelta deve dunque essere coerente con la natura del servizio, le finalità perseguite e il livello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Anac ribadisce con forza l’obbligo di adottare il programma triennale dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali, in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.

Risulta imprescindibile una progettazione accurata, anche se, per i servizi, articolata in un unico livello. La documentazione di gara deve chiarire in modo puntuale se l’affidamento riguarda un canile sanitario, un canile rifugio o entrambe le strutture, l’oggetto del servizio e le prestazioni richieste, il luogo e le modalità di esecuzione, evitando discrasie tra fase di gara e fase esecutiva.

Particolare attenzione è riservata alla determinazione della tariffa giornaliera per cane, che deve essere congrua e idonea a garantire il sostentamento e il benessere animale. Anac suggerisce criteri di parametrazione basati su dimensione dell’animale; età (cuccioli o adulti); grado di aggressività. Una tariffa sottostimata compromette inevitabilmente la qualità del servizio e si pone in contrasto con l’interesse pubblico tutelato.

L’Autorità richiama le amministrazioni a un uso rigoroso degli strumenti previsti dall’ordinamento:

  • è vietato il frazionamento artificioso del servizio per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto;
  • i servizi analoghi possono essere affidati solo se previsti sin dal primo affidamento e devono essere computati nel valore globale del contratto;
  • la proroga tecnica resta un istituto eccezionale, ammesso solo per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili.

Infine, Anac sottolinea la rilevanza della fase esecutiva, quale momento decisivo per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Nei documenti di gara e nei contratti devono essere chiaramente disciplinati i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti ai controlli; le modalità di verifica dell’esecuzione; la possibilità di effettuare ispezioni periodiche, anche a sorpresa.

Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara

La dichiarazione resa in sede di gara in ordine al Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta economica e vincola l’operatore economico anche nella fase esecutiva del contratto. Ne consegue che l’aggiudicatario non può, dopo l’affidamento e l’avvio dell’esecuzione, modificare unilateralmente il CCNL dichiarato, invocando un presunto errore. Una simile condotta è illegittima e può integrare un grave illecito professionale.

È questo il principio affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 11, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenuta in relazione alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche. Il Comune ha sottoposto ad ANAC diversi quesiti concernenti l’applicazione del CCNL da parte del Consorzio aggiudicatario e dell’impresa indicata come subappaltatrice, con particolare riferimento alla successiva richiesta di autorizzazione al subappalto, poi negata dalla Stazione appaltante.

In fase di gara, l’operatore economico aveva dichiarato di applicare il medesimo CCNL individuato dalla lex specialis e di aver formulato l’offerta economica nel pieno rispetto delle condizioni previste da tale contratto. Tuttavia, dopo l’aggiudicazione e a seguito delle verifiche svolte dalla Stazione appaltante, il Consorzio ha sostenuto di aver commesso un errore, affermando di applicare in realtà CCNL diversi e proponendo un’armonizzazione dei trattamenti economici solo in un momento successivo.

Secondo ANAC, tale comportamento non può ritenersi legittimo. Un operatore economico che si impegna in gara ad applicare un determinato CCNL non può successivamente modificare la dichiarazione resa, incidendo su un elemento che ha concorso alla formazione dell’offerta economica e, potenzialmente, all’esito della procedura.

L’Autorità ha chiarito che spetta alla Stazione appaltante valutare se la condotta dell’operatore integri un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, nonché valutare l’adozione dei conseguenti provvedimenti, incluso l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione.

ANAC precisa che il Comune, previo contraddittorio con l’operatore economico, può valutare l’incidenza concreta della dichiarazione resa in gara sull’aggiudicazione e la sua idoneità ad influenzarne l’esito. A tal fine, rileva che la dichiarazione circa l’applicazione di un unico CCNL ha comportato l’omissione delle verifiche di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele previste dall’art. 110 del Codice, verifiche che il RUP avrebbe dovuto effettuare qualora fosse stata dichiarata l’applicazione di CCNL differenti.

L’eventuale esito negativo di una verifica di equivalenza può costituire ulteriore elemento di valutazione, fermo restando che la decisione finale è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante e deve essere assunta alla luce dei parametri fissati dall’art. 98 del Codice dei contratti pubblici.

Non serve qualificazione dell’amministrazione se c’è affidamento diretto dell’impianto sportivo

La qualificazione dell’amministrazione non è richiesta in assenza di una selezione comparativa strutturata. Il principio vale anche per le concessioni quando l’ordinamento consente l’affidamento diretto. Come chiarito dall’ANAC con atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 22 dicembre 2025, tale requisito non opera in modo generalizzato, ma trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l’affidamento presupponga lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata.

Ne consegue che, laddove l’ordinamento consenta il ricorso all’affidamento diretto, la qualificazione dell’amministrazione non è richiesta, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, purché siano rispettate le condizioni previste dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Il principio assume portata generale e risulta applicabile non solo agli appalti, ma anche alle concessioni, nelle ipotesi in cui il legislatore consenta l’individuazione dell’affidatario senza l’espletamento di una procedura competitiva.

Il chiarimento dell’Autorità trae origine da una richiesta di parere avanzata da un ente locale in relazione all’affidamento diretto della riqualificazione e della gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 5 del Codice dei contratti pubblici. ANAC ha confermato la possibilità per l’ente locale di procedere autonomamente all’affidamento diretto, anche in assenza della qualificazione come stazione appaltante, ribadendo che il requisito della qualificazione non è richiesto quando non si realizza una “gara” in senso proprio.

L’Autorità ha tuttavia puntualizzato con attenzione i presupposti applicativi della disciplina, circoscrivendone l’ambito operativo. In particolare:

  • sotto il profilo soggettivo, la disposizione è applicabile esclusivamente nel caso in cui una associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti all’ente locale una proposta di intervento;
  • unicità della proposta: all’ente deve pervenire una sola proposta riferita allo specifico impianto sportivo;
  • contenuto della proposta: la stessa deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria;
  • oggetto dell’intervento: l’impianto deve essere suscettibile di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento, risultando non più adeguato sotto il profilo funzionale;
  • finalità sociali: l’utilizzo dell’impianto deve essere orientato alla promozione dell’aggregazione e dell’inclusione sociale e giovanile;limite economico: il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 14 del Codice.

Solo in presenza congiunta di tali condizioni l’ente locale può procedere all’affidamento diretto senza necessità di qualificazione.

Il parere ANAC si inserisce coerentemente nel nuovo assetto normativo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice (d.lgs. n. 209/2024). In particolare, l’articolo 62, come novellato, richiede la qualificazione della stazione appaltante per lo svolgimento delle “gare” di importo superiore alle soglie di autonomia individuate dal comma 1.

Il passaggio terminologico dal concetto di “procedure” a quello più circoscritto di “gare” assume rilievo interpretativo decisivo. Tale scelta lessicale rafforza l’orientamento secondo cui il legislatore ha inteso subordinare l’obbligo di qualificazione esclusivamente allo svolgimento di procedure comparative strutturate, escludendolo nei casi di affidamento diretto legittimamente consentiti.

Anac: Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da novembre a dicembre 2025

Le stazioni appaltanti che hanno svolto procedure di affidamento nel periodo novembre–dicembre 2025 devono provvedere al versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Gli avvisi di pagamento pagoPA sono disponibili sul Portale dei pagamenti ANAC.
Il dettaglio delle gare incluse in ciascun avviso può essere consultato tramite il servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

ANAC invierà inoltre una comunicazione e-mail di avvenuta generazione degli avvisi al Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) e ai soggetti contribuenti.

Si ricorda infine l’obbligo di regolarizzare eventuali contributi relativi a periodi precedenti non ancora versati. Per le gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, è ancora possibile utilizzare il servizio Riscossione, con pagamento tramite MAV.

ANAC: Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l’affidamento diretto

I lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune, non espressamente previsti e individuati nella concessione e per i quali è stato riconosciuto specifico finanziamento pubblico, devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice. È quanto evidenziato da ANAC, con parere in funzione consultiva n.49, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 novembre 2025.

Il punto di partenza dell’analisi di ANAC riguarda la natura e l’oggetto della concessione in essere, qualificabile come concessione di servizi, avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio rifiuti. All’interno della documentazione di gara (piano industriale, piano economico-finanziario ed elenco prezzi unitari) non risultano inclusi interventi di realizzazione, manutenzione o adeguamento dei Centri di Raccolta. Secondo ANAC, essi non appaiono riconducibili alla categoria dei lavori supplementari, che il Codice dei contratti pubblici ammette solo in presenza di ragioni sopravvenute e nella misura in cui risultino strettamente necessari a garantire la prestazione originaria.

Nel caso esaminato, i lavori presentano invece caratteri di autonomia rispetto all’oggetto della concessione, tanto più che per essi è stato riconosciuto uno specifico finanziamento pubblico in favore del Comune. Tale circostanza rafforza la separazione tra il rapporto concessorio esistente e gli interventi edilizi programmati. L’eventuale affidamento diretto al concessionario, comprensivo anche della progettazione, solleverebbe seri profili di criticità sotto il profilo della legittimità, configurandosi come una modifica non consentita del rapporto concessorio.

ANAC evidenzia come una simile soluzione rischierebbe di alterare lo schema tipico della concessione, determinando una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento. In particolare, risulta problematica la previsione, contenuta nel disciplinare tecnico, di far realizzare al concessionario lavori pubblici “a domanda” dell’ente, senza che tali prestazioni siano state considerate:

  • nella determinazione del valore complessivo della concessione;
  • nell’individuazione dei requisiti di partecipazione;
  • nella corretta allocazione dei rischi;
  • nel mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio.

Tali omissioni compromettono la trasparenza e la concorrenzialità della procedura a monte, ponendosi in contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che, gli interventi estranei all’oggetto originario, soprattutto se finanziati autonomamente, non possono essere inglobati nel rapporto concessorio attraverso affidamenti diretti, pena la violazione delle regole di evidenza pubblica.

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento di servizi di ingegneria, no a clausole che subordinano l’erogazione dei compensi

Negli atti di indizione delle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura non è ammissibile inserire clausole che subordinino l’erogazione dei compensi all’ottenimento di un finanziamento. In linea con i principi generali applicabili agli affidamenti pubblici, i corrispettivi dovuti per tali servizi devono essere riconosciuti indipendentemente dall’esito della domanda di finanziamento.

Il chiarimento è stato fornito da ANAC con deliberazione del Consiglio, che ha disposto la pubblicazione di una nuova FAQ nella sezione dedicata all’art. 66 del Codice dei contratti pubblici, relativa agli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

ANAC ha inoltre precisato che non è consentito affidare congiuntamente la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e gli altri livelli di progettazione. Il DOCFAP, ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I.7 al Codice, deve infatti essere redatto preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nel rispetto del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato. Il DIP, a sua volta, è predisposto dal RUP ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del Codice e costituisce il presupposto per la definizione dei successivi livelli progettuali.

L’articolo 3 dell’Allegato I.7 stabilisce inoltre che il DIP, coerente con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, individua caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari per ciascun livello della progettazione. Il rispetto di tale sequenza procedurale, espressamente prevista dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato I.7, esclude pertanto la possibilità di affidare il DOCFAP contestualmente ad altri livelli progettuali, qualora lo stesso sia affidato a soggetti esterni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare a prezzo fisso, l’impresa deve indicare separati costi di manodopera e oneri sicurezza

Nelle procedure di affidamento da aggiudicare a prezzo fisso trova applicazione l’articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, che impone agli operatori economici di indicare separatamente, nell’offerta economica e a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale. L’obbligo non si applica esclusivamente alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale.

Sul punto è intervenuta ANAC, che con una FAQ pubblicata nella sezione dedicata all’art. 108 ha chiarito come tale adempimento sia richiesto anche nelle gare a prezzo fisso, nonostante l’assenza di un ribasso economico. Il chiarimento è coerente con quanto già precisato nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera ANAC n. 365/2025.

La finalità della previsione è consentire alla stazione appaltante di verificare che l’operatore economico, pur presentando un’offerta complessivamente non ribassata, non intenda compensare l’equilibrio economico dell’appalto riducendo le risorse destinate alla manodopera o agli oneri di sicurezza rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante, imputando tali riduzioni ad altre voci di costo o all’utile d’impresa.

Ne consegue che l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza costituisce un requisito essenziale dell’offerta economica anche nelle gare a prezzo fisso, a tutela della trasparenza e del rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

 

La redazione PERK SOLUTION