Il dirigente comunale può rivestire la carica di presidente di una commissione di gara d’appalto

Non costituisce violazione dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000” (Consiglio di Stato, sez. V – 17/11/2014 n. 5632 e la giurisprudenza ivi richiamata). È quanto affermato dall’ANCI, analizzando il caso riguardante la società in house di un Comune che ha chiesto di autorizzare un dirigente comunale a far parte in qualità di presidente di una commissione di gara per un appalto. Incarico a titolo oneroso e da espletarsi al di fuori dell’orario di ufficio. Il dirigente in questione, tuttavia, è posto a capo di un settore che esercita poteri di direzione e controllo nei confronti della stessa società controllata, la quale espleta un servizio pubblico. A complicare la problematica interviene il regolamento comunale sulle procedure di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali dei propri dipendenti, in base al quale “costituisce conflitto d’interesse ogni attività esercitata nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza, nei cui confronti il Settore in cui il dipendente opera debba istituzionalmente esprimere pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi. Attraverso un articolato excursus dei principali atti normativi e sentenze giurisprudenziali attinenti alla materia (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 16/12/2015, Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057, artt. 2, 3 e 84 del D. Lgs. 163/2006), gli esperti ANCI pervengono a un posizione chiara in merito al quesito segnalato basandosi soprattutto sulle considerazioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (7/5/2013 n. 13), la quale ha avvertito che il motivo di incompatibilità riguarda soltanto i Commissari diversi dal Presidente, e che la deroga a favore di quest’ultimo attenua la rilevanza dell’interesse pubblico all’imparzialità: la volontà di conservare la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte non è pertanto rigorosa, essendo perseguita in modo parziale (per una specifica applicazione, si veda Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057).