Superamento trattamento accessorio personale: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha pubblicato una nota operativa con le indicazioni sull’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”) sul trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2025 – al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente – le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possano incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di
posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

La facoltà potrà essere esercitata nel presupposto che:

  • sia rispettata la citata disciplina introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17marzo 2020 per i comuni e dell’11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;
  • sia assicurato l’equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall’organo di revisione.

Ai fini della quantificazione del valore massimo delle risorse incrementali del fondo, la nota chiarisce che occorra prendere a riferimento per ciascuna delle quattro categorie e delle aree professionali il valore complessivo degli stipendi tabellari lordo dipendente corrisposti dagli enti al personale effettivamente in servizio, comprensivi della tredicesima mensilità, in applicazione dei diversi ordinamenti professionali e delle strutture della retribuzione previsti, rispettivamente, per il periodo gennaio-marzo 2023 e per il periodo aprile-dicembre 2023, dal CCNL del triennio 2019-2021. Nel valore complessivo degli stipendi tabellari va considerata anche la relativa spesa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Non va computata, invece, la spesa sostenuta per l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, in quanto rappresenta una anticipazione sui miglioramenti contrattuali del CCNL.

Il valore massimo che la componente stabile del Fondo, maggiorata della quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, può assumere è determinato moltiplicando per 0,48 la spesa sostenuta per gli stipendi tabellari nell’anno 2023. Al fine di determinare il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo, vanno sottratti i seguenti importi:

  • valore della componente stabile del Fondo dell’anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Tra le predette decurtazioni non sono comprese quelle temporanee finalizzate alla attuazione dei piani di recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito del superamento dei vincoli finanziari di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014;
  • importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all’anno 2025.

Le risorse incrementali di cui al citato articolo 14, comma 1-bis da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti.

Si precisa che l’ente potrà destinare all’incremento della componente stabile del Fondo dell’anno 2025 l’intero valore così determinato oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito. Le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell’ente e, pertanto, la nota richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, vanno considerate ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

Si chiarisce che le risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale e in quanto tali possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell’attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all’articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all’interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall’articolo 82, comma 2, del citato CCNL. Inoltre, le risorse aggiuntive possono essere destinate anche all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione previsto dall’articolo 17 del CCNL Comparto funzioni locali del triennio 2019-2021, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio degli enti e non del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2016-2018.

L’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, sebbene non comprenda direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni, può essere applicato alle stesse in via indiretta, laddove i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente – certificata dall’organo di revisione – al fine di assicurare l’invarianza finanziaria complessiva, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei trattamenti economici accessori indicati dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell’incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

 

 

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Corte dei Conti: Principio gratuità incarico a soggetti pensionati

Il principio di gratuità degli incarichi previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 14/2025, in riscontro ad una richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, che ha chiesto di sapere se l’incarico di direttore legittimamente conferito ad un dipendente in aspettativa non retribuita che ha sottoscritto un contratto di diritto privato e che successivamente, in vigenza del citato contratto abbia maturato gli anni per poter beneficiare del trattamento pensionistico rientri nel divieto dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012.

Ai fini della risoluzione del quesito posto dal Presidente di Regione Lombardia, la Sezione prende a riferimento i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 127/2025, laddove è stato evidenziato che “il dato letterale del sopra riportato comma 9 è chiaro. Il divieto previsto è di “attribuire”. Situazione diversa è quella di precludere il “mantenimento” di un incarico legittimamente attribuito che configura una cessazione ope legis dell’incarico per effetto di una interpretazione estensiva. Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa ancor prima della proliferazione legislativa delle richiamate deroghe, la norma in questione limita un diritto costituzionalmente garantito “quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica” (cfr. C.d.S, Sez. I, parere 15 gennaio 2020, n. 309); tanto preclude della stessa una interpretazione estensiva che potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionaleAnche questa Corte (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3643, punto 5.3 della motivazione) ha rilevato, ancorché con riguardo alla possibilità di estendere la disposizione agli incarichi in favore dei medici convenzionati, che, a fronte del chiaro tenore letterale della norma, non risulta percorribile un’interpretazione estensiva (né, tanto meno, analogica), trattandosi di una disposizione limitativa di una libertà e dovendosi piuttosto adottare un’interpretazione restrittiva. Alla luce dell’indicato principio, il testo, che espressamente preclude la possibilità di conferire un incarico a chi è stato collocato in quiescenza, non può essere interpretato nel senso che tale incarico cessa ope legis per effetto della sopravvenuta quiescenza”.

Tuttavia, la Corte segnala, per completezza, che conferimenti attribuiti in prossimità del diritto a conseguimento della pensione, con possibilità del mantenimento sia della retribuzione che del trattamento pensionistico, potrebbero risultare elusivi del principio della gratuità degli incarichi medesimi – v. a tal fine, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 309/2020.

Infine, la Sezione ha evidenziato che il principio di gratuità dell’incarico ai soggetti pensionati, fatto salvo il caso di mantenimento del contratto e di tutte le altre ipotesi che consentono il cumulo dei trattamenti, non viene meno, né si pone in contraddizione con l’articolo 8 del Codice dei contratti pubblici che consente la conclusione di contratti anche gratuiti e detta principi in altro campo materiale, né con l’articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013, in quanto il cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell’incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l’affidamento dello stesso e nelle altre ipotesi derogatorie previste dalla legge”.

 

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Conto annuale del personale 2024 da inviare entro il 15 luglio 2025

È stata pubblicata dalla RGS la Circolare del 19 giugno 2025, n. 18, contenente le istruzioni operative per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2024 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La circolare conferma la stessa architettura del 2023, ma rafforza il rigore contabile con un controllo più dettagliato delle assenze per malattia, una maggiore trasparenza nella scheda SICI, l’introduzione del welfare per i dirigenti e strumenti di governance più incisivi per gli organi di controllo.

In sintesi, le novità riguardano:

  • la Scheda Informativa 1: aggiornate le domande in linea con la normativa 2024;
  • tabella 11: la causale “Assenze per malattia” è sostituita con due voci “Assenze retribuite soggette a trattenuta” (ex art. 71 del d.l. 112/2008); “Assenze retribuite non soggette a trattenuta” (ricovero, terapie, infortunio ecc.);

  • Scheda SICI / Tabella 15: sono apportati aggiustamenti per allinearsi ai nuovi CCNL, inoltre se valorizzata la voce “LEG452”, diventa obbligatorio inserire note specifiche. È prevista la nuova sezione WLF – Welfare integrativo anche per i dirigenti, inclusi criteri di priorità in caso di ex aequo nei premi.

  • Controllo incongruenze: l’incongruenza n. 13 ora confronta i giorni di malattia trattenuta con le assenze nella nuova causale “soggette”. Il controllo delle somme trattenute per le assenze per malattia indicate sulla scheda informativa 1 viene ora svolto con riferimento alle giornate di assenza registrate nella causale “Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta” della tabella 11. Di conseguenza è stata eliminata la giustificazione predefinita “Trattasi di assenze per malattia per le quali non è prevista la trattenuta (ricovero ospedaliero, terapie salvavita, infortunio sul lavoro)”.

  • Nuove funzionalità per revisori e organi di controllo: Per gli organi di controllo è stata introdotta la possibilità di rifiutare la giustificazione all’incongruenza proposta dall’amministrazione tramite il nuovo tasto “Rifiuta”. Il rifiuto dalla giustificazione attiva l’invio automatico di una mail di notifica all’ente interessato e trasferisce il testo della giustificazione in uno spazio apposito dove resterà per memoria, senza essere riprodotto nelle stampe relative al modello.

  • Controlli di congruità migliorati: rafforzati su dati di assenze e premi.

Allegato alla Circolare del 19 giugno 2025, n. 18

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno, Decreto PA: Disposizioni Segretari Comunali

Il Ministero dell’interno – Albo dei segretari comunali e provinciali – con comunicato del 23 maggio 2025, ricorda che l’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109) prevede che il segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall’Albo e con applicazione dell’articolo 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 (sei) procedure di pubblicazione delle sedi di segreteria della Sezione Regionale dell’Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina, ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza.

Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dall’iscrizione, è comunque cancellato dall’Albo. La novella prevede, altresì, per i segretari comunali che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione risultino già iscritti all’Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, che tale disposizione si applica a decorrere dalla predetta data. L’Albo Nazionale sta assumendo ogni iniziativa di competenza al fine di dare puntuale applicazione alla nuova disposizione.

 

 

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Cassazione: nessuna durata minima per i contratti dirigenziali a tempo determinato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13641/2025, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a tre anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima,prevista invece per gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato.

L’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A., mentre il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo il che spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A., laddove l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti, destinati spesso ad occuparsi di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione.

In base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni.

 

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Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2024) e Monitoraggio trimestrale anno 2025

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 22 aprile 2025, n. 11, che fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2024 e di quelli del Monitoraggio 2025.

La rilevazione del 2024 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 30 maggio 2025. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2025, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Reclutamento P.A., la nota sintetica dell´ANCI sul D.L. 14 marzo 2025, n. 25

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 recante “disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”. La legge di conversione è stata approvata in prima lettura dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera il 17 aprile.

La Camera, con 188 voti favorevoli e 87 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, (A.C. 2308-A), nel testo delle Commissioni, comprensivo dell’errata corrige.

Il testo del provvedimento contiene una pluralità di misure in materia di personale, rilevanti per Comuni e Città metropolitane, alcune delle quali recepiscono specifiche richieste dell’Anci.

 

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Sblocco salario accessorio: approvato l’emendamento al Decreto PA

Nel corso dell’esame di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, c.d. Decreto PA, è stato approvato l’emendamento che consente il superamento del blocco del salario accessorio dei dipendenti dei Comuni e Città Metropolitane, che ha causato l’aggravarsi della sperequazione retributiva tra il personale degli enti locali e quello delle altre PPAA.

Sarà infatti possibile aumentare il Fondo per il salario accessorio di una determinata percentuale stabilita dalla norma, incentivando così la produttività e favorendo percorsi di crescita professionale. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 14, introdotto nel corso dell’esame referente, prevede che, a decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio.

L’incremento potrà essere effettuato  sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

La possibilità di aumentare i fondi sarà legata alla condizione finanziaria dei singoli enti; solo le amministrazioni in equilibrio o con bilanci solidi potranno effettivamente beneficiare della rimozione del tetto di spesa. Restano esclusi gli enti in dissesto e/o in piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dovranno indicare, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

 

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Circolare RGS sull’applicazione delle disposizioni limitative del turn over contenute nella Legge di Bilancio 2025

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 8 del 7 aprile 2025, recante indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

L’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) statuisce che “Al fine di completare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834”. In particolare, per le suddette amministrazioni è prevista, per l’annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione del turn over o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.

La circolare chiarisce che gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834. Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti.

Ai fini della corretta individuazione delle facoltà assunzionali disponibili, sono forniti alcuni chiarimenti in relazione al comma 165 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Al riguardo, viene precisato che in considerazione della portata generale del citato limite del 10 per cento (da applicare ai risparmi da cessazione del personale di ruolo nel loro ammontare complessivo) e del tenore letterale del comma 165, non sussiste alcuna correlazione tra la qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio (es. funzionari) e quella delle unità cessate sulle quali è calcolato il predetto limite del 10 per cento (es. assistenti).

In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Il riferimento alle “facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente” contenuto nella norma è da intendersi alle facoltà, anche relative ad annualità pregresse all’anno 2025, autorizzate sia in via amministrativa (in relazione alle amministrazioni per le quali è previsto dalla legge un iter autorizzatorio preventivo come quello contemplato nell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che in via normativa,sulla base cioè delle disposizioni legislative di carattere generale e speciale.

 

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DL PA 2025 in Gazzetta Ufficiale: Nuove regole per concorsi e assunzioni. La nota Anci

È stato pubblicato in G.U. n. 61 del 14 marzo 2025, il Decreto-Legge n. 25/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”. Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

È prevista una specifica richiesta dell’ANCI, relativa al differimento del termine a tutto il 2025 per l’applicazione delle misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento agli assistenti sociali assunti con contratto a termine, finanziato con le risorse stanziate dal comma 200 della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

Si prevede una radicale riforma della disciplina dell’istituto della mobilità volontaria propedeutica all’indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica). La formulazione del novellato art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 , le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. Si ristabilisce così il primato del concorso pubblico quale modalità di reclutamento prevalente, ribaltando la tradizionale visione improntata al risparmio di spesa. Tuttavia il decreto-legge introduce una sanzione per il caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, ovvero che «le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato».

Si prevede il ripristino della durata triennale delle graduatorie concorsuali degli enti locali ai sensi dell’art. 91 del TUEL. Si sopprime la norma che riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all’assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall’assunzione; si ricorda che tale condizione era operante con riferimento esclusivo all’ambito di applicazione del suddetto limite del venti per cento.

Lo scorrimento delle graduatorie vigenti è consentito per tutte le esigenze dell’ente e non esclusivamente in caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. Le amministrazioni, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, mediante
l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazione.

Vedi nota Anci

 

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