DL Infrastrutture, Fondo per la progettazione territoriale e investimenti

L’articolo 12 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, modificato in sede referente – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l’istituzione del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione, elevata nel corso dell’esame in sede referente, di 16,2 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo.

La finalità del Fondo, secondo quanto espresso nella Relazione illustrativa, è di animare e potenziare la progettualità locale, recuperare il divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne, prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio piccoli.

Al Fondo accedono:
− tutti i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Umbria, Marche (inserite nel corso dell’esame in sede referente), Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
− i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nella mappatura aree interne18 del Paese;
− le città metropolitane e le province ricomprese nelle aree sopra indicate.

Per quanto riguarda i comuni con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’accesso al fondo è sulla base delle classi demografiche e  secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, introdotta dalla lettera b) dell’articolo in esame in allegato al D.L. 91/2017, modificata in sede referente, laddove sono indicati gli importi complessivi del Fondo assegnati per classe demografica dei comuni, da ripartire tra gli enti beneficiari. Alle province sono assegnati 19 milioni e alle città metropolitane 7 milioni  di euro. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti beneficiari con D.P.C.M. su proposta dell’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021, assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di comuni.

Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società in house, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee. Si dispone altresì che il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto medesimo.

Responsabile della gestione del Fondo è l’Agenzia per la coesione territoriale, la quale assicura ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo, e provvede al monitoraggio ai fini della verifica di coerenza delle proposte con gli obiettivi del PNRR e della programmazione del FSC e dei Fondi strutturali 2021/2027.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato, Anac aggiorna le Linee guida. Aperta la consultazione online

Nei contratti di partenariato pubblico-privato le stazioni appaltanti utilizzano in maniera ancora troppo limitata la matrice dei rischi. Tale mancato utilizzo si rileva in particolare per gli affidamenti di importo inferiore a un milione di euro, forse per la difficoltà a gestire uno strumento complesso come il partenariato.
E’ quanto emerge da un’indagine promossa da Anac, in vista dell’aggiornamento delle Linee guida riguardanti proprio il partenariato pubblico-privato. Per gli affidamenti sopra soglia, ove la matrice dei rischi è largamente utilizzata, secondo Anac occorre verificare la qualità della matrice utilizzata. Per questo l’Autorità intende avviare un’indagine statistica per capire come effettivamente è stata utilizzata la matrice dei rischi, avendo rilevato come l’utilizzo della matrice dei rischi sembri rappresentare un modo per stimolare un maggiore approfondimento sulle caratteristiche del contratto e giungere a una migliore allocazione dei rischi. L’obiettivo finale è infatti quello di monitorare le amministrazioni aggiudicatrici nei contratti di partenariato pubblico-privato allo scopo di verificare l’attività dell’operatore privato, e accertare che da parte del pubblico ci sia una equilibrata ripartizione del rischio.
A tal fine Anac ha deliberato nella seduta del consiglio del 20 ottobre scorso, di procedere con l’aggiornamento, sottoponendo il documento delle Linee guida a consultazione aperta al pubblico.

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Regioni, Edilizia scolastica: proposte per una governance efficace

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 7 ottobre ha approvato un Documento relativo alla governance del sistema dell’Edilizia scolastica. Nel testo sono riportate alcune richieste per uno sviluppo organico degli interventi in materia e per garantire un corretto processo di leale collaborazione istituzionale.
In particolare per le Regioni è necessario:
– dare piena attuazione al Fondo unico per l’edilizia, nel quale dovrebbero confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica;
– assegnare periodicamente alle Regioni quote di riparto del Fondo unico per l’edilizia scolastica sulla base di criteri comuni condivisi e tenendo conto delle singole programmazioni regionali;
– condividere il patrimonio informativo attraverso l’invio immediato alle singole Regioni dello stato di attuazione di tutti i singoli interventi gestiti direttamente dal Ministero dell’Istruzione a partire dal 2015 ad oggi:
– attivare immediatamente un tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per l’attuazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR dedicate all’edilizia scolastica.
– condividere con il Ministero dell’Istruzione l’opportunità di rendere obbligatorio il censimento di tutti gli edifici ospitanti nidi e infanzie comunali oggi non presenti in Ares – Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica, in quanto parte consistente anche delle azioni del PNRR sul settore della scuola.

Canone patrimoniale, criteri per l’applicazione delle tariffe di base giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), con riferimento ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore.
Al riguardo, il Dipartimento ritiene che la soluzione aderente al dettato normativo sia quella di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9, fondandosi la stessa sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che giova di seguito riportare:

  • comma 842, secondo cui la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

  • comma 843, il quale disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Tale ultima disposizione, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. A maggior chiarimento di quanto sin qui illustrato, il Dipartimento riporta il seguente esempio, calcolato sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842:
€ 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47
Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo di solidarietà alimentare 2021, le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune

L’IFEL ha pubblicato gli importi del riparto del “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 2021), per complessivi 500 milioni di euro, approvati dalla Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso. Le assegnazioni in questione sono destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020. I criteri di riparto del fondo alimentare 2021 sono stati modificati dalla legge che prevede due quote di pari importo: 250 mln. di euro da ripartire in proporzione della popolazione residente di ciascun Comune; 250 mln. da ripartire in ragione della distanza dei redditi medi Irpef comunali (anno d’imposta 2018) inferiori alla media nazionale dalla media stessa.
Gli importi, pur non ufficiali in quanto il relativo decreto (Min. Interno di concerto con il Mef) è in via di emanazione, sono coerenti con il dettato normativo e con l’esame intervenuto nella citata seduta della Conferenza Stato-Città.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Garante Privacy, Regolamento europeo: le linee di indirizzo del Garante privacy per gli RPD

Qual è il ruolo effettivo del Responsabile della protezione dati nella Pa? Quali titoli e che tipo di esperienza professionale deve possedere? Quando è incompatibile con altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto di interessi? Come deve essere supportato e coinvolto, e per quali compiti?
A queste e a molte altre domande risponde il Garante per la privacy con un documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile protezione dei dati (Rpd) in ambito pubblico.
L’esigenza di fornire chiarimenti si è resa necessaria perché, a distanza di tre anni dalla piena applicazione del Regolamento Ue, si registrano ancora diverse incertezze che impediscono la definitiva affermazione di questa importante figura, obbligatoria per il settore pubblico.
Il Rpd costituisce un riferimento essenziale per garantire un corretto approccio al trattamento dei dati, soprattutto ora che le Pa sono sempre più sollecitate dalla sfida della “trasformazione digitale”.
Un Rpd esperto e competente, in grado di svolgere i propri compiti con autonomia di giudizio e indipendenza, rappresenta infatti, anche nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, una risorsa fondamentale per le amministrazioni e un valido punto di contatto per l’Autorità.
Il documento di indirizzo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sarà inviato ai vertici delle amministrazioni nazionali e territoriali e alle realtà rappresentative del mondo pubblico, affinché ne favoriscano la più ampia diffusione.
Oltre al documento rivolto alla Pa, il Garante è intervenuto aggiornando le Faq riguardanti il settore privato. Anche in questo ambito il Rdp, pur presentando sensibili differenze rispetto al mondo delle pubbliche amministrazioni, svolge un ruolo fondamentale. Si tratta infatti di una figura chiamata ad assolvere funzioni di supporto, di controllo, consultive e formative, che deve essere adeguatamente coinvolta in tutte le attività che riguardano la protezione dei dati in azienda.
Anche le Faq aggiornate sono disponibili da oggi sul sito dell’Autorità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sindaco Presidente della commissione di concorso

In tema di concorsi pubblici, negli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il componente dell’organo esecutivo (nel caso di specie, il Sindaco) al quale sia stato conferito un incarico di responsabile, ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. 23 dicembre 2000, n. 388, può essere nominato membro della commissione esaminatrice. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3436 del 29 aprile 2021. L’art.53, comma 23, della legge 23 n. 388/2000 dispone infatti che “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’ articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”. La disposizione introduce una deroga espressa alla norma che riserva ai dirigenti comunali la responsabilità degli uffici e dei servizi (l’art. 107 del TUEL). All’interno di questa disposizione è contenuta anche la norma che attribuisce ai dirigenti/responsabili «la presidenza delle commissioni di gara e di concorso» [comma 3, lett. a)]; funzione il cui svolgimento, nel disegno dell’art. 107 cit., discende direttamente dal conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile dell’ufficio o del servizio. Pertanto la possibilità di conferire l’incarico dirigenziale (o di responsabile del servizio) anche ai componenti dell’organo esecutivo implica necessariamente l’attribuzione delle funzioni e dei compiti che a quell’incarico sono, per legge, ricollegati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di risparmio idrico su edifici pubblici

È stato pubblicato in G.U. n. 98 del 24 aprile 2021 il Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 febbraio 2021, recante “Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici”. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui al decreto sono concessi fino ad un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200.000.000,00. Possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonché i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:
a) immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling ; i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; j) riqualificazione degli impianti di illuminazione; k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.
La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene mediante presentazione del modulo di domanda, redatto secondo l’allegato A1 (Soggetti pubblici) o l’allegato A2 (Fondi di investimento). Il modulo deve essere compilato attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmato digitalmente e, corredato della relativa documentazione, trasmesso con unica pec agli indirizzi di posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it. Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – e, comunque, entro le ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Tassazione separata per i compensi incentivanti la produttività

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 223 del 29 marzo 2021, ha chiarito che per i compensi incentivanti la produttività, erogati in periodi d’imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della “contrattazione articolata di ente”, si applica la tassazione separata. Nel caso di specie, l’ente pubblico istante chiede chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi alle seguenti remunerazioni, erogati in periodi di imposta successivi a quello di riferimento:
– compensi previsti da specifiche disposizioni di legge; come ad esempio quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività”; – progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto;
– compensi professionali ai professionisti legali.
Inoltre, ritenendo che tutte le somme in questione vadano a tassazione separata, l’ente chiede di conoscere le modalità operative per consentire al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare la maggiore imposta versata nell’ultimo decennio in relazione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione ordinaria.
L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto). Affinché ossa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:
– derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
– oppure, sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, al posto di quella separata, l’Agenzia rimanda all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, che contiene i termini entro i quali lo stesso personale può presentare richiesta di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, 700 milioni agli Enti locali per asili nido e scuole dell’infanzia

Risorse per un totale di 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Le prevede l’Avviso pubblico che è stato emanato congiuntamente il 23 marzo 2021 dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Dipartimento per le politiche della Famiglia, ed è destinato agli Enti locali.
L’Avviso consentirà di distribuire le risorse stanziate nel 2019, con la Legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 59), disponibili a decorrere dal 2021. Priorità sarà data ai progetti che riguarderanno aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie.
I 700 milioni sono così ripartiti: 280 milioni riguarderanno gli asili nido; 175 le scuole dell’infanzia; 105 i centri polifunzionali per servizi alla famiglia, 140 milioni la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati. Il 60% delle risorse di ciascuno di questi capitoli sarà destinato alle aree periferiche e svantaggiate, per recuperare i divari esistenti.
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, entro il 21 maggio 2021, sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella pagina dedicata all’edilizia scolastica.

DM 22_marzo_2021
Avviso pubblico Asili nido e centri polifunzionali
Allegato 1

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION