La cessazione al 31 dicembre 2025 dell’operatività della misura di salvaguardia temporanea, di cui all’art. 1, comma 20-ter, del d.l. n. 198 del 2022, comporta che, relativamente all’indennità di funzione di sindaco corrisposta dal 1° gennaio 2026 in avanti, il concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni a seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dalle leggi via via intervenute torna ad essere regolato in base al regime ordinario. Sicché, dalla suddetta data, i contributi erariali previsti a carico del fondo di cui all’art. 57-quater, commi 2 e 3, d.l. n. 124 del 2019 iscritto nel bilancio dello Stato sono concessi soltanto ai comuni che, con oneri gravanti sui propri bilanci, già attribuiscono l’indennità di funzione di sindaco nella misura massima prevista dalla normativa previgente, al fine di compensare il maggior onere ad essi derivante dal riconoscimento degli incrementi aggiuntivi introdotti per via legislativa.
È questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 73/2026, in risposta a una richiesta di parere di un Comune articolata in diversi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente l’indennità di funzione del Sindaco. Il Comune istante Il sindaco del Comune evidenziava che il Sindaco, fin dal proprio insediamento, aveva rinunciato all’indennità di funzione, con dichiarazione formalmente recepita dall’ente mediante una deliberazione della Giunta comunale. L’amministrazione intendeva valutare la possibilità di far cessare gli effetti della rinuncia e ripristinare la corresponsione dell’indennità, limitandone però l’importo alle risorse che lo Stato trasferisce annualmente ai Comuni per concorrere alla copertura degli incrementi disposti dal legislatore. In questo modo, secondo la soluzione prospettata, il riconoscimento dell’emolumento non avrebbe prodotto un aggravio sul bilancio comunale. Il sindaco aveva inoltre manifestato l’intenzione di devolvere successivamente al Comune, mediante una donazione liberale e senza vincolo di destinazione, le somme eventualmente ricevute, affinché l’ente, in una situazione di particolare difficoltà finanziaria, potesse utilizzarle per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
La Corte, nel ricostruire il quadro normativo, evidenzia chela disposizione di cui all’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. aveva stabilito che le risorse statali fossero riconosciute anche ai Comuni che avessero adottato deliberazioni di rinuncia totale o parziale alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa vigente, purché gli importi assegnati fossero effettivamente impiegati per corrispondere gli incrementi introdotti dalla legge n. 234 del 2021. a norma, inizialmente applicabile fino al 31 dicembre 2023, è stata prorogata dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2024, n. 2, fino al 31 dicembre 2025. Secondo la Corte dei conti, si trattava di una disposizione eccezionale e temporanea, diretta a salvaguardare i Comuni nei quali le indennità erano state in precedenza ridotte o integralmente rinunciate. Durante il periodo di efficacia della norma, tali enti potevano riconoscere agli amministratori gli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2022 e utilizzare a questo scopo il contributo statale, senza incorrere nell’obbligo di restituzione delle risorse. La mancata ulteriore proroga determina, tuttavia, la cessazione di questo regime dal 1° gennaio 2026.
Per le indennità corrisposte dal 1° gennaio 2026 torna quindi applicabile la disciplina ordinaria. In base a tale regime, i contributi statali sono destinati esclusivamente a compensare il maggiore onere derivante dagli incrementi legislativi nei Comuni che già sostengono, con risorse proprie, la spesa relativa all’indennità determinata secondo la normativa previgente. Il trasferimento statale non può, invece, essere utilizzato per finanziare la quota di indennità che avrebbe dovuto gravare ordinariamente sul bilancio comunale e alla quale il sindaco abbia rinunciato. Di conseguenza, qualora il sindaco abbia rinunciato integralmente all’indennità e gli effetti della rinuncia siano mantenuti, il Comune non può limitarsi a riconoscergli soltanto l’importo corrispondente all’incremento legislativo, ponendolo interamente a carico del contributo erariale. Analogamente, in presenza di una rinuncia parziale, la spesa necessaria per raggiungere la misura prevista dalla normativa precedente resta a carico del bilancio comunale. Solo l’ulteriore incremento rispetto a tale misura può essere finanziato attraverso le risorse statali specificamente assegnate.
La corresponsione al sindaco dell’indennità nei soli limiti degli incrementi legislativi non consentirebbe al Comune di accedere alla relativa copertura statale. L’operazione determinerebbe, quindi, una maggiore spesa effettivamente gravante sul bilancio dell’ente, facendo venir meno il presupposto sul quale era costruita la soluzione prospettata: la completa neutralizzazione dell’onere mediante il trasferimento erariale.






