Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto

Sussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta.  E’ quanto ha disposto il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1 aprile 2026.

Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.

Il Senato approva la proposta di legge in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici

l Senato ha approvato in via definitiva, in seconda lettura e all’unanimità, la proposta di legge sulle palestre scolastiche. Il provvedimento, al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, La norma stabilisce che Comuni e Province, attraverso specifiche convenzioni e sentite le istituzioni scolastiche, possano mettere a disposizione delle società sportive: palestre, aree di gioco, impianti scolastici, al di fuori dell’orario scolastico e delle attività extracurriculari, ma anche nel periodo tra la fine e l’inizio dell’anno scolastico.

Il provvedimento riconosce nello sport un elemento centrale di crescita sociale, promuovendo: maggiore accessibilità alla pratica sportiva; inclusione e benessere; utilizzo efficiente delle strutture pubbliche. Le associazioni e società sportive potranno utilizzare gli spazi anche per allenamenti e gare ufficiali, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

Un ruolo chiave è affidato agli enti locali, chiamati a gestire le convenzioni e a coordinare l’utilizzo degli impianti in equilibrio con le attività scolastiche. Le scuole mantengono infatti la priorità nell’uso degli spazi e possono segnalare eventuali incompatibilità con la programmazione didattica.

Le società sportive che utilizzano gli impianti si assumono gli obblighi di gestione, cura e pulizia; garantiscono la piena funzionalità delle strutture al termine dell’utilizzo; operano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La riforma apre inoltre alla possibilità, per associazioni e società sportive senza fini di lucro, di presentare progetti di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti. In caso di riconoscimento dell’interesse pubblico, gli enti locali potranno prevedere l’utilizzo gratuito degli spazi per un periodo proporzionato all’investimento realizzato.

Beni culturali, le nuove regole per la loro valorizzazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2026 la legge n. 40/2026 del 17 marzo, in vigore dal prossimo 14 aprile, che interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), innovando la disciplina della valorizzazione, gestione e circolazione dei beni e rafforzando il coordinamento tra pubblico e privato.

La finalità del provvedimento è favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell’impresa culturale e creativa, quale attività d’interesse generale necessaria a formare e a preservare l’identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Uno dei profili di maggiore interesse riguarda l’introduzione di una anagrafe digitale dei beni culturali pubblici, destinata a raccogliere informazioni sistematiche sul patrimonio, sul suo stato di conservazione e sulle modalità di gestione. Per gli enti territoriali, ciò comporta un salto qualitativo nella fase di programmazione: la disponibilità di dati strutturati consente una pianificazione più consapevole degli interventi, soprattutto in relazione al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e alla loro possibile rifunzionalizzazione. In questo senso, la norma rafforza indirettamente anche gli strumenti di programmazione economico-finanziaria locale, incidendo sulle scelte di investimento e sulla definizione delle priorità, con evidenti ricadute sul ciclo della performance e sulla gestione del patrimonio.

Di particolare rilievo è poi la valorizzazione delle forme di collaborazione pubblico-privato, attraverso l’istituzione di un albo digitale dei soggetti disponibili alla gestione indiretta dei beni culturali. Tale previsione introduce maggiore trasparenza e sistematicità nei processi di esternalizzazione e partenariato, offrendo agli enti territoriali un bacino qualificato di operatori cui affidare attività di valorizzazione. Ne deriva una progressiva evoluzione del modello gestionale, che si allontana da logiche esclusivamente pubblicistiche per aprirsi a forme di sussidiarietà orizzontale strutturata.

Sotto il profilo procedurale, la legge introduce misure di semplificazione destinate ad incidere direttamente sull’attività amministrativa degli enti. Tra queste assume rilievo la previsione di termini certi per alcuni procedimenti autorizzatori, come quello relativo alla circolazione dei beni culturali, nonché l’aggiornamento di soglie e condizioni operative. Si tratta di interventi che mirano a ridurre l’incertezza e i tempi amministrativi, con effetti positivi in termini di efficienza e prevedibilità dell’azione amministrativa.

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla definizione di una strategia nazionale di valorizzazione del patrimonio culturale, destinata a incidere anche sul livello territoriale. Tale strategia, orientata alla promozione dei luoghi della cultura anche nei contesti periferici e nei piccoli comuni, rafforza il ruolo degli enti locali quali attori centrali nelle politiche di sviluppo culturale e turistico, favorendo una maggiore integrazione tra politiche culturali e sviluppo economico locale.

Dichiarazione recupero ICI 2006-2011: proroga al 30 settembre 2026

Con il D.P.C.M. 26 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2026, è stata disposta la proroga al 30 settembre 2026 del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al recupero dell’ICI per gli anni 2006-2011 da parte degli enti non commerciali interessati.

Il provvedimento interviene modificando l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 23 dicembre 2025, emanato in attuazione delle decisioni della Commissione europea concernenti il recupero di somme indebitamente non versate a titolo di imposta comunale sugli immobili, in quanto oggetto di esenzione ritenuta incompatibile con la disciplina euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.

La novella si caratterizza per il contenuto essenziale, limitandosi a differire il termine originariamente previsto per l’adempimento dichiarativo, senza incidere sugli ulteriori presupposti applicativi della disciplina.

Restano pertanto tenuti alla presentazione della dichiarazione, esclusivamente in via telematica, gli enti non commerciali che, con riferimento ad almeno uno degli anni d’imposta 2012 o 2013, abbiano indicato, nelle dichiarazioni IMU/TASI, un’imposta dovuta superiore a 50.000 euro annui ovvero siano stati destinatari di accertamenti comunali per importi di pari entità. Per tali soggetti permane l’obbligo di dichiarare, entro il nuovo termine del 30 settembre 2026, le somme dovute a titolo di ICI per il periodo compreso tra il 2006 e il 2011, in attuazione degli obblighi di recupero imposti a livello europeo.

Funzione Pubblica: Progetto per il reclutamento per l’innovazione e lo sviluppo nei piccoli Comuni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato un Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse dei piccoli comuni per l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato con competenze per la modernizzazione e la digitalizzazione della PA attraverso un concorso pubblico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, che si avvarrà della Commissione RIPAM e di Formez PA.

La procedura concorsuale sarà finalizzata al reclutamento a tempo pieno e indeterminato di figure professionali specifiche, corrispondenti alle seguenti figure professionali da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione:

  • Funzionario con competenze giuridiche;
  • Funzionario con competenze economiche e contabili;
  • Funzionario con competenze digitali;
  • Funzionario con competenze nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura;

L’individuazione delle suddette figure professionali tiene conto, tra l’altro, delle novità introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale, peraltro, individua come strategico il reclutamento di personale per la transizione digitale.

Alla scadenza della manifestazione di interesse verrà valutato il numero complessivo di personale richiesto da tutti i piccoli comuni partecipanti al presente avviso. A seguito della ricognizione effettuata sul fabbisogno del personale espresso dai piccoli comuni, verrà attivata la procedura di selezione del personale da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per i concorsi e il reclutamento che si avvarrà della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di Formez PA.

Sono invitati a presentare la manifestazione di interesse esclusivamente i piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158) che non hanno già beneficiato di finanziamenti pubblici per la realizzazione delle medesime attività previste dal presente avviso.

Relativamente al limite dei 5.000 abitanti, la fonte informativa a cui fare riferimento è la rilevazione del censimento ISTAT sulla popolazione residente e dinamica della popolazione, riferita al 31 dicembre 2024, pubblicata in data 18 dicembre 2025 (https://www.istat.it/comunicato-stampa/censimento-e-dinamica-della-popolazione-anno-2024/), verificabile altresì dal sito https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it.

Ciascun soggetto destinatario dell’avviso, così come definito al precedente comma 1, non può presentare più di una domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al presente avviso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

Come riportato nel comma 1 del presente articolo, ciascun soggetto destinatario dell’avviso, non deve aver beneficiato di ulteriori finanziamenti pubblici per la realizzazione delle medesime attività previste dal presente avviso.

Si precisa che i Comuni che hanno presentato istanza nei termini fissati dal precedente Avviso, approvato con decreto n. 62143881 del 5 novembre 2025, , qualora intendano confermare la candidatura già trasmessa, non devono ripresentare una nuova manifestazione di interesse. Qualora, invece, i suddetti Comuni abbiano nuove esigenze in relazione alla tipologia o al numero delle figure professionali rispetto a quanto dichiarato nella manifestazione di interesse già presentata in occasione del precedente avviso, sono tenuti a presentare una nuova manifestazione di interesse, intendendosi contestualmente sostituita la precedente.

L’Istanza dovrà essere presentata tramite il Portale inPA entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 aprile 2026. 

Riparto del contributo di 77 milioni per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali nei comuni di Sicilia e Sardegna

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 febbraio 2026, corredato della Nota metodologica con gli allegati 1 e 2, è stato definito il riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l’anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive, per l’anno 2026, previsto dall’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per l’annualità 2026, il contributo di cui all’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , pari a 77 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2026” , approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 novembre 2026 che, unita al presente decreto con i rispettivi allegati, ne costituisce
parte integrante e sostanziale, ed è attribuito:
– a ciascun comune della Regione Siciliana negli importi indicati nell’allegato 1 “Comuni della Regione siciliana” alla predetta Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 58.743.300;
– a ciascun comune della Regione Sardegna negli importi indicati nell’allegato 2 “Comuni della Regione Sardegna” alla medesima Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 18.256.700.

Tutti i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera a) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l’anno 2026 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2027, secondo le modalità e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica, della “Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio” resa disponibile sul portale OpenCivitas di Sogei – Società generale d’informatica S.p.a.

Albo dei Segretari: Circolare cancellazioni iscritti

L’art. 9, comma 2-bis e seguenti, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, con legge 9 maggio 2025, n. 69  ha introdotto, come noto, per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera e che non hanno ancora conseguito la prima nomina, specifici obblighi la cui inosservanza comporta la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. In particolare, il comma 2-bis prevede l’obbligo di partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per sedi di segreteria per le quali l’iscritto sia in possesso dei requisiti, nell’ambito dell’albo regionale di iscrizione ovvero, in mancanza, presso altri albi regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza. La mancata partecipazione comporta la cancellazione dall’albo. Inoltre, se la prima nomina non viene conseguita entro cinque anni dall’iscrizione, il segretario viene comunque cancellato dall’albo.

Il successivo comma 2-ter dispone che, per i segretari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 maggio 2025) risultavano già iscritti all’Albo e non avevano ancora conseguito la prima nomina, la disciplina si applichi a decorrere dalla medesima data.

Con la circolare n. 6927 del 2 marzo 2026, il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione sull’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale e non ancora destinatari della prima nomina. La circolare sottolinea la necessità di un’attenta attività di monitoraggio da parte degli Albi regionali, chiamati a individuare i soggetti tenuti all’obbligo; verificare le manifestazioni di interesse effettivamente presentate; assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale. Le verifiche riguardano le cosiddette “manifestazioni di interesse valide”, ossia riferite a sedi per le quali il segretario possiede i requisiti, nell’ambito della propria sezione regionale o, in assenza, in altre sezioni.

Le nuove regole non hanno effetti solo sugli iscritti, ma anche sugli enti locali. L’obbligo di partecipazione alle procedure potrebbe infatti: aumentare il numero di candidature per le sedi vacanti; favorire una maggiore copertura delle segreterie; incidere sulla disponibilità effettiva dei segretari nel medio periodo. Al tempo stesso, le eventuali cancellazioni dall’Albo, in caso di inadempimento, avranno riflessi sulla consistenza complessiva della platea e sulle future politiche assunzionali.

Particolare attenzione è posta sulla prima scadenza utile per la verifica del rispetto dell’obbligo annuale, fissata al 14 maggio 2026 per i segretari già iscritti alla data del 14 maggio 2025. Entro tale termine dovrà essere accertata la partecipazione ad almeno sei procedure di nomina. In caso contrario, sulla base delle verifiche trasmesse dagli Albi regionali, potranno essere avviati i procedimenti di cancellazione. La circolare invita quindi a un’attenta attività di informazione e sollecito nei confronti degli interessati, al fine di evitare effetti espulsivi dal sistema e garantire il corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione delle sedi.

Gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing

Con la Deliberazione n. 14/2026/PAR, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, in riscontro ad una richiesta di chiarimento in merito alla gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing, in presenza di un contrasto tra la disciplina nazionale vigente ratione temporis (art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023, nel testo anteriore al correttivo) e i principi eurounitari oggetto di rilievi nella procedura di infrazione 2018/2273, affronta il nodo centrale rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale vigente al momento dell’avvio della procedura e i rilievi eurounitari che ne mettono in dubbio la compatibilità con i principi di concorrenza e parità di trattamento.

L’amministrazione istante prospetta il mantenimento della prelazione quale scelta funzionale a evitare pretese risarcitorie e quindi passività potenziali gravose per il bilancio; tuttavia, la Sezione richiama il principio del primato del diritto dell’Unione, ribadito dalla recente sentenza CGUE, 5 febbraio 2026, nella causa C-810/24, sottolineando che non è più possibile, per un soggetto pubblico, fare oggi ricorso all’istituto della prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto, ed evidenziando che l’esigenza di contenere il rischio finanziario non può legittimare l’applicazione di una disciplina interna incompatibile con il quadro sovraordinato.

In secondo luogo, in considerazione dell’autonomia strutturale delle diverse fasi e subfasi di cui si compone la procedura di project financing, come regolata dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, il principio del “tempus regit actum” deve essere valutato in relazione agli specifici atti adottati in ciascuna di dette fasi, cosi che l ’affidamento del promotore, per quanto meritevole di considerazione, non assume carattere assoluto e deve essere bilanciato con il rispetto del quadro sovraordinato.

Decreto PNRR, Il documento con le osservazioni e le proposte emendative dell’Anci

Anci ha pubblicato la memoria con le osservazioni e gli emendamenti redatti dall’Anci inviati in commissione Bilancio Camera in merito al decreto legge 19/2026 cosiddetto PNRR (Ddl di conversione del “DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione”.
Nella nota l’Anci evidenzia l’andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR che vedono 
Comuni e Città metropolitane quali soggetti attuatori ribadendo al contempo una valutazione favorevole sul metodo e sulla governance del Piano. Restano tuttavia alcune criticità già segnalate dall’Anci per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l’obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target del PNRR nei tempi previsti.

Allegati:

Nota Anci