Servizi sociali, Corte dei conti: Squilibri territoriali in spesa pro-capite Comuni

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2025/FRG ha presentato la “Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali” (esercizi 2019-2024), mettendo in luce tensioni rilevanti nella distribuzione e nell’efficacia delle risorse destinate ai servizi sociali nei Comuni.

I principali elementi emersi

  1. Spesa pro capite molto differenziata: in vaste aree del Paese la spesa sociale pro-abitante risulta «bassa e strutturalmente insufficiente», nonostante un bisogno sociale più elevato. A titolo esemplificativo, l’area insulare guida con circa 289 euro pro capite nel 2024, mentre il Sud continentale registra circa 131 euro pro capite
  2. Prevalenza della spesa corrente rispetto agli investimenti: la Relazione segnala che gran parte delle risorse viene destinata alla gestione immediata dei bisogni (spesa corrente), mentre l’investimento in strutture, innovazione e rafforzamento dei servizi sociali resta debole.
  3. Fattori demografici e socio-economici aggravanti: l’invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e livelli di istruzione inferiori alla media europea pesano sulla sostenibilità del sistema dei servizi sociali e rischiano di accentuare le sperequazioni territoriali.
  4. Modello di erogazione misto e differenziato: i servizi sociali vengono gestiti attraverso una combinazione di soggetti pubblici e del Terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni). Le procedure aperte assorbono la quota maggiore in termini finanziari, ma nei piccoli Comuni prevalgono gli affidamenti diretti.

L’analisi evidenzia un dualismo: da un lato, aree con risorse maggiori riescono a offrire livelli di erogazione più elevati; dall’altro, territori fragili rischiano di restare indietro, con conseguenze sia sull’accesso ai servizi sia sull’equità reale fra cittadini. Ciò genera due ordini di problemi:

  • Orizzonte quantitativo: se la spesa pro capite è troppo bassa in aree con forte bisogno, aumenta il rischio che i diritti sociali non siano garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
  • Orizzonte qualitativo-di efficienza: la scarsità di investimenti limita la capacità delle Amministrazioni locali di innovare, sviluppare nuovi modelli di servizio e rispondere a bisogni emergenti (ad esempio, in ambito di inclusione sociale, disabilità, anziani non autosufficienti).

La Corte propone due linee strategiche per affrontare le criticità: rafforzare i meccanismi nazionali di redistribuzione verso le aree meno dotate, per garantire standard minimi omogenei di servizi sociali; potenziare le amministrazioni locali più deboli: non solo tramite trasferimenti finanziari, ma anche attraverso azioni di capacity building, supporto organizzativo e sviluppo di competenze gestionali.

Non basta incrementare la spesa sociale, ma è necessario che essa sia equa, sostenibile e capace di accompagnare la trasformazione del welfare locale. Le risorse devono essere allocate tenendo conto della domanda effettiva di assistenza, della capacità amministrativa degli enti territoriali e di una visione strategica che connetta corrente e investimento.

La redazione PERK SOLUTION

Censimento e monitoraggio autovelox piattaforma MIT: scadenza 29 novembre

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.L. n. 73/2025 (cd. Infrastrutture), convertito con modificazioni dalla L. 105/2025, ha disposto che “le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del Codice della Stradala comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato.”

Successivamente:

  • Il D.M. 18 agosto 2025, n. 305 ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento della piattaforma finalizzata al censimento dei dispositivi, gestita dal Centro Elaborazioni Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione.
  • il D.M. 29 settembre 2025, n. 367 ha sancito l’operatività della piattaforma, disponibile all’interno della sezione “Gestione Utenze” del Portale del Trasporto e del Portale dell’Automobilista a seguito dell’autenticazione tramite le credenziali rilasciate dal CED della DGMOT e già in uso da parte delle amministrazioni o enti competenti, con il profilo di enti accertatori.

Con la pubblicazione del decreto sul sito del MIT avvenuta il 29 settembre u.s. decorrono i termini previsti entro cui completare la procedura di comunicazione dei dati, ovvero i 60 giorni stabiliti all’art. 1, comma 2. Trascorso detto termine, l’omessa comunicazione comporta l’illegittimità dell’utilizzo dei dispositivi non registrati in via telematica.

Si ricorda quindi l’importanza di comunicare al MIT le informazioni richieste entro i termini: allo scadere dei 60 giorni, chi non fornisce i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio, con il conseguente spegnimento degli apparecchi a partire dal prossimo 30 novembre (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Anticipi 2025: Proroga per il 2026 delle misure incrementali sull’imposta di soggiorno

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 14 ottobre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica. Il testo, tra l’altro, rifinanzia misure per giovani, formazione universitaria, innovazione e digitalizzazione, aumentando le risorse per il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

In materia di infrastrutture e investimenti, si allineano i cronoprogrammi procedurali agli obiettivi finanziari del “Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR”. Si autorizzano spese per RFI S.p.a. per il 2025, incrementando i fondi per la manutenzione straordinaria (contratto di programma parte servizi).

È previsto un contributo a fondo perduto all’Economic Resilience Action (ERA) Program dell’IFC per sostenere il settore privato ucraino e rafforzare l’intervento dell’IFC a beneficio della popolazione e delle imprese italiane.

Si interviene per garantire i XXV Giochi olimpici e XIV paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, aumentando i fondi e inserendo disposizioni per i controlli antidoping.

Infine, si prevede la proroga per il 2026 delle misure incrementali sull’imposta di soggiorno. Il maggior gettito sarà destinato per il 70 per cento agli impieghi previsti e per il 30 per cento al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l’assistenza ai minori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Unione dei Comuni: Svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale

L’Unione deve disporre di una disciplina chiara in merito alle modalità attuative dell’esercizio associato delle funzioni comunali di polizia municipale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno alla richiesta di parere concernente lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale limitato nell’immediato ad alcuni comuni, in attesa dell’adesione degli altri.

Il quesito nasce dall’esigenza, emersa in sede locale, di avviare il servizio in forma associata in modo graduale, partendo dai comuni di minore dimensione. Tuttavia, il Ministero ha espresso una posizione chiara: il servizio deve essere previsto e disciplinato per l’intero territorio dell’Unione, non potendo essere limitato ad alcuni comuni, salvo che tale modalità sia specificamente regolata da un atto condiviso da tutti gli enti aderenti.

Richiamando l’articolo 1 e 4 della legge n. 65/1986 e gli articoli 5 e 6 della legge regionale Puglia n. 37/2011, il parere sottolinea la necessità che l’Unione adotti un regolamento unitario che disciplini nel dettaglio le modalità organizzative, operative e di direzione del servizio. Il riferimento al “territorio di competenza”, contenuto sia nella normativa statale che in quella regionale, deve intendersi come l’insieme dei territori dei comuni associati, e non come una porzione di essi.

In questo quadro, una gestione parziale del servizio comporterebbe disparità tra i comuni, compromettendo la coerenza organizzativa e vanificando la finalità stessa dell’esercizio associato, che è quella di migliorare l’efficienza, la qualità e l’uniformità dei servizi su tutto il territorio dell’Unione. Inoltre, la funzione del comandante o responsabile del corpo di polizia locale associato implica un coordinamento unitario delle risorse e del personale, che non può essere frammentato senza incidere negativamente sulla funzionalità del servizio.

In conclusione, il Ministero ribadisce che l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale deve essere unitario, regolamentato e condiviso da tutti gli enti partecipanti. Solo attraverso una disciplina organica e un coordinamento operativo esteso all’intero territorio dell’Unione è possibile garantire un servizio efficiente, omogeneo e coerente con gli obiettivi di riforma e razionalizzazione dell’azione amministrativa locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Prorogati i termini di adesione delle PA al Polo Strategico Nazionale (PSN): nuova scadenza il 23 febbraio 2027

Il Dipartimento per la trasformazione digitale informa che il termine per l’adesione delle Pubbliche amministrazioni italiane al Polo Strategico Nazionale (PSN) è stato ufficialmente prorogato dal 24 agosto 2025 al 23 febbraio 2027, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il PSN.

La proroga concede quindi ulteriori 18 mesi alle amministrazioni pubbliche per sottoscrivere i contratti di utenza e aderire al modello infrastrutturale promosso dal PSN, sviluppato secondo gli standard previsti dalla Strategia Cloud Italia, con particolare attenzione a affidabilità, resilienza e indipendenza tecnologica.

Questa estensione si inserisce in un quadro di sostegno alla modernizzazione della Pubblica amministrazione, offrendo vantaggi concreti su più fronti:

  • Amministrazioni non ancora avviate: avranno più tempo per pianificare e strutturare l’intero percorso di migrazione verso il cloud, con la possibilità di gestire in maniera ordinata i processi interni.
  • Amministrazioni già finanziate dal PNRR: potranno consolidare le attività in corso, completare le fasi progettuali e procedere con la contrattualizzazione in un contesto temporale più coerente con le esigenze operative.

Questa scelta rappresenta un’opportunità per evitare accelerazioni forzate e favorire invece una adozione graduale, consapevole e sostenibile delle infrastrutture cloud strategiche.

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL 30 giugno 2025, n. 95 (Decreto Economia)

È stata pubblicata in G.U. n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge 8 agosto 2025, n. 118 di conversione del D.L, n. 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Economia) e relativo testo coordinato, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.

Il decreto contiene misure urgenti divise in tre macro‐capitoli:

A. Infrastrutture, edilizia pubblica e sociale (Capo I, artt. 1-6)

  • Rifinanziamento di opere indifferibili e Fondo opere non rinviabili;
  • Rafforzamento infrastrutture, edilizia carceraria, aree post-sisma, trasporto rapido di massa, manutenzione stradale, rigenerazione urbana e protezione civile regionale;
  • Misure riguardanti Giubileo dei Giovani, assistenza sociale, cura e terzo settore.

B. Sostegno all’economia, imprese, start-up, turismo, agricoltura (Capo II, artt. 7-18)

  • Ripiano scostamenti spesa dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento governance sistemi sanitari;
  • Proroga sugar tax fino al 1° gennaio 2026;
  • Modifiche regime IVA per beni usati, arte e da collezione;
  • Adeguamento normativo MICAR: fondi cripto-attività;
  • Norme antiriciclaggio;
  • Tempi accredito pagamenti elettronici;
  • Riorganizzazione MEF;
  • Misure per turismo, agricoltura, IA, esportazioni, start-up.

C. Enti territoriali (Capo III, artt. 19-20)

  • Disposizioni urgenti per enti locali e relative misure finanziarie.

Tra le disposizioni di interesse segnaliamo l’art. 19-bis che accoglie parzialmente una richiesta avanzata dell’ANCI fin dall’istituzione del canone unico patrimoniale, ovvero la facoltà di adeguamento delle tariffe del CUP in base all’indice ISTAT, come peraltro già previsto sia per il canone cavi e condutture che per il canone per le antenne telefoniche, di cui ai commi 831 e 831-bis, legge 160/2019.
Sono infatti note le difficoltà dell’attuale dispositivo che prevedeva la “parità di gettito” rispetto ai precedenti prelievi e, al tempo stesso la facoltà di modificare le tariffe, anche considerando la costante e naturale modifica della base imponibile, che varia in base alle esigenze del territorio e delle attività produttive ed edilizie.
La norma costituisce un rimedio parziale alle problematiche riscontrate in quanto indica la facoltà di rivalutare il canone “annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente”, anziché fissare una base di riferimento al livello dell’indice ISTAT dell’anno precedente l’entrata in vigore del CUP (2020 o 2019).

Si segnala la nota ANCI con i contenuti di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’importanza della formazione sulla sicurezza informatica per la Pubblica Amministrazione

La sicurezza informatica è diventata una priorità per le pubbliche amministrazioni in Italia. Le minacce digitali continuano a evolversi e la Pubblica Amministrazione è uno dei bersagli preferiti dai cybercriminali. Phishing, ransomware e violazioni dei dati sono rischi quotidiani, spesso causati da un semplice errore umano. Come proteggersi? Attraverso una formazione efficace e continua, che metta al centro la consapevolezza dei dipendenti.

La formazione come pilastro della sicurezza

Secondo il regolamento NIS2, la conformità alle normative europee richiede che ogni ente pubblico implementi misure per garantire la sicurezza cibernetica, includendo la formazione del personale. Non basta investire in tecnologia: il fattore umano è il primo anello della catena di difesa.

Un dipendente formato è in grado di riconoscere una minaccia come un’e-mail di phishing o un sito fraudolento, evitando conseguenze che potrebbero compromettere l’intera amministrazione e i dati dei cittadini. La mancanza di consapevolezza, invece, lascia la porta aperta a violazioni costose e dannose per la reputazione.

Un programma completo e gestito: vantaggi per la PA

Grazie al nuovo servizio di formazione automatizzata sulla Cyber Security Awareness, specificamente pensato per le pubbliche amministrazioni, ora è possibile migliorare la sicurezza digitale senza complicazioni e con costi accessibili. Ecco cosa lo rende unico:

  1. Costo contenuto e scalabilità: A partire da soli €35 all’anno per dipendente, il programma è accessibile anche per enti con budget ridotti, garantendo un alto ritorno sull’investimento.
  2. Conformità garantita: La piattaforma aiuta gli enti a rispettare le normative della NIS2, offrendo strumenti avanzati di monitoraggio e reportistica.
  3. Formazione interattiva e coinvolgente: Moduli interattivi, simulazioni di attacchi reali e videogiochi rendono l’apprendimento efficace e mai noioso.
  4. Monitoraggio continuo: Grazie a statistiche in tempo reale e uno scoring di rischio, è possibile individuare i punti deboli e fornire formazione mirata ai dipendenti che ne hanno più bisogno.

Gli strumenti del programma

  • Moduli interattivi: 8 corsi tematici che trattano phishing, gestione password e lavoro remoto sicuro.
  • Simulazioni pratiche: Test realistici per insegnare a riconoscere minacce come il social engineering.
  • Video didattici: Brevi contenuti visivi per spiegare concetti chiave in modo chiaro.
  • Newsletter periodiche: Suggerimenti pratici per mantenere alta la vigilanza sui rischi.
  • Esami e reportistica: Valutazioni regolari per misurare i progressi e affinare la formazione.

Riduci i rischi con una cultura della sicurezza

Con questo programma, la Pubblica Amministrazione può trasformare i dipendenti da potenziali anelli deboli a prime linee di difesa contro le minacce informatiche. Investire in formazione non significa solo ridurre i rischi, ma anche creare un ambiente più sicuro, resiliente e conforme alle normative.

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Cybersecurity nazionale: il Decreto di adeguamento alle regole europee

È stato pubblicato in G.U. n. 230 del 1/10/2024 il D.Lgs. n. 138/2024 con il quale si recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, concernente le misure per garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea.

Il tema della cybersicurezza risulta decisivo anche in connessione con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, poiché i data set su cui i sistemi di IA poggiano richiedono elevati livelli di integrità e protezione. A livello di Unione europea la materia della sicurezza cibernetica è stata inizialmente regolata dalla direttiva UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (c.d. direttiva NIS – Network and Information Security) al fine di conseguire un “livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 (c.d. decreto legislativo NIS). Le norme introdotte nel 2016 sono state aggiornate dalla direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (c.d. direttiva NIS 2) che sostituisce il quadro di riferimento in materia, al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza.

Per quanto riguarda le principali novità, la direttiva NIS 2 amplia il campo di applicazione, da un lato, includendovi anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all’assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall’altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione.

Al fine di aumentare il livello di sicurezza informatica del Paese, il D.Lgs. n.138/2024 prevede alcuni strumenti quali:

  • la definizione di una strategia nazionale di cybersicurezza;
  • l’integrazione del quadro di gestione delle crisi informatiche, nel contesto dell’organizzazione nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
  • la conferma dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità competente NIS (Nucleo per la cybersicurezza) e punti di contatto unico e Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia); inoltre, l’Agenzia dovrebbe ricoprire funzioni di coordinatore delle Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche su vasta scala;
  • l’individuazione di Autorità di settore NIS che collaborano con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti amministrazioni locali:

  • le Città metropolitane;
  • i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • i Comuni capoluoghi di regione;
  • le Aziende sanitarie locali.

Il provvedimento prevede una serie di obblighi al fine di gestire i rischi per la sicurezza informatica. In particolare, prevede l’obbligo di adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione
dei rischi, specificandone le caratteristiche e gli elementi essenziali. Si stabilisce che, per valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento, i soggetti interessati considerino le vulnerabilità specifiche di ogni fornitore e la qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di sicurezza informatica dei fornitori, incluse le loro procedure di sviluppo sicuro. Devono anche tenere conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate dal Gruppo di cooperazione NIS.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

DL Omnibus: Il Senato approva la fiducia, il testo passa all’esame della Camera. Le disposizione di interesse per gli enti locali

Con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con modificazioni il ddl di conversione del d-l n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (A.S. 1222) che passa all’esame di Montecitorio.

Diversi sono i provvedimenti di interesse per gli enti locali.

Articolo 7-ter (Proroga di termini per affidamento lavori)
Sono differiti al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio. Trattasi dei contributi previsti dal comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017).

Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di “Medie Opere”)
Reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè la disciplina relativa all’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – al fine di individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità (prevedendo in particolare la precedenza per gli edifici scolastici), di eliminare i riferimenti al PNRR (dato che le “medie opere” sono state escluse da tale piano) e prevedere la non revocabilità dei contributi riferiti all’anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

Articolo 8-ter (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
Viene modificata la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana recata dai commi 42 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). La modifica è volta, da un lato, a prevedere due differenti procedure per l’utilizzo delle somme stanziate, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano e, dall’altro, a individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Viene integrata anche la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti (dall’art. 2, comma 2, del D.L. 19/2024) in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

Articolo 10, commi 3-12 (Riforma 1.15 PNRR del sistema di contabilità pubblica)
Disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l’elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. Accrual) con riferimento all’esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell’intero settore pubblico. L’elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota della riforma sarà individuato con determina del Ragioniere Generale dello Stato. Nella fase pilota le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell’ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio. In attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l’applicazione dei nuovi principi contabili. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia delle finanze saranno fornite istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile.

Articolo 10, comma 12-bis (Interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici)
Con l’obiettivo di consentire l’integrazione e l’adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, si dispone l’avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico.

Articolo 10-bis (Piccole opere)
Si dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Viene differito al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024; è differito, per il solo 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024; è prevista, inoltre, un’unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024 e differire al 28 febbraio 2025 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime.

Articolo 17, commi 1 e 2 (Disposizione in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)
Si dispone l’obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all’adempimento da parte degli enti locali di tale obbligo, per alcune categorie di soggetti interessati, cui siano state affidate le attività di riscossione dei tributi e che abbiano incassato direttamente le relative somme, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cancellazione dall’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cancellazione dall’albo per il mancato rispetto dell’obbligo di non incassare direttamente le somme riscosse, e la conseguente decadenza da tutte le gestioni. A tal fine, i suddetti soggetti interessati riversano, entro 10 giorni, le somme incassate sul conto di tesoreria dell’ente locale cui spettano. Una volta adempiuto l’obbligo nei termini previsti da parte degli enti locali di apertura dei conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, se i soggetti interessati di cui al comma 1 continuino ad incassare direttamente le somme riscosse, decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle violazioni commesse. Qualora gli enti locali non adempiano all’obbligo nei termini previsti, restano sospesi di diritto fino all’adempimento dell’obbligo i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026.

Articolo 17, comma 2-bis (Contributo a province e città metropolitane per riduzione gettito IPT e RC Auto)
Viene modificata la disciplina concernente il fondo per i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che abbiano subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). La novella stabilisce che tali contributi, per l’anno 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022 come previsto dalla norma finora vigente.

Articolo 17-bis (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso delle entrate proprie delle Province e Città metropolitane)
È prevista una disciplina derogatoria che si applica alle Province e Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio, o che abbiano registrato un disavanzo nell’ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. La nuova disciplina prevede che in caso di mancato loro versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l’Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell’imposta sulle assicurazioni, all’atto del riversamento di tale gettito alle Province e Città metropolitane.

Articoli 17-ter e 18 (Disposizioni in materia di utilizzo di economie derivanti da rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)
La norma reca l’interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, prevedendo che tale norma che dispone la facoltà dell’utilizzo da parte degli enti territoriali senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari, si estende anche ai risparmi derivanti dalle rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento afferenti alla Sezione “enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”. Si proroga fino al 2027 la disposizione secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione, così da coprire l’intero triennio di riferimento del bilancio di previsione.

Articolo 18-bis (Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all’art. 187 TUEL, comma 3-bis)
Si prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026 un regime derogatorio relativamente e quanto disposto dal comma 3-bis, articolo 187, del TUEL in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato. La deroga prevede, pertanto, la possibilità per gli enti di utilizzo dell’avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all’utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.

Articolo 18-ter (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)
Si proroga al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della COSFEL il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce COSFEL per procedure assentite dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall’ente destinatario della decisione.

Articolo 18-quater (Disposizioni in materia di segretari comunali)
Viene modificata la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. È stata accolta la richiesta di ANCI volta a poter nominare, a seguito di vacanza della sede, oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi, i segretari comunali iscritti nella fascia
iniziale di accesso in carriera, attraverso la seguente procedura:
1. decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della
sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti;
2. se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella
fascia iniziale di accesso in carriera;
3. nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al
Ministero dell’Interno l’autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
Le autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle disposizioni in commento, consegua l’iscrizione nella fascia professionale di cui all’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001 è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano esclusivamente
ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell’anzianità di servizio prevista dall’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001. Viene ridotta da sei mesi a un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, la durata del corso-concorso di formazione ivi previsto e da due mesi a un mese la durata del tirocinio pratico presso uno o più comuni. La disposizione, inoltre, amplia da due a tre anni il periodo in cui il segretario reclutato è tenuto, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.
Si prevede, infine, che le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)
Si dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l’ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettueranno i controlli sulla documentazione giustificativa entro l’erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione della normativa in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota di Anci al decreto attuativo sulle semplificazioni e controlli attività economiche

Anci ha pubblicato una nota di lettura al decreto legislativo n. 103/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto, e attuativo della cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Le novità legislative introdotte nei 13 articoli che compongono il decreto delegato rivestono grande rilevanza per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di attività produttive e a cui competono i controlli di polizia commerciale e annonaria.

Il tema della semplificazione dei controlli sulle attività economiche rappresenta un tema strategico in quanto si lega al perseguimento di numerosi obiettivi pubblici a favore delle attività economiche, e in particolare di quelle di piccole dimensioni, come la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI, la trasparenza dell’azione amministrativa, la riduzione del livello di corruzione, l’instaurarsi di un clima favorevole alla competitività delle attività economiche e allo sviluppo del territorio. L’effetto del provvedimento è quello di consentire alle amministrazioni una più efficace programmazione
delle loro attività di controllo, basate sulla valutazione del rischio, attraverso il ricorso a strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento. Questo consentirà alle amministrazioni una più efficace programmazione delle risorse umane e finanziarie, focalizzandole verso attività di controllo su attività economiche che presentino un profilo di rischio più elevato.

Dal punto di vista soggettivo, la disposizione specifica che la disciplina in esame si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato. Sono esclusi dall’applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia di cui al
decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

 

La redazione PERK SOLUTION