Aziende speciali e compensi agli amministratori: quando opera il divieto di gratuità

Con la deliberazione n. 76/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere compensi agli amministratori di aziende speciali e consorzi che ricevono risorse pubbliche. La questione nasce da una richiesta di parere formulata da un Comune in relazione al Consorzio, organizzato nella forma dell’azienda speciale consortile. L’ente locale chiedeva se il divieto di corrispondere indennità ai componenti degli organi collegiali dovesse continuare ad applicarsi anche quando le risorse ricevute dal consorzio non assumono la forma di contributi a fondo perduto ma derivano da rapporti convenzionali e da attività svolte nell’interesse degli enti consorziati.

Il dubbio interpretativo trae origine dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie del 2019, che aveva escluso dal concetto di “contributo” sia i conferimenti iniziali destinati a costituire il fondo di dotazione dell’azienda speciale sia i corrispettivi percepiti nell’ambito di veri e propri rapporti sinallagmatici, caratterizzati da specifiche prestazioni rese in favore dell’ente pubblico.

Secondo il Comune istante i trasferimenti effettuati dagli enti aderenti al consorzio possono essere assimilati a corrispettivi per servizi e che, pertanto, il Consorzio possa considerarsi escluso dall’ambito applicativo del regime di gratuità previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Secondo la Sezione, i corrispettivi contrattuali che, ove versati da enti pubblici, non comportano l’integrazione della fattispecie soggetta al divieto di cui all’articolo 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, sono unicamente quelli corrisposti nell’ambito di rapporti sinallagmatici, a fronte di prestazioni specifiche e puntuali, di volta in volta pattuite, a favore dell’ente territoriale interessato. I contributi consortili di funzionamento, anche quando previsti su base convenzionale, non sono assimilabili a corrispettivi contrattuali per servizi svolti, in quanto il trasferimento di funzioni di rilievo o interesse pubblico, da parte di enti territoriali, in capo a un soggetto consortile, si accompagna necessariamente all’erogazione di forme di sostegno economico-finanziario che consentano a quest’ultimo di esercitare efficacemente le funzioni e i compiti conferitigli.

Il tenore letterale della norma, che vieta di corrispondere indennità di carica ai titolari di organi amministrativi di enti che “comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” ha portata generale ed estensiva, in quanto la parola “comunque”, fa riferimento alla generalità di fonti e titoli, e riguarda contributi versati a qualsiasi titolo e senza soglie quantitative di rilevanza. Rispetto a tale dicitura generale, le eccezioni sono state introdotte solamente per via legislativa, e con disposizioni tassative e di stretta interpretazione.

Nuovo questionario fabbisogni standard FC100: scadenza il 17 luglio 2026

È stato reso disponibile il questionario Unico FC100 per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2024, finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”).

Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di
spesa di ogni comune.

Il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC100 è il 17 luglio 2026 (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta in data 18 maggio 2026, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).

Si divide in due moduli:

  • dati strutturali;
  • dati contabili.

Il primo modulo, dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le diverse funzioni e si compone dei seguenti quadri:

  • Quadro A (Quadro 1/6) – Elementi specifici dell’Ente Locale e del territorio
  • Quadro B (Quadro 2/6) – Forme di gestione del servizio
  • Quadro C (Quadro 3/6) – Elementi specifici relativi al servizio di trasporto pubblico locale e al servizio smaltimento rifiuti
  • Quadro E (Quadro 4/6) – Unità locali utilizzate per lo svolgimento delle attività e personale docente
  • Quadro F (Quadro 5/6) – Dotazioni strumentali
  • Quadro M (Quadro 6/6) – Servizi svolti
  • Report utilizzo del servizio Asilo Nido sul territorio

Il modulo dati strutturali del questionario FC100U-2026 non cambia in maniera significativa rispetto ai precedenti questionari; tuttavia le informazioni richieste sono più puntuali e fondamentali per il calcolo del fabbisogno standard ed occorre pertanto raccogliere i dati con attenzione per evitare tagli al proprio fondo di solidarietà.

Il secondo modulo, dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, oltre ai valori riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio, facendo riferimento al Rendiconto 2024:

  • Quadro S (Quadro 1/6) – Spese correnti
  • Quadro X (Quadro 2/6) – Entrate
  • Quadro D (Quadro 3/6) – Personale
  • Quadro W (Quadro 4/6) – Informazioni aggiuntive sulla spesa per i rifiuti
  • Quadro Y (Quadro 5/6) – Scheda informativa sul calcolo della spesa corrente di riferimento
  • Quadro I (Quadro 6/6) – Indicatori aggiuntivi per il calcolo dei fabbisogni standard

Novità del quadro X (entrate) è rappresentata dalla precompilazione delle entrate relative agli obiettivi di servizio (F.E.L.S. 2024); i valori del rigo X0A sono precompilati automaticamente dal sistema nel seguente modo:

  • per le Funzioni di istruzione pubblica con le risorse assegnate degli obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti con disabilità;
  • per le Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) come somma di due importi precompilati: le risorse assegnate degli obiettivi di servizio dei servizi sociali e degli asili nido;
  • per il Servizio di asili nido con le risorse assegnate degli obiettivi di Servizio degli asili nido.

Il rigo X00 è determinato pertanto automaticamente dal sistema come somma dei righi X0A e X0B e funge esclusivamente da riepilogo, non richiedendo una compilazione autonoma da parte dell’ente.

Inoltre nella medesima sezione sono richieste informazioni relative all’avanzo vincolato di amministrazione, esclusivamente per le sole Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) e/o al solo Servizio di asili nido.

In particolare:

  • al rigo X11 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2023;
  • al rigo X12 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2024.

Agenzia delle Entrate: 5 per mille 2025, online gli elenchi dei Comuni beneficiari

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate lo scorso anno. Tra i destinatari delle somme figurano anche i Comuni italiani, che potranno beneficiare delle quote IRPEF destinate dai cittadini al sostegno delle attività sociali svolte dagli enti locali.

Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione finanziaria, gli enti ammessi al contributo sono oltre 96mila, per un importo complessivo superiore a 602 milioni di euro, cifra che rappresenta il valore più elevato mai registrato nell’ambito del 5 per mille. Ai Comuni risultano assegnati oltre 17 milioni di euro, derivanti dalle scelte operate dai contribuenti a favore delle attività sociali svolte nel territorio di residenza.

Gli elenchi pubblicati dall’Agenzia riportano, per ciascun beneficiario, il numero delle scelte espresse e gli importi attribuiti. I dati evidenziano una crescita significativa delle somme complessivamente distribuite rispetto all’annualità precedente, confermando il progressivo consolidamento del 5 per mille quale leva di finanziamento per il Terzo settore e per le attività di utilità sociale promosse anche dagli enti territoriali.

Convocazione del consiglio comunale: il presidente non può sindacare il contenuto della richiesta dei consiglieri

Con il parere n. 9752 del 19 marzo 2026, il Ministero dell’interno il tema sui  limiti dei poteri del presidente del consiglio comunale rispetto alle richieste di convocazione formulate dai consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TUEL.

Il pronunciamento ministeriale trae origine dalla richiesta di dieci consiglieri comunali di convocare il consiglio per discutere la “eventuale revoca dell’incarico del Presidente del Consiglio Comunale”. Proprio l’oggetto dell’istanza ha generato il contrasto interpretativo tra il presidente del consiglio e il segretario generale dell’ente. Secondo il Segretario comunale, infatti, la richiesta doveva essere qualificata come ordinaria iniziativa consiliare ai sensi del regolamento interno e dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, senza poter essere assimilata ad una mozione di sfiducia. Diversa, invece, la posizione del Presidente del consiglio, il quale riteneva che l’istanza dovesse essere ricondotta alla disciplina regolamentare concernente la mozione di sfiducia nei suoi confronti, con la conseguente necessità di una formale proposta di deliberazione, non allegata dai consiglieri firmatari.

Il Ministero, nel risolvere la questione, richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo un principio di notevole importanza sistematica: il presidente del consiglio comunale, a fronte della richiesta avanzata dal numero minimo di consiglieri previsto dalla legge, è tenuto a verificare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza e la legittimazione dei richiedenti, senza poter esercitare alcun sindacato sul merito o sul contenuto politico-amministrativo dell’argomento proposto.

La funzione attribuita al presidente dell’assemblea consiliare non può quindi tradursi in un potere di filtro politico o di preventiva valutazione dell’ammissibilità sostanziale delle questioni da iscrivere all’ordine del giorno. Una diversa interpretazione finirebbe inevitabilmente per comprimere le prerogative delle minoranze consiliari e alterare il delicato equilibrio tra funzioni di garanzia del presidente e diritti di iniziativa dei consiglieri.

Nel parere viene richiamata, in particolare, la pronuncia del TAR Piemonte, Sezione II, n. 268 del 24 aprile 1996, secondo cui il presidente del consiglio può rifiutare l’iscrizione all’ordine del giorno soltanto in presenza di questioni manifestamente illecite, impossibili oppure radicalmente estranee alle competenze dell’organo consiliare. Al di fuori di tali ipotesi eccezionali, ogni valutazione sull’ammissibilità o opportunità della discussione compete al consiglio comunale nella sua collegialità.

Quanto poi al concetto di mozione, si osserva che l’art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, stabilendo il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. Atteso il surriferito quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso in esame, sussista l’obbligo di convocazione del consiglio da parte del presidente ai sensi dell’art.39 del d.lgs. n.267/2000.

Decreto fiscale 2026: rottamazione ruoli anche per i crediti dei Comuni e degli enti territoriali affidati ad AdE-R

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al ddl di conversione in legge del DL. 38/2026 Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, c.d. Decreto Fiscale. Tra le misure contenute nel decreto, l’articolo 10-quinquies, inserito nel corso dell’esame in Senato, consente l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali affidati all’agente della riscossione di natura sia tributaria che patrimoniale, come accertamenti fiscali, tariffe non pagate e multe stradali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La norma, inoltre, consente agli enti territoriali di applicare con alcune deroghe la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026. La medesima legge di bilancio ai commi da 105 a 110 ha previsto la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata “tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate”. In proposito, tale condizione non è stata riprodotta nel testo della norma in esame né è stato operato un rinvio a alla citata disposizione, che, nel rispetto dell’autonomia impositiva e amministrativa di regioni ed enti locali, pone un vincolo a presidio dell’equilibrio finanziario degli enti territoriali.

Le deroghe introdotte alla disciplina dettata dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, come evidenziato nel dossier studi della Camera, risultano essere le seguenti:

  • a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili [comma 1, lettera a)];
  • il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026 [comma 1, lettera b)];
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027 [comma 1, lettera c)];
  • l’agente della riscossione invia la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026 [comma 1, lettera d)];
  • gli effetti di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027. Ciò significa che a tale data, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni [comma 1, lettera e)];
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore), e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi) e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione) [comma 1, lettera f)].

Le norme prevedono inoltre che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026. Gli atti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, in deroga:

  • all’articolo 13, commi 15 (obblighi relativi alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane), 15-ter [efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)], 15-quater (efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco) e 15-quinquies (modalità di pubblicazione della variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), del decreto-legge n. 201 del 2011;
  • all’articolo 1, comma 3 (modalità di adozione, pubblicazione e efficacia del regolamento di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di compartecipazione provinciale e comunale all’IRPEF), del decreto legislativo n. 360 del 1998;
  • all’articolo 14, comma 8 (efficacia delle delibere di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF), del decreto legislativo n. 23 del 2011;
  • all’articolo 1, comma 767 (efficacia delle deliberazioni comunali relative all’IMU), della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) [comma 2].

Sull’argomento, IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento della norma approvata, unitamente ad uno schema di deliberazione, al fine di facilitare le attività dei Comuni nel comunque ristretto tempo a disposizione.

Pubblicato il nuovo Avviso “Sport e Periferie”, anno 2026

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie 2026” per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l’inclusione. In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.

È stato stanziato un finanziamento complessivo pari ad euro 100 milioni, di cui € 30.000.000 per la realizzazione di nuovi impianti e € 70.000.000 per la rigenerazione e/o recupero di impianti preesistenti e dal 4 giugno p.v. sarà possibile caricare le proposte progettuali nella Piattaforma dedicata.

L’Avviso, al pari dell’edizione precedente, è rivolto a tutti i Comuni italiani ed offre soluzioni differenziate sulla base delle esigenze degli enti locali; in particolare, le candidature saranno oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri di merito, legati alla qualità delle proposte presentate.

Nello specifico, l’Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:

  1. a) La realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;
  2. b) La demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);
  3. c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto
  4. d) opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi dibuilding automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

I contributi massimi attribuibili sono i seguenti:

  • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi dedicati all’attività agonistica.
  • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la demolizione e ricostruzione di un intero impianto sportivo. Nel caso particolare di demolizione integrale di tendostrutture o tensostrutture e relativa ricostruzione, l’importo massimo assentibile è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tutti i Comuni, a prescindere dalla numerosità della popolazione residente;
  • importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i Comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
  • importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i Comuni con popolazione residente oltre i 15.000 e fino a 50.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
  • importo massimo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025).

È, in ogni caso, prevista una quota di cofinanziamento a carico del Comune richiedente pari ad almeno il 15% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo superiore ad euro 1.000.000,00, e ad almeno il 10% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo pari o inferiore ad euro 1.000.000,00.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/

Per eventuali richieste di supporto scrivere a:

supporto.avvisibandi@coninet.it  per chiarimenti sulla piattaforma;

impiantisticasportiva@governo.it per chiarimenti sull’Avviso.

Sono, altresì, disponibili i numeri telefonici dedicati all’assistenza 0636857395 e 0636854181

ANAC, Organismi Interni di Valutazione: Serve l’attestazione sugli obblighi di pubblicazione

ANAC ha pubblicato la delibera n. 168 del 15 aprile 2026 con cui l’Autorità richiede agli Organismi Interni di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe l’attestazione sul corretto assolvimento di una serie di obblighi di pubblicazione, con data di rilevazione al 15 giugno 2026 e successiva eventuale data di monitoraggio al 30 novembre.

Il provvedimento si applica alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico e agli altri organismi soggetti agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013. La delibera conferma l’impianto già consolidato delle attestazioni annuali, ma introduce un elemento innovativo destinato ad incidere significativamente sull’organizzazione delle sezioni “Amministrazione Trasparente”.

Accanto alla tradizionale verifica sulla presenza, completezza e aggiornamento dei dati pubblicati, ANAC richiede infatti una rilevazione ricognitiva relativa alla conformità delle pubblicazioni agli schemi standardizzati definiti dalla Delibera n. 495/2024. In sostanza, non sarà più sufficiente pubblicare il dato, ma diventerà progressivamente essenziale rispettare anche requisiti di standardizzazione, interoperabilità e leggibilità automatica delle informazioni.

La nuova impostazione anticipa un’evoluzione del sistema dei controlli verso modelli di trasparenza digitale maggiormente strutturati e interoperabili, coerenti con gli obiettivi di digitalizzazione della PA e con la crescente centralità del dato aperto e verificabile. Sebbene per il ciclo 2026 la verifica sugli schemi standard abbia natura prevalentemente ricognitiva, ANAC sembra chiaramente orientata a utilizzare tali informazioni quale base per futuri monitoraggi e controlli sostanziali.

Particolare attenzione viene inoltre riservata alla distinzione tra RPCT e OIV, ribadendo l’esigenza di garantire effettiva autonomia del soggetto attestatore rispetto alle funzioni di controllo sulla trasparenza e anticorruzione. Il tema assume rilievo soprattutto negli enti di minori dimensioni, dove la coincidenza dei ruoli è frequentemente utilizzata quale soluzione organizzativa.

ANAC: Aggiornato il Fascicolo Virtuale Operatore Economico

È disponibile attraverso il FVOE 2.0 la verifica dell’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, ove previsto, con le modalità già indicate nel bando tipo.

È stato altresì messo a disposizione delle Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, l’aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità del FVOE al fine di consentire l’esecuzione di dette verifiche attraverso le PAD.

Si ricorda che l’elenco dei documenti resi disponibili attraverso il FVOE è costantemente aggiornato e consultabile nella pagina del servizio:Documenti e informazioni disponibili attraverso il FVOE.

Centri estivi: Avviso finanziamento ai Comuni – annualità 2026

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede, all’articolo 1, comma 222, che, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, è istituito un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il medesimo articolo, al comma 223 prevede, altresì, che con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, e b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

Le previste attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026 e possono essere attuate dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

In data 7 maggio 2026 è stato firmato il sopracitato decreto che prevede, quali destinatari delle risorse, i comuni italiani, ad eccezione di quelli ricompresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della popolazione minorile residente. Le risorse potranno essere integrate con ulteriori, eventuali risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul Fondo a seguito di successivi provvedimenti normativi o amministrativi.

Si informa che, nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte dei competenti organi di controllo, i comuni interessati dovranno manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2026 ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma dedicata. 

I comuni che non abbiamo già provveduto a registrarsi sulla piattaforma per esprimere il proprio interesse a beneficiare del finanziamento, dovranno farlo seguendo le semplici istruzioni illustrate nel manuale.

L’interesse al finanziamento dovrà essere espresso a partire dall’8 maggio 2026, sino al 28 maggio incluso.

Non saranno accettate differenti modalità per manifestare l’interesse da parte dei comuni.

Riscossione e nuovi flussi informativi agli enti creditori: definito il sistema di trasmissione mensile dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Con il decreto del 29 aprile 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Modalità di trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente”, attuativo dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, viene disciplinato il sistema dei flussi informativi che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere periodicamente agli enti creditori in relazione alle quote affidate per la riscossione coattiva.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma della riscossione pubblica avviato dal legislatore delegato e mira a rafforzare il livello di trasparenza e monitoraggio a favore degli enti impositori, assicurando una conoscenza costante dello stato delle attività di recupero e delle somme effettivamente riscosse.

Il decreto stabilisce innanzitutto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori, con cadenza mensile e in modalità telematica, specifici flussi informativi riguardanti sia lo stato delle procedure relative alle singole quote affidate sia le riscossioni effettuate nel mese precedente. La trasmissione dovrà avvenire entro la fine di ogni mese secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del decreto.

Particolare attenzione viene riservata alle quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal meccanismo del discarico automatico previsto dalla riforma. Il decreto prevede infatti che tali posizioni siano evidenziate separatamente nei flussi trasmessi agli enti creditori.

Si tratta, in particolare, delle quote per le quali risultano pendenti procedure che impediscono temporaneamente il discarico automatico, quali sospensioni della riscossione, rateazioni, definizioni agevolate, procedure esecutive o cautelari in corso, procedure concorsuali o accordi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rientrano inoltre in tale categoria le posizioni per le quali sia intervenuta una sospensione della riscossione protratta per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all’affidamento del carico.

Il decreto disciplina inoltre gli obblighi di pubblicazione in capo all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’allegato tecnico contenente le modalità operative di trasmissione dei flussi sarà reso disponibile nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto dovrà inoltre essere pubblicato un ulteriore documento tecnico contenente i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati informatici, nonché il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore.