Fondo per enti locali, infrastrutture e interventi sociali: definite le modalità di erogazione e rendicontazione

Il Ministero dell’interno ha disciplinato le modalità operative per l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione di una parte delle risorse del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2026 a sostegno degli enti locali e degli interventi territoriali in ambito economico, sociale, sanitario, infrastrutturale, sportivo e culturale.

Le disposizioni sono contenute nel decreto della Direzione centrale per la Finanza locale del 21 luglio 2026, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti beneficiari individuati nelle Tabelle A allegate ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 199 del 2025.

Adempimenti dei soggetti beneficiari

Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso concernente il decreto – tale termine ha carattere ordinatorio – i soggetti beneficiari dovranno trasmettere con nota avente come specifico oggetto “Contributo_Comma_772”, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale finanzalocale.prot@pec.interno.it, l’apposito Template Dichiarativo reso disponibile con il presente comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Al riguardo, si fa presente, che all’interno del medesimo Template, i campi evidenziati in rosso, sono obbligatori.

Monitoraggio ed erogazione delle risorse

Per gli interventi in conto capitale relativi ad investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche – MOP della Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Rendicontazione, controlli e revoca

La Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva il potere di controllo e verifica in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate.

Il soggetto beneficiario decade dall’assegnazione del finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, nei casi previsti dal decreto, tra cui la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, la rendicontazione carente o irregolare, ovvero l’esito negativo delle attività di controllo e verifica.

In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell’ente, il Ministero dell’interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:

Template dichiarativo contributo comma n.772

Ritardi nei pagamenti commerciali: tasso di interesse al 2,40%

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato al 2,40% il tasso di riferimento applicabile alle transazioni commerciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026. Il dato è stato pubblicato nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La disciplina riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo non gli è imputabile.

Per le pubbliche amministrazioni il nuovo tasso assume particolare rilievo anche ai fini del monitoraggio dei tempi di pagamento e della prevenzione degli oneri derivanti dai ritardi nella liquidazione delle fatture.

Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2026 la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, adottata il 10 luglio 2026, che proroga fino al 30 giugno 2029 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment.

La decisione modifica la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, sostituendo la scadenza del 30 giugno 2026 con quella del 30 giugno 2029. La proroga produce effetti dal 1° luglio 2026 e garantisce, pertanto, la continuità del meccanismo senza alcuna interruzione temporale. La decisione chiarisce espressamente che l’efficacia dal 1° luglio è necessaria per assicurare la prosecuzione ininterrotta della misura e la certezza giuridica per i soggetti interessati.

Per gli enti locali la decisione europea non introduce nuovi adempimenti e non modifica le modalità operative già applicate. Comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e gli altri soggetti ricompresi tra le amministrazioni pubbliche continuano quindi ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali non risultano debitori d’imposta secondo le regole ordinarie dell’IVA.

La proroga europea deve essere coordinata con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Il Testo unico si applicherà dal 1° gennaio 2027. Dalla stessa data l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sarà abrogato e la disciplina dello split payment confluirà nell’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”.

La modifica ha carattere essenzialmente ricognitivo e di riordino normativo. Il nuovo art. 65 riproduce la disciplina della scissione dei pagamenti e stabilisce espressamente che essa si applica fino alla scadenza della misura speciale di deroga autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea.

Di conseguenza, allo stato della normativa vigente:

  • fino al 31 dicembre 2026 il riferimento nazionale resta l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
  • dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà l’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026;
  • l’autorizzazione europea consente l’applicazione del meccanismo fino al 30 giugno 2029.

Convocazioni consiglio comunale: il Ministero dell’interno apre alla PEC istituzionale per i consiglieri

Le modalità per la comunicazione e la formazione della convocazione, quando non sono fissate da legge, regolamenti o statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in riscontro ad una richiesta di parere in merito alle modalità di convocazione dei consiglieri comunali.

Il quesito trae origine da un regolamento consiliare che impone ai consiglieri l’obbligo di dotarsi di una PEC personale entro dieci giorni dalla proclamazione dell’elezione o dall’entrata in carica. Lo stesso regolamento prevede, tuttavia, che fino alla comunicazione dell’indirizzo PEC le convocazioni siano effettuate mediante messo comunale oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.

Richiamando l’articolo 38 del TUEL, il Ministero ricorda che le modalità di funzionamento del consiglio comunale, comprese quelle relative alla convocazione dei consiglieri, sono disciplinate dal regolamento consiliare nel rispetto dei principi fissati dallo statuto. In assenza di una disciplina legislativa specifica, trova applicazione il principio della libertà delle forme, purché la modalità prescelta sia idonea a garantire il raggiungimento dello scopo. A sostegno di tale orientamento vengono richiamate anche alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la validità dell’avviso di convocazione deve essere valutata in funzione della sua effettiva idoneità a portare la comunicazione a conoscenza del destinatario.

Il parere ribadisce inoltre che la trasmissione mediante PEC, ai sensi dell’articolo 48 del Codice dell’amministrazione digitale, è equiparata alla notificazione a mezzo posta. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n.33), il Ministero evidenzia come la posta elettronica certificata assicuri piena affidabilità in ordine all’identità del mittente e del destinatario, all’integrità del contenuto e alla prova dell’avvenuta consegna, risultando quindi pienamente equivalente alla notificazione cartacea.

Di fronte al rifiuto del consigliere di attivare una PEC personale, il Ministero ritiene legittimo che il Comune metta a disposizione dello stesso, così come degli altri componenti del consiglio, una casella PEC istituzionale con dominio dell’ente, destinata esclusivamente allo svolgimento delle comunicazioni connesse al mandato elettivo. Tale soluzione consentirebbe di evitare il ricorso alle notifiche tramite messo comunale o raccomandata, con evidenti benefici in termini di semplificazione amministrativa, riduzione dei costi e maggiore efficienza organizzativa.

Il Ministero suggerisce, infine, di valutare un aggiornamento dei regolamenti consiliari, prevedendo espressamente la possibilità per i consiglieri di scegliere tra l’utilizzo di una PEC personale e l’assegnazione di una casella PEC istituzionale.

ANAC: Aggiornati gli schemi di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza

Anac ha aggiornato e migliorato i modelli standard di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33).
La revisione è stata attuata accogliendo le osservazioni ricevute da amministrazioni, enti e stakeholder durante la sperimentazione di dodici mesi degli schemi adottati dalla delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024 (successivamente modificata con la delibera 481 del 3 dicembre 2025).

I modelli standard così modificati sono stati nuovamente approvati dal Consiglio dell’Autorità del 10 giugno 2026.

Tali aggiornamenti sono stati resi necessari anche per tenere conto delle specifiche tecniche pubblicate alla pagina Guida Online | Portale Servizi ANAC con le quali l’Autorità ha fornito agli utenti informazioni tecniche essenziali per la pubblicazione, e che potranno essere di ulteriore valido aiuto per le amministrazioni.

Ponti e viadotti, Anci ricorda le scadenze per il completamento della classificazione del rischio

Anci richiama l’attenzione dei Comuni sulle scadenze previste dalle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto ministeriale n. 204 del 1° luglio 2022 e dalle successive Istruzioni operative approvate con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le Linee guida definiscono il percorso operativo che gli enti proprietari delle infrastrutture sono chiamati a seguire per il monitoraggio dei ponti esistenti, articolato in una sequenza di fasi che va dal censimento delle opere (Livello 0) fino alla classificazione del rischio (Livello 2), propedeutica alle eventuali successive attività di approfondimento.
Per quanto riguarda il Livello 2 – Analisi dei rischi rilevanti e attribuzione della Classe di Attenzione, Anci ricorda che:

  • per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il termine era fissato al 30 giugno 2026. Le Amministrazioni che non abbiano ancora completato le attività sono invitate a provvedere quanto prima;
  • per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la scadenza resta fissata al 31 dicembre 2026.

Anci ricorda inoltre che il termine per il completamento della fase di censimento (Livello 0) era già stato fissato al 30 giugno 2024.
La modulistica aggiornata e le più recenti istruzioni operative sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Contestualmente, Anci rende nuovamente disponibile la nota informativa predisposta dall’Area Infrastrutture dell’Associazione, che riepiloga gli adempimenti normativi e le relative scadenze a carico degli enti locali in materia di sicurezza di ponti e viadotti.
Si allega la nota informativa Anci che sintetizza gli adempimenti normativi relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali, nello specifico di ponti e viadotti, previsti per le gestioni degli enti locali, rappresentando le relative scadenze (Fonte Anci).

Ambulanti, pubblicate linee guida per rilascio concessioni di posteggio sulle aree pubbliche

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 5 giugno 2026, con il quale vengono adottate le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Il provvedimento costituisce un passaggio fondamentale nell’attuazione della riforma introdotta dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), fornendo ai Comuni il quadro operativo di riferimento per l’assegnazione dei posteggi disponibili.

Il decreto disciplina in maniera uniforme i principi cui dovranno attenersi gli enti locali, con l’obiettivo di assicurare procedure trasparenti, imparziali e conformi ai principi della concorrenza, garantendo al contempo la valorizzazione della professionalità degli operatori e la continuità dell’attività economica. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad adeguare i propri bandi ai criteri stabiliti dalle Linee guida, assicurando la pubblicità delle procedure e l’applicazione di criteri di selezione predeterminati e oggettivi.

Tra le principali novità vi è la conferma della durata decennale delle concessioni per i posteggi nei mercati, per i posteggi isolati e per i chioschi. Per le fiere, invece, il limite dei dieci anni opera soltanto per le manifestazioni storicamente consolidate e programmate con carattere continuativo, mentre per gli eventi occasionali o straordinari la durata della concessione dovrà essere parametrata alla durata della manifestazione o al periodo programmato dall’ente locale.

Le amministrazioni dovranno inoltre predisporre i bandi applicando un sistema di valutazione articolato su 100 punti. Fino a 60 punti sono riservati ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra i quali assumono particolare rilievo l’anzianità dell’impresa, l’esperienza maturata sul posteggio, la stabilità occupazionale e la valorizzazione delle microimprese. I restanti 40 punti potranno essere attribuiti sulla base di criteri integrativi individuati dalle Linee guida, finalizzati a premiare la qualità dell’offerta commerciale e del servizio. Tra gli elementi valorizzabili figurano, ad esempio, la vendita di prodotti tipici e di qualità, l’offerta di servizi di consegna a domicilio, la formazione professionale, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

Le Linee guida prevedono inoltre che un medesimo operatore economico non possa ottenere più di due concessioni nei mercati o nelle fiere con un massimo di 100 posteggi e più di tre concessioni nelle aree mercatali che superano tale dimensione, con l’obiettivo di favorire la pluralità dell’offerta commerciale e di tutelare la concorrenza.

Comuni montani, pubblicato il nuovo regolamento: cambiano i criteri di classificazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 155 del 7 luglio 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, che introduce i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani in attuazione dell’articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 luglio 2026

Il regolamento supera il precedente sistema di classificazione, introducendo criteri omogenei e oggettivi fondati principalmente su parametri geomorfologici, quali altitudine e pendenza del territorio comunale, elaborati sulla base dei dati forniti dall’ISTAT. Contestualmente, il decreto approva l’elenco ufficiale dei comuni che soddisfano i nuovi requisiti e che, pertanto, assumono la qualifica di comuni montani ai fini dell’applicazione della legge n. 131/2025.

L’articolo 2 del regolamento individua diverse fattispecie che consentono il riconoscimento della qualifica di comune montano. Rientrano, ad esempio, i comuni con almeno il 20% della superficie situata oltre i 600 metri di altitudine e con almeno il 25% del territorio caratterizzato da pendenze superiori al 20%, quelli con un’altitudine media pari o superiore a 400 metri oppure con una quota massima superiore ai 1.200 metri. Sono inoltre previste specifiche disposizioni per i comuni appartenenti a province interamente montane confinanti con Stati esteri, nonché per particolari situazioni territoriali riguardanti comuni confinanti o gruppi di comuni contigui.

La classificazione inciderà sull’attuazione delle politiche di sviluppo delle aree montane, sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), sugli interventi di contrasto allo spopolamento e sull’accesso alle ulteriori misure di sostegno che saranno disciplinate da successivi provvedimenti attuativi. La legge prevede inoltre che venga successivamente individuato uno o più sotto-elenchi di comuni destinatari delle specifiche agevolazioni, sulla base non solo dei parametri geomorfologici ma anche di indicatori socioeconomici.

Turismo, pubblicato l’Avviso Anci per il Fondo 2026 dedicato ai Comuni di minore dimensione

Anci informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere sul Fondo Anci per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione – Annualità 2026, destinato a sostenere iniziative volte a rafforzare l’attrattività dei territori attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e produttivo e la promozione di un turismo diffuso, sostenibile e capace di generare nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali.

L’Avviso è rivolto ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti appartenenti, per l’annualità 2026, alle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata, che dispongano nel proprio territorio di almeno una struttura ricettiva.

I Comuni partecipano alla procedura sostenendo la candidatura di un soggetto attuatore privato, destinatario del contributo e responsabile della realizzazione del progetto. Possono assumere tale ruolo operatori economici locali, imprese sociali, cooperative di comunità, associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni e altri soggetti privati coerenti con le finalità del Fondo e radicati nel territorio interessato.
Le candidature potranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’Avviso dalle ore 8.00 del 13 luglio 2026 alle ore 23.59 del 15 luglio 2026.

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Avviso Risorse in Comune: fissato al 31 agosto 2026 il termine per la rendicontazione degli interventi su ReGiS

Il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato il termine ultimo entro il quale i Comuni beneficiari dell’Avviso “Risorse in Comune” dovranno completare le attività di rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.2, dedicato allo sviluppo delle capacità amministrative degli enti locali.

Con una nota del 1° luglio 2026, il Dipartimento ricorda che i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti, ammessi a finanziamento con il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 4 febbraio 2026, sono tenuti a garantire il corretto monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi previsti dall’Avviso.

Per consentire la chiusura delle attività amministrative e contabili dell’iniziativa, il termine finale è stato fissato al 31 agosto 2026. Entro tale data gli enti dovranno completare, attraverso il sistema informativo ReGiS, la rendicontazione delle procedure di acquisto di beni e servizi effettuate e trasmettere integralmente tutta la documentazione relativa alle spese sostenute.

Il Dipartimento evidenzia che il rispetto della scadenza costituisce un preciso adempimento previsto dall’Avviso ed è condizione indispensabile per la verifica dell’ammissibilità delle spese e per la conclusione dei procedimenti amministrativo-contabili necessari all’erogazione del saldo finale del finanziamento. La nota richiama inoltre l’attenzione dei Comuni sul fatto che eventuali irregolarità, inadempienze o carenze nella rendicontazione potranno comportare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 14 dell’Avviso, concernenti la revoca o la rettifica del finanziamento.