Nota Anci su rimborso spese viaggi e soggiorno amministratori locali per missioni istituzionali

ANCI ha pubblicato una nota sul decreto 12 giugno 2026 del Ministero dell’Interno recante “Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali” pubblicato lo scorso 7 agosto nella Gazzetta Ufficiale n. 182. Il decreto disciplina le modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione di missioni istituzionali svolte al di fuori del capoluogo del comune sede dell’ente di appartenenza, aggiornando i valori dei rimborsi e allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali.

Il nuovo decreto individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e contenimento della spesa pubblica. Il decreto 12 giugno 2026, che ha acquisito l’intesa della Conferenza Stato–Città e Autonomie locali nella seduta del 23 ottobre 2025, sostituisce il previgente decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ed è frutto di una reiterata richiesta dell’Anci nei confronti del Viminale per adeguare i valori dei rimborsi e rendere la disciplina coerente con il quadro normativo vigente.

Il decreto introduce novità sulla disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per il rimborso delle spese di viaggio, infatti, il nuovo decreto non modifica la precedente disciplina che faceva riferimento ai limiti di spesa per le trasferte indicati dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area funzioni locali. Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese di soggiorno, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta, anche per tale tipologia di spesa, i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. Pertanto, è riconosciuto il rimborso del pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, in sostituzione della pregressa disciplina che prevedeva rimborsi di diversi importi fissi non solo per il pernottamento ma anche per la diaria. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo
sostenimento delle spese oggetto di rimborso eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.

In linea con quanto già disciplinato nel decreto del 4 agosto 2011, si consente agli enti locali di applicare misure riduttive dei rimborsi nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, prevedendo un taglio obbligatorio non inferiore al 5% per gli enti in stato di dissesto, gli enti strutturalmente deficitari e gli enti ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il nuovo decreto rende opportuno un riesame delle procedure adottate dagli enti locali per la gestione delle missioni istituzionali. Gli uffici dovranno individuare puntualmente i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell’Area Funzioni locali, verificare le eventuali riduzioni deliberate dall’ente e assicurare la corretta conservazione della documentazione giustificativa. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’autorizzazione preventiva, alla connessione della trasferta con l’esercizio del mandato, alla dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione e al divieto di compensazione tra le diverse categorie di spesa.

Contributi alle campagne elettorali: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione e tutela i dati dei donatori

I contributi ricevuti dai titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale per sostenere la propria campagna elettorale sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione deve tuttavia essere effettuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, distinguendo tra contributi erogati da persone fisiche e contributi provenienti da persone giuridiche o altri enti.

Con la delibera n. 295 del 21 luglio 2026, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito indicazioni generali alle amministrazioni sulle modalità di pubblicazione dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale. L’intervento trae origine da una richiesta di parere formulata da un Consiglio regionale in relazione ai finanziamenti ricevuti da alcuni consiglieri regionali eletti.

Prima dell’approvazione definitiva della delibera, ANAC ha sottoposto la questione al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare una soluzione capace di contemperare le esigenze di trasparenza dell’attività politica con la tutela della riservatezza dei soggetti finanziatori. Il Garante ha espresso parere favorevole il 3 luglio 2026, con provvedimento n. 477, sottolineando la particolare delicatezza delle informazioni dalle quali può essere desunto l’orientamento politico di una persona fisica. Il parere del Garante qualifica infatti tali informazioni come categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013, che impone alle amministrazioni di pubblicare le dichiarazioni previste dall’articolo 2 della legge n. 441 del 1982 riguardanti i titolari di incarichi politici. Tra queste rientrano le dichiarazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

La disciplina deve essere coordinata con l’articolo 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981. Per i contributi di importo superiore a 3.000 euro nell’anno è prevista la presentazione di una dichiarazione congiunta sottoscritta dal soggetto che eroga il finanziamento e da quello che lo riceve oppure, nei casi consentiti, dell’autocertificazione resa dal candidato. Secondo le indicazioni di ANAC, quando il contributo è erogato da una persona fisica, la dichiarazione deve essere pubblicata indicando l’importo ricevuto, ma oscurando il nominativo del donatore e sostituendolo con la dicitura «persona fisica». La stessa cautela deve essere adottata per le imprese individuali quando le informazioni pubblicate consentano di identificare direttamente o indirettamente il titolare.

La soluzione risponde ai principi di necessità e minimizzazione sanciti dall’articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. La pubblicazione indiscriminata del nominativo renderebbe infatti immediatamente accessibile sul web un dato potenzialmente idoneo a rivelare le opinioni politiche del finanziatore, esponendolo anche all’indicizzazione attraverso i motori di ricerca e a forme di riutilizzo non compatibili con la finalità originaria della trasparenza.

Una disciplina diversa si applica ai contributi provenienti da società, associazioni, fondazioni, comitati e persone giuridiche in genere. Le informazioni riguardanti tali soggetti non costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata riportando sia l’importo del contributo sia la denominazione del soggetto finanziatore. L’oscuramento del nominativo della persona fisica nella pubblicazione online non determina, però, un’assoluta segretezza dell’informazione. ANAC chiarisce che i dati oscurati possono essere richiesti attraverso l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’amministrazione dovrà dare espressamente evidenza di questa possibilità nella medesima sezione del sito in cui sono pubblicate le dichiarazioni.

L’accesso ai nominativi dovrà comunque essere trattato secondo le regole proprie dell’accesso civico generalizzato e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La conoscibilità su richiesta non equivale quindi a una diffusione indiscriminata. Dovranno essere esclusi i dati eccedenti e non necessari rispetto all’interesse pubblico perseguito, come la data di nascita, la residenza, i recapiti telefonici o di posta elettronica, il codice fiscale, la partita IVA e le coordinate bancarie. Restano inoltre applicabili i limiti agli ulteriori trattamenti e al riutilizzo delle categorie particolari di dati stabiliti dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Le dichiarazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dall’elezione nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Organizzazione», insieme alla dichiarazione reddituale e patrimoniale e a quella relativa alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Nella stessa sottosezione l’amministrazione deve informare gli interessati che i dati oscurati possono essere visionati presentando una richiesta di accesso civico generalizzato. In questo modo la pubblicazione online viene limitata alle informazioni indispensabili, mentre la conoscibilità dei nominativi rimane assicurata attraverso uno strumento che consente una valutazione puntuale dell’istanza.

ANAC precisa infine che l’obbligo non si applica ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per tali soggetti non trovano applicazione gli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’esclusione continua a operare anche quando il titolare di una carica politica in un comune con meno di 15.000 abitanti assume un incarico presso un organo politico di secondo livello, come una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, un’Unione di comuni, un consorzio di enti locali o un’altra forma associativa.

Indennità del sindaco: dal 2026 il contributo statale non copre la quota oggetto di rinuncia

La cessazione al 31 dicembre 2025 dell’operatività della misura di salvaguardia temporanea, di cui all’art. 1, comma 20-ter, del d.l. n. 198 del 2022, comporta che, relativamente all’indennità di funzione di sindaco corrisposta dal 1° gennaio 2026 in avanti, il concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni a seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dalle leggi via via intervenute torna ad essere regolato in base al regime ordinario. Sicché, dalla suddetta data, i contributi erariali previsti a carico del fondo di cui all’art. 57-quater, commi 2 e 3, d.l. n. 124 del 2019 iscritto nel bilancio dello Stato sono concessi soltanto ai comuni che, con oneri gravanti sui propri bilanci, già attribuiscono l’indennità di funzione di sindaco nella misura massima prevista dalla normativa previgente, al fine di compensare il maggior onere ad essi derivante dal riconoscimento degli incrementi aggiuntivi introdotti per via legislativa.

È questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 73/2026, in risposta a una richiesta di parere di un Comune articolata in diversi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente l’indennità di funzione del Sindaco. Il Comune istante Il sindaco del Comune evidenziava che il Sindaco, fin dal proprio insediamento, aveva rinunciato all’indennità di funzione, con dichiarazione formalmente recepita dall’ente mediante una deliberazione della Giunta comunale. L’amministrazione intendeva valutare la possibilità di far cessare gli effetti della rinuncia e ripristinare la corresponsione dell’indennità, limitandone però l’importo alle risorse che lo Stato trasferisce annualmente ai Comuni per concorrere alla copertura degli incrementi disposti dal legislatore. In questo modo, secondo la soluzione prospettata, il riconoscimento dell’emolumento non avrebbe prodotto un aggravio sul bilancio comunale. Il sindaco aveva inoltre manifestato l’intenzione di devolvere successivamente al Comune, mediante una donazione liberale e senza vincolo di destinazione, le somme eventualmente ricevute, affinché l’ente, in una situazione di particolare difficoltà finanziaria, potesse utilizzarle per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La Corte, nel ricostruire il quadro normativo, evidenzia chela disposizione di cui all’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. aveva stabilito che le risorse statali fossero riconosciute anche ai Comuni che avessero adottato deliberazioni di rinuncia totale o parziale alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa vigente, purché gli importi assegnati fossero effettivamente impiegati per corrispondere gli incrementi introdotti dalla legge n. 234 del 2021. a norma, inizialmente applicabile fino al 31 dicembre 2023, è stata prorogata dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2024, n. 2, fino al 31 dicembre 2025. Secondo la Corte dei conti, si trattava di una disposizione eccezionale e temporanea, diretta a salvaguardare i Comuni nei quali le indennità erano state in precedenza ridotte o integralmente rinunciate. Durante il periodo di efficacia della norma, tali enti potevano riconoscere agli amministratori gli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2022 e utilizzare a questo scopo il contributo statale, senza incorrere nell’obbligo di restituzione delle risorse. La mancata ulteriore proroga determina, tuttavia, la cessazione di questo regime dal 1° gennaio 2026.

Per le indennità corrisposte dal 1° gennaio 2026 torna quindi applicabile la disciplina ordinaria. In base a tale regime, i contributi statali sono destinati esclusivamente a compensare il maggiore onere derivante dagli incrementi legislativi nei Comuni che già sostengono, con risorse proprie, la spesa relativa all’indennità determinata secondo la normativa previgente. Il trasferimento statale non può, invece, essere utilizzato per finanziare la quota di indennità che avrebbe dovuto gravare ordinariamente sul bilancio comunale e alla quale il sindaco abbia rinunciato. Di conseguenza, qualora il sindaco abbia rinunciato integralmente all’indennità e gli effetti della rinuncia siano mantenuti, il Comune non può limitarsi a riconoscergli soltanto l’importo corrispondente all’incremento legislativo, ponendolo interamente a carico del contributo erariale. Analogamente, in presenza di una rinuncia parziale, la spesa necessaria per raggiungere la misura prevista dalla normativa precedente resta a carico del bilancio comunale. Solo l’ulteriore incremento rispetto a tale misura può essere finanziato attraverso le risorse statali specificamente assegnate.

La corresponsione al sindaco dell’indennità nei soli limiti degli incrementi legislativi non consentirebbe al Comune di accedere alla relativa copertura statale. L’operazione determinerebbe, quindi, una maggiore spesa effettivamente gravante sul bilancio dell’ente, facendo venir meno il presupposto sul quale era costruita la soluzione prospettata: la completa neutralizzazione dell’onere mediante il trasferimento erariale.

Decreto legge PA: la nota sintetica ANCI

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul Decreto PA sulle norme di interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, pubblicato in G.U. n. 182 del 7 Agosto 2026.

In materia di personale, assume particolare rilievo il superamento, per i Comuni soggetti al regime assunzionale fondato sulla sostenibilità finanziaria, degli ulteriori limiti alla spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006. La nuova disciplina amplia gli spazi di autonomia degli enti, anche con riferimento alla contrattazione integrativa e alla copertura del trattamento economico dei segretari comunali. Il decreto interviene inoltre sulla monetizzazione delle ferie, subordinandola alla cessazione del rapporto e alla dimostrazione che il lavoratore non sia stato posto nelle condizioni di fruirne, e prevede che le economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti siano destinate alla loro formazione.

Sono inoltre previste una sessione straordinaria del corso-concorso per segretari comunali e provinciali nel biennio 2026-2027, la possibilità per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti di nominare segretari di fascia C in caso di sede vacante, l’estensione fino al 31 dicembre 2028 della validità quadriennale delle graduatorie della polizia locale e la proroga, fino all’anno scolastico 2027/2028, delle graduatorie comunali del personale educativo, scolastico e ausiliario.

Per gli investimenti, vengono differiti diversi termini relativi alle “piccole opere”: l’inserimento dei CUP nel sistema ReGiS è prorogato al 30 giugno 2027, mentre i decreti di revoca dei contributi potranno essere adottati entro il 31 luglio 2027. Per le “medie opere” finanziate dalla legge n. 145/2018, relative alle annualità 2021-2025, il termine di conclusione degli interventi è spostato al 31 dicembre 2026; l’eventuale ritardo comporterà una revoca parziale pari all’1% del valore della progettualità, anziché la perdita integrale del finanziamento.

Il decreto modifica anche la disciplina del dissesto finanziario contenuta nel TUEL, stabilizzando il sistema delle anticipazioni destinate alla massa attiva e introducendo termini più rigorosi per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla dichiarazione di dissesto. L’ipotesi di bilancio riequilibrato dovrà inoltre essere approvata contestualmente al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima del dissesto.

Tra le altre misure figurano l’incremento del Fondo unico per la disabilità, nuove disposizioni per il bradisismo nei Campi Flegrei e la proroga fino al 2029 della gestione straordinaria della ricostruzione del sisma del 2016. Particolare attenzione dovrà essere riservata al trasferimento gratuito ai Comuni delle strutture emergenziali, poiché i relativi costi di gestione, manutenzione ed eventuale dismissione graveranno sui bilanci comunali.

Di rilievo, infine, la riforma della riscossione coattiva locale. Gli enti potranno affidare direttamente ad AMCO i propri crediti tributari ed extratributari; l’affidamento diventerà obbligatorio, per almeno cinque anni, nei casi di ridotta capacità di smaltimento dei residui attivi o di reiterata mancata trasmissione dei rendiconti alla BDAP. L’effettiva operatività del nuovo sistema resta tuttavia subordinata all’adozione di un decreto attuativo del MEF, chiamato a disciplinare convenzioni, remunerazione del servizio, tempi di riversamento e modalità di monitoraggio.

 

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE

✓ Disciplina delle ferie (Art. 1, commi 1 e 2

✓ Economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti (Art. 1, comma 7)

✓ Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale (Art. 2, comma 1)

✓ Segretari comunali e provinciali (Art. 2, commi 5-8)

✓ Graduatorie del personale di polizia locale (Art. 2, comma 9)

✓ Personale educativo – scolastico (Art.2, comma 3)

✓ Sistemi di videosorveglianza per le scuole (Art. 5, comma 4)

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

✓ Piccole opere (Art. 2, commi 2 e 3)

✓ Medie opere (Art. 2, comma 4)

MISURE IN MATERIA DI DISSESTO

✓ Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati (Art. 3) 6

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

✓ Incremento fondo unico disabilità (Art. 9)

MISURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

✓ Bradisismo Campi Flegrei (Art. 14)

✓ Contributo per l’autonoma sistemazione-CAS (Art. 15)

✓ Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile (Art. 16)

✓ Potenziamento azione commissariale Campi Flegrei (Art. 17)

✓ Ricostruzione Sisma 2016 (Art. 18)

✓ Primo cratere (Art. 19)

✓ Strutture emergenziali sisma 2016 (Art. 21)

✓ Rimodulazione delle risorse destinate alla ricostruzione (Art. 22)

✓ Fase transitoria ruolo esperti catastrofali (Art. 23)

MISURE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Misure urgenti in materia di riscossione locale (Art. 25)

Fondo per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, nella seduta del 30 luglio 2026, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e le modalità di riparto del Fondo destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per il 2026 il Fondo dispone di una dotazione complessiva di 250 milioni di euro, grazie all’incremento di 150 milioni previsto per il solo anno 2026 dalla legge di bilancio, rispetto ai 100 milioni annui già stanziati per il triennio 2025-2027. Le risorse sono destinate ai Comuni che presentano un rapporto tra le spese sostenute per l’attuazione dei provvedimenti di affidamento del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3%.

L’incremento della dotazione rappresenta un risultato significativo rispetto al primo riparto del 2025, quando ANCI aveva evidenziato come lo stanziamento di 100 milioni di euro fosse insufficiente a compensare gli ingenti oneri sostenuti dai Comuni per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, chiedendo un rafforzamento delle risorse destinate al Fondo. Gli oneri in questione sono infatti passati dai 460 mln. di euro certificati dai Comuni per il 2024 ai 530 mln. del 2025.

L’aumento delle risorse disponibili costituisce un importante ma parziale rafforzamento del sostegno ai Comuni, che continuano a sostenere una quota rilevante dei costi connessi all’attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di tutela dei minori. Sotto questo aspetto ANCI è già impegnata nel sensibilizzare Governo e Parlamento affinché il contributo in questione venga stabilizzato, per una quota annua pari a 300 milioni di euro, anche al fine di assicurare un più robusto sostegno ai Comuni che registrano spese significative ma meno incidenti in rapporto ai fabbisogni standard monetari.

Al fine di facilitare la programmazione della spesa e in attesa dell’emanazione del provvedimento di riparto, pubblichiamo in allegato lo schema di decreto, la nota metodologica e la tabella con le assegnazioni ai Comuni per l’anno 2026, come passati all’esame della Conferenza Stato-Città.

Allegati:

Canone unico, aperta la finestra per le delibere 2021-2025: trasmissione entro il 31 ottobre

Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico già adottate per gli anni dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga alla disciplina dell’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), operativo dal 1° gennaio 2021, è un’entrata locale che ha accorpato in un unico prelievo diverse forme di imposizione precedentemente distinte: la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA), il Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP), il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) nonché il Canone per l’Occupazione di Strade comunali/provinciali (art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. 285/1992).

Con la sentenza della Corte di Cassazione (n. 12225 del 1° maggio 2026) il CUP, è stato chiarito, ha natura tributaria. Il tributo si applica alle occupazioni di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari da parte di privati e imprese, con tariffe determinate dai singoli enti locali attraverso propri regolamenti.

L’articolo 30 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 agosto 2026, affronta il problema della pubblicazione delle delibere relative al canone unico dal 2021 al 2025, in quanto dal 2026 anche i regolamenti e le tariffe del canone patrimoniale sono assoggettati al sistema di trasmissione e pubblicazione previsto dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

A tal riguardo, il Dipartimento delle finanze, con il comunicato del 18 agosto 2026, ha annunciato l’apertura, nell’applicazione informatica «Gestione altri tributi comunali» del Portale del federalismo fiscale, delle annualità dal 2021 al 2025 all’interno della sezione «Canone unico – art. 1, commi 816 e ss. L. n. 160/2019». I Comuni possono quindi trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascuno degli anni interessati. L’adempimento dà attuazione all’articolo 30 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, entrato in vigore il 12 agosto 2026, che ha esteso alle deliberazioni relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente denominato canone unico, la disciplina prevista dall’articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011. La norma è contenuta nel decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30.

La novità assume particolare rilievo perché la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze non costituisce un semplice obbligo di pubblicità, ma diventa condizione per l’acquisizione dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie. Si introduce così, anche per il canone unico, un sistema uniforme di trasmissione e pubblicazione degli atti comunali, analogo a quello già operante per la generalità dei tributi locali.

Per l’anno 2026 i Comuni devono trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie mediante l’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2026. Il Dipartimento delle finanze provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2026. Il rispetto della sequenza procedimentale e dei relativi termini è essenziale, poiché alla pubblicazione è attribuita efficacia costitutiva.

Per le annualità dal 2021 al 2025 l’articolo 30 introduce, invece, una disciplina transitoria. Le deliberazioni già adottate per ciascun anno acquistano efficacia, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che siano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. La successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze dovrà avvenire entro il 30 novembre 2026.

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’attività di monitoraggio in merito all’acquisizione delle attestazioni OIV/ODV riferite all’annualità 2024 (svolte nel corso del 2025), in attuazione di quanto stabilito dal par. 7.2 della delibera Anac n. 192 del 7 maggio 2025. L’azione si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali dell’Autorità volte a promuovere il progressivo e continuo innalzamento degli standard di compliance delle pubbliche amministrazioni.

Il modello delineato da ANAC segue una progressione precisa. La rilevazione iniziale conclude il procedimento soltanto quando tutti gli indicatori esaminati attestano il pieno assolvimento degli obblighi. Se emerge anche una sola carenza, l’ente deve attivarsi per correggerla e l’OIV è chiamato a verificarne il superamento.

La seconda fase è dedicata al monitoraggio degli adeguamenti. In questa fase il RPCT promuove le misure necessarie per integrare o correggere la sezione “Amministrazione trasparente”, mentre l’OIV mantiene una funzione di controllo indipendente e formalizza l’esito delle nuove verifiche.

La collaborazione tra i due soggetti è necessaria, ma non comporta una sovrapposizione dei ruoli: il RPCT presidia l’adempimento e l’aggiornamento delle pubblicazioni; l’OIV verifica e attesta il risultato raggiunto.

Quando l’amministrazione ha sanato tutte le criticità, l’OIV deve registrare nell’applicativo il raggiungimento del 100 per cento e produrre la relativa attestazione di monitoraggio. Se, invece, permangono omissioni o incompletezze, si apre la terza fase: l’organismo di valutazione deve indicare analiticamente, per ogni sottosezione, gli atti, i documenti e le informazioni non pubblicati o pubblicati in modo non conforme.

L’elenco delle inadempienze residue non costituisce una dichiarazione generica di mancata conformità. Deve consentire di individuare con precisione ciò che manca, rendendo verificabile sia la responsabilità dell’ufficio competente sia l’eventuale successivo adeguamento.

La delibera n. 192/2025 collega inoltre le omissioni ai possibili effetti previsti dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, anche sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, della retribuzione di risultato e, nei casi previsti, del danno all’immagine dell’amministrazione.

Arera: Disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani. Modifiche al TIUC

ARERA completa e corregge la disciplina dell’unbundling contabile nel settore dei rifiuti urbani. Con la deliberazione 30 luglio 2026, n. 291/2026/R/rif, pubblicata il 31 luglio, l’Autorità modifica il Testo integrato delle disposizioni in materia di separazione contabile, il TIUC, intervenendo in particolare sulle regole sperimentali contenute nel Titolo VIII.

Il provvedimento non rinvia l’avvio dell’unbundling per il comparto. Gli obblighi introdotti con la deliberazione n. 373/2025/R/rif decorrono dall’esercizio 2026. Soltanto gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata sono sottoposti a una fase di sperimentazione e monitoraggio per gli esercizi 2026 e 2027, prima della loro piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2028.

La nuova deliberazione nasce dagli approfondimenti svolti da ARERA con le associazioni dei gestori, gli enti territoriali, gli Enti di governo dell’ambito e ANCI. Dal confronto sono emerse alcune difficoltà applicative relative, fra l’altro, ai costi condivisi tra più ambiti tariffari, alla rappresentazione degli impianti minimi, alle componenti positive di reddito e alla disaggregazione dei flussi economici connessi alla responsabilità estesa del produttore.

Come noto, la separazione contabile serve a rendere riconoscibili costi e ricavi delle attività regolate, evitando commistioni con attività diverse e consentendo all’Autorità di disporre di dati coerenti ai fini tariffari. Nel settore dei rifiuti questa esigenza assume particolare rilievo per la presenza di gestioni articolate su più territori, servizi condivisi, impianti di trattamento e rapporti economici collegati alle diverse filiere dei materiali.

Il TIUC distingue la posizione dei gestori che già applicavano le regole di unbundling da quella degli operatori precedentemente non assoggettati. I primi continuano a utilizzare le logiche di imputazione e ribaltamento già previste, integrandole con l’attività denominata “Attività tariffate rifiuti urbani”. I secondi operano secondo il regime semplificato, compilando gli schemi di rendicontazione previsti e predisponendo i prospetti di riconciliazione con il bilancio societario.

Con la deliberazione n. 291/2026 ARERA affina questo impianto. Le partite economiche che non possono essere attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise e che non risultano direttamente riferibili ai singoli ambiti tariffari devono essere allocate indirettamente mediante i driver indicati nell’Allegato 4 al TIUC. Viene così eliminato il precedente riferimento alla deduzione delle componenti positive di reddito con funzione rettificativa dei costi. Tali componenti saranno considerate nello schema riferito alle componenti tariffarie quando ciò sia previsto dalla regolazione tariffaria vigente.

L’Allegato 4 viene inoltre integrato con la nuova categoria residuale delle “altre componenti”, utile per rappresentare valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari. Per la loro ripartizione potranno essere impiegati parametri quali il numero delle utenze, gli abitanti serviti, il numero delle fatture o dei documenti di riscossione e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. La modifica risponde soprattutto all’esigenza di allocare i costi relativi alla gestione tariffaria e ai rapporti con gli utenti quando tali funzioni interessano più ambiti.

La deliberazione stabilisce che le disposizioni dettate per la separazione contabile per ambito tariffario si applichino anche alla separazione per impianto minimo. Nel sistema degli schemi specifici viene quindi introdotta una rappresentazione autonoma delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartite per singolo impianto minimo. La scelta è coerente con l’esigenza di assicurare trasparenza sui costi degli impianti assoggettati alla regolazione dell’Autorità e di rendere verificabili i dati utilizzati nella costruzione tariffaria. Per i gestori interessati ciò comporta la necessità di adeguare la contabilità analitica, individuando centri di costo, criteri di imputazione e driver idonei a isolare le poste riferibili a ciascun impianto.

Sul piano delle scadenze, ARERA introduce una deroga espressa ai termini ordinari del TIUC. Per gli esercizi 2026 e 2027, gli schemi specifici di rendicontazione separata previsti dai commi 27.1 e 27.2, corredati dalla nota di commento e dalla documentazione di controllo richiesta, devono essere trasmessi telematicamente entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio oppure dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

La dilazione è circoscritta al biennio di sperimentazione e serve a consentire ai gestori di testare gli schemi predisposti dall’Autorità, verificare la tenuta dei criteri di allocazione e correggere eventuali criticità nei sistemi informativi. Il termine speciale non deve essere letto come una sospensione degli obblighi contabili decorrenti dal 2026. La deroga riguarda la trasmissione degli schemi specifici sperimentali, mentre rimane ferma la necessità di organizzare fin dall’inizio dell’esercizio la rilevazione dei dati secondo le regole del TIUC.

La deliberazione richiede un adeguamento che non può essere rinviato alla chiusura del bilancio. I gestori devono verificare fin dall’esercizio 2026 la struttura del piano dei conti, la corretta identificazione degli ambiti tariffari e degli impianti minimi, la disponibilità dei dati fisici e monetari e la coerenza dei driver impiegati per l’allocazione delle poste condivise.

Occorre inoltre presidiare la riconciliazione tra contabilità generale, contabilità analitica, conti annuali separati e dati utilizzati ai fini del MTR-3. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività svolte su più ambiti, alle componenti relative alla gestione delle utenze, ai flussi EPR e ai rapporti con gli impianti minimi.

Segretari comunali, erogati circa 2 milioni di euro a 55 enti per l’annualità 2025

Con il comunicato del 7 agosto 2026, la Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno ha reso noto di avere disposto l’erogazione del contributo relativo all’annualità 2025 destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali. Il pagamento interessa 55 enti beneficiari, per un importo complessivo di 1.993.110,86 euro.

La misura trova origine nell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La disposizione ha consentito di utilizzare, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, una parte delle risorse previste dall’art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021 anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.

L’intervento è rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e risponde a un’esigenza strutturale: rafforzare la capacità amministrativa degli enti di minore dimensione, nei quali la presenza stabile del segretario comunale assume un ruolo determinante per la regolarità dell’azione amministrativa, il funzionamento degli organi, l’assistenza giuridico-amministrativa e l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.

Pagamenti della PA ai professionisti: verifica obbligatoria anche sotto i 5.000 euro

Con la circolare del 26 giugno 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito gli effetti dell’ultima modifica apportata all’art. 48-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il documento è rivolto agli uffici giudiziari, ma affronta una questione operativa che interessa, più in generale, tutte le amministrazioni chiamate a corrispondere compensi per attività professionali.

Il comma 1-ter dell’art. 48-bis è stato introdotto dalla legge di bilancio 2026, con efficacia differita al 15 giugno 2026. Nella sua formulazione originaria, la disposizione estendeva la verifica preventiva anche ai compensi professionali non superiori a 5.000 euro e consentiva l’attivazione del nuovo meccanismo in presenza di cartelle di qualunque ammontare. La previsione aveva suscitato immediate perplessità. Un debito anche molto modesto avrebbe potuto incidere sul pagamento di un compenso professionale di importo ridotto, con effetti particolarmente gravosi per avvocati, consulenti, tecnici e ausiliari dell’autorità giudiziaria. Prima che la disciplina diventasse operativa, il legislatore è quindi intervenuto nuovamente.

L’art. 2-ter del DL 27 marzo 2026, n. 38, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha sostituito il riferimento alle cartelle di qualunque ammontare con una soglia riferita al debito complessivo. La modifica è entrata in vigore il 23 maggio 2026. Il testo coordinato del decreto-legge stabilisce, infatti, che l’inadempienza assume rilievo quando deriva da una o più cartelle notificate per un ammontare complessivamente pari almeno a 5.000 euro.

Secondo la Circolare, la nuova disciplina distingue nettamente l’importo del pagamento dall’ammontare del debito del professionista. L’importo del compenso non determina più l’obbligo di verifica. Per i pagamenti riconducibili all’attività professionale, il controllo deve essere eseguito anche quando la somma da liquidare è inferiore o pari a 5.000 euro. L’ammontare del debito stabilisce invece se l’esito della verifica possa produrre conseguenze sul pagamento. Soltanto un debito complessivo di almeno 5.000 euro consente di destinare all’Agente della riscossione, fino a concorrenza, le somme dovute al beneficiario. Se il professionista non risulta inadempiente, l’amministrazione corrisponde integralmente il compenso. Lo stesso accade quando emergono cartelle non pagate il cui ammontare complessivo rimane al di sotto della soglia legale. Se, al contrario, il debito raggiunge o supera 5.000 euro, l’ente versa all’Agente della riscossione la somma necessaria, nei limiti del compenso disponibile, e corrisponde al professionista l’eventuale eccedenza.

Non è determinante la data in cui la prestazione è stata resa, la fattura è stata emessa o il provvedimento di liquidazione è stato adottato. Secondo le indicazioni ministeriali, conta il momento in cui il pagamento viene effettuato. La verifica interessa quindi anche le prestazioni pregresse, qualora il relativo compenso sia corrisposto dal 15 giugno 2026 in avanti.