Il Ministero dell’interno ha disciplinato le modalità operative per l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione di una parte delle risorse del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2026 a sostegno degli enti locali e degli interventi territoriali in ambito economico, sociale, sanitario, infrastrutturale, sportivo e culturale.
Le disposizioni sono contenute nel decreto della Direzione centrale per la Finanza locale del 21 luglio 2026, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti beneficiari individuati nelle Tabelle A allegate ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 199 del 2025.
Adempimenti dei soggetti beneficiari
Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso concernente il decreto – tale termine ha carattere ordinatorio – i soggetti beneficiari dovranno trasmettere con nota avente come specifico oggetto “Contributo_Comma_772”, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale finanzalocale.prot@pec.interno.it, l’apposito Template Dichiarativo reso disponibile con il presente comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Al riguardo, si fa presente, che all’interno del medesimo Template, i campi evidenziati in rosso, sono obbligatori.
Monitoraggio ed erogazione delle risorse
Per gli interventi in conto capitale relativi ad investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche – MOP della Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Rendicontazione, controlli e revoca
La Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva il potere di controllo e verifica in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate.
Il soggetto beneficiario decade dall’assegnazione del finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, nei casi previsti dal decreto, tra cui la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, la rendicontazione carente o irregolare, ovvero l’esito negativo delle attività di controllo e verifica.
In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell’ente, il Ministero dell’interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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