Contributo Indennità amministratori: pubblicato il decreto di riparto dei 220 milioni di euro per il 2026

È stato pubblicato nella G.U. n. 152 del 3 luglio 2026 l’avviso relativo al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 maggio 2026, concernente il riparto dell’incremento di 220 milioni di euro destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento dell’aumento delle indennità di funzione degli amministratori locali.

Le risorse sono ripartite a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione dei sindaci, dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli comunali, previsto dai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021. La popolazione considerata è quella ISTAT al 31 dicembre 2024 risultante dal censimento permanente.

 

Trasporto scolastico degli studenti con disabilità: pubblicato il decreto di riparto dei 100 milioni di euro per il 2026

È stato pubblicato nella G.U. n. 148 del 29 giugno 2026 l’avviso relativo al decreto interministeriale del 18 maggio 2026 che disciplina il riparto del contributo di 100 milioni di euro destinato ai comuni per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti con disabilità privi di autonomia.

Il provvedimento, adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, dà attuazione all’articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Le risorse sono destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e sono finalizzate ad incrementare, per l’anno 2026, il numero degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, ai quali viene assicurato il servizio di trasporto per il raggiungimento della sede scolastica. Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2026 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nella colonna “Utenti del servizio trasporto studenti con disabilità aggiuntivi 2026” di cui all’allegato alla Nota metodologica.

Sisma Centro Italia: pubblicato in G.U. il decreto per l’anticipazione del rimborso dei minori gettiti IMU ai Comuni del cratere

Con l’avviso pubblicato nella G.U. n.129 del 6 giugno 2026 è stato reso noto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 aprile 2026, concernente l’anticipazione del rimborso dei minori gettiti IMU spettanti ai comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

Il provvedimento riguarda i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L’anticipazione ammonta complessivamente a 8.819.427,61 euro ed è destinata a compensare i minori gettiti riferiti alla seconda rata IMU 2025, riconosciuti ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

L’intervento consente di assicurare tempestivamente ai comuni del cratere sismico le risorse necessarie a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni IMU previste dalla normativa emergenziale, garantendo la continuità degli equilibri di bilancio degli enti interessati.

Centri estivi 2026: pubblicata la linea guida sulle spese ammissibili

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha Pubblicato la linea guida sulle spese ammissibili per le attività socioeducative a favore dei minori per l’anno 2026 che include, altresì, le istruzioni operative per la generazione del codice unico di progetto (CUP) tramite template.

Per quanto riguarda le spese ammissibili sulle risorse del Fondo, i cui criteri di riparto sono stati individuati con il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 maggio 2026 e l’utilizzo delle risorse stesse, che sarà monitorato dal Dipartimento sulla base della documentazione fornita da ciascun comune, sono fornire alcune indicazioni operative

  1. le attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026;
  2. gli impegni devono essere assunti entro il 31 dicembre 2026 e le relative somme dovranno essere spese entro il 31 luglio 2027;
  3. il comune deve assicurare che tutta la documentazione giustificativa della spesa riporti il riferimento del CUP, generato utilizzando il codice template n. 2606001 (si vedano, in proposito, le istruzioni operative allegate alla presente linea guida);
  4. nel caso siano stati assunti impegni tra il 1° giugno 2026 e il 30 giugno 2026, data di pubblicazione del template sul sito internet istituzionale del Dipartimento, detti impegni saranno riconosciuti previa presentazione di una dichiarazione, da parte del legale rappresentante del comune o suo delegato, con la quale si dichiara che la spesa Ë riferita al finanziamento di cui al codice template n. 2606001;
  5. acquisizione di beni e servizi: saranno consentite acquisizioni di beni e servizi purché funzionali e necessarie alla realizzazione dell’intervento e purché tali acquisizioni siano espletate secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
  6. sottoscrizione di atti: possono essere stipulati protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici o privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;
  7. realizzazione di interventi: sono consentite le spese sostenute per la riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività, la loro messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria, solo se tali spazi rappresentino i luoghi di fruizione del servizio;
  8. rimborso alle famiglie: sono ammessi rimborsi dai comuni alle famiglie i cui figli minori abbiano frequentato i servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati, nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, sulla base della documentazione giustificativa definita o richiesta dalla pertinente delibera di Giunta;
  9. obblighi dell’utilizzo del logo: i comuni beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il logo secondo le modalità previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale dell’8 maggio 2026. Il logo ufficiale Ë reso disponibile nella sezione dedicata al finanziamento sul sito internet istituzionale del Dipartimento all’indirizzo https://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/identita-e-loghi/.

 

Corte dei conti: Approfondimento sulla spesa per investimenti pubblici locali

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno pubblicato un approfondimento in tema di coordinamento della finanza pubblica, che affronta le tendenze e le prospettive della spesa per gli investimenti pubblici, con particolare riguardo al livello locale di governo.

La dinamica recente degli investimenti pubblici in Italia evidenzia che, nel periodo post-pandemico, essi sono diventati un motore fondamentale per la crescita, anche grazie al contributo decisivo del PNRR. L’obiettivo principale del lavoro è verificare se questo programma straordinario abbia generato un effetto addizionale sugli investimenti o se abbia semplicemente sostituito la spesa ordinaria.

A tal fine, dopo un esame delle tendenze generali degli investimenti fissi lordi della Pubblica Amministrazione, come risultanti dalla contabilità nazionale, l’approfondimento si sofferma, in particolare, sul ruolo delle Amministrazioni locali, che hanno costantemente attivato la quota prioritaria di investimenti.

L’analisi mostra che, dopo una lunga fase di contrazione culminata nel 2018, gli investimenti fissi lordi della Pubblica Amministrazione hanno intrapreso un forte ciclo espansivo, raggiungendo, nel 2025, il livello di 86,7 miliardi (3,8% del Pil). In questo contesto, le Amministrazioni locali hanno assunto un ruolo centrale, contribuendo in misura prevalente alla crescita della spesa con 48,2 miliardi di pagamenti.

I comuni, in particolare, hanno sostenuto quasi 22 miliardi di investimenti fissi lordi, in aumento di oltre il 14% rispetto al 2024. I dati mostrano significative differenze territoriali, con una decisa accelerazione nel Mezzogiorno (+19%) e nelle Isole (+20%), pur in presenza di divari, in termini assoluti, ancora rilevanti rispetto al Nord.

Negli enti più piccoli che, a causa dello svantaggio demografico, affrontano la spesa pro capite più elevata, i pagamenti, in crescita anche nel 2025, hanno sfiorato i 900 euro per abitante, a fronte dei 400 euro delle città più popolose.

Con riferimento alle condizioni di salute finanziaria, i comuni in situazioni di bilancio migliori hanno prodotto oltre 12,2 miliardi di spesa, la quota prioritaria; quelli più fragili, fortemente dipendenti dai trasferimenti esterni, in particolar modo dell’amministrazione centrale, hanno tuttavia mostrato una maggiore dinamicità, con un incremento di pagamenti rispetto al 2024 poco inferiore al 20%.

La crescita degli investimenti fissi comunali è stata trainata soprattutto dai beni materiali, che sono passati da 18 miliardi nel 2024 a 20,5 miliardi nel 2025 (+13,6%). Dal punto di vista settoriale, la spesa si concentra prevalentemente in infrastrutture stradali (oltre 4 miliardi), edilizia scolastica (3,4 miliardi), impianti sportivi (1,5 miliardi), infrastrutture abitative (1 miliardo): settori nei quali è significativa la presenza di progettualità del PNRR.

L’integrazione dei dati SIOPE e ReGiS suggerisce che il PNRR non ha avuto, a tutto il 2025, un effetto sostitutivo, ma si è affiancato alla spesa ordinaria, che ha continuato un percorso espansivo. I pagamenti sostenuti nel 2024 e 2025 per progetti PNRR (5,3 e 6,1 miliardi) hanno avuto un’incidenza che si stima poco inferiore al 30% sull’ammontare complessivo della spesa per investimenti e non sembra abbiano compromesso l’avanzamento degli interventi estranei al Piano, anch’essi in crescita nel biennio. Non vanno trascurati, tuttavia, alcuni segnali di un possibile rallentamento della quota di spesa extra PNRR, che già si avvertono nei grandi comuni, responsabili di oltre il 20% della spesa PNRR sostenuta nel 2025. La dinamica fortemente espansiva registrata per queste progettualità, superiore al 70% sul 2024, ha influenzato anche la quota extra Piano, ma in misura molto più contenuta e non in tutti gli ambiti territoriali.

L’analisi del portafoglio di progetti comunali extra PNRR evidenzia un ampio bacino di investimenti, che potrebbero contribuire ad assicurare, negli anni a venire, un adeguato livello di spesa. Gli interventi attivi superano i 200mila progetti, per un ammontare di finanziamenti di circa 111 miliardi e pagamenti cumulati, a tutto il 2025, per poco più di 30 miliardi. La spesa residua potenziale è, dunque, significativa. L’analisi mette in luce, tuttavia, che la capacità effettiva di tale portafoglio di sostenere, nel medio periodo, i processi di crescita risulta condizionata da una serie di fattori critici: l’elevata incidenza di interventi programmati in annualità risalenti e privi di avanzamento; la frammentazione degli interventi intestati agli enti di minori dimensioni; più bassi livelli di realizzazione per i progetti degli enti più grandi. Non sono trascurabili anche la minore diffusione di interventi in grado di accrescere lo stock di capitale pubblico e la flessione nella capacità di programmazione più recente.

In prospettiva, il mantenimento di adeguati livelli di investimento dipenderà dalla capacità di valorizzare tale portafoglio e intervenire sulle cause che ne ostacolano la piena realizzabilità. Andranno rafforzati e rilanciati i processi di programmazione orientando le politiche verso interventi con una maggiore capacità di generare effetti di crescita e spillover territoriali.

In house e incentivi fotovoltaici: non è incostituzionale il diverso trattamento rispetto agli enti locali

Con la sentenza numero 103/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sezione seconda, aventi ad oggetto l’articolo 22-bis del decreto-legge numero 133 del 2014, come convertito, che prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione in peius della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’articolo 26 del decreto-legge numero 91 del 2014, come convertito.

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali, violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Innanzitutto, essa determinerebbe una disparità di trattamento tra enti locali e società in house da questi costituite, alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra le due categorie e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambe; ancora, la norma sarebbe viziata da irragionevolezza intrinseca, poiché l’interesse pubblico facente capo agli enti locali sarebbe ugualmente riscontrabile qualora gli stessi enti avessero deciso di avvalersi del modello dell’in house per l’erogazione del servizio. La previsione di un trattamento deteriore per le società in house finirebbe, inoltre, per penalizzare, e indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche quando essa dovesse rappresentare l’opzione più razionale ed efficiente per l’ente locale, in violazione del principio di buon andamento.

La Corte, pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in house al regime pubblicistico, ha affermato tuttavia, in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente, la natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, l’eterogeneità e la non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali. Ha inoltre ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore, comunque tenuto all’osservanza dei vincoli in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nel settore dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di assoggettare alla rimodulazione delle tariffe le società in house, considerandole alla stregua di operatori economici comuni, attesa la flessibilità che connota la loro struttura organizzativa nonché la possibilità di operare nel mercato sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta.

Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di buon andamento, la Corte ha escluso che la disposizione censurata possa condizionare, scoraggiandola, l’originaria decisione dell’ente locale di avvalersi di tale modello gestionale, incidendo semmai sul successivo svolgimento dell’attività da parte della società in house; attività che, però, non può pretendersi rimanga del tutto impermeabile alle variabili tipicamente connesse al fluire del tempo e afferenti a quel rischio di impresa che proprio il modello societario prescelto dall’ente locale dovrebbe essere meglio in grado di gestire.

Bando Cultura Missione Comune 2026, termine di partecipazione entro il 30 settembre 2026

È stato pubblicato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Cultura il Bando “Cultura Missione Comune 2026”, l’iniziativa dedicata agli Enti Territoriali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Cultura Missione Comune 2026 si integra, inoltre, con gli altri strumenti di sostegno agli investimenti disponibili per gli Enti territoriali, tra cui i bandi regionali, i contributi per investimenti e le opere pubbliche destinate allo sviluppo del patrimonio culturale.

Attiva fino al 30 settembre, l’iniziativa consente agli Enti territoriali di accedere a mutui a tasso fisso con integrale abbattimento del tasso d’interesse per finanziamenti fino a 10 anni. È prevista inoltre la possibilità di estendere la durata del piano di rimborso fino a 25 anni, favorendo la sostenibilità economico-finanziaria anche degli interventi di maggiore dimensione.

Gli importi massimi finanziabili sono definiti in funzione della tipologia e della dimensione dell’ente beneficiario: fino a 2 milioni di euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fino a 4 milioni di euro per i Comuni di medie dimensioni, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata e fino a 6 milioni di euro per Comuni capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Rottamazione quinquies, prorogato al 31 luglio il termine per l’adesione dei Comuni

Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.
La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l’adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l’ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall’Anci e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.
Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo. L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
La proroga produce effetti anche sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.
Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027. Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026. La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l’impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 “L’adesione alla rottamazione quinquies. Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l’accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.
Per i Comuni interessati, la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l’iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all’agente della riscossione (fonte Anci)

Aziende speciali e compensi agli amministratori: quando opera il divieto di gratuità

Con la deliberazione n. 76/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere compensi agli amministratori di aziende speciali e consorzi che ricevono risorse pubbliche. La questione nasce da una richiesta di parere formulata da un Comune in relazione al Consorzio, organizzato nella forma dell’azienda speciale consortile. L’ente locale chiedeva se il divieto di corrispondere indennità ai componenti degli organi collegiali dovesse continuare ad applicarsi anche quando le risorse ricevute dal consorzio non assumono la forma di contributi a fondo perduto ma derivano da rapporti convenzionali e da attività svolte nell’interesse degli enti consorziati.

Il dubbio interpretativo trae origine dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie del 2019, che aveva escluso dal concetto di “contributo” sia i conferimenti iniziali destinati a costituire il fondo di dotazione dell’azienda speciale sia i corrispettivi percepiti nell’ambito di veri e propri rapporti sinallagmatici, caratterizzati da specifiche prestazioni rese in favore dell’ente pubblico.

Secondo il Comune istante i trasferimenti effettuati dagli enti aderenti al consorzio possono essere assimilati a corrispettivi per servizi e che, pertanto, il Consorzio possa considerarsi escluso dall’ambito applicativo del regime di gratuità previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Secondo la Sezione, i corrispettivi contrattuali che, ove versati da enti pubblici, non comportano l’integrazione della fattispecie soggetta al divieto di cui all’articolo 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, sono unicamente quelli corrisposti nell’ambito di rapporti sinallagmatici, a fronte di prestazioni specifiche e puntuali, di volta in volta pattuite, a favore dell’ente territoriale interessato. I contributi consortili di funzionamento, anche quando previsti su base convenzionale, non sono assimilabili a corrispettivi contrattuali per servizi svolti, in quanto il trasferimento di funzioni di rilievo o interesse pubblico, da parte di enti territoriali, in capo a un soggetto consortile, si accompagna necessariamente all’erogazione di forme di sostegno economico-finanziario che consentano a quest’ultimo di esercitare efficacemente le funzioni e i compiti conferitigli.

Il tenore letterale della norma, che vieta di corrispondere indennità di carica ai titolari di organi amministrativi di enti che “comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” ha portata generale ed estensiva, in quanto la parola “comunque”, fa riferimento alla generalità di fonti e titoli, e riguarda contributi versati a qualsiasi titolo e senza soglie quantitative di rilevanza. Rispetto a tale dicitura generale, le eccezioni sono state introdotte solamente per via legislativa, e con disposizioni tassative e di stretta interpretazione.

Nuovo questionario fabbisogni standard FC100: scadenza il 17 luglio 2026

È stato reso disponibile il questionario Unico FC100 per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2024, finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”).

Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di
spesa di ogni comune.

Il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC100 è il 17 luglio 2026 (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta in data 18 maggio 2026, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).

Si divide in due moduli:

  • dati strutturali;
  • dati contabili.

Il primo modulo, dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le diverse funzioni e si compone dei seguenti quadri:

  • Quadro A (Quadro 1/6) – Elementi specifici dell’Ente Locale e del territorio
  • Quadro B (Quadro 2/6) – Forme di gestione del servizio
  • Quadro C (Quadro 3/6) – Elementi specifici relativi al servizio di trasporto pubblico locale e al servizio smaltimento rifiuti
  • Quadro E (Quadro 4/6) – Unità locali utilizzate per lo svolgimento delle attività e personale docente
  • Quadro F (Quadro 5/6) – Dotazioni strumentali
  • Quadro M (Quadro 6/6) – Servizi svolti
  • Report utilizzo del servizio Asilo Nido sul territorio

Il modulo dati strutturali del questionario FC100U-2026 non cambia in maniera significativa rispetto ai precedenti questionari; tuttavia le informazioni richieste sono più puntuali e fondamentali per il calcolo del fabbisogno standard ed occorre pertanto raccogliere i dati con attenzione per evitare tagli al proprio fondo di solidarietà.

Il secondo modulo, dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, oltre ai valori riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio, facendo riferimento al Rendiconto 2024:

  • Quadro S (Quadro 1/6) – Spese correnti
  • Quadro X (Quadro 2/6) – Entrate
  • Quadro D (Quadro 3/6) – Personale
  • Quadro W (Quadro 4/6) – Informazioni aggiuntive sulla spesa per i rifiuti
  • Quadro Y (Quadro 5/6) – Scheda informativa sul calcolo della spesa corrente di riferimento
  • Quadro I (Quadro 6/6) – Indicatori aggiuntivi per il calcolo dei fabbisogni standard

Novità del quadro X (entrate) è rappresentata dalla precompilazione delle entrate relative agli obiettivi di servizio (F.E.L.S. 2024); i valori del rigo X0A sono precompilati automaticamente dal sistema nel seguente modo:

  • per le Funzioni di istruzione pubblica con le risorse assegnate degli obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti con disabilità;
  • per le Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) come somma di due importi precompilati: le risorse assegnate degli obiettivi di servizio dei servizi sociali e degli asili nido;
  • per il Servizio di asili nido con le risorse assegnate degli obiettivi di Servizio degli asili nido.

Il rigo X00 è determinato pertanto automaticamente dal sistema come somma dei righi X0A e X0B e funge esclusivamente da riepilogo, non richiedendo una compilazione autonoma da parte dell’ente.

Inoltre nella medesima sezione sono richieste informazioni relative all’avanzo vincolato di amministrazione, esclusivamente per le sole Funzioni nel settore sociale (comprensive del servizio di asili nido) e/o al solo Servizio di asili nido.

In particolare:

  • al rigo X11 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2023;
  • al rigo X12 deve essere indicato l’avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2024.