Anci, Rinnovo CCNL: Nota applicativa e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3

Anci ha pubblicato la nota applic06ativa -Rinnovo CCNL igiene urbana e strumenti regolatori previsti dal nuovo metodo tariffario MTR-3” sottoscritta dalle scriventi Associazioni in data 30 gennaio 2026. Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 9 dicembre 2025, ha dovuto recepire le dinamiche inflattive relative agli anni 2022 e 2023 non intercettati con il precedente rinnovo del CCNL del maggio 2022.

Gli orientamenti riportati nella nota mirano a fornire una lettura condivisa delle scriventi rispetto a tutti gli affidamenti in corso e intendono costituire uno strumento applicativo al fine di coordinare la normativa regolatoria relativa al Metodo Tariffario Rifiuti 2026-2029 ed i maggiori oneri economici rinvenienti dal citato rinnovo del CCNL al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario.

Proprio a tal fine alla nota applicativa sono state allegate le tabelle retributive sottoscritte con le organizzazioni sindacali stipulanti dalla cui analisi emergono i rilevanti aumenti che sono stati sinteticamente riportati nella prima pagina dell’allegato alla nota.

ANAC: Presidente di Azienda Speciale consortile incompatibile con altri ruoli ricoperti

Il Presidente del CdA dell’Azienda speciale consortile che gestisce direttamente i servizi sociali e il welfare di 37 comuni di un’area importante del Nord Est, è incompatibile nel suo ruolo, in base al d.lgs. n. 39/2013, articolo 11, comma 3, lett. a), di presidente con “la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l’incarico”. Lo ha stabilito Anac con Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 15 aprile 2026.

Secondo l’Autorità, l’incompatibilità deriva sia dall’ampiezza delle deleghe gestionali attribuite al Presidente dallo Statuto dell’Azienda, sia dalle concrete modalità di nomina. Pur essendo formalmente designato dall’Assemblea consortile, il Presidente viene infatti individuato da un organo che costituisce espressione diretta dei comuni aderenti, essendo composto dai sindaci o dai loro delegati. Ne consegue una sostanziale coincidenza tra gli enti presso i quali il soggetto esercita funzioni politiche e il territorio di operatività dell’Azienda speciale.

ANAC evidenzia pertanto come l’Assemblea consortile non possa essere considerata un soggetto terzo e autonomo rispetto agli enti soci, ma rappresenti una proiezione organizzativa degli stessi comuni partecipanti. Tale circostanza rende applicabile il regime delle incompatibilità previsto dal d.lgs. n. 39/2013 anche nel caso in cui la nomina non sia formalmente effettuata direttamente dai singoli enti locali.

Diversa, invece, la posizione dei componenti del Consiglio di amministrazione privi di deleghe gestionali. In assenza di poteri di amministrazione attiva o di gestione, tali figure non possono essere assimilate agli incarichi contemplati dal decreto legislativo n. 39/2013 e restano, quindi, escluse dall’ambito applicativo della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità.30

Raccolta dati: Tariffe impianti di trattamento – PEF 2026-2029

ARERA informa che a partire dal 29 aprile 2026 è aperta ai soggetti competenti la raccolta dati “Tariffe impianti di trattamento – PEF 2026-2029”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione i sopra menzionati soggetti competenti, ovvero la Regione o altro Ente dalla medesima individuato, previa iscrizione all’Anagrafica Operatori dell’Autorità come “soggetto competente di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2021/R/rif”. L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di una maschera in cui il soggetto competente procede al caricamento di tante cartelle compresse (in formato .zip) quanti sono gli impianti per cui è tenuto a trasmettere la relativa predisposizione tariffaria.

I dati relativi al PEF dell’impianto, così come la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione degli schemi (in particolare in formato excel con riferimento al PEF e con la seguente denominazione “PEF26-29_NomeImpianto”) di cui, rispettivamente, all’Allegato 1, all’Allegato 2 e all’Allegato 3 alla determina 13 aprile 2026 n. 1/2026-DTAC. Tali schemi sono scaricabili anche sul portale della raccolta dati.

Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. È disponibile una guida alla compilazione della raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione della maschera e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

PNRR e coesione, nota Anci sulle principali novità per i Comuni dopo la legge 50/2026

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50, recante misure urgenti per l’attuazione del Pnrr e in materia di politiche di coesione.

Il documento illustra le principali disposizioni di interesse per Comuni e Città metropolitane, con attenzione a monitoraggio e rendicontazione degli interventi, personale, segretari comunali, semplificazioni amministrative, risorse finanziarie, digitalizzazione, scuola, università e servizi pubblici locali. Le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori devono aggiornare mensilmente il sistema informativo ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, caricando il cronoprogramma procedurale e finanziario, insieme allo stato di avanzamento degli interventi. Tale aggiornamento è fondamentale per garantire la tracciabilità e il controllo sull’attuazione dei progetti finanziati. Viene inoltre chiarito che, per gli interventi con scadenze anticipate rispetto al calendario ufficiale del PNRR, i termini di ultimazione potranno essere ricondotti univocamente al 30 giugno 2026, agevolando così la gestione operativa dei cantieri e degli appalti pubblici.

Tra le novità segnalate figurano la proroga fino al 31 dicembre 2026 di alcuni incarichi negli enti territoriali e misure di supporto al personale e ai segretari comunali, indispensabili per sostenere la capacità amministrativa locale e garantire la chiusura dei progetti entro i tempi previsti.

La nota richiama inoltre le semplificazioni procedimentali, le disposizioni su economie e risorse Pnrr, le novità in materia di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati, oltre agli interventi su edilizia scolastica, residenze universitarie e servizi pubblici locali. Il documento offre quindi un quadro operativo delle principali novità introdotte dalla legge di conversione e dei relativi impatti per gli enti locali.

Compensazione tra crediti del privato e debiti tributari verso il Comune

Con deliberazione n. 159/2026, la Corte dei conti, Sez. Sardegna, affronta il tema della compensazione dei crediti vantati da privati nei confronti dell’amministrazione con debiti tributari dovuti al medesimo ente. La conclusione cui giunge la magistratura contabile è netta: in assenza di una specifica previsione normativa, la compensazione dei debiti tributari locali non è ammissibile.

Il Comune istante ha premesso che gestisce quale ente attuatore, l’erogazione di somme a favore dei cittadini residenti a titolo di benefici economici (tra cui
borse di studio e rimborsi per libri di testo) finanziati con risorse trasferite dalla Regione e caratterizzate da specifico vincolo di destinazione. Ha altresì precisato che alcuni destinatari delle predette erogazioni risultano morosi nei confronti dei comuni per tributi locali regolarmente accertati, divenuti esigibili e notificati, citando altresì l’art 23 del d.lgs. n. 472/1997, che, ad avviso dell’Amministrazione istante, disciplinerebbe, in via generale, l’istituto della compensazione tra debiti e crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ha altresì precisato che sussisterebbe in capo all’ente l’esigenza di assicurare una gestione improntata ai princìpi di una sana gestione finanziaria, equilibrio di bilancio e corretta amministrazione delle entrate proprie, osservando altresì che le somme da erogare ai beneficiari derivano da fondi regionali vincolati e destinati a finalità specifiche (diritto allo studio).

La decisione muove da un principio consolidato nell’ordinamento. Sebbene la compensazione civilistica costituisca, ai sensi dell’art. 1243 c.c., una modalità ordinaria di estinzione reciproca delle obbligazioni, tale istituto incontra limiti particolarmente stringenti in materia tributaria. La ragione risiede nella natura indisponibile dell’obbligazione fiscale, strettamente connessa alla riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione. Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, infatti, l’amministrazione non può liberamente incidere sulle modalità di riscossione dei tributi mediante accordi compensativi con il contribuente. In ambito tributario opera un principio di stretta legalità: versamenti, riscossioni, rimborsi e forme di estinzione dell’obbligazione sono consentiti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

La pronuncia richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la compensazione tributaria costituisce un’eccezione rispetto alle regole civilistiche generali e può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi tipizzate dal legislatore. Tra queste rientrano, ad esempio, la compensazione dei crediti certificati verso la pubblica amministrazione con somme iscritte a ruolo oppure le compensazioni disciplinate dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Particolarmente significativa è anche l’analisi svolta dalla Corte sull’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disposizione spesso richiamata dagli enti locali per sostenere un’ampia autonomia regolamentare in materia di entrate. Secondo il Collegio, tale autonomia riguarda esclusivamente le modalità di gestione ed esazione del tributo e non consente di introdurre forme di compensazione non previste dalla legge statale.

La pronuncia affronta anche il tema della cosiddetta datio in solutum, escludendo che il debitore tributario possa estinguere il proprio debito mediante prestazioni alternative o cessioni compensative, salvo espressa previsione legislativa. In tale prospettiva viene chiarito che l’istituto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione previsto dal d.P.R. n. 380/2001 non costituisce un precedente utilizzabile in materia tributaria, attesa la diversa natura giuridica del contributo di costruzione, qualificato dalla giurisprudenza come prestazione non tributaria. La Corte, infine, respinge anche il richiamo all’art. 8 dello Statuto del contribuente, ritenendo che la disposizione sulla compensazione generalizzata dei crediti tributari non abbia trovato concreta applicazione in assenza dei necessari regolamenti attuativi.

In definitiva, rispondendo al quesito posto, non appare legittimo il ricorso alla compensazione del credito tributario vantato dal comune istante.

Andamenti di lungo periodo dell’economia italiana: nuovi dati

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha ritenuto di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento di lettura delle trasformazioni economiche che il paese sta affrontando sulla base delle cifre di lungo periodo. Questo esercizio permette di cogliere l’evoluzione nel tempo della situazione italiana presentando alcuni grafici sui principali indicatori economici dell’economia italiana dal 2000 ad oggi, in alcuni casi dal 1990 o da altre date, confrontati con l’andamento medio europeo.

Questi dati vengono associati alle previsioni e agli obiettivi quantitativi del Governo, in particolare per quanto riguarda la crescita economica, l’indebitamento netto e il debito pubblico, individuati nel Documento di finanza pubblica (DFP) o del Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

I grafici sono stati elaborati utilizzando dati pubblici di organismi ufficiali nazionali e internazionali (Istat-Eurostat, Banca d’Italia, OCSE, FMI). L’aggiornamento sarà periodico.

Eliminazione barriere architettoniche, pubblicata la graduatoria definitiva

Anci informa che sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state pubblicate le graduatorie definitive, di cui all’Avviso Pubblico n. 18807 del 31 ottobre 2025, relativo all’assegnazione di risorse, pari a 18.689.726,62 milioni di euro per Comuni e Città metropolitane, per la realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. (https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-eliminazione-barriere-architettoniche.shtml#normativa).
L’aggiudicazione efficace dei lavori  e il  certificato di ultimazione dei lavori  sono  previsti, rispettivamente  entro  quattro e nove mesi, dalla data di pubblicazione del  decreto nella Gazzetta Ufficiale (fonte Anci).

Recupero ICI enti non commerciali: nuova versione del modulo di controllo delle dichiarazioni telematiche

Si rafforza il presidio tecnico sulle dichiarazioni telematiche relative al recupero dell’ICI per gli enti non commerciali. A partire dall’8 aprile 2026 è infatti disponibile, all’interno della piattaforma Desktop Telematico, la versione 1.0.2 del modulo di controllo REC25, destinato alle applicazioni Entratel e File Internet, nella sezione dedicata ai controlli delle dichiarazioni varie.

L’aggiornamento interviene su un aspetto puntuale ma rilevante sotto il profilo della correttezza formale dei dati trasmessi. In particolare, come comunicato dal Dipartimento delle finanze, è stato corretto il controllo relativo all’importo delle rate nei casi in cui non risulti dovuto alcun importo per il singolo comune, con riferimento al record di tipo “G” del quadro E. Si tratta di una modifica che incide direttamente sulla validazione dei flussi dichiarativi, evitando potenziali scarti o anomalie derivanti da incongruenze tra dati esposti e obbligazioni tributarie effettive.

Dal punto di vista operativo, l’aggiornamento si inserisce nel quadro dei meccanismi automatizzati di gestione della piattaforma. Qualora il modulo risulti già installato, non è richiesto alcun intervento manuale da parte degli utenti: il sistema provvede infatti all’aggiornamento automatico all’avvio del Desktop Telematico. Resta tuttavia opportuno, in un’ottica di controllo interno e di affidabilità delle procedure, verificare l’avvenuto aggiornamento attraverso le funzionalità disponibili nell’ambiente applicativo.

L’intervento conferma l’attenzione dell’amministrazione finanziaria verso la qualità dei dati e la stabilità dei processi di trasmissione, elementi essenziali in un ambito, come quello delle dichiarazioni telematiche, in cui la correttezza formale rappresenta un prerequisito imprescindibile per la validità degli adempimenti e per l’efficace gestione dei controlli successivi.

Fondo assistenza ai minori: dichiarazione telematica anno 2025 entro il 15 maggio 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile il decreto del Ministero dell’Interno che regola le dichiarazioni 2026 per l’assegnazione ai Comuni del contributo a supporto delle spese derivanti da sentenze di affidamento obbligatorio dei minori.

Il contributo è stato istituito per il triennio 2025-27 con il comma 764 della legge n. 207 del 2024, per un importo di 100 milioni di euro annui. Per il solo 2026 tale dotazione è stata aumentata a 250 mln. di euro (co. 673 della legge di bilancio 2026).

La spesa certificata dai Comuni lo scorso anno (con riferimento al 2024) ammontava a circa 450 mln. di euro e il contributo assegnato per il 2025 ha permesso di coprirne in media il 22%, raggiungendo livelli maggiori, fino al 70%, per gli enti con maggior incidenza sulla spesa sociale e generalmente di piccole dimensioni, nel rispetto dei criteri di riparto previsti dalla legge.

Al fine di ottenere il contributo, sono tenuti alla dichiarazione tutti i Comuni che nel 2025 hanno sostenuto – anche attraverso qualsiasi tipo di forma associativa o ente strumentale – spese derivanti da sentenze di affidamento obbligatorio emanate, anche in anni precedenti, dall’Autorità giudiziaria, con riferimento a minori e ad eventuali adulti collegati.

Le spese devono essere riportate, come da istruzioni alla compilazione del modello allegate al DM, distintamente per ciascun provvedimento del Giudice e per ciascun soggetto affidato, con l’indicazione se si tratta di minore o di adulto eventualmente compreso nel provvedimento del giudice minorile.

Le spese possono essere di diverso tipo (affidi familiari, rette di comunità, altri oneri direttamente derivanti della sentenza) e devono essere riportate nel modello messo a disposizione del Ministero dell’Interno con riferimento a: impegni relativi all’esercizio 2025, che costituiranno il principale riferimento per la determinazione del riparto del contributo; pagamenti (provvedimenti di liquidazione), intervenuti nello stesso anno e relativi agli impegni 2025.
Il Comune è l’unico soggetto abilitato alla dichiarazione. Nel caso in cui le spese siano state sostenute da una forma associata o ente strumentale (Unione di Comuni, Comune capofila, ente strumentale delegato), gli impegni e i pagamenti sono quelli che risultano a tale soggetto, con riferimento ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria destinati al Comune dichiarante, come emerge dalla FAQ.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Ministero dell’interno (TBEL), entro il termine fissato tassativamente dalla legge a 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 15 maggio 2026 (fonte IFEL).

Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale

Con la delibera n. 115 del 1° aprile 2026, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito l’incompatibilità tra la carica di presidente di una finanziaria regionale, ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, e quella di componente del consiglio di un’Unione di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora entrambe insistano sul medesimo territorio regionale.

Il caso, emerso nell’ambito dell’attività di vigilanza istituzionale, riguarda una regione del Centro-Sud Italia e trae origine dalla posizione di un amministratore che, già presidente della società finanziaria regionale con deleghe gestionali dirette, aveva assunto anche la carica di consigliere dell’Unione dei Comuni in qualità di sindaco.

Secondo l’Autorità, tale cumulo integra una violazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 39/2013, norma che disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi e cariche politiche locali quando sussistono potenziali interferenze tra funzioni e interessi.

L’avvio del procedimento da parte di ANAC ha prodotto effetti immediati: il diretto interessato ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta presso l’Unione dei Comuni, determinando il venir meno della situazione di incompatibilità. L’ente ha successivamente preso atto della rinuncia con propria deliberazione. Nel provvedimento, l’Autorità richiama con chiarezza la ratio della disciplina introdotta dal d.lgs. 39/2013, sottolineando come essa sia finalizzata a preservare l’indipendenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa rispetto a possibili condizionamenti derivanti da interessi politici o gestionali. Viene inoltre ribadita la distinzione tra incompatibilità e inconferibilità: le prime possono emergere anche nel corso del mandato e richiedono una scelta da parte dell’interessato, senza incidere sulla legittimità delle cariche politiche eventualmente ricoperte.

Il caso si inserisce in un filone di attenzione crescente da parte dell’Autorità verso le aree di sovrapposizione tra governance societaria pubblica e rappresentanza politica territoriale, ambito nel quale il rischio di conflitti di interesse resta particolarmente elevato. L’intervento conferma il ruolo di ANAC come presidio attivo non solo sul piano sanzionatorio, ma anche su quello interpretativo e preventivo, a tutela della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.