Riparto del contributo straordinario per l’anno 2022 agli enti istituiti a seguito di fusione

Il Ministero dell’interno ha reso noto il riparto definitivo del contributo straordinario spettante per l’anno 2022 agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
Sulla base di uno stanziamento iniziale per l’anno 2022 pari ad € 83.049.370,00, il riparto del contributo è stato predisposto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019 (G.U. n.152 del 1°luglio 2019).
Successivamente, tenuto conto delle economie derivanti di cui all’articolo 1, comma 885, della legge 27 dicembre 2017, n.205, quale residuo del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021, gli importi spettanti agli enti per il contributo straordinario relativo all’anno 2022 sono stati rideterminati, così come previsto dalla normativa soprarichiamata, secondo l’allegata tabella di riparto.
A breve si procederà all’erogazione a saldo di quanto spettante.

 

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Contributo caro bollette 2023: il riparto per Comuni, Province e Città metropolitane

La Conferenza Stato – Città, nella seduta del 18 aprile, ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l’anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Nota metodologica – Riparto contributo caro bollette 2023
Riparto quote Comuni
Riparto quote Province e Città metropolitane

 

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Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari

È stata pubblicata nella G.U. n. 42 del 18-2-2023 la DELIBERA 27 dicembre 2022  del CIPE concernente la ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni).

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potra’ essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell’impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Le risorse disponibili come misure compensative per l’anno 2021, pari a 14.502.090,39 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della delibera. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall’impianto, secondo il dato Istat relativo all’ultimo censimento della popolazione (anno 2011).

Le somme sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da
ciascun ente locale interessato. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell’ambiente costiero, prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

 

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Finanza Locale, comunicazione di avvenuto pagamento del fondo caro bollette DL Aiuti quater

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 febbraio 2023, informa che con decreto dirigenziale del 7 febbraio 2023 sono state erogate le risorse finanziarie relative al contributo previsto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1°marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 29 dicembre 2022.

Sono in corso di validazione i titoli di pagamento e, nei prossimi giorni, le risorse stanziate saranno accreditate sui conti di tesoreria di ciascun ente.

Gli enti beneficiari del pagamento potranno visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi”.

 

ALLEGATI

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Ministero del Lavoro, Pubblicato il Decreto di riparto del Fondo “Dopo di noi”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023 il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2022, di riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”.
Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. La Legge 112/2016 infatti ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.  A tal fine, per l’annualità 2022 il decreto assegna alle Regioni 76.100.000 euro.

 

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Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili

È stato pubblicato in G.U. n. 303 del 2022 il D.P.C.M. 10 ottobre 2022 concernente la ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

Le risorse sono destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell’elenco allegato 1 e sono ripartite, tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto per un importo annuo complessivo dell’onere pari a euro 501.995,88.

Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

 

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In GU il decreto di riparto del fondo di 100 mln per l’assistenza degli alunni con disabilità

È stato pubblicato nella GU n. 272 del 21-11-2022 il Decreto 10 agosto 2022 della Presidenza del consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità riguardante il riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2022 in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito, in applicazione dell’art. 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, secondo l’allegato A) al provvedimento. Qualora le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo e’ attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

 

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Assistenti sociali: in GU il decreto sulla ripartizione in ambito territoriale delle risorse

È stato pubblicato ella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 settembre 2022 , recante “Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022”.

Le somme liquidabili, annualità 2021, secondo la allegata per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 420.206,46. Le somme prenotate per l’annualità 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 412.829,15.

In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate per l’annualità 2022 sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. In sede di riparto del Fondo povertà, anche le somme saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

 

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Minor gettito IPT e RC Auto: Ripartito il fondo di 20 mln di euro per Province e Città metropolitane

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 settembre 2022, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stato disposto il riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto, previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Con successivi provvedimenti si provvederà ad assegnare, in relazione alle perdite di gettito delle citate imposte nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l’anno 2024, risultanti dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze, le ulteriori dotazioni annuali del fondo.

 

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Attribuzione a favore dei comuni del gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

Per l’anno 2020, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale) ha provveduto il 12 ottobre u.s. ad erogare ai Comuni beneficiari, in regola con quanto previsto dall’articolo 161 del TUEL, la quota gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), per un totale pari ad euro 5.169.123,53.

L’articolo 38 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 luglio u.s. ha determinato – ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2022 – le quote spettanti a ciascun comune in relazione ai versamenti effettuati negli anni 2020 e 2021 (Allegato 1).

Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, e per quelli che non abbiano sino ad ora adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE. Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà comunque disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Per l’anno 2021 il Ministero dell’Interno ha provveduto a chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze l’assegnazione in termini di competenza e di cassa del relativo fondo, sul relativo capitolo di competenza.

 

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