Rottamazione quinquies, prorogato al 31 luglio il termine per l’adesione dei Comuni

Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.
La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l’adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l’ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall’Anci e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.
Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo. L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
La proroga produce effetti anche sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.
Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.
È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.
In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027. Slitta anche il termine entro cui l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026. La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l’impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 “L’adesione alla rottamazione quinquies. Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l’accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.
Per i Comuni interessati, la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l’iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all’agente della riscossione (fonte Anci)

Decreto fiscale 2026: rottamazione ruoli anche per i crediti dei Comuni e degli enti territoriali affidati ad AdE-R

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al ddl di conversione in legge del DL. 38/2026 Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, c.d. Decreto Fiscale. Tra le misure contenute nel decreto, l’articolo 10-quinquies, inserito nel corso dell’esame in Senato, consente l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali affidati all’agente della riscossione di natura sia tributaria che patrimoniale, come accertamenti fiscali, tariffe non pagate e multe stradali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La norma, inoltre, consente agli enti territoriali di applicare con alcune deroghe la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026. La medesima legge di bilancio ai commi da 105 a 110 ha previsto la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata “tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate”. In proposito, tale condizione non è stata riprodotta nel testo della norma in esame né è stato operato un rinvio a alla citata disposizione, che, nel rispetto dell’autonomia impositiva e amministrativa di regioni ed enti locali, pone un vincolo a presidio dell’equilibrio finanziario degli enti territoriali.

Le deroghe introdotte alla disciplina dettata dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, come evidenziato nel dossier studi della Camera, risultano essere le seguenti:

  • a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili [comma 1, lettera a)];
  • il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026 [comma 1, lettera b)];
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027 [comma 1, lettera c)];
  • l’agente della riscossione invia la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026 [comma 1, lettera d)];
  • gli effetti di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027. Ciò significa che a tale data, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni [comma 1, lettera e)];
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore), e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi) e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione) [comma 1, lettera f)].

Le norme prevedono inoltre che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026. Gli atti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, in deroga:

  • all’articolo 13, commi 15 (obblighi relativi alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane), 15-ter [efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)], 15-quater (efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco) e 15-quinquies (modalità di pubblicazione della variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), del decreto-legge n. 201 del 2011;
  • all’articolo 1, comma 3 (modalità di adozione, pubblicazione e efficacia del regolamento di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di compartecipazione provinciale e comunale all’IRPEF), del decreto legislativo n. 360 del 1998;
  • all’articolo 14, comma 8 (efficacia delle delibere di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF), del decreto legislativo n. 23 del 2011;
  • all’articolo 1, comma 767 (efficacia delle deliberazioni comunali relative all’IMU), della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) [comma 2].

Sull’argomento, IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento della norma approvata, unitamente ad uno schema di deliberazione, al fine di facilitare le attività dei Comuni nel comunque ristretto tempo a disposizione.