Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non può essere esercitato direttamente nei confronti di una fondazione di partecipazione che non si trovi in una situazione di effettiva dipendenza dal Comune. È questa la conclusione contenuta nel parere del Ministero in materia di accesso da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.267/2000, agli atti di una Fondazione di partecipazione.
Il diritto di accesso consiliare presenta un’estensione più ampia rispetto all’accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. La sua ampiezza, tuttavia, non consente di superare il presupposto soggettivo espressamente stabilito dal TUEL: quando la richiesta è rivolta a un organismo distinto dal Comune, deve sussistere una relazione qualificata di dipendenza tra tale organismo e l’ente locale.
Sul punto, il parere richiama la sentenza del TAR Veneto n. 768 del 23 maggio 2022, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 8688 dell’11 ottobre 2022. Secondo tale orientamento, il diritto dei consiglieri comprende gli atti formati o stabilmente detenuti dalle aziende e dagli enti partecipati dal Comune, in considerazione del fatto che tali organismi possono essere chiamati a gestire servizi pubblici locali.
La partecipazione dell’ente locale, tuttavia, non è di per sé sufficiente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3157 del 28 marzo 2023, ha precisato che la nozione di dipendenza deve essere circoscritta alle situazioni nelle quali l’organismo, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla forma organizzativa adottata, ricada sotto il dominio dell’ente locale. La dipendenza sussiste, in particolare, per le società in house, nelle quali il controllo analogo attribuisce all’amministrazione un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative. Una relazione analoga può configurarsi nelle società a controllo pubblico, quando la partecipazione maggioritaria o gli altri strumenti previsti dall’ordinamento consentano all’ente pubblico di esercitare un’influenza dominante sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche.
Il medesimo criterio sostanziale è stato applicato alla fondazione di partecipazione oggetto del parere. Dall’esame dello statuto non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare una situazione di dominio del Comune sulla fondazione. Sebbene al sindaco fosse attribuito il potere di designare quattro dei sette componenti del consiglio di amministrazione, lo statuto escludeva espressamente qualsiasi controllo della fondazione da parte dell’ente locale.
Pertanto, nel caso di specie, la fondazione non può essere qualificata come ente dipendente dal Comune e i consiglieri comunali non possono esercitare direttamente nei suoi confronti il particolare diritto di accesso previsto dall’articolo 43, comma 2, del TUEL.






