Nota Anci su rimborso spese viaggi e soggiorno amministratori locali per missioni istituzionali

ANCI ha pubblicato una nota sul decreto 12 giugno 2026 del Ministero dell’Interno recante “Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali” pubblicato lo scorso 7 agosto nella Gazzetta Ufficiale n. 182. Il decreto disciplina le modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione di missioni istituzionali svolte al di fuori del capoluogo del comune sede dell’ente di appartenenza, aggiornando i valori dei rimborsi e allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali.

Il nuovo decreto individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e contenimento della spesa pubblica. Il decreto 12 giugno 2026, che ha acquisito l’intesa della Conferenza Stato–Città e Autonomie locali nella seduta del 23 ottobre 2025, sostituisce il previgente decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ed è frutto di una reiterata richiesta dell’Anci nei confronti del Viminale per adeguare i valori dei rimborsi e rendere la disciplina coerente con il quadro normativo vigente.

Il decreto introduce novità sulla disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per il rimborso delle spese di viaggio, infatti, il nuovo decreto non modifica la precedente disciplina che faceva riferimento ai limiti di spesa per le trasferte indicati dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area funzioni locali. Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese di soggiorno, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta, anche per tale tipologia di spesa, i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. Pertanto, è riconosciuto il rimborso del pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, in sostituzione della pregressa disciplina che prevedeva rimborsi di diversi importi fissi non solo per il pernottamento ma anche per la diaria. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo
sostenimento delle spese oggetto di rimborso eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.

In linea con quanto già disciplinato nel decreto del 4 agosto 2011, si consente agli enti locali di applicare misure riduttive dei rimborsi nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, prevedendo un taglio obbligatorio non inferiore al 5% per gli enti in stato di dissesto, gli enti strutturalmente deficitari e gli enti ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il nuovo decreto rende opportuno un riesame delle procedure adottate dagli enti locali per la gestione delle missioni istituzionali. Gli uffici dovranno individuare puntualmente i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell’Area Funzioni locali, verificare le eventuali riduzioni deliberate dall’ente e assicurare la corretta conservazione della documentazione giustificativa. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’autorizzazione preventiva, alla connessione della trasferta con l’esercizio del mandato, alla dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione e al divieto di compensazione tra le diverse categorie di spesa.

Somma urgenza, la trasmissione del verbale via PEC non equivale alla stipula del contratto

La trasmissione via PEC all’affidatario del verbale di somma urgenza non costituisce, di per sé, uno scambio di lettere secondo l’uso commerciale e non determina la stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 36 del 2023.  È questa la conclusione della risposta fornita dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle procedure di affidamento attivate in presenza di circostanze che non consentono alcun indugio.

La PEC costituisce soltanto il mezzo attraverso il quale il documento viene trasmesso. Perché possa configurarsi lo scambio di lettere previsto dall’articolo 18 occorre invece che la corrispondenza intercorsa tra le parti presenti un contenuto propriamente negoziale e consenta di individuare gli elementi essenziali della prestazione e le relative clausole contrattuali.

In base all’art. 140 del codice sui contratti pubblici d.lgs. 36/2023, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o altro tecnico può disporre l’immediata esecuzione dei lavori provvedendo contemporaneamente alla redazione di un verbale in loco nel quale sono contenuti la descrizione della specifica circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla (art. 140 co 1). Come previsto al co. 4 dello stesso articolo 140, entro i successivi dieci giorni dall’ordine di esecuzione il RUP (o altro tecnico dell’amministrazione competente) deve provvedere alla redazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste.

Sia il verbale di somma urgenza sia la successiva successiva perizia devono essere inviati all’affidatario per la loro sottoscrizione per accettazione; ma tale invio costituisce solo un necessario atto propedeutico alla vera e propria stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023 e non producono, pertanto, effetti contrattuali. Una volta che il verbale di somma urgenza e la perizia sono stati restituiti sottoscritti dall’affidatario, gli stessi sono trasmessi alla stazione appaltante, che provvede, con proprio provvedimento ai sensi del citato comma 4 dell’art. 140, all’approvazione della prestazione affidata, alla copertura della spesa e all’acquisizione del CIG.

Solo dopo tale approvazione, si procede alla necessaria stipula del contratto, anche ove l’esecuzione dei lavori (o del servizio o della fornitura) fosse, eventualmente, già terminata. Tale stipula, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023 potrà avvenire mediante scrittura privata, anche consistente in apposito scambio di lettere contenenti il contenuto essenziale della prestazione e le clausole contrattuali. In ogni caso, l’affidamento dei lavori e il contratto sono condizionati, ai sensi del comma 7 dell’art. 140, all’esito positivo dei controlli: ai sensi del comma citato non è possibile il pagamento delle prestazioni contrattuali nelle more dell’esito dei controlli. Per le considerazioni sopra illustrate la risposta al quesito posto è negativa.

Contributi alle campagne elettorali: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione e tutela i dati dei donatori

I contributi ricevuti dai titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale per sostenere la propria campagna elettorale sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione deve tuttavia essere effettuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, distinguendo tra contributi erogati da persone fisiche e contributi provenienti da persone giuridiche o altri enti.

Con la delibera n. 295 del 21 luglio 2026, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito indicazioni generali alle amministrazioni sulle modalità di pubblicazione dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale. L’intervento trae origine da una richiesta di parere formulata da un Consiglio regionale in relazione ai finanziamenti ricevuti da alcuni consiglieri regionali eletti.

Prima dell’approvazione definitiva della delibera, ANAC ha sottoposto la questione al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare una soluzione capace di contemperare le esigenze di trasparenza dell’attività politica con la tutela della riservatezza dei soggetti finanziatori. Il Garante ha espresso parere favorevole il 3 luglio 2026, con provvedimento n. 477, sottolineando la particolare delicatezza delle informazioni dalle quali può essere desunto l’orientamento politico di una persona fisica. Il parere del Garante qualifica infatti tali informazioni come categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013, che impone alle amministrazioni di pubblicare le dichiarazioni previste dall’articolo 2 della legge n. 441 del 1982 riguardanti i titolari di incarichi politici. Tra queste rientrano le dichiarazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

La disciplina deve essere coordinata con l’articolo 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981. Per i contributi di importo superiore a 3.000 euro nell’anno è prevista la presentazione di una dichiarazione congiunta sottoscritta dal soggetto che eroga il finanziamento e da quello che lo riceve oppure, nei casi consentiti, dell’autocertificazione resa dal candidato. Secondo le indicazioni di ANAC, quando il contributo è erogato da una persona fisica, la dichiarazione deve essere pubblicata indicando l’importo ricevuto, ma oscurando il nominativo del donatore e sostituendolo con la dicitura «persona fisica». La stessa cautela deve essere adottata per le imprese individuali quando le informazioni pubblicate consentano di identificare direttamente o indirettamente il titolare.

La soluzione risponde ai principi di necessità e minimizzazione sanciti dall’articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. La pubblicazione indiscriminata del nominativo renderebbe infatti immediatamente accessibile sul web un dato potenzialmente idoneo a rivelare le opinioni politiche del finanziatore, esponendolo anche all’indicizzazione attraverso i motori di ricerca e a forme di riutilizzo non compatibili con la finalità originaria della trasparenza.

Una disciplina diversa si applica ai contributi provenienti da società, associazioni, fondazioni, comitati e persone giuridiche in genere. Le informazioni riguardanti tali soggetti non costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata riportando sia l’importo del contributo sia la denominazione del soggetto finanziatore. L’oscuramento del nominativo della persona fisica nella pubblicazione online non determina, però, un’assoluta segretezza dell’informazione. ANAC chiarisce che i dati oscurati possono essere richiesti attraverso l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’amministrazione dovrà dare espressamente evidenza di questa possibilità nella medesima sezione del sito in cui sono pubblicate le dichiarazioni.

L’accesso ai nominativi dovrà comunque essere trattato secondo le regole proprie dell’accesso civico generalizzato e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La conoscibilità su richiesta non equivale quindi a una diffusione indiscriminata. Dovranno essere esclusi i dati eccedenti e non necessari rispetto all’interesse pubblico perseguito, come la data di nascita, la residenza, i recapiti telefonici o di posta elettronica, il codice fiscale, la partita IVA e le coordinate bancarie. Restano inoltre applicabili i limiti agli ulteriori trattamenti e al riutilizzo delle categorie particolari di dati stabiliti dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Le dichiarazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dall’elezione nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Organizzazione», insieme alla dichiarazione reddituale e patrimoniale e a quella relativa alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Nella stessa sottosezione l’amministrazione deve informare gli interessati che i dati oscurati possono essere visionati presentando una richiesta di accesso civico generalizzato. In questo modo la pubblicazione online viene limitata alle informazioni indispensabili, mentre la conoscibilità dei nominativi rimane assicurata attraverso uno strumento che consente una valutazione puntuale dell’istanza.

ANAC precisa infine che l’obbligo non si applica ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per tali soggetti non trovano applicazione gli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’esclusione continua a operare anche quando il titolare di una carica politica in un comune con meno di 15.000 abitanti assume un incarico presso un organo politico di secondo livello, come una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, un’Unione di comuni, un consorzio di enti locali o un’altra forma associativa.

Accesso dei consiglieri comunali: escluso nei confronti della fondazione non controllata dall’ente

Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non può essere esercitato direttamente nei confronti di una fondazione di partecipazione che non si trovi in una situazione di effettiva dipendenza dal Comune. È questa la conclusione contenuta nel parere del Ministero in materia di accesso da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.267/2000, agli atti di una Fondazione di partecipazione.

Il diritto di accesso consiliare presenta un’estensione più ampia rispetto all’accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. La sua ampiezza, tuttavia, non consente di superare il presupposto soggettivo espressamente stabilito dal TUEL: quando la richiesta è rivolta a un organismo distinto dal Comune, deve sussistere una relazione qualificata di dipendenza tra tale organismo e l’ente locale.

Sul punto, il parere richiama la sentenza del TAR Veneto n. 768 del 23 maggio 2022, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 8688 dell’11 ottobre 2022. Secondo tale orientamento, il diritto dei consiglieri comprende gli atti formati o stabilmente detenuti dalle aziende e dagli enti partecipati dal Comune, in considerazione del fatto che tali organismi possono essere chiamati a gestire servizi pubblici locali.

La partecipazione dell’ente locale, tuttavia, non è di per sé sufficiente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3157 del 28 marzo 2023, ha precisato che la nozione di dipendenza deve essere circoscritta alle situazioni nelle quali l’organismo, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla forma organizzativa adottata, ricada sotto il dominio dell’ente locale. La dipendenza sussiste, in particolare, per le società in house, nelle quali il controllo analogo attribuisce all’amministrazione un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative. Una relazione analoga può configurarsi nelle società a controllo pubblico, quando la partecipazione maggioritaria o gli altri strumenti previsti dall’ordinamento consentano all’ente pubblico di esercitare un’influenza dominante sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Il medesimo criterio sostanziale è stato applicato alla fondazione di partecipazione oggetto del parere. Dall’esame dello statuto non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare una situazione di dominio del Comune sulla fondazione. Sebbene al sindaco fosse attribuito il potere di designare quattro dei sette componenti del consiglio di amministrazione, lo statuto escludeva espressamente qualsiasi controllo della fondazione da parte dell’ente locale.

Pertanto, nel caso di specie, la fondazione non può essere qualificata come ente dipendente dal Comune e i consiglieri comunali non possono esercitare direttamente nei suoi confronti il particolare diritto di accesso previsto dall’articolo 43, comma 2, del TUEL.