La Corte costituzionale, con la sentenza n. 84/2026, interviene su uno dei profili più discussi della disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, ossia la misura interdittiva decennale prevista dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 nei confronti degli amministratori e dei sindaci ritenuti responsabili del dissesto.
La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria, che aveva censurato la rigidità della sanzione accessoria consistente nell’incandidabilità e nel divieto di ricoprire cariche negli enti locali per un periodo fisso di dieci anni, senza possibilità di graduazione in relazione alla concreta gravità della condotta. La Consulta ha dichiarato le questioni inammissibili, ma con motivazioni di particolare rilievo sistematico. La Corte, infatti, riconosce espressamente la sproporzione dell’attuale meccanismo sanzionatorio, osservando come la “fissità” della misura impedisca qualsiasi valutazione differenziata delle singole posizioni soggettive.
Secondo la Corte costituzionale, la disciplina vigente non consente di considerare:
- il diverso grado di responsabilità psicologica (dolo o colpa grave);
- la tipologia delle violazioni commesse;
- la durata dell’incarico ricoperto;
- l’effettivo contributo causale fornito al verificarsi del dissesto.
In altri termini, l’attuale sistema equipara situazioni profondamente diverse, applicando automaticamente la medesima interdizione decennale sia a condotte marginali sia a comportamenti particolarmente gravi. Nonostante tali rilievi critici, la Corte ha ritenuto di non poter intervenire direttamente sulla norma. La motivazione risiede infatti nella pluralità delle possibili soluzioni normative, che implicano scelte discrezionali riservate al legislatore.
La Consulta evidenzia che una futura riforma potrebbe articolarsi in diverse direzioni:
- prevedere una durata variabile della misura interdittiva;
- introdurre criteri di graduazione legati alla gravità della condotta;
- attribuire alla Corte dei conti il potere di modulare anche la sanzione interdittiva, analogamente a quanto già avviene per la sanzione pecuniaria.
Per gli amministratori pubblici la decisione conferma, allo stato, la piena operatività dell’art. 248, comma 5, TUEL, ma apre contestualmente un importante fronte di riflessione sulla necessità di una revisione della disciplina sanzionatoria collegata al dissesto finanziario.






