Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

I rimborsi forfetari mensili in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali per gli spostamenti effettuati per l’espletamento del mandato, e quindi ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, non rilevano ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 348/2022, all’interpello presentato da una Comunità collinare di una Regione a statuto speciale.

L’Agenzia evidenzia, preliminarmente, come l’articolo 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), preveda, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni». In applicazione di tale norma, che richiama espressamente la legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera o), TUEL, e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.

Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi (art. 52, comma 1, lett. b).

Trattasi, in buona sostanza, di somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Relativamente ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. Anche nell’ipotesi di Regione a statuto speciale, laddove il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regime tributario delle alienazioni di immobili pubblici

In tema di dismissioni di immobili pubblici, l’acquirente ha diritto all’esenzione dalle imposte prevista dall’art. 20, comma 4-ter dl 133/2014 se i beni dismessi rientrano nello specifico decreto dirigenziale autorizzativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro). A tal fine è necessaria una deliberazione da parte dell’ente territoriale che conferisca mandato al Ministero di operare in tal senso. È quanto ribadito dalla CTR di Trieste, con sentenza del 14/09/2020 n. 112Nel caso di specie, il contribuente, titolare di ditta individuale, aveva stipulato atto di compravendita, riguardante la cessione di un complesso immobiliare (ex macello) da parte di un Comune (a seguito di deliberazione comunale), atto relativamente al quale era stata richiesta l’esenzione da ogni imposta ai sensi dell’art. 1, comma 275, della L. 311/2004, stante alienazione avvenuta ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008. In sede di liquidazione dell’imposta (tramite avviso notificato al notaio) la richiesta di esenzione era stata respinta, stante che la normativa non veniva a ricomprendere nel presupposto esentivo la cessione di beni comunali a favore di soggetti diversi da quelli in essa contemplati (fondazioni, associazioni riconosciute e società di cartolarizzazione). Con applicazione dell’imposizione indiretta ordinaria con aliquota del 9% (euro 27.540,00); ipotecaria e catastale nelle misure fisse di euro 50,00 ciascuna, e così per totali euro 27.640,00. Il contribuente aveva presentato richiesta di rimborso delle citate somme, cui l’Ufficio aveva opposto tacito diniego. Avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio, il contribuente proponeva ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone. La Commissione Provinciale, con sentenza 17/02/17, nella considerazione che a seguito dell’intervenuto decreto 133/2014 (c.d. sblocca Italia) era stata ripristinata l’agevolazione tributaria del 2004 per cessioni nel quadro di operazioni di cartolarizzazione di beni di proprietà anche di enti locali con ampliamento della platea dei destinatari (incluso imprenditori), accoglieva il ricorso del contribuente.  La CTR di Trieste, nel riformare la sentenza di primo grado, ha escluso la possibilità di usufruire del regime agevolato, per le seguenti ragioni:

  • l’esenzione di cui all’art. 20, comma 4-ter DL 12 settembre 2014, n. 133 è esplicitamente riferita agli atti di cui alle procedure di cui all’art. 11-quinquies;
  • tale ‘procedura’ (applicabile sia a beni di competenza dell’Agenzia del Demanio, che ai beni di proprietà di enti territoriali e pubblici, con cessioni anche tramite trattativa privata) implica necessariamente l’adozione di un decreto autorizzativo della Direzione del Tesoro;
  • onde fare rientrare i beni da dismettere da parte degli enti territoriali e pubblici nel decreto della Direzione del Tesoro, la ‘deliberazione’ dell’ente territoriale e pubblico deve conferire espresso mandato per l’inserimento del bene nel citato decreto del Tesoro;
  • nel caso di specie, il Comune non ha fatto ricorso alla citata procedura, ragione per cui l’applicazione dell’imposta proporzionale appare legittima, così come l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION