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Regime tributario delle alienazioni di immobili pubblici

In tema di dismissioni di immobili pubblici, l’acquirente ha diritto all’esenzione dalle imposte prevista dall’art. 20, comma 4-ter dl 133/2014 se i beni dismessi rientrano nello specifico decreto dirigenziale autorizzativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro). A tal fine è necessaria una deliberazione da parte dell’ente territoriale che conferisca mandato al Ministero di operare in tal senso. È quanto ribadito dalla CTR di Trieste, con sentenza del 14/09/2020 n. 112Nel caso di specie, il contribuente, titolare di ditta individuale, aveva stipulato atto di compravendita, riguardante la cessione di un complesso immobiliare (ex macello) da parte di un Comune (a seguito di deliberazione comunale), atto relativamente al quale era stata richiesta l’esenzione da ogni imposta ai sensi dell’art. 1, comma 275, della L. 311/2004, stante alienazione avvenuta ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008. In sede di liquidazione dell’imposta (tramite avviso notificato al notaio) la richiesta di esenzione era stata respinta, stante che la normativa non veniva a ricomprendere nel presupposto esentivo la cessione di beni comunali a favore di soggetti diversi da quelli in essa contemplati (fondazioni, associazioni riconosciute e società di cartolarizzazione). Con applicazione dell’imposizione indiretta ordinaria con aliquota del 9% (euro 27.540,00); ipotecaria e catastale nelle misure fisse di euro 50,00 ciascuna, e così per totali euro 27.640,00. Il contribuente aveva presentato richiesta di rimborso delle citate somme, cui l’Ufficio aveva opposto tacito diniego. Avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio, il contribuente proponeva ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone. La Commissione Provinciale, con sentenza 17/02/17, nella considerazione che a seguito dell’intervenuto decreto 133/2014 (c.d. sblocca Italia) era stata ripristinata l’agevolazione tributaria del 2004 per cessioni nel quadro di operazioni di cartolarizzazione di beni di proprietà anche di enti locali con ampliamento della platea dei destinatari (incluso imprenditori), accoglieva il ricorso del contribuente.  La CTR di Trieste, nel riformare la sentenza di primo grado, ha escluso la possibilità di usufruire del regime agevolato, per le seguenti ragioni:

  • l’esenzione di cui all’art. 20, comma 4-ter DL 12 settembre 2014, n. 133 è esplicitamente riferita agli atti di cui alle procedure di cui all’art. 11-quinquies;
  • tale ‘procedura’ (applicabile sia a beni di competenza dell’Agenzia del Demanio, che ai beni di proprietà di enti territoriali e pubblici, con cessioni anche tramite trattativa privata) implica necessariamente l’adozione di un decreto autorizzativo della Direzione del Tesoro;
  • onde fare rientrare i beni da dismettere da parte degli enti territoriali e pubblici nel decreto della Direzione del Tesoro, la ‘deliberazione’ dell’ente territoriale e pubblico deve conferire espresso mandato per l’inserimento del bene nel citato decreto del Tesoro;
  • nel caso di specie, il Comune non ha fatto ricorso alla citata procedura, ragione per cui l’applicazione dell’imposta proporzionale appare legittima, così come l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION