Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo – Nota di approfondimento sul DM del Mef

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento al decreto emanato dal MEF, in data 24 aprile 2024, che individua gli atti dell’Amministrazione finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo.

L’art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tra questi:

  • i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti previsti dagli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del Dpr n. 602/1973, e gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero delle somme ad essa affidate
  • gli accertamenti parziali effettuati ai fini Iva e imposte dirette, e gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973 derivanti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
  • gli atti di intimazione autonomi (articolo 29 Dl n. 78/2010) e quelli di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
  • gli accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e relative sanzioni: tasse automobilistiche, addizionale erariale tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli indicati all’articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge n. 145/2018;
  • gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
  • gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  • gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali oggetto di rettifica;
  • gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta in base alle dichiarazioni, ai dati relativi alle contabilità e ai documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati;
  • gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa o per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi Dlgs n. 504/1995.

Il decreto in questione, come auspicato da IFEL nella “Nota di approfondimento – Nuovo Statuto dei diritti del contribuente” del 5 febbraio 2024, non individua gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, ma anzi conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art. 6-bis. E infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia Entrate: Aliquota Iva agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di scorrimento

Con la risposta n. 80/2024 del del 25 marzo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la realizzazione ”ex novo” di un intervento edilizio su una ”strada urbana di scorrimento” di ”tipo D”, come definita dall’articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le ”opere di urbanizzazione primaria” che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127­quinquies e 127­septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, la Provincia istante rappresenta di aver approvato un Protocollo di intesa con un Comune e una società per le infrastrutture strategiche per la mobilità urbana e le connessioni con le reti extra­urbane. L’istante ritiene che l’intervento di potenziamento infrastrutturale relativo alla costruzione di opere ”ex novo” non in precedenza esistenti, abbia il carattere di opera di ”urbanizzazione primaria”, soggetta ad Iva con aliquota del 10 per cento, benché non sia effettuata nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Nel merito, l’Agenzia richiama la circolare 24 ottobre 1990, n. 69/E a commento del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, con il quale è stato stabilito che l’aliquota Iva agevolata «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano». Con tale disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Infine, con la risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione ”ex novo” di un’opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, quindi, deve trattarsi di opera di nuova realizzazione, realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing

Con la risposta a interpello n. 26 del 30 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing. Il caso riguarda un Comune che trasferisce la proprietà di alcuni terreni, a titolo di parziale corrispettivo, a una società incaricata di progettare e costruire nello stesso Comune una scuola mediante finanza di progetto.

L’Agenzia ritiene che il trasferimento alla società concessionaria di alcuni terreni a titolo di parziale corrispettivo della prestazione assunta da quest’ultima con la sottoscrizione della Convenzione, debba essere soggetta ad IVA. Il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni. Le permute sono operazioni rilevanti ai fini IVA in base all’articolo 11 del Decreto IVA ai sensi del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Ai fini IVA, dunque, la permuta ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto.

Il Comune, quindi, dovrà versare l’imposta sui terreni ceduti all’istante a titolo di parziale corrispettivo per l’opera costruita. Naturalmente c’è il duplice assoggettamento all’imposta quando lo scambio (bene contro bene, bene contro servizio, servizio contro servizio) avviene tra due soggetti passivi IVA, mentre quando una delle parti è un ”privato”, è imponibile solo l’operazione posta in essere dal soggetto passivo IVA e l’operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Quindi, le varie operazioni effettuate dalla società sono soggette a Iva, secondo l’aliquota propria di ciascuna di esse.

Sempre con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate dalla società, in merito al momento impositivo, trattandosi ­di prestazioni di servizi, l’esigibilità  dell’imposta si verifica ordinariamente all’atto del pagamento del corrispettivo che, limitatamente alla parte in natura dello stesso (i.e. terreni citati), va  individuato nella stipula dell’atto notarile. Ciò a meno che la Società non abbia già emesso fattura, anticipando così il momento di effettuazione  dell’operazione de quo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del Decreto IVA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Split Payment 2024: il MEF aggiorna gli elenchi delle società, enti e fondazioni al 20 ottobre 2023

Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024 (articolo 17-ter, comma 1-bis, DPR 633/1972), ai sensi del decreto del 9 gennaio 2018. Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

L’istituto della scissione dei pagamenti (split payment), prevede che, in deroga al meccanismo di ordinario, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, si autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione UE n. 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing

Con la risposta a interpello n. 433 del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo annuale pagato dal Comune ad una Società in house a seguito di stipula di una convenzione pluriennale di una tratta della pista ciclopedonale, costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

La Società istante rappresenta l’intenzione di stipulare con il Comune (partecipata al 77%) una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze. Trattasi di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune alcun canone e per la fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell’utenza. Essendo  gli introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate sub­concessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) il Comune si obbliga a un duplice intervento finanziario: ­ a) versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all’Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta
assegnata; b)­ riconoscimento di una somma di denaro a titolo di contributo annuale, finalizzato a garantire l’equilibrio economico­ finanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all’interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.

L’Agenzia ricorda che secondo la Circolare n. 4/E del 2013 un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro. l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA va ravvisata ”ogni qualvolta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione” (cfr. risoluzioni 24 aprile 2001, n. 54/E, 11 giugno 2002, n. 183/E e 16 marzo 2004, n. 42/E).

La medesima circolare, al paragrafo 1, chiarisce altresì che la valutazione della natura di un contributo pubblico va,­ innanzitutto, effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e ­ solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi, riportati in ordine gerarchico nella stessa circolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: DURC consultabile direttamente dal telefonino

Con comunicato del 23 agosto 2023, l’INPS rende noto che, nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Inps per l’attuazione del PNRR e che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine” (nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile).

Il servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio device (smartphone o tablet). La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il
numero di protocollo del documento.

L’App “INPS Mobile” è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

 

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Possibile presentare dichiarazioni integrative per il recupero della detrazione IVA

Il Comune ha il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale (parte del quale sarà dato in concessione per attività commerciale) solo a partire dalla stipula della concessione di servizi e non per tutte le annualità che hanno interessato la ristrutturazione. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello n. 419/2023.

Il Comune istante rappresenta di aver realizzato nelle annualità 2020, 2021 e 2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico di un locale. Il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui: una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione, per attività commerciali (conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall’Istante a IVA); l’altra rimarrà a disposizione del Comune per attività istituzionale. Considerato il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d’uso del predetto locale, il Comune ritiene opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale.

L’Agenzia ricorda che la detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale. Inoltre, per quanto riguarda la variazione della detrazione, in base all’articolo 19-bis 2, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”.

Il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione. Solo con riferimento all’affidamento in concessione dei servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere. Di conseguenza solo da quel momento l’ente locale pagherà i canoni al Comune e questo potrà esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’Iva assolta per i richiamati interventi.

 

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Delega per la riforma fiscale: pubblicata in G.U. la legge 9 agosto 2023, n. 111

È stata pubblicata in G.U. n. 189 del 14-08-2023 la legge 9 agosto 2023, n. 111 “Delega al Governo per la riforma fiscale”. La legge dà mandato al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi.
Il provvedimento si compone di 23 articoli, suddivisi in 5 titoli.

Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello (art. 4).

Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’IRAP (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III, le cui disposizioni sono state introdotte al Senato, contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15).

Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, artt. 20).

Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 21).

Il Titolo V contiene le disposizioni finanziari e finali (art. 22-23).

Con riferimento agli enti territoriali si segnalano gli artt. 13 e 14. In particolare, con l’art. 13 si prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative, allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, e attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all’Iva sulla base di specifici criteri, che assicurino l’attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell’evasione fiscale; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all’Iva, l’aliquota destinata al finanziamento della sanità è individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M. Infine, nell’ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l’eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

L’art. 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell’autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento; forme di cooperazione che privilegiano l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

 

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Split Payment: Via libera dal Consiglio europeo alla proroga fino al 30 giugno 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia.

La decisione autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione UE n. 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

 

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Cartella di pagamento: notifica da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri

Con la sentenza del 4/5/2023, n. 6168/30, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha stabilito che è valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. Tale modalità è, infatti, idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

Sul punto, con recente pronuncia, le Sezioni Unite (ordinanza n. 15979 del 2022) hanno statuito che “va poi respinta l’eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PP.AA. del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l’atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale; in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di pec del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all’originale in versione informatica; può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite…”.

 

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