Riscossione e nuovi flussi informativi agli enti creditori: definito il sistema di trasmissione mensile dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Con il decreto del 29 aprile 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Modalità di trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente”, attuativo dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, viene disciplinato il sistema dei flussi informativi che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere periodicamente agli enti creditori in relazione alle quote affidate per la riscossione coattiva.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma della riscossione pubblica avviato dal legislatore delegato e mira a rafforzare il livello di trasparenza e monitoraggio a favore degli enti impositori, assicurando una conoscenza costante dello stato delle attività di recupero e delle somme effettivamente riscosse.

Il decreto stabilisce innanzitutto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori, con cadenza mensile e in modalità telematica, specifici flussi informativi riguardanti sia lo stato delle procedure relative alle singole quote affidate sia le riscossioni effettuate nel mese precedente. La trasmissione dovrà avvenire entro la fine di ogni mese secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del decreto.

Particolare attenzione viene riservata alle quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal meccanismo del discarico automatico previsto dalla riforma. Il decreto prevede infatti che tali posizioni siano evidenziate separatamente nei flussi trasmessi agli enti creditori.

Si tratta, in particolare, delle quote per le quali risultano pendenti procedure che impediscono temporaneamente il discarico automatico, quali sospensioni della riscossione, rateazioni, definizioni agevolate, procedure esecutive o cautelari in corso, procedure concorsuali o accordi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rientrano inoltre in tale categoria le posizioni per le quali sia intervenuta una sospensione della riscossione protratta per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all’affidamento del carico.

Il decreto disciplina inoltre gli obblighi di pubblicazione in capo all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’allegato tecnico contenente le modalità operative di trasmissione dei flussi sarà reso disponibile nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto dovrà inoltre essere pubblicato un ulteriore documento tecnico contenente i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati informatici, nonché il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore.

Permessi per amministratori locali: i rimborsi ai datori di lavoro restano fuori dal campo IVA

Con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non costituiscono prestazioni di servizi.

Il Comune chiede di sapere se i permessi retribuiti di cui usufruiscono i dipendenti, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale e, in tal caso, la tempistica applicativa della nuova disciplina Iva. Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 131/2024, che, a partire dal 1° gennaio 2025, ha abrogato l’esenzione Iva prevista per i prestiti e distacchi di personale (art. 8, comma 35, legge n. 67/1988). L’intervento legislativo ha recepito le osservazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19), secondo cui tale agevolazione non era conforme alla direttiva 2006/112/Ce in materia di imposta sul valore aggiunto.

Richiamando gli articoli 79 e 80 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), la risposta evidenzia che il datore di lavoro anticipa la retribuzione del dipendente eletto, salvo poi essere rimborsato dall’ente pubblico. Tale rimborso non rappresenta un pagamento per un servizio, ma un mero trasferimento compensativo, volto a garantire il diritto dell’amministratore locale a svolgere il mandato senza subire penalizzazioni economiche.

L’Agenzia sottolinea inoltre che, per qualificare un’operazione come prestazione di servizi soggetta a Iva, deve sussistere un nesso diretto tra il pagamento e un vantaggio economico ottenuto dal soggetto che lo riceve. Nel caso in esame, tale nesso è assente: il datore di lavoro non trae alcun beneficio economico dall’assenza del dipendente e non presta alcuna attività a favore del Comune. In conclusione, i rimborsi per permessi retribuiti concessi ai dipendenti eletti in cariche pubbliche non sono imponibili ai fini Iva, poiché privi dei presupposti oggettivi e soggettivi che configurano una prestazione di servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale

Con la Risposta n. 230/2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso  dell’affidamento ”in house”, previsto dall’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di  bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alla TARI corrispettivo e alle nuove componenti perequative UR1a e UR2a

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2024 ha chiarito che le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n.
386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

La società istante, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva. La Società riferisce che con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito, ”ARERA”) del 3 agosto 2023, n. 386 (386/2023/R/Rif) sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione che dal 1° gennaio 2024 si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.

L’Agenzia evidenzia che aa Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che:
1. ”…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4).
Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.

Anche la corrispondente disposizione comunitaria di cui all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA),  stabilisce che per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. In virtù delle descritte similitudini, l’Agenzia ritiene che le due componenti perequative siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

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Trattamento fiscale in caso di cessioni di immobili da parte di un Comune

Con la risposta n. 163/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili poste in essere da un Comune nei confronti di un Concessionario nell’ambito di una più ampia operazione di permuta.

Il Comune istante fa presente che, nell’ambito dell’intervento per la realizzazione di un edificio scolastico destinato a scuola primaria mediante finanza di progetto, ha stipulato una convenzione avente per oggetto il predetto intervento di pubblica utilità. La convenzione  prevede, oltre l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’Opera, della realizzazione dell’Opera e dell’esecuzione dei lavori ad essa strutturalmente e direttamente collegati, nonché della gestione dell’opera, anche la cessione di immobili in permuta. Di fatto il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni.

L’Agenzia ha chiarito che nel caso di un’attività resa da un comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se nello svolgimento dell’attività non si rinviene in capo al comune la veste di pubblica autorità, è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica (d’impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali e unionali, con i caratteri della abitualità, professionalità e organizzazione.

Nel caso di specie, non sembrano emergere elementi tali che possano definire in maniera univoca l’esercizio di un’attività commerciale (rectius d’impresa) da parte del Comune nella cessione dei predetti immobili e, in particolare che lo svolgimento della predetta operazione venga predisposta una apposita organizzazione d’impresa, tale da far presumere che la stessa attività sia caratterizzata dai predetti elementi della professionalità, sistematicità e abitualità. Pertanto, la suddetta cessione dei beni immobili operata dal Comune, nell’ambito della più vasta operazione permutativa posta in essere con la Società Concessionaria, non risulta riconducibile nell’ambito di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto soggettivo d’imposta, di cui al citato articolo 4 del decreto Iva.

Al trasferimento posto in essere dal Comune si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, del TUR. Gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna (cfr. circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014). Pertanto, all’atto troveranno applicazione le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Agenzia Entrate: Aliquota Iva agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di scorrimento

Con la risposta n. 80/2024 del del 25 marzo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la realizzazione ”ex novo” di un intervento edilizio su una ”strada urbana di scorrimento” di ”tipo D”, come definita dall’articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le ”opere di urbanizzazione primaria” che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127­quinquies e 127­septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, la Provincia istante rappresenta di aver approvato un Protocollo di intesa con un Comune e una società per le infrastrutture strategiche per la mobilità urbana e le connessioni con le reti extra­urbane. L’istante ritiene che l’intervento di potenziamento infrastrutturale relativo alla costruzione di opere ”ex novo” non in precedenza esistenti, abbia il carattere di opera di ”urbanizzazione primaria”, soggetta ad Iva con aliquota del 10 per cento, benché non sia effettuata nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Nel merito, l’Agenzia richiama la circolare 24 ottobre 1990, n. 69/E a commento del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, con il quale è stato stabilito che l’aliquota Iva agevolata «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano». Con tale disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell’ambito urbano ”stricto sensu”, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Infine, con la risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione ”ex novo” di un’opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, quindi, deve trattarsi di opera di nuova realizzazione, realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano.

 

La redazione PERK SOLUTION

Possibile presentare dichiarazioni integrative per il recupero della detrazione IVA

Il Comune ha il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale (parte del quale sarà dato in concessione per attività commerciale) solo a partire dalla stipula della concessione di servizi e non per tutte le annualità che hanno interessato la ristrutturazione. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello n. 419/2023.

Il Comune istante rappresenta di aver realizzato nelle annualità 2020, 2021 e 2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico di un locale. Il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui: una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione, per attività commerciali (conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall’Istante a IVA); l’altra rimarrà a disposizione del Comune per attività istituzionale. Considerato il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d’uso del predetto locale, il Comune ritiene opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale.

L’Agenzia ricorda che la detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale. Inoltre, per quanto riguarda la variazione della detrazione, in base all’articolo 19-bis 2, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”.

Il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione. Solo con riferimento all’affidamento in concessione dei servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere. Di conseguenza solo da quel momento l’ente locale pagherà i canoni al Comune e questo potrà esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’Iva assolta per i richiamati interventi.

 

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Appalti: Imposta di bollo e modalità di assolvimento

Con provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, con successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratti. Inoltre, per consentire la corretta individuazione nel modello “F24 Elide” della controparte è istituito anche il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”. In particolare, i codici tributo istituiti sono:

  •  “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice
identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si
versa l’imposta di bollo;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

I modelli “F24 Elide” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Definizione agevolata: le risposte dell’Agenzie delle entrate alle domande più frequenti

L’Agenzia delle entrate-Riscossioni ha aggiornato le FAQ relative alla definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal DL n. 51/2023.

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

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Chiusura agevolata delle liti pendenti, attivo il servizio web per l’invio delle domande entro il 30 giugno

L’Agenzia delle entrate rende noto che è stato aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202). Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica,
da oggi operativo.
In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).
La definizione agevolata è un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.
La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

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