Riscossione e nuovi flussi informativi agli enti creditori: definito il sistema di trasmissione mensile dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Con il decreto del 29 aprile 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Modalità di trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente”, attuativo dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, viene disciplinato il sistema dei flussi informativi che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere periodicamente agli enti creditori in relazione alle quote affidate per la riscossione coattiva.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma della riscossione pubblica avviato dal legislatore delegato e mira a rafforzare il livello di trasparenza e monitoraggio a favore degli enti impositori, assicurando una conoscenza costante dello stato delle attività di recupero e delle somme effettivamente riscosse.

Il decreto stabilisce innanzitutto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori, con cadenza mensile e in modalità telematica, specifici flussi informativi riguardanti sia lo stato delle procedure relative alle singole quote affidate sia le riscossioni effettuate nel mese precedente. La trasmissione dovrà avvenire entro la fine di ogni mese secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del decreto.

Particolare attenzione viene riservata alle quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal meccanismo del discarico automatico previsto dalla riforma. Il decreto prevede infatti che tali posizioni siano evidenziate separatamente nei flussi trasmessi agli enti creditori.

Si tratta, in particolare, delle quote per le quali risultano pendenti procedure che impediscono temporaneamente il discarico automatico, quali sospensioni della riscossione, rateazioni, definizioni agevolate, procedure esecutive o cautelari in corso, procedure concorsuali o accordi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rientrano inoltre in tale categoria le posizioni per le quali sia intervenuta una sospensione della riscossione protratta per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all’affidamento del carico.

Il decreto disciplina inoltre gli obblighi di pubblicazione in capo all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’allegato tecnico contenente le modalità operative di trasmissione dei flussi sarà reso disponibile nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto dovrà inoltre essere pubblicato un ulteriore documento tecnico contenente i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati informatici, nonché il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore.