ARERA: Chiarimenti applicativi per l’erogazione del bonus rifiuti

ARERA ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, già disposte dall’Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti.

Per facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore, l’Autorità riporta i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:

  • il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile;
  • i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
    • l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
    • l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
    • il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU il bonus;
  • nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
  • per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
  • il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
  • il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
  • il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell’anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.

L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

 

CASI DI CESSAZIONE DELL’UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

  • Se un’utenza cessa nel corso dell’anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull’importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall’utente) e non sull’intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali e si verificano quando il il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza).

  • Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.

  • Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga. 

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità della DSU l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:

  • se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l’intero anno.

  • Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all’erogazione verranno inviati da SGAte al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI dovuta nell’anno al gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); se non ha l’importo dovuto nell’anno a, quantifica l’agevolazione in base alla TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta dal medesimo utente nell’anno a+1.

Cessazione per decesso dell’intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU 

  • Se dopo il decesso dell’intestatario l’utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente al nucleo ISEE, l’utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l’intero anno.

  • Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita.  In SGAte si restituisce esito Cessataimporto calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.

  • Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell’anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.

  • NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L’ agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU’ UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un’unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l’agevolazione va applicata all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAte in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un’utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all’individuazione di un’eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

BONUS INTEGRATIVO

L’ articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

L’applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.
MOROSITA’ E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e10.7 del TUBR).

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.

CSEA: Chiarimenti dichiarazione componenti perequative Rifiuti 2025

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha fornito importanti chiarimenti operativi rivolti a tutti gli operatori del settore rifiuti, in merito agli obblighi di rendicontazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, previsti dalla regolazione ARERA.
Di seguito riepiloghiamo le principali indicazioni, con particolare attenzione alle scadenze e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni attraverso il Portale DataEntry Rifiuti.

Rendicontazione delle componenti UR1 e UR2 – Documenti emessi nel 2025
Ai sensi dell’art. 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif e s.m.i., gli operatori del settore rifiuti sono tenuti a trasmettere alla CSEA la dichiarazione relativa all’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2.
In particolare, tutti i dati relativi ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 dovranno essere rendicontati entro il 31 gennaio 2026, inviando la dichiarazione riferita all’“Anno di fatturazione” 2025 tramite il Portale DataEntry Rifiuti.
Il Portale è accessibile all’indirizzo:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

Gestione di documenti riferiti a più annualità di competenza
Qualora, nel corso del 2025, siano stati emessi:
• documenti di competenza 2024 e
• documenti di competenza 2025,
sarà necessario compilare un Modello Unico UR distinto per ciascuna annualità di competenza.
Operativamente:
• per entrambi i modelli dovrà essere selezionato come Anno di fatturazione: 2025;
• per ciascun modello dovrà essere indicata la Delibera ARERA corrispondente all’annualità di competenza dei documenti emessi.
I modelli così compilati confluiranno automaticamente:
• nel Riepilogativo dell’anno di fatturazione 2025;
• nella Dichiarazione relativa al 2025.
Da tale riepilogo saranno determinati gli importi delle componenti perequative UR1 e UR2. Qualora tali importi risultino a debito, il versamento dovrà essere effettuato tramite IUV alla CSEA entro il 15 marzo 2026.

Componente UR3 e bonus sociale rifiuti
La CSEA precisa inoltre che la componente perequativa UR3, applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, non dovrà essere rendicontata con la dichiarazione 2025.
La rendicontazione della UR3 avverrà infatti:
• unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;
• con riferimento ai documenti emessi nel 2026;
• attraverso la dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026,
che dovrà essere trasmessa alla CSEA entro il 31 gennaio 2027.

Recupero delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti
Infine, per gli operatori che non fossero più in possesso delle credenziali di accesso al Portale DataEntry Rifiuti, la CSEA ricorda che è possibile creare o modificare la password consultando il Capitolo 1 del

Manuale DataEntry Rifiuti.
Il Manuale è disponibile nella sezione Manuali del Portale, accessibile dal seguente link:
https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html

 

Trattamento contabile delle componenti perequative TARI

Le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 13/2025. La deliberazione interviene su un tema rilevante per gli enti locali: la corretta imputazione contabile delle somme derivanti dalla componente perequativa della TARI, destinate a finanziare servizi energetici e ambientali relativi alla raccolta dei rifiuti in mare.

La Corte è stata chiamata a dirimere due quesiti posti dalla Sezione regionale di controllo per le Marche (su richiesta del Comune di Camerata Picena): a. se il versamento a CSEA debba essere commisurato agli importi incassati o a quelli accertati; b) se le relative somme debbano essere imputate tra le entrate di parte corrente o trattate come partite di giro. Il primo quesito viene dichiarato inammissibile, in quanto la Corte ritiene che la questione attenga al merito dell’obbligazione civilistica, non alla rappresentazione contabile. La competenza a decidere sul “quantum debeatur” deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.

In merito al secondo quesito (imputazione contabile), la Sezione rileva che non è possibile un’imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell’Ente di vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi. Contro la possibilità di una eccezionale imputazione in conto terzi, infatti, si frappongono le seguenti evidenze normative. La spesa per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati è in primo luogo “assimilata”,  per legge (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022), a quella dei rifiuti urbani; costituisce pertanto funzione propria e fondamentale dei Comuni (art. 14, comma 27, lett. f) del d.l. n. 78/2010). L’onere di copertura, di conseguenza, è del singolo Comune che peraltro, in ragione dello svolgimento di un servizio indivisibile, ottiene successivamente un rimborso, finanziabile attraverso una provvista solidaristica formata e intestata a CSEA, che detiene dei conti specifici su cui refluiscono i fondi raccolti da parte di tutti i comuni (e non utilizzati). L’obbligazione di riversamento, pertanto, è una obbligazione successiva ed eventuale, ossia una passività potenziale che si trasforma in debito ovvero in credito nell’anno successivo.

In definitiva, il credito verso l’utenza per la componente aggiuntiva, da un lato, va rappresentato “come” la TARI, e allo stesso tempo va esposto separatamente. Esso, di conseguenza, va accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2); tuttavia va accertato attraverso una posta separata dalla TARI. Il credito deve essere accertato in base alla sua “esigibilità” e non per cassa. Di conseguenza esso va rilevato in bilancio nell’anno “a” in cui matura il credito, in quanto esso sorga privo di termini o condizioni. L’obbligazione di riversamento, invece, è futura in quanto sorgerà nell’anno “a+1” (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l’esito di un procedimento di diritto pubblico. Detto in altri termini, nell’anno “a”,  l’obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l’esigenza di accantonare l’entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione.

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Le componenti perequative Tari vanno versate sulle somme incassate

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con due delibere fotocopia, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Nello specifico i due comuni istanti hanno chiesto alla Sezione:

  • se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell’integrale copertura delle stesse in considerazione dell’incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori “bollettati”, e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
  • se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l’imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall’applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.

La Sezione rileva come la corresponsione della componente perequativa che, a differenza del TEFA, non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella delibera ARERA n.386/23, caratterizzi l’oggetto di un rapporto obbligatorio il quale, secondo le ordinarie regole civilistiche, implica la relazione tra due soggetti, di cui uno, il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA e l’altro, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell’utenza. L’adempimento dell’obbligazione resta in capo al soggetto passivo, titolare dell’utenza, che tuttavia, secondo uno schema semplificatorio, estingue la predetta obbligazione con il pagamento al Comune della TARI presuntiva o puntuale, corrispondendo un importo maggiorato dalla componente perequativa.

In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.

Le componenti perequative presentano analogie con la TEFA contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

Ad avviso del Collegio, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA, anche per le componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

Infine, richiamando una nota del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, la Corte afferma che queste entrate, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regime IVA delle componenti perequative TARI

L’Agenzia delle entrata, con la risposta n. 245/2024, fornisce chiarimenti sul regime IVA applicabile alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF, quali voci di costo che  si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

L’Agenzia ritiene che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

Si tratta in particolare della componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e della componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento. Da ciò consegue che, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ‘attratte ‘ alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Componenti perequative tari: apertura del portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla CSEA

Con la Circolare n. 59/2024/RIF, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) comunica che è attivo il portale “DataEntry Rifiuti” attraverso il quale, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le Autorità di sistema portuale, ovvero i soggetti da queste ultime individuati, potranno ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA disposti dall’art. 6 dell’allegato A alla Delibera ARERA 386/2023/R/rif.

Con la suddetta deliberazione Arera ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

  • componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  • componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Entro il termine del 31 gennaio 2025, gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.

Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA entro il 15 marzo dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.

Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori entro il 31 maggio dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alla TARI corrispettivo e alle nuove componenti perequative UR1a e UR2a

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2024 ha chiarito che le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n.
386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

La società istante, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva. La Società riferisce che con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito, ”ARERA”) del 3 agosto 2023, n. 386 (386/2023/R/Rif) sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione che dal 1° gennaio 2024 si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.

L’Agenzia evidenzia che aa Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che:
1. ”…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4).
Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.

Anche la corrispondente disposizione comunitaria di cui all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA),  stabilisce che per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. In virtù delle descritte similitudini, l’Agenzia ritiene che le due componenti perequative siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

La redazione PERK SOLUTION