INPS: DURC consultabile direttamente dal telefonino

Con comunicato del 23 agosto 2023, l’INPS rende noto che, nell’ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell’Inps per l’attuazione del PNRR e che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine” (nella sezione “Servizi” dell’App INPS Mobile).

Il servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio device (smartphone o tablet). La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il
numero di protocollo del documento.

L’App “INPS Mobile” è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

 

La redazione PERK SOLUTION

Possibile presentare dichiarazioni integrative per il recupero della detrazione IVA

Il Comune ha il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale (parte del quale sarà dato in concessione per attività commerciale) solo a partire dalla stipula della concessione di servizi e non per tutte le annualità che hanno interessato la ristrutturazione. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello n. 419/2023.

Il Comune istante rappresenta di aver realizzato nelle annualità 2020, 2021 e 2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico di un locale. Il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui: una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione, per attività commerciali (conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall’Istante a IVA); l’altra rimarrà a disposizione del Comune per attività istituzionale. Considerato il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d’uso del predetto locale, il Comune ritiene opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale.

L’Agenzia ricorda che la detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale. Inoltre, per quanto riguarda la variazione della detrazione, in base all’articolo 19-bis 2, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, “La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio”.

Il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione. Solo con riferimento all’affidamento in concessione dei servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere. Di conseguenza solo da quel momento l’ente locale pagherà i canoni al Comune e questo potrà esercitare il relativo diritto alla detrazione dell’Iva assolta per i richiamati interventi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Delega per la riforma fiscale: pubblicata in G.U. la legge 9 agosto 2023, n. 111

È stata pubblicata in G.U. n. 189 del 14-08-2023 la legge 9 agosto 2023, n. 111 “Delega al Governo per la riforma fiscale”. La legge dà mandato al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi.
Il provvedimento si compone di 23 articoli, suddivisi in 5 titoli.

Il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (artt. 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello (art. 4).

Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’IRAP (artt. 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). Il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III, le cui disposizioni sono state introdotte al Senato, contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 15).

Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso (Capo I, artt. 16-19) mentre il Capo II concerne le sanzioni (Capo II, artt. 20).

Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 21).

Il Titolo V contiene le disposizioni finanziari e finali (art. 22-23).

Con riferimento agli enti territoriali si segnalano gli artt. 13 e 14. In particolare, con l’art. 13 si prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative, allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, e attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all’Iva sulla base di specifici criteri, che assicurino l’attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell’evasione fiscale; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all’Iva, l’aliquota destinata al finanziamento della sanità è individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M. Infine, nell’ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l’eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

L’art. 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell’autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento; forme di cooperazione che privilegiano l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Split Payment: Via libera dal Consiglio europeo alla proroga fino al 30 giugno 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia.

La decisione autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023. Il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione UE n. 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cartella di pagamento: notifica da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri

Con la sentenza del 4/5/2023, n. 6168/30, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha stabilito che è valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo pec che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. Tale modalità è, infatti, idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

Sul punto, con recente pronuncia, le Sezioni Unite (ordinanza n. 15979 del 2022) hanno statuito che “va poi respinta l’eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PP.AA. del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l’atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale; in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di pec del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all’originale in versione informatica; può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite…”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione dall’imposta di registro e atti di liberalità

Un atto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro quando si connota come “atto di liberalità” e non semplicemente come atto a titolo gratuito. Un atto di liberalità, infatti, è per definizione un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio di un altro. È l’atto con cui una parte arricchisce l’altra senza esservi tenuta. In altri termini, una parte effettuata l’arricchimento dell’altra, senza che ciò configuri come adempimento di un’obbligazione, e attraverso un proprio impoverimento. Gli atti di liberalità sono pertanto a titolo gratuito. È quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia Tributari di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 366 del 18/4/2023.

Nel caso esaminato dai giudici, la fattispecie concreta è completamente diversa da quella sopra descritta e conseguentemente anche il negozio giuridico volto a qualificarla. La società XXX srl, infatti, ha effettuato la cessione di un terreno a favore del Comune (anche se a titolo gratuito) esclusivamente in attuazione di un accordo pattuito nel 1990 e formalizzato successivamente con l’atto poi posto dal notaio alla registrazione. La suddetta cessione, quindi, non può essere considerata “propriamente” gratuita e caratterizzata da uno “spirito di liberalità”, in quanto la stessa avviene nell’ambito di una convenzione urbanistica, e, quindi, è doverosa in adempimento di una determinata obbligazione.
Dunque, come espressamente affermato dal giudice di primo grado “non è espressione di una volontà di fare un “regalo” all’ente pubblico, ma è l’assunzione di un onere patrimoniale in attuazione di un accordo con il Comune stabilito con l’atto 28.4.1990 (cessione doverosa di aree sulle quali il Comune realizzerà opere di urbanizzazione). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, un atto per beneficiare dell’esenzione da imposta di registro prevista dalla normativa fiscale in materia di successioni, donazioni e atti di liberalità, non deve essere semplicemente a “titolo gratuito”, ma deve essere altresì caratterizzato dallo “spirito di liberalità”. Tutti gli atti di liberalità sono a titolo gratuito, ma non tutti gli atti a titolo gratuito possono essere qualificati come atti di liberalità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale della cessione al Comune delle aree a titolo di ”compensazione aggiuntiva”

Se la cessione delle aree a titolo di ”compensazione aggiuntiva” – cedute al Comune per compensare la  collettività (cittadinanza) dei benefici privati derivanti dalla concessione del diritto a edificare da parte del Comune, diritto edificatorio costituito dall’approvazione del Piano particolareggiato – non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale ed è posta in essere da un soggetto passivo IVA, sarà rilevante ai fini del tributo. Devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA, invece, le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio della concessione ad edificare.

È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella risposta 326/2023  ad un parere avente ad oggetto esclusivamente la corretta tassazione, ai fini della imposizione indiretta, della cessione delle aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica da parte della Società proprietaria al Comune istante, a titolo di ”compensazione urbanistica aggiuntiva”, in base alla convenzione con cui sono stati regolati i contenuti, le modalità attuative e la disciplina del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) di un’area di trasformazione residenziale che insiste su un terreno posto nel territorio comunale.

Per quanto concerne il requisito soggettivo di cui all’articolo 4 (”Esercizio di imprese”) del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia osserva che la cessione delle aree è posta in essere dalla società nell’esercizio della propria attività d’impresa. Riguardo il requisito oggettivo, la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell’impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro della predetta quota effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa (risoluzione n. 207/E del 16 novembre 2000).
Con la risoluzione n. 50/E del 22 aprile 2005, è stato precisato che la convenzione di lottizzazione, secondo le previsioni dell’articolo 28 della legge n.1150 del 1942 è l’atto con il quale il lottizzante si impegna a realizzare le opera di urbanizzazione, a sopportare gli eventuali oneri finanziari ed a cedere le aree e le opere al comune offrendo congrue garanzie. Pertanto, debbono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della legge n. 10 del 1977. Ovviamente, deve trattarsi delle opere di urbanizzazione tassativamente elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Laddove la cessione delle aree in esame a titolo di ”compensazione aggiuntiva” non avviene a titolo gratuito ma a prezzo convenzionale, né a scomputo degli oneri di oneri di urbanizzazione, ai sensi del citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000, in quanto posta in essere da un soggetto passivo Iva, risulterà rilevante ai fini del tributo.
La redazione PERK SOLUTION

 

 

Riforma fiscale, via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge di delega al Governo

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 16 marzo, ha approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. La riforma del sistema fiscale costituisce un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico e sociale. Il disegno di legge individua, tra i principali obiettivi di carattere generale, l’impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

IRPEF
Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES
La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA
Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP
Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

Statuto del Contribuente
Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chiusura agevolata delle liti pendenti, attivo il servizio web per l’invio delle domande entro il 30 giugno

L’Agenzia delle entrate rende noto che è stato aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202). Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica,
da oggi operativo.
In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).
La definizione agevolata è un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.
La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stralcio dei ruoli fino a mille euro: disponibili i moduli da trasmettere per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con n il Comunicato Stampa del 6 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto di aver pubblicato, sul proprio sito internet, le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico (“Stralcio”) dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
•    interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
•    sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
•    capitale;
•    rimborso spese per procedure esecutive;
•    diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Documentazione
Modulo non applicazione “Stralcio” parziale
Modulo applicazione “Stralcio” integrale

 

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