Tasso Interesse legale dall’1,25% al 5% dal 1° gennaio 2023

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 292 del 15-12-2022.

L’art. 1284 del c.c. contiene la previsione che il Ministro del Tesoro (ora MEF) abbia annualmente la facoltà, con un semplice decreto, di modificare la misura del tasso legale, tenendo conto del rendimento lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Di questa nuova misura si dovrà tener conto, per esempio, per calcolare gli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) per imposte versate in ritardo. Per i giorni di ritardo che cadono nel 2023 si applicherà, quindi, il nuovo tasso del 5%, mentre per quelli che cadono nel 2022 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dell’1,25%.

 

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Agenzia Entrate: IVA ordinaria per le prestazioni secondarie alla ristorazione scolastica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 520/2020, ha chiarito che e prestazioni “secondarie”, quali la realizzazione della disinfestazione e derattizzazione e i servizi di riparazione e manutenzione, devono essere assoggettate ad aliquota IVA propria e fatturate nei confronti dell’Istante dalle imprese associate (mandanti) in relazione ai servizi di competenza, mentre la prestazione “principale” di ristorazione scolastica effettuata dalla impresa mandataria deve essere assoggettata ad IVA nella misura ridotta del 4 per cento, ai sensi del richiamato numero 37), parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Comune istante fa sapere che l’appalto è stato suddiviso in lotti con prestazioni omogenee affidati a operatori economici associati come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. Fa sapere inoltre che nella definizione del costo pasto stabilito nella gara sono incluse diverse voci, fra cui il costo del personale, quello delle derrate alimentari e non alimentari, le spese generali, gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, nonché eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione. Il Comune chiede di conoscere “se sussistono i presupposti giuridici per poter considerare le singole attività erogate (ristorazione, derattizzazione-disinfestazione e manutenzione varia) come componenti di un unico servizio assoggettabile all’aliquota prevista per la prestazione principale”, nonché la “possibilità di richiedere alle imprese aggiudicatarie in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di tipo verticale, di procedere con la fatturazione separata, applicando per le attività secondarie e accessorie sopra definite l’aliquota IVA del servizio principale, pari al 4%, in quanto funzionali e direttamente connesse al servizio di ristorazione scolastica”.

L’Agenzia chiarisce, in base ai principi espressi dalla normativa, prassi e giurisprudenza, che per non assoggettare autonomamente ad Iva una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione “secondaria” integri e renda possibile quella principale, sia resa dallo stesso soggetto dell’operazione principale, sia resa nei confronti del medesimo soggetto, cessionario o committente, come ampiamente chiarito dalla prassi (risposta n. 163/2020, risoluzioni n. 283/2009, n. 337/2008, 367/2008, n. 229/2007). Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale” (cfr. risposta n. 306/E del 3 settembre 2020; in tal senso anche risoluzioni n. 88/E del 12 giugno 2001 e n. 25/E del 14 aprile 2021). Nel caso di specie, come evidenziato dal paragrafo 3 del disciplinare di gara, l’appalto ha ad oggetto una prestazione “principale”, costituita dal servizio di ristorazione scolastica nei nidi (…), nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia, comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado destinatarie, e le prestazioni “secondarie” di disinfestazione e derattizzazione nonché i servizi di riparazione e manutenzione vari. L’Agenzia ritiene che le prestazioni “secondarie” non possono qualificarsi quali “accessorie” a quella “principale” in quanto non risulta soddisfatto il criterio soggettivo innanzi indicato, nel senso che dette operazioni “secondarie” non vengono rese né direttamente dal medesimo soggetto che è tenuto a effettuare la prestazione principale né tantomeno per suo conto o a sue spese, come peraltro stabilito dal citato articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 e precisato dai richiamati documenti di prassi.

 

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Rilevanza IRAP di somme corrisposte da una PA a un dipendente a seguito di sentenza del TAR

Sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 509/2022, in tema rilevanza IRAP di somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza del TAR.

Nel caso di specie, a seguito di una sentenza del TAR, passata in giudicato, l’Amministrazione Istante è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio. In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione Istante ha proceduto a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta a ritenute. In relazione alla predetta somma, l’Amministrazione chiede se essa debba rientrare nella base imponibile IRAP e se, in tal caso, tale imposta “debba essere versata entro gli stessi limiti decisi in sentenza per gli oneri contributivi.

Secondo l’Agenzia, ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente vale a dire, per quanto di interesse, se le medesime somme siano da qualificare quali retribuzione erogata al personale dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR. Inoltre, come chiarito nella circolare n. 97 del 1998, l’ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini IRAP è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Con riguardo ancora all’individuazione delle retribuzioni “erogate” di cui all’articolo 10-bis) del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP, con la circolare 26 luglio 2000, n. 148/E, paragrafo 7.2.1, è stato chiarito che le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, atteso che la disposizione in parola fa riferimento alla «erogazione» delle retribuzioni e dei compensi.

Nel merito della questione prospettata nell’istanza, per l’Agenzia assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate a tassazione ai fini Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR in base al quale “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.” Le somme in questione, pertanto, in quanto sostitutive del reddito di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto in precedenza rappresentato, costituisce la base imponibile ai fini Irap ai sensi del citato articolo 10-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Pertanto, le somme corrisposte dall’Istante al dipendente rilevano ai fini della base imponibile IRAP nell’anno della relativa erogazione (cd. criterio di cassa) per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali e determinato ai sensi dell’articolo 12 della citata legge n. 153 del 1969 (sostituito dall’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 314 del 1997).

 

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Codice tributo per il credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022, ha reso noto il codice tributo “6982” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU, disposta dall’articolo 22 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

La norma prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura corrispondente al 50 per cento
dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verificherà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

 

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Agenzia delle entrate: IVA agevolata al 10% per la realizzazione dell’archivio comunale

Alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune si può applicarsi l’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies) e 127-septies),della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 402 del 2 agosto 2022, evidenziando che il nuovo fabbricato possa essere ricondotto tra le “delegazioni comunali” che, a loro volta, sono espressamente ricomprese nell’elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia.

Il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 percento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti. L’articolo 16 del Testo Unico Edilizia contiene l’elencazione degli interventi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riproduttiva delle opere di cui alla menzionata legge n. 847 del 1964 e, più precisamente, al comma 8 sono indicati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi, tra gli altri, ai seguenti interventi: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (…)”.

Il successivo numero 127-septies) della medesima Tabella A, parte terza, prevede l’applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies”. Pertanto, ai fini IVA, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere. Con riferimento alle “delegazioni comunali” espressamente ricomprese nell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente riportate nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia, con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che “sostanzialmente” la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio.

 

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Trattamento IVA delle somme erogate a compensazione dei prezzi dei materiali

Le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto n. 73/2021, “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022 affermando che l’erogazione delle somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica. Infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica dette somme si configurano “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano, invece, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ” aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

 

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Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

I rimborsi forfetari mensili in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali per gli spostamenti effettuati per l’espletamento del mandato, e quindi ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, non rilevano ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 348/2022, all’interpello presentato da una Comunità collinare di una Regione a statuto speciale.

L’Agenzia evidenzia, preliminarmente, come l’articolo 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), preveda, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni». In applicazione di tale norma, che richiama espressamente la legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera o), TUEL, e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.

Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi (art. 52, comma 1, lett. b).

Trattasi, in buona sostanza, di somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Relativamente ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. Anche nell’ipotesi di Regione a statuto speciale, laddove il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR.

 

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La nota di lettura Anci/Ifel sulle semplificazioni fiscali ex DL n.73/2022

ANCI/IFEL hanno pubblicato una nota di lettura delle disposizioni contenute nel decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 che riguardano la fiscalità locale. Si precisa che il provvedimento in esame è in corso di conversione in legge in Parlamento e potrà subire modificazioni di cui ne verrà data un’adeguata informativa alla fine dell’iter parlamentare.

Le disposizioni che al momento sono contenute nel testo del decreto legge, tuttora all’esame della Camera dei Deputati, riguardano in sintesi: la proroga della dichiarazione dell’Imposta di soggiorno, l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF, la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, e la proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021.

 

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ANCI, Contratti Mepa: Ok a imposta di bollo pagata con contrassegno telematico o in modalità virtuale

In risposta ad un quesito in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo relativa a contratti pubblici formati con procedura Mepa, ANCI evidenzia che l’articolo 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che essa possa essere corrisposta secondo due modalità:
a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Nell’ipotesi di adempimento virtuale è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. In alternativa alla modalità virtuale – concludono gli esperti di ANCI – sarà possibile comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario”. In aggiunta, gli esperti di Anci colgono l’occasione per fare chiarezza su un altro tema collaterale a quello posto dal quesito del Comune: il dettato dell’art. 20 co.2 lett. e) della legge 413 del 1991. Norma secondo la quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati”. Sono, pertanto, oggetto di comunicazione – ribadiscono gli esperti – tutti i contratti (anche senza numero di repertorio) stipulati in forma privata (anche tramite email) a fronte dei quali venga emessa una fattura, purché non registrati. Il termine per assolvere a detta comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.

 

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Per le opere di riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di un Comune no all’IVA agevolata

Le opere inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato del Comune non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847/1964 o nel Testo Unico sull’edilizia. Ne consegue che alle stesse non può trovare applicazione l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2022.
L’Agenzia evidenzia che il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L.29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. Il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127-quinquies), come integrata dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.
Con riferimento alle disposizioni contenute in legge speciali, che hanno assimilato determinate opere a quelle di urbanizzazione, si precisa che si riferiscono a leggi in cui il legislatore nazionale non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata legge n. 847 del 1964 o il Testo Unico sull’edilizia, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio.
Pertanto, gli interventi diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dagli stessi eventi sismici, si concretizzino in opere di consolidamento e risanamento delle aree a rischio non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del citato Testo Unico sull’edilizia.

 

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