Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Semplificazioni Fiscali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (vedi decreto).

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 per l’approvazione delle delibere consiliari è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Comunicazione dei contributi corrisposti da PA ad imprese commerciali e delle relative ritenute

L’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 dei contributi erogati da parte delle Pubbliche Amministrazioni a imprese commerciali assoggettabili a ritenuta di acconto è in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 308 del 26 maggio 2022. Nel caso di specie, il Comune istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza dell’Ente sui social media. I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa.
L’Ente dichiara di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo; di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. L’istante chiede dunque di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
L’Agenzia rammenta che ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. 605 del 1973 le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. L’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, a sua volta che, i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
Nel Modello 770 (Dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari) è contemplato il quadro SF, destinato ad accogliere i dati relativi ai “redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati”. In particolare, i contributi corrisposti dagli enti pubblici vanno indicati nel rigo SF4, punto 13, utilizzando il codice D: «contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973». Pertanto, l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 è in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una società concessionaria di un affidamento del Comune

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 322/2022, fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l’uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio.
Ai fini IVA, nel caso di un’attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica.
Viene, quindi, prevista una deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, da quanto emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che è stata chiamata a interpretare il concetto di “pubblica autorità”, sia da quella della Corte di Cassazione, sono riconducibili tra le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico (“iure imperi”), mentre sono da ricondurre tra le attività di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico.
Non assumono inoltre rilievo l’oggetto e lo scopo dell’attività (cfr. sentenza del 14 dicembre 2000, causa C-446/98), bensì rilevano piuttosto le modalità di esercizio dell’attività, ossia occorre accertare se gli stessi enti agiscano nella veste, loro propria, di soggetti di diritto pubblico o in quella di diritto privato, cioè alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati, secondo il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale. Non rileva la circostanza che i beni utilizzati nello svolgimento dell’attività appartengano o meno al demanio o al patrimonio dell’ente pubblico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno: dal 25 maggio contributo e bollo si pagano online con pagoPA

Il Ministero dell’Interno comunica che dal prossimo 25 maggio chi ha richiesto la cittadinanza italiana potrà pagare online il contributo di 250 euro e la marca da bollo di 16 euro direttamente sul portale Servizi, area Cittadinanza, del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, grazie all’integrazione delle funzionalità di PagoPa, la piattaforma che garantisce i pagamenti elettronici per i servizi dell’amministrazione pubblica.

Con l’adesione a PagoPa prosegue il percorso di digitalizzazione e semplificazione delle procedure legate alla cittadinanza avviato dalla direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, guidata dal prefetto Rosanna Rabuano, in un’ottica centrata sulle esigenze dell’utente, che potrà così scegliere tra i diversi metodi di pagamento elettronici consentiti da pagoPA, per adempiere agli obblighi di legge in modo semplice, immediato e affidabile.

A partire dal 25 maggio e fino all’8 luglio, in via transitoria, sarà ancora possibile utilizzare accanto al sistema pagoPA la tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo e dell’indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.

In questa fase transitoria si procederà in modo tradizionale anche nel caso di rifiuto online dell’istanza: conseguentemente, il richiedente che ripresenti la domanda potrà utilizzare i pagamenti effettuati allegando le relative ricevute.

Al termine della fase transitoria, quindi dopo l’8 luglio, sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento consentiti, e con la possibilità di recuperare automaticamente il pagamento già effettuato da parte del richiedente che voglia ripresentare la domanda dopo il rifiuto dell’istanza.

 

Agenzia delle entrata: omessa insinuazione al passivo e note di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 181 del 7 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA per l’omessa insinuazione al passivo fallimentare.
L’Agenzia evidenzia che per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali […] rimaste infruttuose» si realizza allorquando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
– il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
– la pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo», ovvero quando «si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore».
Alla luce sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-146/19) dell’11 giugno 2020, il presupposto in parola può dirsi realizzato laddove il creditore dimostri che la sua “inerzia” consegue alla preventiva valutazione di “antieconomicità” della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.
Ne deriva che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito. D’altronde, il creditore che omette di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo “antieconomica” la partecipazione al concorso, non beneficia dell’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo 2945, secondo comma, del codice civile, che spetta esclusivamente ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la propria pretesa creditoria nelle more dello svolgimento della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali

L’attività posta in essere da parte di un Comune, in attuazione di un’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, riguardante la cessione di materiali litoidi e vegetali in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 194/2022, evidenziando che nel caso di un’attività resa da un Comune sia necessario stabilire, in primo luogo, se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione sia esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica (rectius d’impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali (citato articolo 4) e unionali (cfr. articolo 9 della citata Direttiva n. 112/2006/CE).
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, emerge che il Comune abbia affidato, con due appositi contratti, la realizzazione degli interventi di disalveo, consistenti nella rimozione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) da due corsi d’acqua, a due ditte specializzate alle quali lo stesso ente locale è tenuto a cedere in “compensazione” il predetto materiale, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2 dell’Ordinanza. Sulla base di quanto rappresentato, il Comune agisce in virtù delle sue funzioni in un contesto di urgenza ed eccezionalità, in considerazione dello stato di calamità in cui versa il proprio territorio per eventi alluvionali e la necessità di ripristinare l’immediata ripresa delle attività produttive e, da ultimo, eliminare lo stato di pericolo sul territorio comunale. Pertanto, l’attività posta in essere dal Comune, in attuazione della predetta Ordinanza, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa come sopra delineata.
Per quanto attiene alle prestazioni relative agli interventi di disalveo, che le ditte affidatarie si impegnano contrattualmente a realizzare, in controprestazione alla cessione suddetta, l’Agenzia ritiene che le stesse siano fiscalmente rilevanti ai fini IVA, verificandosi congiuntamente in capo alle imprese affidatarie sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo di cui al d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che tali prestazioni debbano essere assoggettate ad IVA, con aliquota ordinaria, in base al valore normale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, per il quale la base imponibile “per le operazioni permutative di cui all’art. 11, dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aliquota Iva applicabile ad un appalto per il rifacimento di una piazza

Nell’ambito di un contratto di appalto per il rifacimento di una piazza, qualora le prestazioni abbiano ad oggetto non solo la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, bensì anche altre tipologie di intervento, l’aliquota ridotta spetta solamente sulla parte del corrispettivo che è dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere, non potendo estendersi all’intera somma richiesta al committente dell’opera, che potrà ragionevolmente includere corrispettivi dovuti a diverso titolo. Pertanto, nel caso di cui venga stipulato un contratto unitario a fronte del quale vengono eseguite opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed opere diverse dalle precedenti, al fine del riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota 4 per cento (limitatamente alle prime) è necessario che i corrispettivi vengano distintamente indicati (nel contratto o quanto meno in fattura). In mancanza di tale distinzione, tutto il corrispettivo dovrà essere assoggettato all’aliquota più alta prevista per le singole prestazioni, non potendosi estendere il trattamento agevolato a fattispecie diverse da quelle previste tassativamente dal legislatore. Le opere che possono beneficiare di questa agevolazione sono quelle individuate ai sensi del DM 236/1989 e del DPR 503/1996, norme che devono essere espressamente indicate nei contratti. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 180/2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica

l’imposta di bollo sia “dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, ai sensi del citato articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, “se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate.
Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 170 del 6 aprile 2022.  Al fine di stabilire in quale misura l’imposta debba essere determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati “per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel D.P.C.M. 13 novembre 2014; il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soggetta a IVA la vendita all’asta effettuata dal Comune se è espressione di attività economica

In tema di IVA, la vendita compiuta dal Comune mediante l’asta prevista dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 di un immobile acquisito in esito al fallimento di una società alla quale il Comune aveva ceduto l’area affinché fosse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, è imponibile qualora l’ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e ne sia stato incassato il controvalore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 4835/2022, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate. Il caso oggetto della pronuncia riguarda un Comune che, in forza di convenzione per la cessione in proprietà di aree comprese nell’ambito del piano per l’edilizia economica e popolare, cedette in proprietà alla cooperativa aree con destinazione residenziale. La cooperativa, ottenuto un mutuo di euro 2.400.000,00, iniziò, ma non ultimò la costruzione di una palazzina residenziale, sicché, una volta fallita, il Comune di Covo riacquisì la proprietà delle aree, nonché, in virtù dell’accessione, le opere edilizie ivi realizzate. Il Comune, tuttavia, subentrato anche nel rapporto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa, vendette all’asta la palazzina al rustico acquisita, senza sottoporre a iva l’operazione, in relazione alla quale versò, invece, l’imposta di registro. Ne seguì un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate recuperò l’iva concernente il trasferimento dell’immobile, che il Comune impugnò, ottenendone l’annullamento dalla CTP. La CTR ha respinto il successivo ricorso del fisco escludendo la soggettività passiva dell’operazione.
Affinché la deroga posta dall’art. 13, paragrafo 1, della direttiva iva (il contenuto del quale è compendiato nell’art. 4 del d.P.R. n. 633/72) alla regola generale di assoggettamento all’iva prevista dall’art. 9, paragrafo 1, trovi applicazione, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni, vale a dire che, da un lato, le attività in questione siano esercitate da un ente di diritto pubblico e che, dall’altro, quest’ultimo agisca in qualità di pubblica autorità. Quanto a questa seconda condizione, sono le modalità di esercizio delle attività che consentono di determinare la portata del non assoggettamento a iva. Per i giudici, la circostanza che il Comune abbia proceduto, per la vendita del bene, all’asta pubblica regolata dall’art. 73, lett. d), del r.d. n. 827/24 non è elemento di per sé idoneo a escludere la sussistenza di un’operazione rilevante ai fini dell’iva. Ciò che rileva è il carattere economico, e quindi imponibile ai fini iva, dell’attività del Comune, ovvero l’esistenza di una tale attività che ne giustifica la qualifica di soggetto passivo. Occorre quindi verificare se la cessione sia espressione di un’attività di commercializzazione imponibile ai fini dell’iva, in base alla nozione unionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IVA ordinaria per i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 148/2022 ha chiarito che i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo si configurano come una cessione di beni e non una prestazione di servizio, e sono soggetti ad aliquota ordinaria. La Cooperativa Sociale Onlus istante rappresenta che nell’ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini. Nello specifico, il servizio consta nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online. A parere dell’Istante non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono apprendimento e ricerca. A parere della Cooperativa sussistono i presupposti per poter applicare l’aliquota Iva del 5 per cento di cui alla Parte II-bis della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, prevista con riferimento alle prestazioni di cui ai numeri 18) 19) 20) 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.
L’Agenzia delle entrate, diversamente da quanto prospettato dalla Cooperativa, ritiene che le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni. Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi. Anche le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION