Contributi alle campagne elettorali: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione e tutela i dati dei donatori

I contributi ricevuti dai titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale per sostenere la propria campagna elettorale sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione deve tuttavia essere effettuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, distinguendo tra contributi erogati da persone fisiche e contributi provenienti da persone giuridiche o altri enti.

Con la delibera n. 295 del 21 luglio 2026, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito indicazioni generali alle amministrazioni sulle modalità di pubblicazione dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale. L’intervento trae origine da una richiesta di parere formulata da un Consiglio regionale in relazione ai finanziamenti ricevuti da alcuni consiglieri regionali eletti.

Prima dell’approvazione definitiva della delibera, ANAC ha sottoposto la questione al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare una soluzione capace di contemperare le esigenze di trasparenza dell’attività politica con la tutela della riservatezza dei soggetti finanziatori. Il Garante ha espresso parere favorevole il 3 luglio 2026, con provvedimento n. 477, sottolineando la particolare delicatezza delle informazioni dalle quali può essere desunto l’orientamento politico di una persona fisica. Il parere del Garante qualifica infatti tali informazioni come categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013, che impone alle amministrazioni di pubblicare le dichiarazioni previste dall’articolo 2 della legge n. 441 del 1982 riguardanti i titolari di incarichi politici. Tra queste rientrano le dichiarazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

La disciplina deve essere coordinata con l’articolo 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981. Per i contributi di importo superiore a 3.000 euro nell’anno è prevista la presentazione di una dichiarazione congiunta sottoscritta dal soggetto che eroga il finanziamento e da quello che lo riceve oppure, nei casi consentiti, dell’autocertificazione resa dal candidato. Secondo le indicazioni di ANAC, quando il contributo è erogato da una persona fisica, la dichiarazione deve essere pubblicata indicando l’importo ricevuto, ma oscurando il nominativo del donatore e sostituendolo con la dicitura «persona fisica». La stessa cautela deve essere adottata per le imprese individuali quando le informazioni pubblicate consentano di identificare direttamente o indirettamente il titolare.

La soluzione risponde ai principi di necessità e minimizzazione sanciti dall’articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. La pubblicazione indiscriminata del nominativo renderebbe infatti immediatamente accessibile sul web un dato potenzialmente idoneo a rivelare le opinioni politiche del finanziatore, esponendolo anche all’indicizzazione attraverso i motori di ricerca e a forme di riutilizzo non compatibili con la finalità originaria della trasparenza.

Una disciplina diversa si applica ai contributi provenienti da società, associazioni, fondazioni, comitati e persone giuridiche in genere. Le informazioni riguardanti tali soggetti non costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata riportando sia l’importo del contributo sia la denominazione del soggetto finanziatore. L’oscuramento del nominativo della persona fisica nella pubblicazione online non determina, però, un’assoluta segretezza dell’informazione. ANAC chiarisce che i dati oscurati possono essere richiesti attraverso l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’amministrazione dovrà dare espressamente evidenza di questa possibilità nella medesima sezione del sito in cui sono pubblicate le dichiarazioni.

L’accesso ai nominativi dovrà comunque essere trattato secondo le regole proprie dell’accesso civico generalizzato e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La conoscibilità su richiesta non equivale quindi a una diffusione indiscriminata. Dovranno essere esclusi i dati eccedenti e non necessari rispetto all’interesse pubblico perseguito, come la data di nascita, la residenza, i recapiti telefonici o di posta elettronica, il codice fiscale, la partita IVA e le coordinate bancarie. Restano inoltre applicabili i limiti agli ulteriori trattamenti e al riutilizzo delle categorie particolari di dati stabiliti dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Le dichiarazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dall’elezione nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Organizzazione», insieme alla dichiarazione reddituale e patrimoniale e a quella relativa alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Nella stessa sottosezione l’amministrazione deve informare gli interessati che i dati oscurati possono essere visionati presentando una richiesta di accesso civico generalizzato. In questo modo la pubblicazione online viene limitata alle informazioni indispensabili, mentre la conoscibilità dei nominativi rimane assicurata attraverso uno strumento che consente una valutazione puntuale dell’istanza.

ANAC precisa infine che l’obbligo non si applica ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per tali soggetti non trovano applicazione gli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’esclusione continua a operare anche quando il titolare di una carica politica in un comune con meno di 15.000 abitanti assume un incarico presso un organo politico di secondo livello, come una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, un’Unione di comuni, un consorzio di enti locali o un’altra forma associativa.