Contributi alle campagne elettorali: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione e tutela i dati dei donatori

I contributi ricevuti dai titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale per sostenere la propria campagna elettorale sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione deve tuttavia essere effettuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, distinguendo tra contributi erogati da persone fisiche e contributi provenienti da persone giuridiche o altri enti.

Con la delibera n. 295 del 21 luglio 2026, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito indicazioni generali alle amministrazioni sulle modalità di pubblicazione dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale. L’intervento trae origine da una richiesta di parere formulata da un Consiglio regionale in relazione ai finanziamenti ricevuti da alcuni consiglieri regionali eletti.

Prima dell’approvazione definitiva della delibera, ANAC ha sottoposto la questione al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare una soluzione capace di contemperare le esigenze di trasparenza dell’attività politica con la tutela della riservatezza dei soggetti finanziatori. Il Garante ha espresso parere favorevole il 3 luglio 2026, con provvedimento n. 477, sottolineando la particolare delicatezza delle informazioni dalle quali può essere desunto l’orientamento politico di una persona fisica. Il parere del Garante qualifica infatti tali informazioni come categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013, che impone alle amministrazioni di pubblicare le dichiarazioni previste dall’articolo 2 della legge n. 441 del 1982 riguardanti i titolari di incarichi politici. Tra queste rientrano le dichiarazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

La disciplina deve essere coordinata con l’articolo 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981. Per i contributi di importo superiore a 3.000 euro nell’anno è prevista la presentazione di una dichiarazione congiunta sottoscritta dal soggetto che eroga il finanziamento e da quello che lo riceve oppure, nei casi consentiti, dell’autocertificazione resa dal candidato. Secondo le indicazioni di ANAC, quando il contributo è erogato da una persona fisica, la dichiarazione deve essere pubblicata indicando l’importo ricevuto, ma oscurando il nominativo del donatore e sostituendolo con la dicitura «persona fisica». La stessa cautela deve essere adottata per le imprese individuali quando le informazioni pubblicate consentano di identificare direttamente o indirettamente il titolare.

La soluzione risponde ai principi di necessità e minimizzazione sanciti dall’articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. La pubblicazione indiscriminata del nominativo renderebbe infatti immediatamente accessibile sul web un dato potenzialmente idoneo a rivelare le opinioni politiche del finanziatore, esponendolo anche all’indicizzazione attraverso i motori di ricerca e a forme di riutilizzo non compatibili con la finalità originaria della trasparenza.

Una disciplina diversa si applica ai contributi provenienti da società, associazioni, fondazioni, comitati e persone giuridiche in genere. Le informazioni riguardanti tali soggetti non costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata riportando sia l’importo del contributo sia la denominazione del soggetto finanziatore. L’oscuramento del nominativo della persona fisica nella pubblicazione online non determina, però, un’assoluta segretezza dell’informazione. ANAC chiarisce che i dati oscurati possono essere richiesti attraverso l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’amministrazione dovrà dare espressamente evidenza di questa possibilità nella medesima sezione del sito in cui sono pubblicate le dichiarazioni.

L’accesso ai nominativi dovrà comunque essere trattato secondo le regole proprie dell’accesso civico generalizzato e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La conoscibilità su richiesta non equivale quindi a una diffusione indiscriminata. Dovranno essere esclusi i dati eccedenti e non necessari rispetto all’interesse pubblico perseguito, come la data di nascita, la residenza, i recapiti telefonici o di posta elettronica, il codice fiscale, la partita IVA e le coordinate bancarie. Restano inoltre applicabili i limiti agli ulteriori trattamenti e al riutilizzo delle categorie particolari di dati stabiliti dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Le dichiarazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dall’elezione nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Organizzazione», insieme alla dichiarazione reddituale e patrimoniale e a quella relativa alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Nella stessa sottosezione l’amministrazione deve informare gli interessati che i dati oscurati possono essere visionati presentando una richiesta di accesso civico generalizzato. In questo modo la pubblicazione online viene limitata alle informazioni indispensabili, mentre la conoscibilità dei nominativi rimane assicurata attraverso uno strumento che consente una valutazione puntuale dell’istanza.

ANAC precisa infine che l’obbligo non si applica ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per tali soggetti non trovano applicazione gli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’esclusione continua a operare anche quando il titolare di una carica politica in un comune con meno di 15.000 abitanti assume un incarico presso un organo politico di secondo livello, come una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, un’Unione di comuni, un consorzio di enti locali o un’altra forma associativa.

Pubblicazione dati di un consigliere comunale che intende rinunciare all’emolumento connesso alla carica

Con Atto del Presidente del 11 settembre 2024, l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 di un consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica.

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013 prevede che per i titolari di incarichi politici devono essere pubblicati i seguenti dati:

  • atto di nomina o di proclamazione e la durata del mandato;
  • curriculum vitae del consigliere;
  • compensi connessi alla carica, inclusi viaggi e missioni;
  • altre cariche pubbliche o private ricoperte, con i relativi compensi;
  • dichiarazioni patrimoniali e reddituali del consigliere, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se questi acconsentono.

Con riferimento agli incarichi a titolo gratuito, nella delibera n. 241/2017, l’Autorità ha già chiarito che “non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito […]. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica”.

Pertanto, il Comune dovrà pubblicare i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per il consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica, non essendo prevista alcuna deroga in tal caso.

Infine, l’Autorità ricorda che l’unica eccezione all’obbligo di pubblicazione dei dati riguarda i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di cui al comma 1-bis esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva neppure in quel caso un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve tale incarico o carica.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: pubblicati i dati di ottobre 2023

La Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro ha pubblicato  i dati aggiornati al 31 ottobre 2023 dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), censiti nella banca dati istituita ai sensi dell’art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999.

La Direzione garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 169/2003).

L’accesso ai dati è assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall’art. 4, comma 3 del d.p.c.m. n. 535/1999.

  • Vai alla pagina web dedicata ai report statistici nel Focus on Minori Stranieri Non Accompagnati
  • Vai alla Dashbord con i dati aggiornati al mese di settembre 2023 relativi alle presenze, agli ingressi e alle uscite di competenza dei MSNA.

 

La redazione PERK SOLUTION