Incompatibile il Consigliere in debito con il Comune

La sospensione delle procedure esecutive derivante dall’adesione di un consigliere comunale alla definizione agevolata del proprio debito verso l’ente non è sufficiente a escludere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibile sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale a cui il Comune ha notificato atti ingiuntivi relativi al mancato pagamento di tributi locali e sanzioni amministrative.

In particolare, a seguito delle verifiche sui componenti dell’organo consiliare, è emerso che il consigliere risulta debitore per IMU, TARI e sanzioni per violazioni del codice della strada. Dopo la notifica dell’ingiunzione di pagamento, egli è stato ammesso alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse (art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 56/2023), autorizzata con delibera consiliare n. 43 del 20 luglio 2023.
Il debito è stato quindi rateizzato in 18 rate trimestrali, tutte puntualmente pagate fino a oggi.

L’art. 63, comma 1, n. 6 TUEL prevede due distinte ipotesi di incompatibilità:

  • Debito liquido ed esigibile verso il Comune o enti da esso dipendenti, con avvenuta messa in mora.
    Il debito deve essere certo, determinato nel suo ammontare, esigibile e riferito a un soggetto debitore individuato;
  • Debito liquido ed esigibile per imposte e tributi locali, con notificazione infruttuosa dell’avviso di cui all’art. 46 del D.P.R. 602/1973.
    In questo caso la norma richiede espressamente la notifica dell’atto assimilabile all’avviso di mora, idoneo a consolidare l’accertamento e rendere il debito esecutivo.

Un debito è considerato “liquido ed esigibile” quando è determinato nel suo importo, è scaduto e non è soggetto a condizioni. Per i debiti tributari, la messa in mora coincide oggi con l’avviso di accertamento esecutivo, che diventa titolo per l’espropriazione forzata se non viene impugnato.

Dal 1° gennaio 2020, per effetto della legge 160/2019, l’avviso di accertamento dei tributi locali contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di ricorso e diviene automaticamente titolo esecutivo. Ne consegue che il richiamo all’art. 46 nel TUEL deve oggi intendersi riferito proprio all’avviso di accertamento esecutivo non impugnato, che svolge la funzione sostanziale della “messa in mora”.

Con riguardo alla rateizzazione, tenuto conto della giurisprudenza e dei precedenti ministeriali, il Ministero chiarisce che:

  • la concessione di un piano di pagamento non estingue il debito,
  • il debito rimane tale fino al pagamento dell’ultima rata,
  • la rateizzazione non comporta novazione dell’obbligazione originaria, poiché non vi è un accordo che sostituisce il debito precedente con uno nuovo.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dilazione costituisce soltanto una modalità agevolata di pagamento che lascia immutati titolo e contenuto dell’obbligazione. La rateizzazione, pur comportando la sospensione delle procedure esecutive, non elimina la situazione di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. Il debito, infatti, permane sino al pagamento integrale del piano, e con esso permane anche il conflitto di interesse tra la funzione di consigliere comunale e la condizione di debitore dell’ente. Il Ministero ritiene pertanto che, nel caso in esame, sussista una causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

La redazione PERK SOLUTION

Conferimento cariche di responsabilità di uffici comunali ad assessori: Limiti e condizioni

Il Ministero dell’Interno, in merito alla possibilità, per il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di affidare incarichi di responsabilità di area, nonché la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ad assessori componenti la giunta, nonostante la presenza, nell’organico dell’ente, di dipendenti di ruolo titolari di incarichi di elevata qualificazione, ricorda che l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 introduce una deroga speciale a tale principio, consentendo agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale possibilità è subordinata all’adozione di apposite disposizioni regolamentari e alla dimostrazione di un effettivo contenimento della spesa, da documentare annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Il Ministero richiama, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione in parola, in quanto eccezionale, va interpretata in senso restrittivo. Il TAR Liguria (sent. n. 284/2021) e il Consiglio di Stato (sent. n. 1860/2022) hanno chiarito che l’art. 53, comma 23, non è norma immediatamente precettiva, ma richiede che l’ente recepisca la deroga mediante un regolamento o una previsione statutaria.

Anche la Corte dei Conti (delibera n. 5/2018, Sezione regionale di controllo per il Lazio) ha confermato che l’affidamento di incarichi gestionali ad assessori o al sindaco è legittimo solo se previsto da un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo dell’ente e produca un effettivo risparmio di spesa.

Il Ministero dell’Interno, richiamando propri precedenti pareri, ha inoltre precisato che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni gestionali spettano ai titolari di posizione organizzativa o, oggi, di incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’art. 21 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Ne consegue che il ricorso alla deroga prevista dall’art. 53, comma 23, è ammissibile solo in via residuale, quando non sia possibile affidare la responsabilità a personale interno con adeguata qualifica, e solo qualora l’operazione determini un effettivo contenimento della spesa.

Alla luce di tali premesse, il Ministero conclude che, nel caso esaminato, la motivazione addotta, consistente nel “carico di lavoro elevato” dei dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione, non appare sufficiente a giustificare l’attribuzione a membri della giunta degli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e di RPCT. La deroga può trovare applicazione solo in presenza di una comprovata carenza di competenze professionali interne, adeguatamente motivata e formalizzata attraverso gli strumenti regolamentari dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune

Con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, l’ANAC ha accertato la violazione del divieto di pantouflage, imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L’Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell’interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest’ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell’interessato.

La violazione è avvenuta poiché l’assunzione dell’ex dipendente comunale si è realizzata appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie, e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. Anac ha poi deliberato l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all’assunzione avvenuta in violazione del divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consigliere comunale anche amministratore di società, rischio conflitto di interessi

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio del 23 settembre 2025, l’ANAC ha affrontato un caso di conflitto di interessi tra funzione istituzionale e ruolo economico-privato. La vicenda riguarda un Consigliere comunale che, contemporaneamente, riveste la carica di Amministratore Unico e Socio di un operatore economico partecipante a una procedura di concessione bandita dal medesimo Ente locale. A rendere ancor più evidente l’intreccio di posizioni è il fatto che il consigliere abbia presentato personalmente l’offerta a nome della società, partecipando così in prima persona a un procedimento amministrativo promosso dal Comune di cui è componente.

Secondo ANAC, tale situazione pone in modo chiaro una potenziale sovrapposizione di interessi tra il ruolo pubblico e quello privato. Il conflitto di interessi, spiega l’Autorità, si configura quando l’amministratore pubblico è portatore di interessi personali, economici o patrimoniali in grado di incidere, anche solo potenzialmente, sulla correttezza e imparzialità delle decisioni adottate nell’esercizio delle proprie funzioni.

ANAC ribadisce che, in casi simili, il consigliere comunale deve astenersi da ogni partecipazione alle fasi della procedura, anche se non direttamente deliberative. L’obbligo di astensione, di natura eminentemente preventiva, mira a evitare che la posizione personale dell’amministratore possa condizionare, anche indirettamente, il processo decisionale o creare disparità tra i concorrenti.

“Il vincolo dell’astensione opera in via assoluta, anche in presenza di un conflitto solo potenziale, al fine di tutelare la serenità di giudizio e l’imparzialità dell’azione amministrativa.” L’obbligo trova piena applicazione ogniqualvolta sussista una correlazione diretta e immediata tra l’interesse privato del titolare della carica e l’oggetto della decisione amministrativa, anche se la competenza formale all’adozione del provvedimento è in capo ad altri organi.

L’Autorità richiama inoltre un principio consolidato: non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi ha parte, diretta o indiretta, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune. Questo divieto si estende anche ai soci e amministratori di imprese che partecipano a gare o concessioni bandite dall’Ente, comprese quelle relative a beni pubblici che comportino vantaggi economici significativi.

Nel caso esaminato, la concessione di un locale pubblico da parte del Comune rientra potenzialmente nell’ambito dell’art. 63 TUEL, in quanto idonea a generare benefici patrimoniali per il soggetto partecipante. La circostanza che l’interessato abbia presentato personalmente l’offerta costituisce, secondo ANAC, un elemento che rafforza la connessione diretta con la procedura e quindi la rilevanza del conflitto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Garante Privacy sanziona un Comune per pubblicazione illecita di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 12.000 euro a un Comune per la pubblicazione illecita, sul sito istituzionale, dei dati personali di centinaia di cittadini.

Le informazioni erano contenute nei registri delle richieste di accesso civico e documentale, caricati nella sezione Amministrazione trasparente e rimasti consultabili almeno fino ad aprile 2024. Nei documenti erano riportati dettagli riferiti a 1.455 istanze presentate tra il 2017 e settembre 2023: nomi e cognomi dei richiedenti e dei destinatari, numeri di protocollo, oggetto e descrizione delle istanze. In alcuni casi, inoltre, erano presenti dati ulteriormente delicati, come i nominativi di proprietari di immobili, intestatari di pratiche edilizie e persino informazioni riconducibili allo stato di salute di un cittadino

Il Comune, nel corso del procedimento, ha tentato di giustificare la scelta richiamando un’“interpretazione ampia del principio di trasparenza”. Una tesi non accolta dal Garante, che ha ribadito come la corretta applicazione della normativa richieda la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e l’oscuramento dei dati personali prima della pubblicazione.

L’Autorità ha inoltre ricordato che la diffusione di tali informazioni risulta in contrasto con le Linee guida dell’ANAC e con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che prevedono in maniera esplicita l’oscuramento dei dati personali nei registri degli accessi resi pubblici online, compresi i nominativi dei richiedenti e delle persone fisiche citate nei documenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA e obblighi di trasparenza online, il Garante privacy chiede maggiori tutele

Il Garante privacy ha dato parere favorevole ad Anac su altri 6 schemi standard di pubblicazione che le Pubbliche amministrazioni devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online. Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013), tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall’Ufficio, affinché la diffusione delle informazioni avvenga nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

In conformità con la disciplina europea e nazionale in materia, ed evitando così possibili conseguenze sanzionatorie, le Pa dovranno limitarsi a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Ad esempio, non potrà essere indicato il grado di parentela dei familiari dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, che non abbiano prestato consenso alla pubblicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali.

Il Garante ha inoltre chiarito come in relazione alle procedure di conferimento degli incarichi riguardanti la dirigenza sanitaria si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per i concorsi pubblici (art. 19 del d. lgs. n. 33/2013) in cui non è prevista la pubblicità di curricula e nominativi di candidati non vincitori.

Nel parere, il Garante privacy ha suggerito di richiamare nello schema di pubblicazione dei dati personali riferiti a “titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, la possibilità di consultare le proprie Linee sul trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (doc. web n. 3134436 e successivi aggiornamenti) che contengono ulteriori indicazioni sulle cautele da adottare.

Il Garante ha infine invitato l’Autorità anticorruzione a valutare l’opportunità di un periodo transitorio che consenta alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Povertà: Linee guida Quota Servizi e Quota Povertà Estrema 2024-2026

Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Linee Guida relative all’utilizzo delle risorse della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del triennio 2024-2026, con i relativi allegati.

Le Linee Guida si rivolgono agli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali destinatari del trasferimento della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) e/o della Quota Povertà Estrema (QPE), agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Sono inoltre disponibili i documenti utili alla rendicontazione delle risorse e il modello di Piano di attuazione locale (PAL) utile alla programmazione delle risorse della quota servizi da implementare in Piattaforma Multifondo a partire dalla seconda metà di ottobre. Istruzioni utili in merito saranno fornite alle Regioni e agli Ambiti territoriali sociali beneficiari delle risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

TrasparenzAI, software open source per obblighi di pubblicazione delle PA

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha reso operativa la Piattaforma Unica della Trasparenza integrando la soluzione open source TrasparenzAI, sviluppata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la centralizzazione e la verifica automatica degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013; la soluzione combina tecniche di web crawling e analisi automatica per valutare la conformità delle sezioni “Amministrazione Trasparente” su decine di migliaia di siti istituzionali. Questo contributo analizza gli elementi tecnici, giuridici e organizzativi dell’iniziativa, valuta benefici e rischi, e propone raccomandazioni operative per tradurre il progetto in impatti sistemici e sostenibili.

TrasparenzAI è presentata come una soluzione open source sviluppata nel quadro di un protocollo di intesa tra ANAC e CNR, progettata per analizzare automaticamente le sezioni “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Secondo il rilascio ufficiale, la piattaforma è in grado di analizzare 23.663 siti istituzionali in meno di 20 ore, attraverso un sistema di navigazione automatica che verifica la presenza delle sezioni previste dal d.lgs. 33/2013 e individua eventuali carenze strutturali o di contenuto.

Le informazioni presenti in TrasparenzAI si basano – quindi – sui dati acquisiti tramite una navigazione automatica dei siti delle Pubbliche Amministrazioni e questi dati, ben valorizzati, andranno a costituire parte della Piattaforma Unica della Trasparenza di Anac che riunisce banche dati interne all’Autorità e fonti esterne. In particolare, al momento i dati acquisiti provengono dalle seguenti fonti: la Banca dati nazionale Anac dei contratti pubblici, la Banca dati dei servizi pubblici locali, i dati sulle attestazioni degli OIV, la banca dati Istat sulla popolazione residente; la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del MEF, l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (Indice IPA).

 

La redazione PERK SOLUTION

Welfare: INPS e ANCI insieme per l’attivazione di sportelli telematici nei comuni

L’INPS e l’ANCI hanno siglato un protocollo d’intesa, sottoscritto dai presidenti Gabriele Fava e Gaetano Manfredi, volto a promuovere l’attivazione dei Punti Utente Evoluti (PUE) e dei Punti Cliente di Servizio (PCS) nei Comuni italiani, con particolare attenzione alle aree interne e alle isole minori. I PUE e i PCS sono sportelli telematici, supportati dalla presenza di un funzionario comunale, che consentono ai cittadini di accedere in modo semplice e diretto ai servizi INPS. Dopo una prima fase di sperimentazione in 23 Comuni di 7 Regioni, il progetto è ora destinato a diventare una rete nazionale.

L’intesa prevede anche:

  • il sostegno di ANCI nella raccolta di feedback dai Comuni per migliorare i servizi;
  • iniziative di comunicazione e informazione per promuovere l’utilizzo degli sportelli;
  • il collegamento con il progetto “INPS in rete per l’inclusione”, parte dell’Accordo quadro del 27 marzo 2025 con Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana, per rafforzare la rete di protezione sociale a favore dei cittadini più fragili.

Attualmente oltre 4.500 Comuni italiani non dispongono di sedi INPS: il protocollo risponde quindi alla necessità di avvicinare i servizi previdenziali e assistenziali ai cittadini, riducendo le difficoltà di spostamento, in particolare per le persone anziane, chi non ha dimestichezza con le tecnologie digitali e chi vive in aree geograficamente isolate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi ANAC: attivato il nuovo servizio di registrazione utenti

È attivo sul portale Servizi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) il nuovo sistema di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. L’aggiornamento introduce la sezione “Area personale”, attraverso la quale sarà possibile gestire i propri dati, i profili e le deleghe utili all’utilizzo dei servizi digitali dell’Autorità. Contestualmente, il vecchio servizio è stato dismesso e non è più utilizzabile.

Anac precisa che i diritti di accesso già attribuiti rimarranno invariati, garantendo la continuità operativa per gli utenti. Il nuovo sistema consente di:

  • creare un account personale sul portale Anac;
  • gestire i dati anagrafici, di contatto e le credenziali di accesso;
  • monitorare le attività svolte;
  • richiedere, visualizzare e delegare i profili di accesso ai diversi servizi online.

L’obiettivo è offrire un’interfaccia più intuitiva e centralizzata per agevolare la gestione dei rapporti con l’Autorità.

La redazione PERK SOLUTION