Concorsi PA, dal Garante Privacy 50mila euro di sanzione a INPS

Il Garante Privacy ha sanzionato con 50mila euro l’INPS per aver pubblicato sul proprio sito web i dati personali di migliaia di partecipanti ad un concorso bandito dall’Istituto. Tra i dati oggetto della violazione oltre all’indicazione del nome e cognome dei candidati e alla data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali, il punteggio dei titoli, l’indicazione dell’ammissione con riserva comprensiva anche delle causali relative alla salute, di oltre 5mila interessati tra vincitori e idonei.

L’istruttoria ha avuto origine dalle verifiche effettuate in occasione di un primo procedimento che il Garante aveva definito irrogando all’Istituto una sanzione di 20mila euro per aver diffuso gli atti intermedi del medesimo concorso, poi finiti anche sui social ad opera di terzi. Gli ulteriori accertamenti dell’Autorità hanno evidenziato che anche le graduatorie finali diffuse online contenevano numerose informazioni di dettaglio relative a vicende personali e familiari dei partecipanti, esponendo le persone a possibili danni sul piano reputazionale. A taluni nominativi era infatti associato il riferimento a giudizi pendenti, che seppur relativo al contenzioso con l’amministrazione, ingenerava l’equivoco della sussistenza di precedenti penali.

Come più volte evidenziato dal Garante la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire nel rispetto delle norme di settore applicabili con riguardo ai soli dati dei vincitori necessari ad assicurare la pubblicità e la trasparenza. La pubblicazione online, a differenza delle tradizionali forme di pubblicità consente a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, di reperire un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, non sempre aggiornate e di natura differente. Una volta pubblicati e indicizzati i dati rischiano infatti di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati anche per fini ulteriori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifica dello statuto per l’istituzione del presidente del consiglio comunale

Il comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un’apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con parere del 13 novembre 2024.

L’art. 39, comma 1 del TUEL dispone che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma stabilisce che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto tale figura.

La disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto … nella prima seduta del consiglio”. Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento. L’ente comunale deve, quindi, apportare le dovute modifiche allo statuto, nel caso intenda prevedere la figura del presidente del consiglio, tenendo presente quanto disposto dall’art. 6, comma 4 TUEL secondo cui “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati …”.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio. Nella prima seduta, come previsto dall’art. 41 del TUEL, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e poi discutere degli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Considerato quanto disposto dall’art. 39 del TUEL, tenuto conto che non si è provveduto nella prima seduta ad istituire la figura del presidente e a nominarlo, l’ente potrà valutare di procedere alla introduzione della figura del presidente del consiglio mediante una apposita modifica statutaria che, intervenendo nel corso del mandato, consentirà di nominare il presidente del consiglio a decorrere dalla prossima tornata elettorale.

 

 

Controlli sulle attività economiche, protocollo d’intesa a supporto dei Comuni

Il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, ha sottoscritto con il presidente dell’Anci, Roberto Pella, un protocollo d’intesa per l’avvio di una collaborazione istituzionale in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

L’intesa si inserisce nel nuovo ‘sistema di controlli alle imprese’ introdotto dal decreto legislativo 12 luglio 2024, n.103 – che punta ad un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra enti controllanti e imprese per liberare queste ultime da obblighi eccessivi o sproporzionati, ridondanze e duplicazioni – ed ha l’obiettivo di supportare i Comuni nel censimento dei moltissimi controlli di competenza, con momenti di incontro, tavoli di lavoro ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.

“Con oltre 7.100 Comuni aderenti, l’Anci rappresenta quasi il 95% della popolazione italiana – osserva il Ministro Zangrillo – Questa collaborazione sarà dunque fondamentale per mettere a punto una riforma che il nostro Paese attende ormai da oltre dieci anni. Controlli più razionali ed efficaci, in linea con la visione di uno Stato alleato delle imprese e non vessatorio, vuol dire incentivare i comportamenti virtuosi, passando da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca, e rilanciare così lo sviluppo e la crescita del Paese”.

“Ringrazio il Ministro Paolo Zangrillo per aver promosso questa rilevante iniziativa, che testimonia la relazione di vicinanza della Funzione Pubblica ai comuni italiani e alle istanze espresse dal tessuto economico locale” commenta il presidente Anci Roberto Pella: “Sarà importante per i Comuni ricevere adeguato supporto e instaurare su questi temi un continuo e proficuo scambio di informazioni, funzionale anche a una più rapida risoluzione delle criticità.”

Con questo protocollo, che ha validità fino al 31 dicembre 2026, il ministro per la Pubblica amministrazione si impegna a fornire supporto tecnico e metodologico ai Comuni nel censimento dei controlli, creando un canale diretto per segnalare eventuali difficoltà interpretative e applicative, nonché a trasmettere con tempestività linee guida e circolari. L’Anci, dal canto suo, garantisce la massima collaborazione, al fine di semplificare e ridurre gli oneri a carico dei Comuni (fonte Ministro per la Pubblica Amministrazione).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Un Comune non può nominare responsabile il professionista a cui aveva dato incarichi

Non può essere nominato Responsabile di un Comune, il professionista che, nel periodo antecedente all’attribuzione di tale incarico dirigenziale, abbia svolto attività e incarichi a favore della stessa area. Lo specifica l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 490 del 23 ottobre 2024, approvata all’esito di un procedimento di vigilanza attivato per una segnalazione relativa al conferimento di un incarico da parte di un ente comunale a un architetto che, dallo stesso Comune, si era già visto affidare precedentemente una serie di incarichi professionali.

Si tratta di un ruolo di responsabilità relativo alla “medesima Area rispetto alla quale l’interessato aveva svolto, in precedenza, le attività e gli incarichi professionali”, spiega la delibera l’Autorità che ha ritenuto di affermare come tale incarico non potesse essere conferito a quel professionista. Tale scelta, infatti, è in contrasto con la norma che, allo scopo di “garantire l’esercizio imparziale della funzione pubblica”, pone l’attenzione su chi abbia già “svolto per la pubblica amministrazione un’attività da essa regolata, finanziata o comunque retribuita”.

Tra l’interessato e l’ente comunale è intercorso (in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di Responsabile) un rapporto lavorativo/collaborativo piuttosto consolidato nel tempo”. Quindi, il conferimento dell’incarico in questione “appare essere avvenuto in violazione del decreto legislativo n. 39/2013”, così come vigente al momento del conferimento dell’incarico stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Responsabili Anticorruzione, differito al 31 gennaio 2025 il termine per la Relazione annuale RPCT

C’è tempo fino al 31 gennaio 2025 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale Rpct, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.  Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con  Comunicato del Presidente approvato del 29 ottobre 2024.

Il differimento nasce dall’esigenza di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct).

Inoltre, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione ed una nota di istruzioni per la sua compilazione. In alternativa, i responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Ptpct) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct o alla sezione anticorruzione e trasparenza del Piao e alle misure di attuazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing, sanzione di 5.000 euro a sindaco per ritorsione su dipendente che ha segnalato illeciti

Con la delibera n. 426 del 25 settembre 2024, il Consiglio Anac è intervenuto su un nuovo caso di whistleblowing dichiarando la natura ritorsiva dell’attribuzione ad altro soggetto della posizione di responsabile finanziario precedentemente attribuita ad un dipendente comunale (whistleblower) che aveva segnalato illeciti, sanzionando il Sindaco che aveva adottato il relativo decreto e dichiarando la nullità di tale atto.

Nel caso di specie, un istruttore direttivo amministrativo e contabile di un Comune, a seguito di segnalazioni relative ad alcune procedure ad evidenza pubblica al Responsabile anticorruzione dell’Ente, ha lamentato di aver subito talune misure pregiudizievoli poste in essere dall’amministrazione al solo scopo di punirlo per averne contestato l’operato, e ha richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione di accertare la natura ritorsiva di tali iniziative.

L’istruttoria, avviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha portato al riconoscimento della natura ritorsiva del decreto sindacale con cui erano state assegnate le posizioni di elevata qualificazione al personale comunale escludendo dalla relativa nomina – senza alcuna valida ragione – il segnalante, che sino ad allora aveva ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area Finanziaria; ruolo, quest’ultimo, attribuito ad interim per un anno ad altra dipendente, peraltro coinvolta nelle segnalazioni effettuate dallo stesso whistleblower.

 

La redazione PERK SOLUTION

Applicazione per i comuni con meno di 3000 abitanti della normativa su parità di genere nelle giunte

Il Ministero dell’interno, con parere del 31 ottobre 2024, ha evidenziato che un’ulteriore modalità d’individuazione dell’assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.

Nel caso di specie, la Prefettura ha chiesto un parere in ordine all’applicazione, per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. Il sindaco dell’ente, avente una popolazione di 292 abitanti, nel corso della prima seduta di consiglio, avrebbe dichiarato di voler nominare assessori due consiglieri di genere maschile, non essendo stata eletta nessuna donna tra i consiglieri di maggioranza. Il Ministero richiama l’art.6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n.215/12, ai sensi del quale è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L’art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l’art.46, comma 2, del TUEL disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…”

La giurisprudenza amministrativa (TAR Molise, sent. n. 243 del 15.09.2023) ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta Comunale, la presenza dei due generi. È stato, tuttavia, affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata ed approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato-sez.V, sentenza n.406 del 3 febbraio 2016).”

Nella stessa pronuncia, il citato giudice amministrativo ha ritenuto che il sindaco, al fine di conformare la composizione giuntale ai principi di parità di genere, avrebbe potuto indire un apposito avviso pubblico, quale “… metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità”. Peraltro, considerato che lo statuto comunale, all’art.24, comma 3, prevede che il sindaco possa nominare assessori anche cittadini che non fanno parte del consiglio, una ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità

Spetta al consiglio indicare una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti dei consiglieri considerando anche il caso di quelli proclamati, ma non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merite alle richieste di accesso da parte di consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità.

Al riguardo, il Ministero premette che l’art. 43, comma 2 del TUEL prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». La Giurisprudenza in materia ha ribadito che “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Inoltre “il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente).

Sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste … si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali. Pertanto, non è «sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare».

Per quanto i consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità, spetta al consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti, al fine di consentire una più agevole gestione amministrativa delle istanze di accesso.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Sperimentazione in 69 comuni per facilitare la predisposizione del Piano Anticorruzione

È stato siglato tra Anac e Ministero dell’Interno, Ministro della Pubblica Amministrazione e Anci un Protocollo di Intesa per supportare la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione, oggi interno al PIAO, per i comuni fino a 5000 abitanti.

Nell’ambito delle regioni ricadenti nel Progetto Sistema per la redazione e trasmissione del Piano Triennale sulla Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza (PTPCT) e della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO), finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale ‘Legalità’ 2014 – 2020 con fondi POC, anche grazie all’opera di sensibilizzazione di tutti i partner di protocollo, si sono candidati per la sperimentazione settanta comuni.

All’esito della sperimentazione, entro la fine del 2024, i piccoli comuni avranno a disposizione l’applicativo che li accompagnerà, con una guida virtuale, alla predisposizione o all’aggiornamento dei piani, consentendo di accrescere il livello di compliance anche nelle amministrazioni dotate di meno risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per un sindaco è inconferibile l’incarico di presidente di consorzio di gestione di servizi della stessa zona

Con Atto del Presidente approvato dal Consiglio nella seduta del 30 luglio 2024, l’ANAC ha evidenziato che il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali. Questo in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7.

Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, infatti, che: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

L’Anac ha stabilito l’inconferibilità, sia in ragione dei poteri ad esso connessi, sia alla luce di quelli attribuiti al CdA nel suo complesso, che rendono tale ruolo riconducibile a quello di amministratore di ente pubblico (vedi articolo 1, del d.lgs. n. 39/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION