ANAC, Affidamento servizi mensa: l’amministrazione deve indicare l’iter logico con cui determina il prezzo del pasto

Con il Parere di precontenzioso n. 415 del 13 settembre 2023, ANAC ha evidenziato che nell’ affidamento del servizio di mensa per le scuole, la Stazione appaltante ha la discrezionalità tecnica di individuare il prezzo a base di gara per il singolo pasto. L’Amministrazione, però, ha il dovere di rendere noto l’iter logico seguito per la determinazione del prezzo. La determinazione del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo. Tuttavia, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul concetto di destinazione agricola

Il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza del 31 luglio 2023, n. 7407, ha chiarito che la destinazione di una zona a verde agricolo non deve necessariamente rispondere a finalità di tutela degli interessi dell’agricoltura, ma può essere imposta per soddisfare altre esigenze connesse con la disciplina urbanistica del territorio, quali la necessità di impedire un’ulteriore edificazione e mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale. In altri termini, la destinazione a zona agricola non impone in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, ma ha, in negativo, lo scopo di evitare insediamenti residenziali e produttivi. In un territorio considerato quale complesso di ecosistemi interagenti la zona agricola possiede pertanto una valenza conservativa dei vincoli naturalistici, costituendo il polmone dell’insediamento urbano e assumendo per tale via anche una funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano. L’area agricola, così individuata, finisce per svolgere una funzione essenziale anche per il paesaggio e per la salute dei cittadini, al tempo stesso ecologico-ambientale, sanitaria, protettiva, sociale e ricreativa, igienica, culturale e didattica, estetico-architettonica.

In sede di pianificazione urbanistica la relativa destinazione non presuppone necessariamente la corrispondente “vocazione” dell’area, intesa nella sua accezione letterale. Ciò significa che la classificazione di un terreno in zona “E1” non presuppone che lo stesso sia concretamente utilizzata per colture tipiche o che possieda già tutte le caratteristiche previste dalla legge. L’individuazione dell’omogeneità di una zona in riferimento alla situazione morfologica, ambientale e d’uso di una parte del territorio rileva ai soli fini della dotazione degli standard, senza peraltro costituire vincolo alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato chiarisce che tale lettura va data anche in relazione alla normativa sul divieto di incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su terreno agricolo, che resta ancora in vigore, seppure ne siano state ampliate le eccezioni (c.d. impianti agrovoltaici).

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza entro il 15 settembre

ANAC ricorda che c’è tempo fino al 15 settembre per compilare la scheda di acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.Per agevolare le pubbliche amministrazioni, il termine, inizialmente previsto per il 31 luglio, era stato spostato al 15 settembre, come indicato nel comunicato del presidente del 17 luglio scorso.

Tale adempimento spetta al soggetto che riveste la qualifica di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o è comunque incaricato delle funzioni di attestazione previste dalla Delibera Anac n. 203/2023.

Entro il termine del 15 settembre, la scheda di rilevazione deve essere posta nello stato CHIUSO, quindi estratta in formato pdf tramite la funzione “Scarica griglia in PDF” e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dell’Amministrazione/Società/Ente per il quale si svolgono le funzioni di “OIV”.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Concorrenza: Il documento ANCI in Commissione Industria del Senato

“La disciplina delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ha creato dei problemi applicativi nei Comuni, determinando un elevato contenzioso e conseguenti sperequazioni nei territori, con incertezze per gli operatori. Per questo chiediamo una disciplina chiara, che tenga conto del diverso grado di attrattività delle aree mercatali”. Lo ha evidenziato Carla Palo‎ne, assessore al Commercio del Comune di Bari, che ha rappresentato l’Anci durante un’audizione svoltasi davanti la Commissione Industria del Senato sul ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (vedi documento di audizione).
Secondo Anci si tratta di una situazione “da superare rapidamente, anche in vista delle prossime scadenze e per dare certezza ai Comuni e alle imprese coinvolte”. Nel corso dell’audizione l’assessore Palone si è anche soffermata sulle norme che mirano a ridurre gli oneri degli operatori che svolgono insieme le vendite straordinarie in una serie di esercizi siti in Comuni diversi. “Pur condividendo l’obiettivo di tali regole, tale semplificazione per gli operatori rappresenta – ha osservato – un aggravio per il SUAP che opera in modalità telematica e che invece, per la gestione di queste comunicazioni, si ritrova a lavorare con un canale diverso e parallelo cioè la PEC”. Da qui la richiesta Anci di semplificare ulteriormente le modalità di comunicazione.

Infine, Anci ha auspicato che, nell’ambito del sistema informativo integrato sull’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione, venga ampliata la condivisione dei dati messi a disposizione dall’Acquirente Unico: non solo quelli proprio patrimonio ma dell’intero proprio territorio di competenza con le amministrazioni comunali. “Tale modifica è necessaria perché, per pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l’autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili è fondamentale – ha concluso Palone – che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio” (Fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando piccoli Comuni. Riapertura dei termini per la comunicazione dell’indirizzo PEC e proroga per la presentazione delle domande

E’ stato firmato dal Capo del Dipartimento Casa Italia un decreto recante “Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.

Con tale atto si chiarisce che, nell’ambito del “Criterio A – Tempi di realizzazione degli interventi” di cui alla nota metodologica del dPCM 16 maggio 2022, agli interventi presentati con un livello di “progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE) redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2023, viene attribuito lo stesso coefficiente di 0,4 del progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

Alla luce di tale integrazione, il Dipartimento ha ritenuto di riaprire da oggi, 11 settembre, fino alle ore 23:59 del 24 ottobre 2023 i termini per la comunicazione della PEC istituzionale per gli Enti che non vi hanno provveduto tra il 15 luglio e il 9 agosto: i Comuni e le Unioni potranno comunicare il proprio indirizzo di PEC istituzionale all’indirizzo https://bandopiccolicomuni.governo.it.  

Conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande, per coloro che hanno già ricevuto il link univoco di inserimento dei dati, è prorogato fino alle ore 23:59 del 25 ottobre 2023.  E’ stato infine pubblicato il Manuale operativo per la compilazione delle domande.

Si ricorda che finalità del bando è quella di sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza nei piccoli Comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento. Il Bando disciplina termini e modalità di presentazione delle domande ed i criteri di selezione dei progetti di investimento da finanziare nell’ambito del Piano nazionale finalizzato in sintesi alla:

  • tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio
  • mitigazione del rischio idrogeologico;
  • salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici;
  • messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
  • promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive;
  • alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 settembre scorso, ha approvato, tra l’altro, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.

Al fine di assicurare l’esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si prevede l’obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, si stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione e le relative deroghe, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche di alcune tipologie di autovetture e di veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di tali tipologie è inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Azienda speciale delle farmacie inadempiente in fatto di trasparenza

Anac ha richiamato l’Azienda speciale delle Farmacie di un Comune capoluogo del Centro Italia, per inadempienza degli obblighi di legge in fatto di Amministrazione trasparente.

Sul sito web dell’Azienda comunale non risultano pubblicati dati, documenti e informazioni obbligatorie. In particolare, manca qualsiasi forma di trasparenza pubblica sui titolari di incarichi politici, di direzione, di amministrazione e di governo cessati, sui consulenti e i collaboratori, sul direttore generale e sulla dotazione organica pubblicazione.

E’ quanto ha rilevato l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 359 del 20 luglio 2023, ha adottato nei confronti dell’Azienda speciale delle farmacie, un provvedimento d’ordine che richiede l’adeguamento agli obblighi di legge entro trenta giorni.

Anac aveva già avvertito l’Azienda speciale delle Farmacie delle irregolarità riscontrate, chiedendo di risolvere le criticità evidenziate. Da controlli successivi è emerso, invece, che l’Azienda non aveva dato corso a tutte le richieste omettendo dati rilevanti come il contratto del direttore generale, i compensi successivi al 2018, gli importi di viaggi e missioni. Sono omessi inoltre gli incarichi affidati nel 2020, e pure l’indicazione dell’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. Assenti anche i dati sulla dotazione organica antecedente al 2023. Mancanti sono pure le dichiarazioni di variazione patrimoniale del presidente e vice-presidente del CdA.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC sanziona gli amministratori di un Comune per la mancata adozione del Piano Anticorruzione

ANAC, con procedimento sanzionatorio, di cui alla delibera del Consiglio n. 332/2023, ha comminato una sanzione complessiva di 8.000 euro, per gli amministratori (sindaco, vicesindaco e assessori), compreso il responsabile anticorruzione, per omessa adozione del Piano Anticorruzione

Il Comune era già stata oggetto di un procedimento di vigilanza da parte di Anac, rilevando criticità che necessitavano di un presidio anticorruttivo in materia di conflitto di interessi nelle procedure di affidamento.

La giustificazione addotta dall’Ente di essere carenti di personale, con ricadute gestionali, seppur comprensibile, appare insufficiente a giustificare l’inadempimento in materia di prevenzione della corruzione, tenuto anche conto che il termine per l’adozione del PIAO 2022/2024 e della relativa sezione Rischi corruttivi e trasparenza è stato differito per gli enti territoriali al 31.12.2022 e che l’avvio del procedimento sanzionatorio è intervento a fine marzo 2023, ben 9 mesi dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale/RPCT del Comune.

Di qui la decisione di adottare la sanzione per ciascun amministratore, nella misura del minimo edittale di euro 1.000,00, rinvenendo colpa nel comportamento omissivo degli stessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Occupazioni abusive: la direttiva del Ministro dell’interno ai Prefetti

Il ministro dell’Interno ha indirizzato ai prefetti una direttiva per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive. La direttiva prevede, tra l’altro, la ricognizione degli immobili in condizione di abbandono, potenzialmente oggetto di occupazione. In particolare, su questo fronte, le Forze di polizia, con il coinvolgimento delle Polizie locali, garantiranno le misure idonee a prevenire nuove occupazioni abusive.

Fra le misure previste, anche l’effettuazione di un censimento delle persone presenti negli stabili già occupati, al fine di procedere alla liberazione degli stessi e adottare le misure di tutela che si rendessero necessarie. Proprio sul tema dell’esecuzione dello sgombero, il Ministero pone l’accento sulla necessità di dare il massimo impulso a tutte le attività dirette a garantire l’immediata liberazione dei beni la cui illecita occupazione si protrae da tempo. Non è più procrastinabile una ferma azione di ripristino della legalità violata, così scongiurando anche l’erroneo convincimento che si possa impunemente infrangere la legge a causa della presunta inadeguatezza delle azioni poste in essere dalle autorità preposte sul fronte repressivo.

Nella direttiva del ministro viene anche evidenziato come, avvalendosi delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, i comuni capoluogo di città metropolitana potranno realizzare ogni misura necessaria per mettere in sicurezza gli edifici. Altrettanto significativo è l’aspetto relativo alla liquidazione dell’indennità per il mancato utilizzo del bene da riconoscersi al proprietario dell’immobile occupato. Per la definizione dei criteri di quantificazione della predetta misura di ristoro, le Prefetture dovranno avviare apposite interlocuzioni con le Direzioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate e del Demanio, se del caso formalizzando le intese raggiunte in appositi accordi di collaborazione.
Infine, per quanto riguarda l’ipotesi in cui siano state adottate più ordinanze di sgombero che impongono una programmazione degli interventi e la fissazione di un ordine delle priorità, il piano dovrà privilegiare, compatibilmente con le specifiche peculiarità del contesto territoriale, le occupazioni cui hanno fatto seguito provvedimenti di sequestro giudiziario e quelle che vedono un qualche coinvolgimento di soggetti o organizzazioni criminali.
Resta inteso che, nella programmazione delle relative attività, non potrà prescindersi dalla valutazione delle condizioni strutturali degli edifici in questione, assegnando un canale privilegiato a tutte le ipotesi in cui vengano rilevati rischi per la pubblica e privata incolumità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è inconferibile l’incarico di amministratore di un’Azienda pubblica sottoposto a misure cautelari

L’amministratore unico di un’Azienda Trasporti pubblica regionale non deve lasciare il posto anche se sottoposto a misura cautelare personale. Soltanto se condannato, anche solo in primo grado, rientra nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge (decreto legislativo N.39/2013). E’ quanto ha chiarito l’Autorità Anticorruzione con Atto del Presidente del 20 luglio 2023, rispondendo alla richiesta di parere del Direttore generale della stessa Azienda pubblica in merito all’eventuale reintegro dell’amministratore unico.

L’Autorità ricorda che il legislatore ha stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e
assimilati fissando all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La disposizione ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconferibili o incompatibili. Tra queste, si inserisce la situazione di inconferibilità individuata nell’art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Si tratta, quindi, di una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, già riconosciuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all’amministrazione, la quale non ha il potere di graduare la sanzione in relazione alla diversa gravità dei fatti (Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019). Tra l’altro, l’art. 3 del d.lgs. 39/2013 non elenca i singoli reati la cui commissione è causa di inconferibilità, ma si limita a indicare genericamente un genus di reati, quelli contro la Pubblica Amministrazione, così ricomprendendo evidentemente tutte le fattispecie che rientrano in tale categoria.

Per la legge, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali non sono inficiati dall’essere sottoposti a misura cautelare, ma richiedono per lo meno una condanna in primo grado per poter far scattare l’inconferibilità.

 

La redazione PERK SOLUTION