Cimitero dei feti: il Garante privacy sanziona il Comune di Brescia

Il Garante privacy, con provvedimento del 19 dicembre 2024, ha ordinato al Comune di Brescia il pagamento di una sanzione di 10mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali riportati sulle sepolture dei feti e nel portale online dei servizi cimiteriali della città. Nella apposita sezione di un cimitero comunale, in molti casi, le sepolture riportavano il medesimo nome di fantasia attribuito convenzionalmente ai feti insieme al cognome della madre e alla data di interruzione di gravidanza (riportata come data di nascita/morte coincidente). Ciò accadeva anche nei casi in cui i parenti non avevano richiesto, per i prodotti abortivi e del concepimento, la sepoltura né indicato i dati da riportare sulla stessa. Nel definire il procedimento, l’Autorità ha ritenuto illecita la diffusione di tali dati, perché effettuata in assenza di una base giuridica e in violazione del divieto di diffusione di dati sulla salute, tra i quali rientra l’informazione sull’interruzione di gravidanza.

Il Garante ha ricordato che l’indicazione del cognome della donna o del marito o del compagno, accanto al nome convenzionale attribuito al feto e alla data dell’interruzione di gravidanza può consentire, mediante il raffronto, l’incrocio con altre fonti, o informazioni di contesto, l’identificazione della donna che ha effettuato l’interruzione di gravidanza. Inoltre, in base alla normativa di settore, l’indicazione di nome, cognome e data del decesso è necessaria per identificare esclusivamente i “defunti” e i “nati morti”.

Per rimediare alle violazioni contestate, l’amministrazione comunale – nel corso dell’istruttoria – ha adottato diverse misure correttive tra le quali la copertura delle targhette esistenti e l’uso di un sistema di codici per l’identificazione delle sepolture, la limitazione dei dati accessibili sul portale web e l’eliminazione della dicitura “feti e nati morti”, nonché l’implementazione di una documentazione più rigorosa per le richieste di sepoltura in forma singola dei feti da parte dei parenti.

Presentazione Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 entro il 28 giugno 2025

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, SEND e l’adesione delle Unioni di Comuni al Servizio Notifiche Digitali

IFEL, dopo aver ricevuto diverse segnalazione di Unioni di Comuni in difficoltà nel processo di adesione al Servizio Notifiche Digitali – SEND messo a disposizione da PagoPA, informa che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e tra queste anche le Unioni di Comuni, possono aderire a SEND ai sensi del D.L. 76/2020 e s.m.i. che ne disciplina l’ambito soggettivo e oggettivo.

Pur non essendo ancora disponibile la funzionalità di accesso da parte delle Unioni di Comuni all’Area Riservata messa a disposizione dal sito dedicato, detta indisponibilità non pregiudica in alcun modo la possibilità di aderire al servizio. IFEL ha condiviso le segnalazioni con PagoPA che non avrà difficoltà ad accelerare il completamento dell’integrazione dei codici IPA delle Unioni all’accesso in Area.

Al momento, le Unioni di Comuni che vogliono aderire a SEND possono scrivere ad  e richiedere l’invio dell’accordo che, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano Triennale per l’informatica nella PA: online l’aggiornamento 2025

È stato pubblicato l’aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024 – 2026 che fornisce nuovi elementi allineati agli scenari e alla normativa in costante cambiamento. Il Piano è uno strumento di fondamentale importanza per indirizzare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. In un contesto socio-economico in rapida evoluzione, l’informatica e le nuove tecnologie rivestono, infatti, un ruolo strategico, richiedendo un’accurata pianificazione nel settore pubblico. Il Piano Triennale 2024-2026, in particolare, si è distinto rispetto alle precedenti edizioni, anche per il suo processo di elaborazione che ha visto da un lato, l’istituzione di un Tavolo di concertazione cui hanno partecipato pubbliche amministrazioni, dall’altro il successivo confronto con Università, mondo della ricerca e settore privato, al fine di garantire un coinvolgimento diversificato e una visione completa nella sua elaborazione.

L’aggiornamento 2025

La nuova versione rappresenta l’aggiornamento 2025 del Piano 2024-2026 che sostanzialmente mantiene gli stessi obiettivi e gli stessi target da raggiungere. Solo alcuni di essi, infatti, sono stati rimodulati per adeguarli ad interventi riguardanti la normativa o nuove regole sopraggiunte. Il Piano, in questa logica, diventa un documento in progress, e gli aggiornamenti annuali previsti nel triennio di riferimento ne sono uno strumento operativo per un costante supporto e indirizzo strategico verso l’utente finale.

La struttura

L’aggiornamento 2025 mantiene la stessa la struttura del Piano Triennale 2024-2026. La sezione “Scenario”, in grado di offrire un’anteprima sui temi trattati, riflette sui progressi rispetto ai Piani precedenti e delinea le future traiettorie, evidenziando punti di attenzione e azioni essenziali per gli Enti coinvolti. La parte “Contesto normativo e strategico” fornisce riferimenti normativi e strategici con collegamenti a documenti e siti ufficiali, inclusi gli investimenti specifici del PNRR. Le sezioni “Obiettivi” e “Risultati attesi” delineano gli obiettivi prefissati e identificano i risultati attesi con relativi target annuali e per il triennio. La sezione “Linee di azione istituzionali e per le PA” aggiorna la roadmap delle attività a carico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e di altri soggetti istituzionali. Inoltre, per favorire l’operatività del Piano, sono stati aggiunti alcuni paragrafi, al termine di ciascuna sezione, che riportano gli strumenti per l’attuazione e il monitoraggio del Piano e le possibili risorse e fonti di finanziamento.

Cresce la “cassetta degli attrezzi” per le PA

In linea con quanto già proposto nel Piano 2024-2026, una delle principali novità dell’aggiornamento 2025 riguarda la Sezione III – Strumenti. Si tratta di 16 strumenti operativi, con altrettante schede descrittive, che le amministrazioni possono prendere a riferimento come modelli di supporto, esempi di buone pratiche e check-list per pianificare i propri interventi.

 

 

Pubblicata la relazione annuale del RPCT dell’ANAC anno 2024

È stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la ‘Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l’anno 2024.
La Relazione annuale dell’RPCT è redatta ai sensi dell’art. 1, comma 14 l. n. 190/2012 secondo le modalità previste dal Comunicato del Presidente del 30 novembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale

Al fine dell’individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale occorre computare anche il Sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere volto ad appurare se per l’elezione del presidente del consiglio i due terzi previsti per il quorum deliberativo debba essere calcolato sul numero dei consiglieri comunali assegnati, quindi 17 (16 più il sindaco) o sul numero dei consiglieri presenti, quindi 16 (15 consiglieri più il sindaco).

L’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che deve indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale: la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Nessun limite è posto, invece, da tale fonte al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente lasciata all’autonomia dell’ente.

Al fine della individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo, il Consiglio di Stato, I Sez., con parere n.129 del 1° febbraio 2021 ha precisato che “… il sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL, deve essere computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l’elezione del presidente del consiglio comunale (in una fattispecie nella quale lo statuto ed il regolamento comunali stabilivano il quorum per l’elezione del presidente del consiglio comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al comune senza ulteriori precisazioni)”. Nel medesimo parere il Consiglio di Stato ha chiarito, inoltre, che “in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.”

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento 2024 al PNA 2022: consultazione pubblica sul documento adottato dall’ANAC

È stata avviata la consultazione pubblica on line sull’Aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, in cui l’ANAC ha voluto fornire indicazioni operative ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti per la redazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Il documento – approvato in via preliminare nell’adunanza del 16 dicembre 2024 del Consiglio Anac – illustra i diversi contenuti che compongono la sezione. Si tratta della scheda anagrafica, degli obiettivi strategici, dell’analisi del contesto esterno ed interno, a sua volta articolato in mappature, misure generali e sottosezione trasparenza. Per la definizione delle mappature, delle misure generali e della sottosezione trasparenza sono stati elaborati tre appositi allegati, consultabili assieme al documento nella pagina web dedicata alla consultazione pubblica sul sito dell’Autorità, da cui è possibile accedere ad apposito questionario online per l’invio delle osservazioni.

I contenuti proposti nel documento, che ogni Comune potrà adattare alla propria realtà organizzativa e alle attività svolte, recepiscono anche le semplificazioni che il legislatore ha previsto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti) e quelle per i piccoli Comuni introdotte da Anac nei precedenti PNA.

In altri termini, l’Aggiornamento 2024 intende essere una guida per la strutturazione e la compilazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e per l’autovalutazione della stessa. Ciò consentirà ai piccoli Comuni di massimizzare l’uso delle risorse a disposizione – umane, finanziare e strumentali – per  perseguire più agevolmente i propri obiettivi strategici e, al contempo, migliorare complessivamente la qualità dell’azione amministrativa.

Sarà possibile inviare le osservazioni al documento entro il 13 gennaio 2025 alle ore 23.59, esclusivamente tramite il questionario on line raggiungibile dalla pagina del sito dell’Autorità dedicata alla consultazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: Legittimo il limite ai mandati consecutivi per i Sindaci

Non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 196/2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Liguria, nei confronti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, che ha modificato la disciplina recata dall’art. 51, secondo comma, del t.u. enti locali. Con tale disposizione, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi.

La Corte ha ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole.

L’attuale art. 51, comma 2, del t.u. enti locali pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Concorsi PA, dal Garante Privacy 50mila euro di sanzione a INPS

Il Garante Privacy ha sanzionato con 50mila euro l’INPS per aver pubblicato sul proprio sito web i dati personali di migliaia di partecipanti ad un concorso bandito dall’Istituto. Tra i dati oggetto della violazione oltre all’indicazione del nome e cognome dei candidati e alla data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e orali, il punteggio dei titoli, l’indicazione dell’ammissione con riserva comprensiva anche delle causali relative alla salute, di oltre 5mila interessati tra vincitori e idonei.

L’istruttoria ha avuto origine dalle verifiche effettuate in occasione di un primo procedimento che il Garante aveva definito irrogando all’Istituto una sanzione di 20mila euro per aver diffuso gli atti intermedi del medesimo concorso, poi finiti anche sui social ad opera di terzi. Gli ulteriori accertamenti dell’Autorità hanno evidenziato che anche le graduatorie finali diffuse online contenevano numerose informazioni di dettaglio relative a vicende personali e familiari dei partecipanti, esponendo le persone a possibili danni sul piano reputazionale. A taluni nominativi era infatti associato il riferimento a giudizi pendenti, che seppur relativo al contenzioso con l’amministrazione, ingenerava l’equivoco della sussistenza di precedenti penali.

Come più volte evidenziato dal Garante la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire nel rispetto delle norme di settore applicabili con riguardo ai soli dati dei vincitori necessari ad assicurare la pubblicità e la trasparenza. La pubblicazione online, a differenza delle tradizionali forme di pubblicità consente a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, di reperire un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, non sempre aggiornate e di natura differente. Una volta pubblicati e indicizzati i dati rischiano infatti di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati anche per fini ulteriori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifica dello statuto per l’istituzione del presidente del consiglio comunale

Il comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un’apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con parere del 13 novembre 2024.

L’art. 39, comma 1 del TUEL dispone che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma stabilisce che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto tale figura.

La disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto … nella prima seduta del consiglio”. Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento. L’ente comunale deve, quindi, apportare le dovute modifiche allo statuto, nel caso intenda prevedere la figura del presidente del consiglio, tenendo presente quanto disposto dall’art. 6, comma 4 TUEL secondo cui “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati …”.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio. Nella prima seduta, come previsto dall’art. 41 del TUEL, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e poi discutere degli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Considerato quanto disposto dall’art. 39 del TUEL, tenuto conto che non si è provveduto nella prima seduta ad istituire la figura del presidente e a nominarlo, l’ente potrà valutare di procedere alla introduzione della figura del presidente del consiglio mediante una apposita modifica statutaria che, intervenendo nel corso del mandato, consentirà di nominare il presidente del consiglio a decorrere dalla prossima tornata elettorale.