È possibile nominare assessore il dipendente della società in house del Comune

Con atto del Presidente del 24 luglio 2024, l’ANAC – in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di ineleggibilità ovvero di incompatibilità previste dagli artt. 60 e 63 del TUEL circa la nomina ad assessore comunale di un dipendente della società in house del medesimo Comune – ha evidenziato che non si ravvisano ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, in quanto gli incarichi e le cariche cui si riferisce il citato decreto sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie (delibera n. 622/2016).

Anac ricorda che, in merito all’accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali previste nel TUEL, l’Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015. Per dette ipotesi si è espresso il Ministero degli interni, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali.

Per quanto concerne gli amministratori locali, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d’interesse. Questi ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall’amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell’organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all’atto del conferimento dell’incarico in cui, ad esempio, diano atto della presenza di parenti all’interno dell’amministrazione, o di enti controllati.

L’efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d’interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano anticorruzione: al via una sperimentazione con i piccoli comuni di 5 Regioni

ANAC sta realizzando un sistema che aiuterà le amministrazioni nella redazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. L’Autorità intende costituire un campione di 10-15 piccoli comuni che testeranno il nuovo software. I comuni dovranno appartenere alle cinque regioni obiettivo del progetto: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
A tal fine, l’Autorità invita i responsabili RPCT dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (cosiddetti piccoli comuni) di queste regioni a manifestare la propria volontà a far parte di tale campione, che testerà l’applicativo per la predisposizione del Piano 2025-2028 e potrà fornire osservazioni e suggerimenti migliorativi.

Il progetto riguarda la definizione, analisi, progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informatico per supportare le Amministrazioni nel redigere la sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO). Obiettivo di Anac è quello di agevolare gli enti nella compilazione dei propri piani, semplificandone le attività, uniformandone i comportamenti e migliorando il monitoraggio dell’adeguatezza delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi. Nella prima fase il progetto accompagnerà i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, all’interno delle regioni indicate, nella redazione della sezione del PIAO, fornendo loro un sistema completamente informatizzato, di semplice utilizzo, che offre una serie di indicazioni e contenuti che il responsabile RPCT può far propri o adeguare alla propria realtà organizzativa. Ciò al fine di alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più efficiente l’attività, migliorando il proprio sistema di prevenzione della corruzione.

Per dare la propria disponibilità a far parte del gruppo che testerà il nuovo software, occorre scrivere entro il 30 luglio 2024 al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it inserendo i motivi della candidatura (ad esempio: esperienze specifiche da condividere, disponibilità a farsi da tramite per raccogliere indicazioni da altre amministrazioni omologhe con cui opera sinergicamente, l’aver affrontato problematiche specifiche nel proprio ruolo di responsabile RPCT maturando così un apposito know how, l’aver dedicato particolare attenzione alla predisposizione del proprio piano mediante approfondimenti mirati, eccetera). In base al numero di candidature ricevute, l’Autorità individuerà il campione desiderato, al quale comunicherà l’esito della selezione nonché tempi e modalità della sperimentazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Richiesta di parere su accesso agli atti da parte dei consiglieri di minoranza

I dati riferiti al pagamento IMU di una società concessionaria del Comune possono essere forniti ai consiglieri in quanto gli stessi vantano uno specifico interesse a valutare il corretto operato dell’amministrazione nella gestione delle imposte. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in materia di accesso agli atti dell’ente, da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL. In particolare, il sindaco di un Comune, a seguito di istanza d’accesso a firma dei consiglieri di minoranza, ha chiesto se fossero consultabili gli atti relativi al rapporto concessorio tra l’ente e la ditta concessionaria dei terreni per l’estrazione di materiali nel territorio comunale, nonché i pagamenti IMU effettuati dalla stessa negli ultimi tre anni.

Il Ministero ricorda che il diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A., secondo la disciplina dell’art. 43, consenti ai consiglieri di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Tale diritto ha confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, TUEL.) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Il consigliere comunale non ha l’obbligo di motivare le proprie richieste di accesso, poiché tale diritto è essenziale per svolgere le proprie funzioni e rappresenta un principio democratico fondamentale per l’autonomia locale e la rappresentanza della comunità. Il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra il diritto del consigliere di esercitare il proprio mandato e la riservatezza delle persone coinvolte, suggerendo di mascherare i nominativi e altri dati sensibili per garantire la privacy.

Il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui il medesimo deve mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita. Inoltre, viene precisato che, qualora nei documenti riguardanti la società in questione, da rilasciare ai consiglieri, vi siano situazioni che godano di una certa copertura costituzionale come la riservatezza di terzi, l’ente dovrà procedere con il sistema della “mascheratura” dei dati.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Vedemecum per i nuovi amministratori locali

IFEL ha pubblicato il Vademecum “Guida per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali”, un “prontuario” che illustra le funzioni e le responsabilità di sindaci e amministratori, definendone status e funzioni.
Il documento illustra innanzitutto le funzioni e le responsabilità di Sindaci e Amministratori, definendone status e funzioni, ma si concentra sulla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio e delle risorse disponibili. Lo strumento principale per consentire la migliore e più efficace attuazione dei programmi di mandato. Con un linguaggio semplice e immediato, vengono illustrati i documenti e gli strumenti introdotti dai principi contabili con la riforma dell’armonizzazione, presentandone il corretto funzionamento e le corrette modalità di impiego.
Amministrare è un compito impegnativo e per affrontarlo IFEL mette a disposizione di tutti gli amministratori, soprattutto ai nuovi amministratori comunali, questo Vademecum, che vuole essere un agile strumento di lavoro: un piccolo “faro” per orientarli nel compito che li aspetta nei prossimi 5 anni. Un ausilio per svolgere meglio il proprio mandato e affrontare la sfida del buon governo locale.
La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: affini del Sindaco, con il divorzio niente incompatibilità con la carica di assessore e vicesindaco

Con lo scioglimento del matrimonio da cui deriva un vincolo di affinità con il Sindaco, viene meno l’incompatibilità a ricoprire la carica di componente della giunta e di vicesindaco. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 107/2024, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato.

La questione era stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, che aveva ravvisato la violazione, ad opera della citata norma, del diritto all’elettorato passivo e la irragionevolezza intrinseca di una previsione che, in modo incoerente con il sistema, sortisce l’effetto di consentire l’accesso ad un ufficio pubblico politico all’ex coniuge di un amministratore locale, ma non all’ex affine. Il caso riguardava il coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune, il quale aveva proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la incompatibilità a partecipare alla giunta municipale e a ricoprire la carica di vicesindaco dell’ex coniuge della sorella del sindaco.

Nella specie, risulta manifestamente irragionevole, secondo la Corte, che, mentre l’ex coniuge del sindaco non è soggetto alle incompatibilità in esame, lo sia l’affine anche dopo che il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è derivato sia cessato, così sganciandosi del tutto la sussistenza della causa di incompatibilità dal rapporto di riferimento. In realtà, la Cassazione aveva censurato l’art. 78, terzo comma, cod.civ. – che stabilisce in via generale l’incidenza sul vincolo di affinità degli eventi della morte del coniuge e della dichiarazione di nullità del matrimonio senza occuparsi degli effetti del divorzio – «implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, T.U.E.L. ».

La Corte costituzionale, ha ritenuto, invece, per l’«elevato grado di specificità» della disciplina dettata in punto di incompatibilità, di circoscrivere il proprio sindacato all’art. 64 citato, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei diversi contesti di riferimento. Poiché nelle varie situazioni previste dall’ordinamento lo status di affine può, di volta in volta, produrre effetti di attribuzione o di limitazione di un diritto, cui corrisponde di volta in volta un bilanciamento operato dal legislatore, la Corte costituzionale afferma che le censure sulla legittimità delle norme in contestazione devono essere
portate direttamente alla disciplina specialistica di settore. Ciò posto, il giudice delle leggi ha ritenuto che l’art. 64, comma 4, citato, nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, anche se il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato, si ponga in contrasto con l’art. 51 Cost., che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., e in relazione al quale le cause di incompatibilità sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie  omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Amministrazione trasparente, i dati devono restare cinque anni in pubblicazione

Con Atto del Presidente adottato in data 8 maggio 2024, rispondendo alla richiesta di parere di una S.p.a. in controllo pubblico, Anac ha chiarito che i dati contenuti nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” devono restare cinque anni in pubblicazione, partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L’amministrazione è tenuta, quindi, a valutare attentamente se possa considerarsi cessata l’efficacia di taluni atti, sia in pendenza della gara, sia a seguito della sua conclusione, tenendo conto che la proroga, il rinnovo o l’estensione dei contratti verosimilmente determineranno un avanzamento del termine di durata della pubblicazione. “Per alcuni obblighi di trasparenza, tuttavia – aggiunge Anac – il decreto legislativo 33/2013 fornisce delle indicazioni specifiche sui termini di durata della pubblicazione, derogando alla regola generale innanzi riportata”. In particolare, il decreto trasparenza prevede che i dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali siano pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Analoga precisazione è riportata in riferimento ai dati di consulenti e collaboratori.

Diversamente, “il legislatore – sottolinea Anac – non ha dettato alcuna disposizione ‘speciale’ sui dati soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 37”.
A seguito della recente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, peraltro, l’Autorità ha ulteriormente chiarito la disciplina di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, precisando che i dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati nella Banca Dati Anac e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni del decreto trasparenza. Anac, infine, ha ricordato che “la pubblicazione dei dati riferiti ai contratti pubblici dovrà avvenire secondo i regimi differenziati puntualmente descritti nell’Aggiornamento 2023 al Piano nazionale anticorruzione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegno di inclusione: indicazioni per i nuclei familiari

Con il messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 l’INPS fornisce indicazioni in merito all’obbligo di presentazione dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) al primo appuntamento presso i servizi sociali. La presentazione, com’è noto, deve avvenire entro 120 dalla sottoscrizione del PAD ovvero, in prima applicazione, dalla comunicazione ai servizi sociali delle domande accolte.

Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni sono applicate le prime sospensioni del beneficio economico (quindi a partire dalla mensilità di giugno). A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite.

Inoltre, anche dopo l’applicazione della sospensione i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai Servizi sociali per registrare il primo incontro. Dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l’erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate. Le registrazioni dell’avvenuto incontro che perverranno ad INPS entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni (quindi, in prima applicazione, entro il 20 giugno) saranno rielaborate in tempo utile per attivare le relative disposizioni mensili di pagamento.

Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023 (fonte MLPS).

 

La redazione PERK SOLUTION

L’istituzione della figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura

Un’eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura, atteso che l’art.39, c.1, d.lgs. n.267/2000 configurarsi come norma cedevole rispetto a disposizione statutaria disciplinante la figura del vicepresidente. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad quesito posta da un Segretario che ha chiesto se un’eventuale approvazione di una norma statutaria e regolamentare che preveda la carica di vicepresidente del consiglio comunale possa essere operativa decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto all’albo pretorio, ovvero a decorrere dalla data di rinnovo del consiglio comunale.

Il Ministero ricorda che l’art. 39, primo comma, del TUEL dispone che “i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40.” Tale disposizione, nel prevedere la figura del presidente del consiglio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, demanda allo statuto comunale la competenza a decidere il soggetto a cui siano affidate le funzioni presidenziali vicarie, stabilendo, che, in assenza di specifiche norme statutarie, tali funzioni siano svolte dal consigliere anziano.

Una eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura, atteso che il citato art. 39, primo comma, risulta configurarsi come norma cedevole rispetto ad una disposizione statutaria che disciplinasse espressamente la figura del vicepresidente del consiglio comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Potere di vigilanza ANAC sulla congruità delle determinazioni assunte dai Responsabili Anticorruzione (Rpct)

Spetta ai Responsabili Anticorruzione (Rpct) il compito di curare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo n.39 del 2013. Anac, nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, può però sempre esercitare – come confermato anche da due recenti pronunce del Tar Lazio – un generale potere di vigilanza sul rispetto di tali disposizioni, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

E’ quanto ribadisce l’Autorità Anticorruzione con il Comunicato del Presidente del 23 aprile 2024 indirizzato all’attenzione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico. “Tenuto conto di tale riparto di competenze, spetta dunque ad Anac, in ultima istanza – precisa l’Autorità – anche il potere di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso articolo 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del Responsabile Rpct, ivi compreso il dovere di segnalare all’Autorità i casi di possibile violazione della normativa).

Tale potere sussiste sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’ente dall’Rpct (cosiddetta ‘vigilanza interna’), che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d’ufficio da Anac. Ciò comporta che le valutazioni dell’Autorità contenute nei propri atti di accertamento superano quelle errate eventualmente compiute dai Responsabili Rpct dei singoli enti” (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Spetta all’Unione Europea e allo Stato e non alle Regioni disciplinare il trattamento dei dati personali

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 69/2024, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione, che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e delle competenze legislative esclusive dello Stato nella materia «ordinamento civile».

La Corte rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che «trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali». Secondo i giudici delle leggi, la Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre», dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale.

 

La redazione PERK SOLUTION