Consiglio di Stato: sulla nozione di organismo di diritto pubblico

Con la sentenza del 9 marzo 2026, n. 1876 il Consiglio di Stato chiarisce i criteri di qualificazione soggettiva degli enti coinvolti nelle procedure di affidamento, con dirette ricadute sull’individuazione del regime giuridico applicabile. Il Collegio ha affrontato il tema partendo dalla nozione di soggetti tenuti al rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, ricordando come l’ambito applicativo del Codice sia circoscritto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori.

Nel delineare tale perimetro, la pronuncia ribadisce la distinzione strutturale tra imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico. Le prime, inquadrate tra gli enti aggiudicatori, sono assoggettate alle regole dell’evidenza pubblica esclusivamente quando operano nei settori speciali, mentre gli organismi di diritto pubblico restano soggetti alla disciplina codicistica anche nell’ambito dei settori ordinari. La differenza non è meramente nominalistica, ma riflette una diversa logica funzionale che incide direttamente sull’obbligo di gara.

Il Consiglio richiama quindi la definizione eurounitaria contenuta nella Direttiva 2014/24/UE, la quale individua l’organismo di diritto pubblico attraverso tre requisiti cumulativi: la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, il possesso della personalità giuridica e la sussistenza di un’influenza pubblica dominante, che può manifestarsi sotto forma di finanziamento, controllo o potere di nomina degli organi. Tale assetto definitorio è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare con la sentenza 5 ottobre 2017, causa C-567/15, ove si è evidenziato come l’elemento qualificante risieda nella proiezione dell’attività verso interessi generali perseguiti secondo logiche diverse da quelle meramente economiche. In questa prospettiva, l’assoggettamento alle procedure ad evidenza pubblica assume una funzione correttiva delle dinamiche di mercato, volta a evitare distorsioni derivanti dall’assenza di un effettivo rischio imprenditoriale.

L’impostazione europea trova oggi un riscontro puntuale anche nel diritto interno, segnatamente nel Decreto legislativo 36/2023, il quale, nell’allegato 1.1, precisa che l’organismo di diritto pubblico è tale quando svolge attività prive di carattere industriale o commerciale. Il dato normativo, tuttavia, non può essere interpretato in chiave meramente formale: il requisito teleologico deve essere verificato alla luce delle modalità concrete di esercizio dell’attività, piuttosto che sulla base delle finalità astrattamente enunciate nell’atto istitutivo.

Ne deriva che la natura non industriale o commerciale non può essere desunta in via automatica, ma richiede un accertamento sostanziale. Qualora l’ente operi secondo criteri tipici dell’imprenditore privato, perseguendo obiettivi di efficienza e redditività e assumendo il rischio economico dell’attività in un contesto concorrenziale, viene meno la ragione stessa dell’assoggettamento alla disciplina pubblicistica, poiché l’ente risulta già orientato, per struttura e funzione, alla selezione del contraente secondo logiche di mercato. Diversamente, l’assenza di una reale esposizione al rischio d’impresa rappresenta un indice sintomatico della natura pubblicistica dell’organismo, giustificando l’applicazione delle regole del Codice, purché ricorrano anche gli ulteriori presupposti della personalità giuridica e dell’influenza pubblica dominante.

Gestione contabile e finanziaria di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario

Con deliberazione n. 75/2026, la Corte dei conti, Sez. Veneto, fornisce chiarimenti in merito  alla gestione contabile e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di somme ereditarie amministrate dall’ente quale esecutore testamentario.

In via preliminare, viene chiarito che l’ordinamento civilistico non esclude che una persona giuridica, quale un Comune, possa essere nominata esecutore testamentario. Ciò che rileva è la capacità di obbligarsi e di adempiere ai compiti connessi all’incarico, che si sostanziano nella cura dell’esatta esecuzione delle volontà del testatore. Ne consegue che l’ente locale può legittimamente accettare tale designazione, purché ciò avvenga mediante un atto amministrativo motivato, nel quale siano definite anche le modalità operative e individuata la persona fisica chiamata a rappresentare l’ente.

La Corte sottolinea, tuttavia, la netta distinzione tra accettazione dell’incarico di esecutore testamentario e accettazione dell’eredità. Quest’ultima richiede una valutazione autonoma e, per le persone giuridiche, deve avvenire necessariamente con beneficio di inventario. In assenza di tale accettazione, il Comune non diventa titolare dei beni ereditari, ma ne assume esclusivamente la gestione funzionale all’attuazione della volontà del de cuius.

Proprio da questa distinzione discende il nodo centrale della questione contabile. Le somme di denaro appartenenti all’asse ereditario, amministrate dal Comune in qualità di esecutore testamentario, non possono essere considerate risorse proprie dell’ente. Di conseguenza, non possono essere introitate nel bilancio comunale né gestite attraverso il sistema di tesoreria, nemmeno sotto forma di partite di giro.

La soluzione individuata si fonda sui principi dell’ordinamento contabile degli enti locali, in particolare sul principio di universalità del bilancio, che impone la rappresentazione unitaria di tutte le operazioni riconducibili all’ente, escludendo gestioni estranee o non di sua pertinenza. Nel caso dell’esecutore testamentario, infatti, l’ente opera senza alcuna autonomia decisionale sulle risorse, limitandosi a una funzione esecutiva vincolata alla volontà del testatore.

Per tale ragione, la gestione corretta delle somme ereditarie richiede l’utilizzo di un conto dedicato, esterno alla tesoreria comunale, accompagnato da una contabilità separata. Questo assetto consente di rispettare la natura privatistica dell’incarico e, al contempo, di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, in vista dell’obbligo finale di rendiconto nei confronti degli eredi, previsto dal codice civile.

Sul piano procedurale, la Corte ribadisce inoltre la necessità che l’accettazione dell’incarico sia preceduta da uno specifico provvedimento amministrativo, corredato dei pareri previsti dalla normativa vigente. Qualora tale atto non sia stato adottato, l’ente è tenuto a intervenire con una ratifica formale, sanando così il profilo procedimentale.

Resta, invece, rimessa all’autonomia organizzativa del Comune l’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento, in coerenza con lo statuto e con la ripartizione interna delle funzioni. amministrative.

Il quadro delineato evidenzia come l’assunzione dell’incarico di esecutore testamentario da parte di un ente locale, pur essendo giuridicamente ammissibile, richieda particolare attenzione sotto il profilo contabile e organizzativo. La corretta separazione tra patrimonio dell’ente e massa ereditaria rappresenta, infatti, un passaggio imprescindibile per garantire il rispetto dei principi di legalità finanziaria e di sana gestione delle risorse.

Polizza obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche: rinvio al 2027 e chiarimenti della Corte dei conti

Con deliberazione n. 102/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, fornisce alcuni chiarimenti, in merito ad una richiesta di parere, circa l’interpretazione dell’art.1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, disposizione che prevede l’obbligo, per chiunque assuma un incarico comportante la gestione di risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

La disposizione, contenuta nella legge n. 1 del 2026 che ha innovato la disciplina della responsabilità amministrativa di cui alla legge n. 20 del 1994, sembrava destinata ad avere un impatto immediato e significativo sull’organizzazione degli enti locali. Tuttavia, il quadro normativo è stato rapidamente modificato: il cosiddetto “decreto Milleproroghe” (legge n. 26 del 27 febbraio 2026) ha infatti differito l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° gennaio 2027, rinviando nel contempo l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

Alla luce di tale intervento, la Corte dei conti ha fornito una prima fondamentale indicazione: allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di stipula della polizza assicurativa per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche. Il differimento normativo sospende, di fatto, l’operatività della nuova disciplina, lasciando temporaneamente invariato il regime vigente.

Il quesito del Sindaco si articolava in modo più specifico, interrogandosi sull’eventuale estensione dell’obbligo ai consiglieri comunali, sia nel caso in cui svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sia nell’ipotesi in cui siano titolari di deleghe prive di poteri gestionali diretti. La Corte, pur non potendo entrare nel merito applicativo di una norma non ancora efficace, ha comunque ricostruito il perimetro soggettivo della responsabilità amministrativa secondo criteri ormai consolidati.

Il punto dirimente non è rappresentato dalla qualifica formale del soggetto, bensì dalla funzione concretamente esercitata. Rientrano nella giurisdizione contabile tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità – giuridica o materiale – di risorse pubbliche e siano in grado, attraverso la propria attività, di incidere sugli equilibri finanziari dell’ente. Si tratta di un criterio funzionale, che valorizza l’effettiva incidenza delle condotte sull’erario.

In questa prospettiva, gli organi politici, inclusi i consiglieri comunali, non sono automaticamente esclusi dall’area della responsabilità amministrativa. Tuttavia, la loro eventuale responsabilità si configura solo laddove le decisioni assunte, o le direttive impartite, abbiano un’incidenza concreta e causale sulla gestione delle risorse pubbliche, specie in presenza di dolo o colpa grave. Diversa è la posizione dei dirigenti e dei funzionari, per i quali la responsabilità si collega direttamente all’esercizio delle funzioni gestionali.

Proprio sulla base di questo criterio, la Corte lascia intendere che l’eventuale obbligo assicurativo, una volta divenuto efficace, sarà verosimilmente circoscritto ai soggetti titolari di funzioni gestionali in senso proprio, ossia a coloro che esercitano poteri di amministrazione attiva e gestione diretta delle risorse pubbliche. Resta invece più incerta, e comunque rimessa a futuri chiarimenti normativi o attuativi, l’estensione ai consiglieri privi di tali poteri.

Il parere evidenzia inoltre il mutato ruolo della funzione consultiva della Corte dei conti, profondamente inciso dalla riforma del 2026. L’introduzione di effetti esimenti dalla responsabilità per gli atti adottati in conformità ai pareri resi, unita alla previsione di termini stringenti per la risposta, rafforza la dimensione “operativa” della consulenza contabile, trasformandola in uno strumento di supporto concreto all’azione amministrativa.

Da un lato, gli enti locali non sono, allo stato, tenuti ad attivarsi per la stipula delle polizze assicurative; dall’altro, resta centrale il principio secondo cui la responsabilità per danno erariale continua a fondarsi sull’effettiva gestione delle risorse pubbliche e sull’incidenza delle condotte sugli equilibri finanziari. Un equilibrio che la futura disciplina attuativa sarà chiamata a definire con maggiore precisione, sciogliendo i nodi interpretativi ancora aperti.

Decorrenza efficacia modifica del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari

Con il parere n. 39091 del 30 dicembre 2025, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni puntuali sulla decorrenza dell’efficacia delle modifiche regolamentari e sui loro effetti rispetto alle cariche già in essere. Il quesito, sollevato da una Prefettura su richiesta del Segretario generale di un Comune, riguarda una proposta di revisione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In particolare, la modifica introduce nuovi criteri per l’individuazione del capo del gruppo misto, con il rischio – se applicata immediatamente – di determinare la cessazione anticipata dall’incarico del consigliere attualmente titolare della funzione.

La questione si colloca nel delicato equilibrio tra autonomia regolamentare dell’ente e tutela della certezza dei rapporti giuridici. Sul punto, il Ministero richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadito dal Consiglio di Stato, sentenza n.741 del 2 febbraio 2022, secondo cui il principio del tempus regit actum non può essere applicato in modo meccanico nei procedimenti amministrativi non ancora conclusi. Quando interviene una nuova disciplina in corso di procedimento, infatti, occorre tener conto dell’unitarietà dello stesso e della necessità di evitare effetti retroattivi non espressamente previsti.

In assenza di una disciplina transitoria, che il legislatore o l’ente possono introdurre proprio per regolare il passaggio tra vecchie e nuove norme, prevale un criterio di stabilità: il regime giuridico applicabile deve essere “cristallizzato” al momento di avvio del procedimento. Si tratta di un principio funzionale a garantire certezza del diritto e coerenza dell’azione amministrativa, evitando che mutamenti normativi incidano su situazioni già consolidate.

Applicando tali coordinate interpretative al caso concreto, il Ministero giunge a una conclusione chiara: la modifica regolamentare, se priva di disposizioni transitorie, non può incidere sulla posizione del consigliere che, secondo la disciplina vigente al momento della sua nomina, ricopre l’incarico di capo del gruppo misto. Quest’ultimo, pertanto, è legittimato a permanere nella carica fino a quando non intervenga una causa di cessazione secondo le regole originarie.

Diversamente, i nuovi criteri introdotti dal regolamento potranno trovare applicazione anche nel corso della medesima consiliatura, ma solo in via prospettica. Ciò significa che essi diventeranno operativi nel momento in cui la carica dovesse rendersi vacante, per qualsiasi ragione, determinando così una nuova procedura di individuazione conforme alla disciplina aggiornata.

Il parere offre un’indicazione di metodo di particolare interesse per gli enti locali: le modifiche regolamentari che incidono su assetti organizzativi e su incarichi in essere richiedono un’attenta valutazione preventiva degli effetti temporali. L’eventuale assenza di norme transitorie, infatti, non consente applicazioni immediate che possano alterare posizioni già consolidate, imponendo invece una lettura sistematica orientata alla tutela della continuità istituzionale.

Diritto d’accesso agli atti e al protocollo da parte di un assessore

I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza l’amministratore devono essere utilizzati solo per finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto della privacy. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno in merito ad una richiesta di parere in merito al diritto di accesso agli atti ed al protocollo dell’ente da parte di un assessore e se il medesimo abbia diritto a consultare qualsiasi documento presente nel protocollo generale mediante semplice abilitazione informatica. In particolare, un assessore del Comune di …, che dal sito istituzionale dell’ente risulta rivestire anche la carica di consigliere comunale, ha chiesto di poter avere accesso illimitato al protocollo generale.

Diverse pronunce dei Tribunali amministrativi regionali hanno evidenziato come il rilascio di credenziali personali per l’accesso diretto al sistema di protocollo comporterebbe, di fatto, una conoscenza generalizzata di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita dell’ente. Una simile modalità operativa risulta sproporzionata rispetto alle esigenze conoscitive connesse al mandato elettivo e rischia di alterare gli equilibri organizzativi interni.

La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, non esclude in assoluto forme di accesso informatizzato. Al contrario, riconosce agli enti locali un margine di autonomia regolamentare, che consente di individuare modalità organizzative idonee a garantire l’esercizio del diritto di accesso senza compromettere la funzionalità degli uffici. In tale prospettiva, è ritenuta legittima la predisposizione di postazioni informatiche interne, attraverso le quali i consiglieri possano consultare i cosiddetti “dati di sintesi” del protocollo, vale a dire le informazioni essenziali utili all’espletamento del mandato.

Più delicata è la questione dell’accesso da remoto. Il Consiglio di Stato e i TAR hanno chiarito che tale modalità non costituisce un diritto incondizionato, ma richiede una valutazione discrezionale dell’ente, che deve tenere conto, in primo luogo, dei livelli di sicurezza nella trasmissione dei dati. Solo laddove sia possibile garantire adeguate misure di protezione, l’accesso remoto ai dati di sintesi può essere consentito; diversamente, l’amministrazione è tenuta a individuare soluzioni alternative, come la consultazione in sede o la trasmissione dei dati su supporto.

Un ulteriore limite, di carattere sostanziale, riguarda la funzione stessa del consigliere. L’accesso agli atti non può tradursi in una forma di controllo continuo e sistematico sull’attività amministrativa, tale da configurare una sorta di “duplicazione” della struttura burocratica. Il principio di proporzionalità impone, infatti, che le richieste informative siano strettamente collegate alle esigenze del mandato e non determinino un aggravio organizzativo irragionevole per l’ente.

Particolare attenzione è dedicata, infine, al rapporto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza. Il Ministero ribadisce che si tratta di diritti di pari rango, entrambi meritevoli di protezione. Ne consegue che l’accesso ai dati personali – specie se attinenti alla sfera privata e familiare – deve essere limitato ai casi in cui sia effettivamente necessario per l’esercizio delle funzioni istituzionali. Spetta all’amministrazione effettuare un attento bilanciamento, verificando che la richiesta sia adeguatamente motivata e proporzionata rispetto alle finalità perseguite.

 

Giunte comunali e parità di genere: deroghe solo in caso di impossibilità comprovata

Il rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali rappresenta un vincolo stringente, derogabile solo in presenza di un’effettiva e documentata impossibilità. È quanto chiarito nel parere del 18 marzo 2026 del Ministero dell’interno, reso a seguito della richiesta di una Prefettura in merito a un caso di mancato adeguamento alla normativa da parte di un Comune.

La vicenda trae origine dalla sostituzione di un’assessora dimissionaria con un componente di sesso maschile, con conseguente violazione della soglia minima del 40% prevista dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Nonostante i ripetuti inviti della Prefettura a ristabilire l’equilibrio di genere, il sindaco ha motivato la scelta evidenziando la temporanea indisponibilità delle consigliere contattate e la volontà di non ricorrere, nell’immediato, alla nomina di un assessore esterno.

Il parere richiama innanzitutto l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la norma sulla parità di genere costituisce un parametro inderogabile di legittimità per tutte le nomine assessorili, comprese quelle effettuate nel corso del mandato amministrativo. Un’interpretazione diversa, infatti, consentirebbe di aggirare facilmente il dettato normativo.

Nel merito, viene sottolineato che la possibilità di derogare al principio di equilibrio tra i generi è ammessa solo in presenza di una reale impossibilità di individuare soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Tale impossibilità deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e puntualmente motivata, tale da dimostrare in modo concreto l’assenza di alternative praticabili.

Nel caso esaminato, le motivazioni addotte non sono ritenute sufficienti, poiché la semplice indisponibilità dichiarata da alcune consigliere non esaurisce le possibilità di scelta. L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto ampliare la ricerca anche al di fuori del consiglio comunale, ricorrendo, se necessario, alla figura dell’assessore esterno prevista dallo statuto, oppure attivando strumenti trasparenti come un avviso pubblico per raccogliere eventuali disponibilità.

Il parere richiama inoltre un orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui la natura fiduciaria dell’incarico assessorile non può giustificare una selezione limitata a soggetti appartenenti alla medesima area politica del sindaco, soprattutto nei contesti territoriali di dimensioni contenute. Allo stesso modo, viene ribadito che i principi di democraticità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa non possono essere invocati per eludere il rispetto della parità di genere, che rappresenta un valore di pari rilievo nell’ordinamento.

Convalida deliberazioni di consiglio, necessario adottare tante distinte deliberazioni quante sono le delibere da convalidare

In materia di convalida degli atti amministrativi, non è possibile sanare più deliberazioni con un unico provvedimento. È quanto chiarito in un recente parere del Ministero dell’interno dell’11 marzo 2026, reso a seguito della richiesta di un Segretario comunale, in merito all’applicazione dell’articolo 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il quesito riguardava la possibilità, per un consiglio comunale, di convalidare con una sola deliberazione più atti adottati nella medesima seduta e successivamente risultati annullabili. Nel fornire la propria interpretazione, l’Amministrazione ha richiamato i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato, soffermandosi sulla natura e sugli effetti dell’istituto della convalida.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la convalida si configura come un provvedimento nuovo e autonomo rispetto all’atto originario, pur mantenendo con esso un legame funzionale. La sua finalità è quella di eliminare i vizi di legittimità, consentendo all’atto di conservare i propri effetti sin dal momento della sua adozione, grazie alla tipica efficacia retroattiva. In altri termini, la convalida non sostituisce l’atto originario, ma si affianca ad esso, impedendone l’annullamento.

Proprio questa relazione strutturale tra atto da convalidare e atto di convalida conduce a escludere la possibilità di un’unica deliberazione “cumulativa”. Ogni provvedimento viziato richiede infatti una propria autonoma valutazione e un distinto atto di convalida, che si riferisca in modo specifico e puntuale alla singola deliberazione.

Il parere richiama inoltre un importante limite all’utilizzo dell’istituto: la convalida è ammessa solo in presenza di vizi formali o procedurali, mentre non può essere utilizzata per sanare carenze sostanziali, come l’assenza originaria dei presupposti di legge.

Alla luce di tali considerazioni, viene affermato il principio secondo cui, in presenza di più deliberazioni da sanare, l’ente deve adottare altrettanti distinti provvedimenti di convalida, ciascuno riferito a uno specifico atto. Una soluzione che garantisce coerenza con la natura dell’istituto e con le esigenze di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Trasparenza nella PA: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Con un parere approvato dal Consiglio il 17 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali dei dirigenti pubblici, rispondendo a un quesito formulato da una Regione..

Nel documento, l’Autorità precisa che l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 deve essere riferito a una platea ampia di soggetti. Rientrano infatti tra i destinatari non solo i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ma anche i dirigenti interni ed esterni alle amministrazioni, nonché i titolari di incarichi dirigenziali nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, anche quando non siano formalmente qualificati come dirigenti pubblici o non risultino dipendenti della pubblica amministrazione. Rimane tuttavia in corso un processo di revisione della disciplina relativa ad alcune categorie di dirigenti, per le quali si attende l’adozione di un apposito regolamento.

Diversamente, l’obbligo di comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, previsto dall’articolo 14, comma 1-ter, resta pienamente vigente. Tale disposizione impone a ciascun dirigente di trasmettere all’amministrazione di appartenenza l’ammontare complessivo delle somme percepite, determinando in capo all’ente l’obbligo di pubblicazione del dato sul proprio sito istituzionale. L’Autorità evidenzia che questa previsione si applica a tutti i dirigenti, inclusi quelli che operano presso società a controllo pubblico non quotate.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, Anac chiarisce che per emolumenti complessivi devono intendersi tutte le somme percepite nell’ambito di rapporti, sia di lavoro subordinato sia autonomo, con la pubblica amministrazione. In tale nozione rientrano non soltanto gli stipendi e le componenti del trattamento fondamentale, ma anche le indennità, le voci accessorie e le remunerazioni connesse a incarichi ulteriori, quali consulenze o collaborazioni, anche se conferite da amministrazioni diverse da quella di appartenenza o da società partecipate.

Sul versante degli obblighi in capo alle amministrazioni, il parere ribadisce che i dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’interno delle sottosezioni dedicate al personale dirigente. L’aggiornamento deve avvenire con cadenza annuale, entro un termine ragionevole rispetto alla comunicazione dei dati da parte degli interessati e, in ogni caso, non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.

Le dichiarazioni dei dirigenti devono inoltre comprendere tutti gli incarichi in essere nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla loro durata. Anche nel caso di incarichi pluriennali, il compenso deve essere indicato sia nel suo ammontare complessivo sia nella quota riferibile a ciascun anno, anche quando il pagamento sia previsto solo al termine dell’incarico.

Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241 del 1990

La legittimazione per l’accesso agli atti presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; inoltre, la posizione da tutelare deve risultare collegata ai documenti. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un Sindaco sull’ammissibilità di una richiesta di accesso agli atti presentata da un ex dipendente del Comune. Quest’ultimo, dopo aver segnalato la mancanza di alcuni atti del 2018 nell’albo pretorio storico (poi reinseriti con il supporto della società informatica), ha chiesto una relazione dettagliata sulle cause del disservizio tecnico, motivando l’istanza genericamente con “motivi di giustizia” e dichiarandosi portatore di un interesse giuridicamente rilevante.

Il parere richiama la disciplina dell’accesso agli atti prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che agli articoli 22 e seguenti stabilisce come possano accedere solo i soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto. Inoltre, la richiesta deve essere adeguatamente motivata.

La giurisprudenza, tra cui il TAR Lombardia (sent. 6 ottobre 2023, n. 2223) e il TAR Lazio (sent. 10 febbraio 2023, n. 2297), in linea con il Consiglio di Stato, ha chiarito che l’interesse deve essere non solo attuale e concreto, ma anche strumentale alla tutela di una specifica posizione giuridica, e tale collegamento deve emergere chiaramente dalla motivazione dell’istanza.

Nel caso esaminato, la richiesta fondata unicamente su generici “motivi di giustizia” non appare idonea a dimostrare un interesse diretto e concreto né un collegamento tra i documenti richiesti e una posizione giuridica da tutelare. Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’ente non è tenuto ad accogliere l’istanza ai sensi della legge 241/1990.

Il sindaco non può essere componente delle commissioni consiliari

Il sindaco non può essere componente delle commissioni, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno.

L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che l’istituzione delle commissioni è rimessa a una scelta statutaria facoltativa; una volta previste, la loro disciplina è demandata al regolamento comunale, nel rispetto di un limite inderogabile: la composizione deve rispondere al criterio proporzionale. Tale principio impone che le forze politiche rappresentate in consiglio trovino adeguata presenza anche nelle commissioni, in modo da riflettere il peso numerico e il corrispondente valore di voto dei gruppi consiliari. Sebbene il legislatore non indichi le modalità concrete di attuazione del criterio, la giurisprudenza consolidata ritiene soddisfatto il requisito quando ogni gruppo consiliare partecipi a ciascuna commissione, anche nei casi in cui sia composto da un solo consigliere.

Relativamente agli organi degli enti locali, il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all’art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è “organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo” e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell’operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. D’altra parte, dall’esame dell’art.57, secondo comma, del regolamento del consiglio del comune in parola, si evince che le commissioni consiliari possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta del sindaco e che, di propria iniziativa, possono proporre al sindaco di presentare all’esame del consiglio determinati argomenti o proposte di deliberazioni. Tale disposizione appare confermare la tesi secondo cui il sindaco non sembra possa essere componente di commissione, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente in parola a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.