Composizione delle commissioni consiliari secondo il criterio proporzionale

In base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia di commissioni consiliari, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in risposta ad una nota di una Prefettura, riguardante la richiesta da parte di un  consigliere comunale, componente di un gruppo monopersonale, di poter essere presente in tutte le commissioni.

In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del Tuel, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto, pertanto spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Il Ministero osserva che, in base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. Il predetto assunto è stato ribadito dal Consiglio di Stato che, con parere n.04323/2009 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha precisato come il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Anche il TAR Sicilia, con sentenza n.1450 del 30.05.2022, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che il criterio di proporzionalità può considerarsi rispettato solamente se vi è la presenza in ogni commissione consiliare di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In proposito, si richiama il parere n.771 del 7 marzo 2018 in cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale potrebbe essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario.

Con tale parere è stata ritenuta illegittima una previsione regolamentare che non consentiva “[…] la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei tre gruppi […]” in quanto violativa della “[…] proporzionalità […] la quale – ove ritenuto e come pure rilevato in ricorso – poteva anche essere garantita prevedendo l’utilizzazione del voto plurimo in luogo del voto capitario […]” (cfr. Cons. Stato-sez.I, 26 marzo 2018, n.771). Con specifico riferimento all’istituto del voto plurimo, il Consiglio di Stato, sez. quinta, con sentenza n.4919 del 25 ottobre 2017, ha osservato che “Nel caso del voto plurimo nelle commissioni consiliari permanente il mandato elettivo del consigliere comunale non è in alcun modo vulnerato. Costui mantiene infatti il voto unico e paritario all’interno dell’organo deliberante a diretta legittimazione democratica, e cioè il consiglio comunale. A fronte di ciò, e per esigenze di funzionalità delle articolazioni interne referenti, costituite appunto dalle commissioni del consiglio, l’inderogabile principio di proporzionalità più volte richiamato può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell’organo, ma alle modalità di voto. In particolare, […] la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all’art.38, comma 6, t.u.e.l.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno: Ulteriori rendicontazioni dei contributi straordinari art. 158 TUEL

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 maggio informa che è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, da presentare in base all’articolo 158 del Tuel, relative ai fondi erogati a saldo dal ministero dell’Interno ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e manutenzione stradale.

Sono stati resi compilabili sul sistema TBEL i rendiconti per tutti gli enti che si trovano nella condizione suindicata. Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 6 settembre 2025, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

Ad ogni buon conto si segnala che i progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento e sono consultabili negli elenchi allegati:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023. 2024
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023

Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all’obbligo di rendicontazione dei progetti. Qualora l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno dei predetti elenchi dovrà attendere l’apertura di nuova procedura di rendicontazione. Negli elenchi di che trattasi saranno altresì assenti i progetti la cui procedura di rendicontazione è stata già conclusa. Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero evidenzia che occorre un necessario bilanciamento tra l’esigenza di consentire agli Enti un adeguato utilizzo delle economie derivanti da ribassi d’asta e la necessità di fissare un termine ultimo per tale utilizzo, considerato che tali risorse non possono rimanere indefinitamente a disposizione dell’Ente. In tale contesto, risulta indispensabile per il Ministero dell’interno acquisire la cristallizzazione definitiva dell’importo effettivamente utilizzato da ciascun Ente a valere sul contributo concesso, al fine di garantire la corretta gestione contabile dei fondi assegnati e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Come ribadito nel comunicato del 26 marzo 2025, l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione è quella telematica sul portale TBEL. Al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL. È indispensabile, inoltre, che la firma sul rendiconto venga apposta sull’ultimo download del file dal sistema TBEL.

L’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza. Sono escluse dalla modalità di trasmissione sopra descritta le linee di finanziamento per le quali la rendicontazione è prevista sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Allegati

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Ministero Interno: Aggiornate le check list per i soggetti attuatori

Il Ministero dell’interno ha provveduto all’aggiornamento delle checklist destinate ai Soggetti Attuatori per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gestiti dal Ministero dell’Interno.

  • l’Allegato 2 “Checklist verifica affidamento” e l’Allegato 4 “Checklist per la verifica ammissibilità spesa” al Manuale di istruzioni per Il Soggetto Attuatore della Misura M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
  • l’Allegato 2 “Checklist verifica affidamento” e l’Allegato 4 “Checklist per la verifica ammissibilità spesa” al Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M5C2 Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati (PUI);
  • l’Allegato 3 “Checklist di autocontrollo sostanziale spesa del Soggetto Attuatore” al Manuale per l’attuazione, rendicontazione e monitoraggio della misura M5C2I2.2 b)_Piani Urbani Integrati – Fondo di Fondi della Bei.

Le checklist così aggiornate concorrono ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e la raccolta di documenti e informazioni per il conseguimento dei target e milestone previsti per la misura ed a richiamare l’attenzione su alcuni elementi e relativi adempimenti di responsabilità.

La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità Revisore dei conti, membro CdA Tesoreria comunale

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla sussistenza di profili di incompatibilità tra la carica di Presidente del Collegio di revisione dell’ente e la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e di Presidente del Comitato esecutivo pro-tempore della banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale.

Le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate all’articolo 236 del TUEL che prevede, tra l’altro, al comma terzo, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. In relazione al divieto di cui all’articolo 236, comma 3, del TUEL emerge l’articolo 223 del citato testo unico, il quale prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale provveda con cadenza trimestrale alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

L’astensione del revisore con riferimento alle specifiche situazioni per le quali potrebbe concretarsi il conflitto di interessi non sembra condizione sufficiente a superare le risultanze del combinato disposto di cui sopra e così a fornire quella garanzia di imparzialità e di terzietà richiesta dalla particolare funzione dell’organo di revisione economico finanziaria. Il Ministero rammenta come la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto legittima la deliberazione del consiglio comunale dichiarativa della decadenza dall’incarico di revisore che rivesta la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della banca cui è affidato il servizio di tesoreria del comune stesso. Ciò sulla base della considerazione che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale (Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza 375/2006, con riferimento al terzo comma dell’articolo 102 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, contenente una disposizione analoga a quella oggi contenuta all’articolo 236 del TUEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza locale, integrazione al manuale dei controlli ai contributi assegnati agli enti locali

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 17 giugno 2024, informa gli enti di aver apportato delle integrazioni al comunicato del 12 giugno 2024 relativo all’aggiornamento del “Manuale delle procedure di controllo e dei relativi allegati” di cui al decreto 19 dicembre 2022″.

In particolare, il manuale è finalizzato a fornire una descrizione delle procedure di rendicontazione e successivo controllo dei contributi assegnati agli Enti locali, a seguito di varie disposizioni normative, sia per la realizzazione di opere pubbliche, in base ai fabbisogni infrastrutturali e alla dimensione (in termini di popolazione residente degli enti stessi), che per altre finalità quali, ad esempio, il contributo assegnato a copertura delle spese per la progettazione dell’opera pubblica. Le attività di verifica sono successive alla presentazione del rendiconto previsto dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Esse sono declinate in controlli a campione amministrativo-contabili, ai fini della verifica della spesa, dell’efficienza e dell’efficacia dell’intervento.

Il Manuale concerne unicamente le attività di controllo in capo alla Direzione Centrale per la Finanza Locale ed è stato oggetto di pubblicazione per una maggiore trasparenza degli strumenti amministrativi di verifica attualmente in uso. Pertanto, il suddetto Manuale non si intende rivolto alle attività di controllo in capo alle Prefetture-UTG. Si chiarisce, inoltre, come meglio specificato all’interno del Manuale, che per le c.d. “medie opere”, in virtù del disposto di cui all’articolo 1, comma 144, della legge n.145/2018 e per le c.d. “piccole opere”, in virtù del disposto di cui all’articolo 1, comma 33, della legge n.160/2019, è previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione del rendiconto ex articolo 158 TUEL in quanto gli Enti sono tenuti alla rendicontazione tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Tuttavia, come stabilito dai diversi decreti di assegnazione delle citate risorse, sussiste anche per tali linee di finanziamento, l’obbligo per il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, di effettuare controlli a campione sulle opere oggetto di contributo a seguito della conclusione e rendicontazione degli interventi tramite il sistema ReGiS.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Pubblicati gli elenchi CUP suddivisi per Provincia e linea di investimento

Per meglio coadiuvare l’attività dei Presidi Territoriali il Ministero dell’interno informa che sono stati pubblicati gli elenchi dei progetti PNRR già finanziati a titolarità del medesimo ministero, con i relativi CUP, suddivisi per Provincia e per tipologia di investimento, con evidenziate le risorse che sono state erogate per ogni singolo intervento.

Gli elenchi saranno, comunque, oggetto di costante revisione e aggiornamento, sulla base dell’implementazione dei dati forniti dai Soggetti Attuatori e delle successive erogazioni delle risorse. I dati contenuti all’interno degli elenchi per i progetti di cui ai contributi di cui all’art. 1, co. 139 e ss. L. n. 145/2018 (c.d. Medie opere), art. l, co. 42 e ss. L. n. 160/2019 (Rigenerazione urbana); art. 21 D.lgs. 152/2021 (Piani Urbani Integrati) sano considerati “definitivi”, in quanto
corrispondenti alle opere e ai corrispondenti CUP già indicati all’interno dei provvedimenti di assegnazione delle risorse.

Diversamente, l’elenco dei CUP relativi al contributo di cui all’art.1, co. 29 e ss. L. n. 160/2019 (c.d. Piccole Opere), riguardando contributi c.d. “a riparto”, contiene dati in costante aggiornamento a seguito delle eventuali ulteriori generazioni dei CUP da parte dei Soggetti attuatori degli interventi.

La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti ministero interno sulla rendicontazione dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con comunicato del 23 febbraio 2023 ricorda che in data 19 dicembre 2022, ha provveduto ad adottare il “Manuale delle procedure di controllo” ed i relativi allegati, propedeutico alle procedure di controllo facenti capo al Ministero dell’interno, destinato agli Enti locali assegnatari dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio nazionale.

In conformità con quanto indicato all’interno del Manuale, per i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019 e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018, per le annualità le cui assegnazioni sono ricomprese nel PNRR, non trova applicazione il Manuale in oggetto, rinviandosi a quanto dettagliato negli appositi strumenti di controllo (Sistema di Gestione e Controllo, Manuali di Istruzioni per il Soggetto Attuatore, check-list, ecc.) predisposti dall’Unità di Missione.

Con riferimento ai contributi PNRR di cui il Ministero dell’interno è Amministrazione Titolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazione connesse alla realizzazione del Piano, i Soggetti Attuatori dei relativi interventi, che ottemperano agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle opere tramite il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, denominato ReGiS, assolvono l’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Pertanto, i Comuni beneficiari delle seguenti risorse PNRR assegnate dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale:

  • articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 (piccole opere);
  • articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018 (medie opere);
  • articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019 (rigenerazione urbana);
  • articolo 21, decreto-legge n.152/2021(piani urbani integrati);

che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema ReGiS sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità di trasmissione dei quesiti al Ministero dell’Interno sull’utilizzo dei contributi

Il Ministero dell’Interno, con comunicato dell’8 febbraio 2023, richiama l’attenzione degli enti locali sulla possibilità che, per ragioni di speditezza, i quesiti relativi all’utilizzo dei contributi assegnati per fattispecie che non ricadono nel PNRR e negli investimenti (ad es. per le indennità di funzione degli amministratori, per la promozione della legalità, per i maggiori costi dell’energia, per il FSC, per il ristoro delle perdite di gettito, ecc.) siano trasmessi all’indirizzo di posta elettronica corporate finloc@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità del Consigliere comunale quando vi è un giudizio pendente con il Comune

Il Ministero dell’interno, chiamato ad esprimere il proprio orientamento in merito alla contestabilità della causa di incompatibilità, di cui all’articolo 63 comma 1 n. 4 del TUEL, a causa di un contenzioso tra un consigliere e un Comune in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, ha ribadito che sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, quando vi è un giudizio pendente tra il comune e un consigliere comunale. Le cause di incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. Deve trattarsi, dunque, di una effettiva controversia giudiziaria e non di una lite potenziale o di un contrasto potenziale, o reale, di interessi. La “lite” deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti che devono risultare contrapposte.
Pertanto, in pendenza di giudizio tra Consigliere e Comune, in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, sussiste, nei confronti dell’amministratore, la causa di incompatibilità di cui all’art. 63 comma 1 n. 4 TUEL. Spetta al consiglio comunale la verifica della sussistenza di cause ostative all’espletamento del mandato elettivo, secondo la procedura di cui all’art. 69 TUEL, che garantisca il contraddittorio tra organo ed amministratore interessato, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa ostativa contestata.
Non è possibile, inoltre, sospendere il procedimento di verifica eventualmente già avviato in attesa dell’esito del contenzioso, né decidere con una convalida con riserva perché ciò vanificherebbe la ratio dell’art. 41 TUEL che richiederebbe invece la verifica della legittima costituzione dell’organo consiliare come primo adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION