Ministero interno: Ulteriori rendicontazioni dei contributi straordinari art. 158 TUEL

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 maggio informa che è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, da presentare in base all’articolo 158 del Tuel, relative ai fondi erogati a saldo dal ministero dell’Interno ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e manutenzione stradale.

Sono stati resi compilabili sul sistema TBEL i rendiconti per tutti gli enti che si trovano nella condizione suindicata. Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 6 settembre 2025, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

Ad ogni buon conto si segnala che i progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento e sono consultabili negli elenchi allegati:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023. 2024
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023

Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all’obbligo di rendicontazione dei progetti. Qualora l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno dei predetti elenchi dovrà attendere l’apertura di nuova procedura di rendicontazione. Negli elenchi di che trattasi saranno altresì assenti i progetti la cui procedura di rendicontazione è stata già conclusa. Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero evidenzia che occorre un necessario bilanciamento tra l’esigenza di consentire agli Enti un adeguato utilizzo delle economie derivanti da ribassi d’asta e la necessità di fissare un termine ultimo per tale utilizzo, considerato che tali risorse non possono rimanere indefinitamente a disposizione dell’Ente. In tale contesto, risulta indispensabile per il Ministero dell’interno acquisire la cristallizzazione definitiva dell’importo effettivamente utilizzato da ciascun Ente a valere sul contributo concesso, al fine di garantire la corretta gestione contabile dei fondi assegnati e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Come ribadito nel comunicato del 26 marzo 2025, l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione è quella telematica sul portale TBEL. Al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL. È indispensabile, inoltre, che la firma sul rendiconto venga apposta sull’ultimo download del file dal sistema TBEL.

L’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza. Sono escluse dalla modalità di trasmissione sopra descritta le linee di finanziamento per le quali la rendicontazione è prevista sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Allegati

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del TUEL

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione dei contributo straordinari di cui all’art. 158 del TUEL è quella telematica. Accedendo sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), di volta in volta viene aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione richiesta.

Considerato il numero elevato di contributi straordinari erogati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, le certificazioni di rendicontazione verranno rese disponibili nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali gradualmente. Gli enti che saranno tenuti a rendicontare riceveranno una comunicazione in cui verrà segnalata l’apertura, sul portale TBEL, della rendicontazione relativa ad una specifica linea di finanziamento.

Gli enti dovranno attendere comunicazioni in tal senso e a non trasmettere alcuna rendicontazione con una modalità che non sia quella informatica tramite la richiamata procedura. Gli enti che hanno già trasmesso la certificazione a mezzo posta certificata saranno tenuti a riproporre nuovamente la rendicontazione nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente comunicato.

La certificazione presente nell’area riservata TBEL riguarda soltanto i contributi gestiti dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Le rendicontazioni che afferiscono a contributi attribuiti da altri Dipartimenti del Ministero dell’interno o da altre Amministrazioni non sono disponibili sulla ripetuta piattaforma TBEL e dovranno essere inviate ai competenti uffici con le modalità che gli stessi provvederanno a segnalare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno: Manuale utente della procedura per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL (contributi straordinari)

Come noto, l’articolo 158 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) dispone l’obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Nel caso in cui il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

A tal riguardo, il Ministero dell’interno ha diffuso il Manuale utente della procedura per la trasmissione delle certificazioni (ex TBEL) della Finanza Locale per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL.

 

La redazione PERK SOLUTION

Seduta Conferenza Stato-città. Intesa presentazione schemi di decreto per contributi straordinari a favore degli enti locali

Sella seduta della Conferenza Stato città svoltasi oggi, presieduta dal Sottosegretario Scalfarotto, l’ANCI E l’UPI hanno espresso l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell’ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Con il provvedimento viene ripartito l’ulteriore incremento, disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, per un importo di 400 milioni di euro – di cui 350 da destinare ai comuni e 50 da destinare alle città metropolitane e alle province – del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Nella stessa seduta, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto della quota restante per l’anno 2021 e della quota per l’anno 2022 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU e della tassa sui rifiuti per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Con il provvedimento in esame vengono ripartite le seguenti risorse:
– quota residua per l’anno 2021, pari a 3.241.767,16 euro, in proporzione alle somme già attribuite per lo stesso anno 2021;
– quota per l’anno 2022, pari a complessivi 15 milioni di euro, in proporzione alle somme già attribuite per l’anno 2021.

Infine, è stata espressa l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’imposta RC Auto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche

Non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi i contributi erogati dal Comune, in via eccezionale e strettamente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno delle attività economiche del territorio, a  copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie, a condizione che siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e che siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 58 del 31.01.2022.

L’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 individua solo i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati – delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni, soggettiva e oggettiva: ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 riconosce ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION