Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità

Spetta al consiglio indicare una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti dei consiglieri considerando anche il caso di quelli proclamati, ma non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merite alle richieste di accesso da parte di consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità.

Al riguardo, il Ministero premette che l’art. 43, comma 2 del TUEL prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». La Giurisprudenza in materia ha ribadito che “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Inoltre “il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente).

Sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste … si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali. Pertanto, non è «sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare».

Per quanto i consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità, spetta al consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti, al fine di consentire una più agevole gestione amministrativa delle istanze di accesso.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema di contabilità da parte dei consiglieri

Sussiste il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici dell’Ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. È riconosciuto, altresì, il diritto dei consiglieri ad accedere da remoto al protocollo informatico ed al sistema informatico contabile dell’ente, in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno (parere del 28 luglio 2021), in riscontro ad un quesito formulato da un segretario comunale, in merito alla possibilità dei consiglieri di accedere da remoto al protocollo informatico ed al sistema di contabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 43 del TUEL. Il Ministero, nel richiamare la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che il diritto di accesso del consigliere è sottoposto alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali; se da un lato è vero che il diritto di accesso di un consigliere comunale è più ampio per il proprio mandato politico-amministrativo, rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990, è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con quest’ultimi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION